Addì, 26 gennaio 2011
in Roma
Tra
AITE,
FEDERLAVORO
E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP SERVIZI
PRODUZIONE E SERVIZI
DI LAVORO-AGCI
ANITA
CNA-FITA
TRASPORTOUNITO FIAP -
UNIMPRESA
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
è stato sottoscritto il seguente accordo che,
aggiungendosi alle precedenti intese del 10.12.2010 e del 17.12.2010, completa
anche per la parte normativa il rinnovo del CCNL 29.1.2005
Orario di lavoro –
Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento per calcolare il limite delle 48
ore medie settimanali
·
Art. 9 – Orario per il personale non
viaggiante
Al
comma 1 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
“La durata media della settimana lavorativa non
può superare le 48 ore, comprese le
ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al
netto delle giornate non lavorate ma retribuite”.
·
Art. 11 – Orario di lavoro per il
personale viaggiante
Al
comma 1, terzo periodo le parole “4 mesi” sono sostituite da “6 mesi al netto
delle giornate non lavorate ma retribuite”.
Art. 48 – Contratto di
lavoro a tempo determinato
Al comma 9 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
“In attuazione di quanto
previsto dagli Avvisi Comuni del 10 aprile 2008, del 24 aprile 2008 e dell’11
giugno 2008, sottoscritti rispettivamente dalla Confindustria, dalle
Associazioni artigiane e dalla
Relazioni
Industriali
Le
parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni
industriali che persegua condizioni di competitività di produttività tali da
consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori
per l’occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i
lavoratori.
Le
relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei
lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze
sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti
tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute
e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento
occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di
qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A
tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le
relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale,
con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di
contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal
presente CCNL.
Livello
nazionale:
riconfermato
Livello
regionale:
riconfermato
Livello
aziendale
Informazione
Annualmente,
di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di
applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni
territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che
occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base
annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con
le RSU/RSA unitamente alle OO.SS territoriali stipulanti in appositi incontri
al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese,
preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi
rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione,
utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto
aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In
particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
Riconferma
dei punti già previsti nell'attuale ccnl
Aggiungendo: ,interventi di formazione
riqualificazione del personale e - riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che
comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti;
Saranno
inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di
responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e
certificazioni.
Qualora
l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o
nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una
delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Inoltre,
per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più
zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150 dipendenti, di
media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale
con i medesimi criteri.
Con
la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che
occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o
RSA/RSU, informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede
territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei
suoi aggiornamenti.
Ultimo
comma confermato
L'informazione
avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo scopo ed in modo
da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame
adeguato delle informazioni fornite e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla
base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi
annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti,
sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e
rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della
dimensione/articolazione territoriale dell'aziende, al fine di permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere
risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per
quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Art. 1 della Sezione Trasporti –
Flessibilità
OMISSIS
Deroghe
1) In
considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di
attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di
ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale
dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali
da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale
nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale
deroga potrà essere attivata per una sola volta nell’anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la
maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno
oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU,
RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di
quanto sopra non pregiudica l’applicazione della suddetta deroga.
2) In alternativa all’utilizzo della
deroga di cui al punto precedente, per un massimo di cinque settimane consecutive
è consentito alle imprese di distribuire l’orario di lavoro in maniera non
omogenea nell’arco della settimana, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo
di 9 ore giornaliere ordinarie. Ai lavoratori interessati dall’applicazione
della suddetta deroga sarà riconosciuta, per ciascuna settimana con
distribuzione di orario non omogenea, un’indennità di 10 euro comprensiva degli
istituti legali e contrattuali.
Le parti concordano che,
a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione
della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto
che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l’applicazione della
suddetta deroga.
3) In
considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente
collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura
massima del 50% della sua consistenza, e’ consentito alle imprese di attuare
regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un
massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell’anno. Tale
limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La
retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno
oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU,
RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di
quanto sopra non pregiudica l’applicazione della suddetta deroga.
Art.
31 – Trasferimenti
1. Il
lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nelle
imprese con più unità produttive tramite specifici accordi a livello aziendale
potranno essere individuati i distretti all’interno dei quali l’eventuale
mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente
articolo.
2. Il
lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente,
escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali
o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano
nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o
salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore,
nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti
alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3. Il
lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e
produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine
rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito
sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le
modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
4. È
inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione
globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione
mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore,
purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.
5. Qualora
per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo
per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e
denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del
trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza
di un massimo di quattro mesi di pigione.
6. Il
provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per
iscritto con il preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento collettivo
riguardante almeno 5 lavoratori il relativo preavviso dovrà essere comunicato
anche alle RSA/RSU con procedura analoga a quella prevista dall'art.7 per il
mutamento di mansioni.
Art. 5 – Periodo di prova
1. L'assunzione può avvenire con un
periodo di prova non superiore a:
- 6
mesi per i quadri;
- 4 5 mesi per i dipendenti del 1° livello;
- 3 4 mesi per i dipendenti del 2° livello
e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello
CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello CCNL Assologistica);
- 2 3 mesi per i dipendenti del 3° livello
Super (3° livello CCNL Assologistica), 3° livello (4° livello CCNL
Assologistica) e 4° livello senior e junior (5° livello CCNL Assologistica);
- 10
giorni lavorativi 1 mese per
tutti gli altri lavoratori.
Il
decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza,
durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare
dalla lettera di assunzione di cui all'art.4.
3. Durante il periodo di prova
sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto,
salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la
risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due
parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa
indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per
dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di
prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i
dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel
3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello
CCNL Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di
servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga
oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino
alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga
entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo
di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si
intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli
effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro
effetto contrattuale.
8.
Per quanto attiene
l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.LGVO n.252/2005 per i
lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi
statuti e regolamenti.
9.
Saranno esenti dal periodo di
prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per
le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 8 – Sezione Speciale 1 - Tutela della maternità
l. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Igvo n.151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad
ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal
precedente art.7 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a
cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale
mensile per i primi 5 mesi della sua
assenza, ed il 50% di essa per il 6° mese.
2. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art.21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art.17 del medesimo T.U.
3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
6. Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all'articolo 32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l'azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell’usufruizione di tale diritto.
ARTICOLO
NUOVO - SATELLITARI
Le parti concordano che l’installazione
delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull’operato
dei lavoratori dipendenti ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico
definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo.
A tale fine le parti concordano che, nel
rispetto della Legge 300/1970 e della disciplina dettata dalla Legge 675/1996 e
seguenti circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi
satellitari i lavoratori andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita
comunicazione individuale. Il testo concordato di tale comunicazione, viene
inserito quale allegato del CCNL.
Le parti concordano inoltre che le
apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate dall’impresa per
contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Art....................... Lavoratori stranieri
Le parti, preso atto
del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri,
concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari
opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca
finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli
contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
A tale proposito, si
richiamano le disposizioni previste dagli artt. 20 e 22 parte comune del
presente CCNL.
Art. 18 – Assenze,
permessi e congedo matrimoniale
1. Le
assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al
lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di
breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non
corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto
dell'annuale periodo di riposo.
3. In
ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere
permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche
frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza
scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno
retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. Le 10 ore non retribuite potranno essere
usufruite previo esaurimento ROL.
4. Le
aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
·
del
coniuge anche se legalmente separato;
·
del
convivente more uxorio;
·
di
parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);
·
di
persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da
certificazione anagrafica del lavoratore.
Tali
permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno
ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba
intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5. Salvo quanto previsto dal successivo
comma sei, le aziende concorderanno un permesso retribuito a causa di
documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, del
convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado (genitori, nonni,
fratelli), o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal
precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura minima di tre giorni
lavorativi all'anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro
sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o
dell'accertamento della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il
lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al
permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.
La
documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere
presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività lavorativa.
6. In
alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per
iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di
espletamento della attività lavorativa in presenza di documentata grave
infermità che colpisca le persone indicate al comma cinque. Nel caso di
fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma
i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche più di
tre.
L'accordo
deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari
comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore
ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve risultare
da certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con
esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto alla riservatezza
della persona inferma.
La riduzione dell'orario di lavoro di cui al
presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza del fatto
che ne dà causa.
In
caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuo periodo di
permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al presente comma sono
cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la legge
104/92 e successive modifiche e da altre norme del presente contratto.
7. Le
aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e
saranno tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.
8. Ai
lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza
della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato
nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni definite a livello aziendale,
e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 10
giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.
Art. 29 – Ritiro patente/carta conducente
1. L'autista al quale sia dall'Autorità,
per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente
per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un
periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante
questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà
la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Nelle
aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad
assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per
un massimo di sei mesi.
3. Nelle
aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di
cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro,
corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
4. Qualora il ritiro della patente si
prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di
fine rapporto di cui all'art.34, secondo la retribuzione percepita nel livello
cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5. Nell’ipotesi
in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti
addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali
casi si applica unicamente il comma 1.
6. Il lavoratore a cui viene ritirata la
patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro
del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente
è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall’azienda.
Art. 22 - Ferie
*** omissis ***
8. L'assegnazione
delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta
scritta del lavoratore che sarà accolta
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
*** omissis ***
Art.5 della 1° Sezione Speciale –
Lavoro straordinario e banca ore
Aggiungere in fondo il
seguente comma 13:
13. Qualora sia svolta dal datore di lavoro o
da enti/soggetti dallo stesso autorizzati oppure, in ogni caso, previa
autorizzazione del datore di lavoro attività formativa fuori dal normale orario
di lavoro, al lavoratore verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione
oraria ordinaria.
Art. 1 – Decorrenza e durata
1Il
contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica
che per la parte normativa, e scadrà il 31 dicembre 2012.
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in
sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi
all’altra parte sei mesi prima della scadenza con raccomandata A.R. All’inizio
del terzo anno di vigenza contrattuale, saranno verificate eventuali
differenziali inflazionistici.
AUMENTI
Le parti si impegnano a verificare
la sostenibilità delle intese economiche raggiunte con il presente rinnovo
contrattuale, con l’obiettivo di verificare la competitività aziendale e il
mantenimento del livello occupazionale. Tale verifica avrà inizio entro il mese
di gennaio 2012.
Le parti convengono che, sino alla
scadenza del presente CCNL, gli aumenti economici previsti dal presente rinnovo
non dovranno essere considerati ai fini della determinazione dei seguenti
istituti contrattuali: 14ma, lavoro straordinario e festività. Tale
norma scadrà automaticamente a decorrere dall’1 gennaio 2013.
Le parti convengono altresì che, ai
fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su
cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.671 euro mensili riferita al terzo
livello Super.
Art……..ENTE
BILATERALE
Le Parti costituiranno un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica,Trasporto Merci e Spedizione con il compito di svolgere le seguenti attività:
-
analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore,
ricerca;
-
interventi
a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di
guida;
-
interventi
di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure
specifiche;
-
riqualificazione
professionale;
-
verifica
e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità occupazionale;
- promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;
- tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.
Al finanziamento dell’intervento per la istituzione dell’Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità ) di 2 euro per ciascun lavoratore in forza che le Imprese verseranno in unica soluzione e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.
Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente Bilaterale ( Euro 2 per dodici mensilità ) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore ( EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione” ) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità.
Le modalità organizzative e le
prestazioni da erogare, saranno concordate tra tutte le parti firmatarie il
presente CCNL all’interno di un apposito regolamento attuativo che avverrà
attraverso l’istituzione di una commissione paritetica che provvederà nel
contempo a predisporre la bozza del relativo Statuto. Tale commissione, composta da 6 componenti di parte datoriale e 6 di
parte sindacale, inizierà a riunirsi il 17 febbraio 2011. La commissione
deciderà all’unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad
una decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti.
Per le imprese
artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana -
Eliminazione
della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi
Per i lavoratori in
servizio alla data di sottoscrizione del presente rinnovo è riconosciuto un
elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro e a 5
euro mensili, rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della
seconda sezione speciale, al terzo super da riparametrare (come da tabella
seguente). Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011,
incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Dall’elencazione di cui
all’articolo 2 della prima sezione speciale
Il comma 4
dell’articolo 12 della parte generale è soppresso.
Livello |
Elemento
Distinto Retribuzione Sezione
prima |
Elemento
Distinto Retribuzione Sezione seconda |
Quadro |
12,89 |
6,45 |
1° |
12,07 |
6,03 |
2° |
11,07 |
5,54 |
3° Super |
10,00 |
5,00 |
3° |
9,75 |
4,88 |
4° |
9,26 |
4,63 |
5° |
8,84 |
4,42 |
6° |
8,26 |
4,13 |
ASSISTENZA S
Piano di assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano sulla opportunità di istituire un fondo sanitario integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL Logistica Trasporto, Merci e Spedizioni, ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all'art 51 co 21ett.A del TUIR es.m.i.
A decorrere dal 1.1.2012 tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo sarà di Euro 120 annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà oggi stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento della Cassa Sanitaria) da versare in un 'unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dalla Cassa Sanitaria che sarà costituita.
Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.
Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote
(Euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà al 10% ) per il finanziamento dell'istituenda assistenza sanitaria integrativa.
Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori
non iscritti alla Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo il risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione alla costituenda Cassa Sanitaria circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'istituenda Cassa sanitaria.
Al fine di rendere operativa l'attuazione del presente accordo le parti procedono alla costituzione di una apposita commissione paritetica, costituita da 6 componenti di parte datoriale e 6 di parte sindacale, alla quale conferiscono mandato per definire lo statuto e il regolamento della cassa, nonché tutti gli aspetti legati al tema in oggetto. La commissione deciderà all’unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad una decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti. La commissione inizierà a riunirsi il 15 febbraio 2011.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana -
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Livello |
Percentuali
per calcolo minimo contrattuale apprendisti |
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1°
Anno |
2°
Anno |
3°
Anno |
4°
Anno |
5°
Anno |
6°
Anno |
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1° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
100% |
2° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
100% |
3°
Super |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
|
3°
Super autisti |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
100% |
3° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
|
3°
autisti |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
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4°
senior (attuale 4°) |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
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4°
junior |
90% |
95% |
100% |
100% |
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5° |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
|
6°
senior |
90% |
95% |
100% |
100% |
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6°
junior |
90% |
95% |
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Dopo
un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore prosegue
l’apprendistato per un ulteriore biennio al 6° livello senior. |
Art. 38 – Secondo livello di contrattazione
1. Il
secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà
pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio
del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
2. Gli
accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente
rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del
principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni
con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazione economiche. Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente
articolo devono essere presentate all’azienda e/o all’associazione datoriale in
tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della
scadenza degli accordi stessi. L’azienda e/o l’associazione datoriale dovranno
procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di
ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere
entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell’espletamento della procedura le
parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle
materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione
di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche
tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle
leggi vigenti.
4.
Gli importi di tali erogazioni
sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di
contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese,
maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di
competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività,
che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di
conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di
contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di
produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno
essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia
per la parte variabile che per la parte fissa.
5. I
parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle
erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le
competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero,
alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese
con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le
imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Laddove non fosse realizzata per la vigenza
del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del
presente articolo, l’azienda dovrà applicare l’accordo territoriale, fermo
restando che i due livelli non si possono sommare.
Al
fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei
parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in
base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni
del comparto nel territorio.
Laddove
a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti
dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori
interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un’erogazione pari
al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi
di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale
termine l’importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna
erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello.
Nella
località ove non sia presente un’associazione territoriale aderente alle organizzazioni
datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma
sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura
territoriale della confederazione di riferimento.
6. In
comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere
concordate tra le parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di
impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.
7. Fermo restando quanto previsto in materia dei
compiti delle RSA/RSU dei lavoratori all'art.40 del CCNL e quanto contenuto al
Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello
avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra
indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del
CCNL.
8. Le parti si impegnano a non modificare le
condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di
attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il
presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi
territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente
articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad
avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Le associazioni
stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si
impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione
di cui al comma 1.
Deroghe per
Assologistica
Tenuto conto che
Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere
inviate alla sede nazionale.
1. La figura del rappresentante per la sicurezza è
disciplinata dall’art. 47 del T.U. (D.lgs. 9 aprile 2008 n.81), in
base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità
produttive, nonché dall’accordo interconfederale 24.7.1996.
2. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Ai sensi dell’art.48 dello stesso, nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato
per più aziende nell’ambito
territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e
le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa territoriale anche nell’ambito degli osservatori regionali.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15
dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti
della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della
RSU. Nei casi in cui
4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3
anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di affidare ad un’apposita
commissione l’approfondimento di quanto stabilito dall’art.49 del T.U.
Sicurezza in merito alla figura del RLS di sito produttivo.
Per le
imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione artigiana.
Premessa
Il contratto garantisce la certezza dei
trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque
impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante
per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della
logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte
produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e
della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel
settore.
Ciò rende attuale
una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come
un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi
a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e
consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di
relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati; la classificazione
dei lavoratori; la durata dell’orario di lavoro; la regolamentazione della parte
sociale, della previdenza complementare,
dell’assistenza anitaria integrativa.
Il
contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie,i
soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali,con
ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a
quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile
per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha
ricevuto le proposte di rinnovo dovrà
dare riscontro entro 20 giorni
decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese
successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della
piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell’inflazione, riferita all’anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale di cui all’art...... (aumenti); dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti
convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia
per eseguire in maniera più qualificata
e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le
altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e
la movimentazione delle merci. Attraverso
lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali
ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica
dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei
livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore. La
risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza
del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si
configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini
imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo
l'attività di prestatori d'opera autonomi. In questi anni la trasformazione
dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è
penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di
interlocutori nuovi che hanno prodotto significative
qualificazioni
della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori
multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne
consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un
riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a
livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del
settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede
combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove
professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano
e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il
più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L’e-commerce
è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Consente a tutti i potenziali
clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in
luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con
pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in
discussione l’attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si
fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di
trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di
attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando
ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi
logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la
presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi
post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno
chiamate a “salire” e a “scendere” lungo la catena della distribuzione dei beni
per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il
concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella
bancaria, che nell’accezione corrente non vi erano comprese.
L’e-Fulfilment collegato
all’e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer
(B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli
ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle
ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte,
nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse
alla manutenzione dei beni) e dall’altra nuove modalità della prestazione
lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto
che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte
di enormi potenzialità occupazionali.
Al fine di favorire, le miglior condizioni
di competitività per le imprese di autotrasporto e nel contempo per garantire
una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro, le parti convengono
di definire nel prossimo rinnovo contrattuale un’apposita sezione che
disciplini la parte relativa all' autotrasporto. Con tale scopo le parti
convengono di insediare un’apposita commissione tecnica entro 60 giorni dalla
firma del presente CCNL. Tale Commissione sarà composta da 9 componenti di
parte datoriale e 9 di parte sindacale.
Dichiarazione congiunta associazioni
artigiane/organizzazioni sindacali.
Premessa - Le parti, nel riconoscere la specificità dell'
attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato,
valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto
nell’economia e nel Paese, attribuiscono all’esperienza delle relazioni
sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione
non solo per lo sviluppo dell’artigianato in senso lato, ma anche per lo
sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista
economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la
nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali
nell’artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo
sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici,
migliori le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei luoghi di
lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole
imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell’arco
dell’intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo,
dove potranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci,
strumenti di bilateralità da tempo presenti nell’artigianato.
Diritti e Agibilità sindacali - Per le imprese artigiane di
autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre
1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono
riportati in allegato.
Sistema contrattuale - Le parti avvieranno specifici incontri
finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di
quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di
relazioni sindacali in essere nell’artigianato.
E’ in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso
titolo.
Rappresentante per la
sicurezza - In materia di rappresentante. per la sicurezza trova applicazione
l’accordo sottoscritto il 3 settembre 1996, e successive modifiche, tra la
Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese
attuative regionali.
- Dichiarazione
congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese
cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi
economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e
lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la
disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge 3
aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a)
concorrono alla gestione dell'impresa
partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b)
partècipano alla elaborazione di programmi
di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c)
contribuiscono alla formazione del capitale
sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
d)
mettono a disposizione le proprie capacità
professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni
cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del
socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con
le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel
presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le
delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di
previdenza complementare previsti dall'articolo 35 del presente CCNL, le
Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il
Fondo Pensione Cooperlavoro. Infine per quanto attiene la formazione continua
si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo" Fondcoop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Avviso Comune per la legalità, regolarità e trasparenza
del mercato
del settore movimentazione merci, logistica e
facchinaggio
Premessa
In tale contesto operano le imprese cooperative
di logistica e facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo
sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di
movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di
imprese cooperative “spurie", le maggiori violazioni alle normative sul
lavoro con un ricorso sistematico al lavoro "nero", al mancato versamento
dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione del personale con
l'unico obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in
particolare si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della 223/91 e la
pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali
che producono un forte danno all'lnps;
ii. La transazione produce un minor
guadagno ai lavoratori in quanto comunque la chiusura è inferiore a quanto
avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti
consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le imprese
rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori
per il futuro, pongono l'esigenza di rilanciare una forte iniziativa che
permetta di superare i punti critici e consenta di promuovere un ulteriore
sviluppo del settore e di contrasto ai fenomeni di irregolarità.
Soluzioni ed interventi normativi .
·
Rinnovo
del CCNL:
Il rispetto delle
condizioni economiche e normative agli addetti del settore, così come disciplinate
dal C.C.N.L. di categoria rappresenta un primo elemento per evitare che la concorrenza
scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia in termini di tutele e
retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto sopra
le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto contrattuale nella parte
relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione
merci potrà essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in
caso di subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili.. Inoltre
convengono sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica del
rispetto da parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei
lavoratori, contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.
·
Modifiche
alla normativa prevista dalla Legge 223/91:
Il settore necessita
di attenzione e regolazioni specifiche che tengano conto delle particolari
condizioni con cui il mercato si è sviluppato (praticamente una parte
consistente della movimentazione assegnata alle imprese del settore
cooperativo). In particolare appare opportuna una diversa disciplina della
legge 223/91.
Le parti chiedono
dunque al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche
“nelle more della completa attuazione della normativa di tutela dei lavoratori
impiegati in attività di movimentazione delle merci e con il fine di favorire
la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico
complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel
medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge 223/91 e
successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti
dei lavoratori assunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore”.
·
Modifiche
alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono
che l’obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la competizione delle
aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti possa essere raggiunto
affiancando al principio della responsabilità solidale del committente, il
potere in capo al committente stesso di esercitare un reale controllo sui
doveri dell’appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere in maniera
solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le regolarità
previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla stipula
dell’appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l’esonero della
responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al
Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche:
"nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e
dall'articolo 35 della L. 296/06 va introdotta una procedura che se attivata
dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica predefinita, la esoneri
dalla responsabilità in solido. In particolare la procedura dovrà prevedere che
l'impresa committente chieda all'impresa appaltatrice i seguenti documenti:
elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati
nell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute
fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la
documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco
del nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni
dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti
devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in
cui la procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro,
salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di contestazione,
esonera il committente dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati
nell'opera e indicati nella documentazione fornita.
Art. 42 – Appalto di lavori di logistica,
facchinaggio/movimentazione merci
1.
Le parti si impegnano ad operarsi
per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2.
Le aziende potranno ricorrere
all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di
facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l’istituto della revisione previsto dal D.M. delle
Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato
formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale degli Enti Cooperativi - per l’esercizio della stessa.
2
bis. L’appalto per la gestione
delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato
solo a imprese che applicano il presente CCNL.
3.
Le imprese verificheranno
l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale
terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le
informazioni circa l’applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative
previdenziali di legge.
A
fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende
interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al
lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso
altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali
e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le
imprese verificheranno l'idoneità dell’appaltatore interessato da eventuale
terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le
informazioni circa l’applicazione del contratto di lavoro e delle normative
previdenziali di legge.
A fronte dell’accertamento di almeno una delle
seguenti violazioni:
-
Omesso e/o
incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un
illecito vantaggio;
-
Applicazione di un
Ccnl diverso dal presente Contratto;
-
Mancata e/o
incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico
nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito
vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti
appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese
appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e
di legge dei lavoratori.
4.
Nel caso in cui nell'unità
produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale
con mansioni analoghe a quelle
precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa
che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5.
Restano ferme le condizioni di
miglior favore esistenti.
Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi,
Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AGCI-PSL e
FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una
panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare
riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio
sull’applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che
raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati
per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e
produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell’organismo di cui
sopra saranno a carico delle associazioni
datoriali.
Art. 42 bis – Cambi di appalto
1. In
caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione
alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su
richiesta delle OO.SS. stipulanti
competenti territorialmente
l’azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche
relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione
del lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante
del CCNL sottoscritto da organizzazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
3. L’azienda
appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante
l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di
condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive
dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori
della gestione uscente.
3 bis. In
caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento
all’interno di un’impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la
procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell’impresa
titolare dell’appalto.
Nel caso in cui la procedura non fosse
esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 42.
n.b. il comma 2 dall’1 luglio
2012 sarà sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante,
informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro,
con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e
sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente
CCNL.
Il
comma 2 bis dell’art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il
comma 3 bis dell’art. 42 sostituirà l’attuale comma 3 dal 1 luglio 2012.
Qualora,
prima della data dell’1 luglio 2012, le aziende committenti decidano, in caso
di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere secondo le modalità
previste dai commi 2 bis e 3 bis dell’art. 42 e dal nuovo comma 2 dell’art. 42
bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, gli
appaltatori potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova
istituzione.
Tale facoltà
sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende committenti di cui
sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di applicare il
presente CCNL prima di tale data.
Analoga possibilità è prevista per le imprese
cooperative, che operando per un committente di settore merceologico diverso da
quello disciplinato dal presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni,
dichiarino di applicarlo.
***
omissis ***
4° Livello Junior (Nuovo)
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori
adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità
pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci
che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano
attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la
patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti
dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
5° Livello
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori
qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze
professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla
corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le
attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di
mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale
capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
*** omissis ***
6° Livello
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività
produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività
previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In
particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla
movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili
esemplificativi
***
omissis ***
6° Livello Junior (Nuovo)
Declaratoria
1.
Appartengono a questo livello
i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle
merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori
se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti
saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi.
Nota a verbale :
Il personale inquadrato alla data di stipula del presente
accordo nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello
senior.
Il personale inquadrato al 6° livello alla data di
entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente
al 6° livello senior.
Il personale assunto nel 6° livello prima dell’entrata in
vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera
verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo
contrattuale del 29.1.2005.
Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente
l’azienda dovrà essere in grado di erogare formazione disponendo di risorse
umane e materiali idonee al trasferimento di competenze (cosiddetta “capacità formativa”).
Fermo restando quanto previsto
dall’art. 50, comma 15 del presente CCNL, le parti convengono che per gli
apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° senior e 6° junior, in
considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la
formazione sarà erogata all’interno dell’azienda con modalità in affiancamento.
SEZIONE
COOPERAZIONE
• tenuto conto dei "Protocollo
d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all’intesa", sottoscritti
in data
• considerate
le modifiche alla stessa L.142/01
introdotte dalla L. 30/03;
Premessa
La presente sezione
vuole essere l’occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che
operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e
della movimentazione delle merci e della logistica, a qualificare le scelte
produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi
dei trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione dei lavoro e
delle professioni presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare
riferimento alla logistica e movimentazione merci..
Inoltre per quanto di loro competenza
le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività ,
di cui al campo di applicazione della sezione
cooperative si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro subordinato.
Convengono, che i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di
norma per professionalità inquadrate nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In
ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo,
rapportato all'effettivo Impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a
quanto stabilito dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si
danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove
cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6
lettera f)
della L.
142/01.
Tenuto conto di quanto
sopra, gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti
articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili
integralmente.
Campo
di applicazione
Le Parti concordano
che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive
modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto
la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di
logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli
ambiti portuali ed autorizzate al sensi della legge 84/94 e successive
modificazioni.
Disposizioni
Generali
Le
materie di cui agli articoli 4, 5, 14, 21, 31, 48, 49 della Parte Comune e 1 e
9 Parte Speciale
Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto
merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate
dai regolamenti interni.
Art 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 ‑
orario di lavoro per il personale
viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e
tenuto conto del riferimento retributivo all'orario
contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di
lavoro, la distribuzione dell'orario di
lavoro, ivi compresa l’articolazione settimanale, e la disciplina degli altri
aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli
effetti della legge 142/01 e successive modifiche,
fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle
prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non
si darà luogo a compensi aggiuntivi.
Le prestazioni effettuate oltre il
limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore
giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 5 della parte speciale sezione prima dei CCNL.
Le ore di straordinario retribuite
oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Per le cooperative che utilizzano il
sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà
essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo
non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile
potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar
luogo a compensi aggiuntivi, nel Iimite massimo di 200 ore annuali.
In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle
ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la corresponsione mensile
della sola maggiorazione di cui all'articolo 4 della parte speciale sezione
prima dei CCNL, le ore eccedenti le 504 nel
trimestre saranno
pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.
Sono comunque fatti salvi I diversi accordi aziendali sottoscritti alla
data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie dei presente accordo.
Infine,per il
personale di cui all’art 9 ai sensi
dell'art. 4, comma 4 dei decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento
sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, in
funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in
funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di
condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità
e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.
Art 3 Parte Speciale sezione Prima
Retribuzione
Gli istituti differiti
relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a
mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle
retribuzione oraria.
Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del
Quanto
sopra descritto avrà effetto per l’intera
vigenza contrattuale.
Sono
fatti salvi gli accordi sottoscritti , prima della data del presente rinnovo,
dalle imprese cooperative costituite dopo il
Art 5 parte speciale prima lavoro
Straordinario
E' considerato
straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come
definito dagli articoli 9 e 11 della presente sezione .
E' consentita la
prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo
4, comma 2 dei d.lgs. 66/03.
A livello locale le
parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate
dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la “Banca Ore"
per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente
articolo.
Art 6 parte speciale prima Rimborso spese ,
indennità equivalenti
Relativamente all'art. 6 sezione
speciale le parti stabiliscono di demandare la disciplina ai regolamenti interni.
Si precisa che l'art.6
sezione speciale non troverà applicazione solo nelle cooperative il cui
regolamento interno normi la materia, garantendo, comunque, rimborsi spese non
inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal socio, nel tetti massimi
stabiliti dai regolamenti interni.
Art
15 – Aumenti periodici di
anzianità
A
partire dal 1.07.02 decorrono i termini per il calcolo dell'anzianità atta a
maturare gli importi degli aumenti periodici.
Art 7 ‑
Malattia, infortunio tossicodipendenza, etilismo
Per quanto attiene il
trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR
602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi
vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed
assicurativi
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore
Le parti si danno atto
che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del CCNL, ferme restando
le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al
rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti
e doveri dei soci, nell'ambito dei suo rapporto associativo nei confronti della
cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni
delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al
rapporto associativo.
Art 41 ‑ Diritti sindacali
Relativamente ai
diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale
materia tra le Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno
reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale
trattativa.
Le parti, in ragione delle modifiche
apportate alla normativa degli appalti nel presente rinnovo del CCNL, effettueranno
un attento monitoraggio sull’andamento del mercato; mediante appositi incontri
con cadenza semestrale.
La
presente “sezione cooperazione” sostituisce ed innova il protocollo siglato il
27 giugno 2002 e successive modificazioni.
Dichiarazione
delle Centrali Cooperative
Fermo restando quanto previsto
nell’accordo di rinnovo del presente CCNL in merito all’assistenza sanitaria
integrativa e all’Ente Bilaterale Nazionale, le associazioni cooperative
AGCI/PSL, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop Servizi, dichiarano
che in caso di accordi Confederali sui suddetti temi, le centrali cooperative
chiederanno un incontro alle OO.SS. di categoria.
AVVISO COMUNE PER
Come
è noto, il costo del lavoro delle imprese italiane è di gran lunga superiore a
quello sostenuto dai competitori provenienti dai paesi neocomunitari per
effetto di situazioni economiche, fiscali e salariali a loro più favorevoli.
Un’impresa
operante in altri settori che vuole beneficiare dei suddetti vantaggi
competitivi deve attivare complessi processi di delocalizzazione degli impianti
produttivi. Per un’impresa di autotrasporto, invece, l’operazione risulta
estremamente semplice essendo sufficiente l’immatricolazione di veicoli e il
reperimento di personale in loco.
Le
diverse condizioni di concorrenza stanno provocando l’emarginazione delle
imprese di autotrasporto italiane nei traffici internazionali, nonchè forti
ripercussioni sul mercato nazionale per effetto della progressiva estensione
del cabotaggio e dell’utilizzo del personale neocomunitario somministrato.
Se
non si interviene con provvedimenti correttivi proseguirà la destrutturazione
di questo settore strategico per l’economia del Paese, con effetti negativi
sull’occupazione, sulle entrate fiscali e contributive a vantaggio dei Paesi neocomunitari.
Inoltre
questa situazione comporta un onere aggiuntivo a carico dello Stato, atteso che
le imprese di autotrasporto italiane sono indotte a localizzare la loro
attività nei paesi con costo del lavoro più conveniente, ricorrendo nel
contempo all’utilizzo di ammortizzatori sociali per la forza lavoro italiana.
Tutto
ciò premesso le Parti convengono di richiedere al Governo i seguenti
provvedimenti che dovranno essere in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive
rispetto a quelle già destinate al settore dell’autotrasporto in virtù dei
Protocolli ad oggi sottoscritti tra il Governo e le associazioni di rappresentanza
dell’autotrasporto.
1) INAIL – rendere strutturale la riduzione dei
tassi di premio, anche in considerazione della progressiva diminuzione
dell’incidentalità registrata negli ultimi anni ed al cronico avanzo di
gestione dell’INAIL. Al tempo stesso allineare i tassi di premio dovuti per gli
autisti dalle imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria (tassi del 91
e del 61 per mille) a quelli dovuti per le stesse mansioni dalle imprese inquadrate
nel terziario (tassi del 78 e del 45 per mille).
2) Decontribuzione degli
straordinari –
prevedere stabilmente la decontribuzione (fiscale e previdenziale) dello
straordinario degli autisti introdotta per gli anni scorsi dall’art.83 bis
della legge 133/2008.
3) Decreto Sacconi del 18.12.2009 – rendere strutturale la
disposizione introdotta in via sperimentale per il biennio 2009/2010
dall’art.1, comma 1 della legge n.102/2009, che consente alle aziende di
reimpiegare anticipatamente propri lavoratori in cassa integrazione.
4) Registro internazionale – istituire un Registro internazionale
dell’autotrasporto sul modello dell’armamento riconoscendo alle imprese
iscritte benefici previdenziali e fiscali.
5)
Decontribuzione per le giornate in cui
vige un divieto di circolazione – Per le giornate in cui il personale
viaggiante non può svolgere l’attività tipica in conseguenza dei divieti di
circolazione, prevedere la decontribuzione dell’importo corrispondente e la
copertura previdenziale figurativa a favore dei lavoratori.
6) Contrasto al dumping – Interventi finalizzati ad evitare
fenomeni di dumping che penalizzano le imprese nazionali.
Art. 20 – Diritto
allo studio/formazione continua/formazione personale viaggiante
1. I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale
periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
4. Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai
commi precedenti.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio
1970, n.300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per
congedi per la formazione ai sensi
dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
6. I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari, che, ai fini previsti
dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:
– frequentare presso Istituti pubblici
o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di
legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico
a tali Istituti;
– migliorare la loro preparazione
professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di formazione
continua correlati all’attività generale dell’azienda e organizzati da enti
pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;
– frequentare, qualora inviati
dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi
aziendali o territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di permessi
retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno
anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il
lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari
a o superiore a 300.
7. I lavoratori che potranno assentarsi per
frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5%
del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data di inizio
dell’anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale
della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle
imprese che occupano almeno 15 dipendenti.
8. I permessi verranno concessi compatibilmente
alla possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno
inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla
Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e
gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia
superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le
R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti
le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età,
l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il
lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni
assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali.
9. L’azienda impartirà agli autisti specifica formazione
sull’utilizzo del cronotachigrafo.
Art.
28 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. L'autista non deve essere comandato né
destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto
sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico
dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L’autista è responsabile del veicolo
affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle
merci e dei documenti che ricevono in
consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi
imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto alla corretta compilazione
ed utilizzazione dei fogli di
registrazione del cronotachigrafo ovvero della carta tachigrafica.
L’autista è tenuto a custodire con diligenza
le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di
lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed
indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall’uso improprio.
L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento
esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.
È a carico del datore di lavoro,
l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del
lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni
subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del
lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della
circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le
condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è
tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia
stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla
R.S.A/R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono
essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della
conclusione dei contratti di secondo livello.
3. L'autista è inoltre responsabile per le
contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore -
siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale,
l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico
dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il
conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il
veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del
necessario ed in caso
contrario deve darne immediatamente
avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché
tali verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio per i
periodi di riposo il conducente
deve mettere in opera tutte le
strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per
prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
7. Ad esclusione del settore artigiano, per
particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello
aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente
concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e
specifici servizi con il solo autista.
In questo ambito verrà definita
contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non
utilizzato come tale.
Norma
transitoria CCNL Assologistica La previsione di cui al comma 1 non trova
applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica
Art.
32 – Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari –
Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970,
n.300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo
rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati
nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere
punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3
ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il
risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il
provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del
danno.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può
essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c)
potrà essere adottato a carico:
– del lavoratore che si presenti in
ritardo al lavoro più volte nello stesso
mese, lo sospenda o lo interrompa in
anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso
mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della
presenza;
– del lavoratore che esegua il lavoro
affidatogli con provata negligenza;
– del lavoratore che arrechi danno
per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque
abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda
degli eventuali danni arrecati;
– dell’autista che
compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del
cronotachigrafo e della carta tachigrafica.
– del lavoratore che
non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le
modalità e tempistica previste dal presente CCNL.
– del lavoratore che sia sorpreso a
fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti
previsti al numero 3) del presente articolo;
– del lavoratore che tenga un contegno
inurbano o scorretto verso la clientela;
– del lavoratore che commetta
qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene
ed alla sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d)
potrà essere adottato a carico:
– del lavoratore che si assenti
simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
– del lavoratore che si presenti o si
trovi in servizio in stato di ubriachezza;
– del conducente che ometta di fare il
rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del
servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le
testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
– del lavoratore che persista a
commettere mancanze previste con la multa;
– del lavoratore che sia sorpreso a
fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci
imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
– dell’autista che
non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica
nell’apparecchio di controllo;
– del lavoratore
che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare,
o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta
subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;
– del lavoratore
che non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di
sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;
– Del lavoratore
che per la seconda volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa
prognosi, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL.
4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno
applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno essere
applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per
le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore più grave
del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere
inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a
conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni
dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito
a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata
dall'impresa al lavoratore entro e non
oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal
precedente comma 7.
9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10
giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria,
la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
13. Se il danno è inferiore a 400 euro e l’azienda lo quantifica
immediatamente, comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura
disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in
cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di
responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore
conferisce mandato. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di
cui al presente articolo.
C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono regolati
dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20
maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.
A puro
titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere
adottato:
-
nel caso di assenza
ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i
casi di forza maggiore;
-
nel caso di assenza
ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
-
ai lavoratori mobili che
non abbiano comunicato alla azienda nei modi e nei termini stabiliti dal
presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del
conducente;
-
al lavoratore che per
la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi,
secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL.
-
nel caso di
manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli.
2. I licenziamenti per riduzione di personale
sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.
3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici
per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.
4. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici
madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151.
Art. 21 -
Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
1. In caso di interruzione della prestazione
normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a
disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con
facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli
operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in
termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la
retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali
gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta
alcuna retribuzione.
2. Restano ferme le norme sulla Cassa
integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle
aziende.
3. Nel caso di sospensione del lavoro per un
periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto
alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
4. È ammesso il recupero a salario normale delle
ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di
lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora
al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva,
trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due
quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
SEZIONE SPECIALE
PRIMA
REPERIBILITÀ (ARTICOLO NUOVO)
1. Ad
eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11bis del presente
CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono
essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua
definizione con le RSU/RSA, le figure professionali soggette ad essere
reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze
tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché
alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì
individuati i periodi massimi di reperibilità,
il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le
modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto
per effetto della reperibilità.
2. I
lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di
compiere turni di reperibilità.
3. Sono
fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.
Art. 7 – Sezione Speciale Prima - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
A) Malattia
Disposizioni normative ed economiche
1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre la giornata di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL.
Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo
stesso è reperibile durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato
all’azienda.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..
12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all’art.3 Sezione Prima del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
15. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS.
16. Nei
confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme
relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al
presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso,
fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in
termini di legge.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
5Bis. Durante il periodo di
infortunio o malattia professionale l’Azienda riconoscerà al lavoratore il
trattamento complessivo di cui comma 12 della precedente lettera A).
6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo.
7. Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.
8. La parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
9. Resta inteso che
qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le
quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo
e anticipato dall’Azienda, l’intera indennità risulterà acquisita dal
lavoratore e da parte dell’azienda non si farà luogo a ritenute.
10. In caso di infortunio sul lavoro all’azienda che non si avvalga del
sistema di compensazione diretta con l’Istituto assicuratore, è data facoltà di
recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di
retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero
al momento della liquidazione da parte dell’Istituto assicuratore. A richiesta
il lavoratore è tenuto a presentare all’azienda il prospetto di liquidazione
dell’indennità rilasciatogli dall’INAIL.
C) Malattie professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative comuni
1. Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970, nonché la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
E) Cure termali
1. Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:
- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.
2. La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.
3. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.
F) Tossicodipendenza
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e socio‑assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico‑riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230.
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico‑fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.
Le parti firmatarie riconoscono che
livelli anomali di assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che
incidono negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla
competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione.
Le parti firmatarie confermano quindi
che la diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.
Pertanto, laddove a livello aziendale
si riscontrassero fenomeni di assenteismo anomalo, le parti si impegnano ad
individuare e mettere in atto, nell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni
misura e strumento finalizzato a disincentivare e contrastare tali condotte.
Flessibilizzazione Santo Patrono
E’ facoltà dell’azienda
sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo
dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta
la sua opera con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno. I permessi
matureranno al momento della festività in questione. I permessi non usufruiti
durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di
cui all’art.9 comma 16.
La commissione che
dovrà definire la sezione autotrasporto valuterà l’estensione di tale istituto
a tutto il personale delle imprese di autotrasporto.
– Sezione
Artigiana -
Le disposizioni contenute
nella presente sezione si applicano alle imprese artigiane.
Art. 11
(Orario di
lavoro per il personale viaggiante)
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.
11-bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può
superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere
estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi – al netto delle giornate non
lavorate ma retribuite - la media delle ore di lavoro non supera il limite di
48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo
si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine
del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a
disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di
autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la
manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la
sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la
sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative
di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore
mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti
connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i
periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE
561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i
periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore
mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore
mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a
disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di
iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente
il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini
retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede
il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro
straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave,
aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al
lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella
cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale
fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o
per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui
all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 234/2007.
4. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/06
devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di
lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono
cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la
disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di
un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna
interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per
i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in
cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale,
l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le
maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti
modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale
risulta dal registro di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
234/2007 e dalle registrazioni del cronotachigrafo; le aziende su richiesta dei
lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni
dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da:
Accordi Aziendali
Per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti
di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario; se convenuto
nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione
spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, si considera equiparato alla anticipata
conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la
situazione in cui in alternativa:
- l'impresa rimetta al lavoratore mobile l'onere di
acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo
scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
- le parti determinino il tempo medio di attesa per le
operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività
svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi
assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza.
Per le aziende che occupano fino a 8
dipendenti gli accordi, possono essere stipulati anche a livello territoriale
dalle associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali
delle OO.SS., firmatarie del presente CCNL.
Accordi collettivi territoriali
Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole
per la forfetizzazione che fanno riferimento alle "linee-guida"
stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo
le seguenti modalità.
1) Accordo
quadro territoriale
Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di
riferimento per gli accordi di forfetizzazione.
I valori di forfetizzazione saranno determinati a
livello aziendale.
Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti,
salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di
riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi
territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della
forfetizzazione.
Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione
della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi
stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi
precedentemente alla stipula del presente c.c.n.l.
2) Accordi
per servizi omogenei e/o per bacini di traffico
Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni
datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente c.c.n.l., laddove si
individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in
ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle
relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle
forfetizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale.
Gli accordi aziendali e territoriali saranno
depositati presso le Direzioni del lavoro e quelle degli Istituti
previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. n.
318/1996, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, affinché abbiano piena
efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge.
La forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e dei
compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo
collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli accordi
collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le R.S.U.,
le R.S.A., le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie
dall'altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei
lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione
degli accordi stessi.
Le imprese che sono tenute all'applicazione degli
accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi
collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente
articolo.
9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli
stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena
di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di
trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti
dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui
riceve i compensi ai titoli suddetti".
Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per
adesione dai lavoratori interessati.
10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul
lavoro straordinario previsti dagli artt. 11 e 11-bis e non si applicano i
limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro
straordinario relativi al personale non viaggiante.
11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai
sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l., al personale viaggiante sono
riconosciute, a decorrere dal 1º luglio 2000, 4,5 giornate di permesso
retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Le suddette giornate vengono riproporzionate su base
annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative
"post-partum", aspettativa, ecc.).
12. Al personale addetto ai servizi di trasloco
diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza
a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le
condizioni di miglior favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a
concorrenza.
13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame,
l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che
gode del trattamento di trasferta (3º livello e 3º livello super) si intende
distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed
è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.
(Orario di lavoro e modalità
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue)
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1,
per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo
non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi
vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di
carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le
quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima
della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di
inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai
lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò,
considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10
settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata
media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della
settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi
la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi collettivi territoriali, stipulati - per le aziende che
occupano fino a 8 dipendenti, con le OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle
condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti
dal precedente comma 2.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale
per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti
per adesione dai lavoratori interessati.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi
collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le R.S.U.,
le R.S.A. ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente
più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà
avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata anche da
una sola delle parti.
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di
4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza,
la media oraria sarà quella prevista dall'art. 11.
4. In caso di mancato accordo anche su iniziativa di
una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3,
potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i
rappresentanti dell'Associazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le
parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello
aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.
5. Permanendo il disaccordo la controversia sarà
sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni
successivi.
6. Le controversie derivanti dall'applicazione del
presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione
sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art.
11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola
compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro
o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano
conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano
insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli
Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la
clausola compromissoria.
L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto
pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre
rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.
7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui
all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, sarà verificato la sussistenza delle condizioni che
costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario
previsto dal comma 1.
8. L'attività del conducente, in quanto non
trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata
l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che
tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 234/2007.
9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al
comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero
con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 11.
Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli
artt. 11 e 11-bis, possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono
le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie
del presente c.c.n.l. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle
aziende cui gli accordi stessi si applicano.
Per quanto attiene alle relazioni sindacali si fa
riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali
dell'artigianato.
Art. (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono
disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le
stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in
determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in
tempi ristretti;
c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di
sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse,
progetti straordinari o sperimentali;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro
specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse
da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti
per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto
definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività
lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative
aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai
sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
per un periodo non superiore a 18 mesi;
k) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per
le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi
del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di
assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a
livello di unità produttiva con le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza di queste, in
sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
presente c.c.n.l.
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere
concordate con i sindacati a livello territoriale.
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla
premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente
nell'anno:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima
del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura
non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra
possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali
congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero
frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le
ragioni di cui al comma 2.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della
prestazione.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale
contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,
ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino
a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare
l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto
al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.
151/2001.
La durata massima del contratto è pari a un periodo
complessivo di 36 mesi, compresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente
previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i
contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con
diritto alla conservazione del posto.
In attuazione di quanto previsto
dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle Associazioni Artigiane
e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli
stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima
di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso
L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle
ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del
datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9,
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del
rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno
ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno
in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo
giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un
periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Nel caso di due assunzioni successive a termine,
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il
trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato
viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante
al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del
rapporto di lavoro.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è
assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle
mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi
all'esecuzione del lavoro.
L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo
determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U. o, in mancanza, delle
R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti
a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo
indeterminato, che si rendessero disponibili.
AI lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con
contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma
2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza
nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale
diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti
per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di
richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di
servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a
tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità
anagrafica.
In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a
contratto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato a tempo
determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane
e le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di
durata inferiore ai 3 mesi.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il
numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata
superiore a 4 mesi.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà
corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.
Dichiarazione a verbale
Assologistica – OO.SS.
In sede di stesura le parti provvederanno ad armonizzare gli
istituti contrattuali sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le
parti negli incontri calendarizzati nei prossimi giorni.