MODIFICHE CCNL
2008-2012
Roma Addì, 26 gennaio 2011 in Roma tra Aite,
Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi,
assistite dalla Confetra, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop
Servizi, Produzione e servizi di lavoro, Agci, Anita, Cna-Fita, Trasportounito
Fiap-Unimpresa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato sottoscritto il
seguente accordo che, aggiungendosi alle precedenti intese del 10.12.2010
e del 17.12.2010,
completa anche per la parte normativa il rinnovo del CCNL 29.1.2005
Livello
nazionale,Livello regionale,Livello aziendale:
Art. 6 – Classificazione del personale
Art. 9 -
Orario per il personale non viaggiante
Art. 11 -
Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art.18- Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua/formazione personale
viaggiante
Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
Art. 28 -
Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente
Art. 31 – Trasferimenti
Norma transitoria
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari -Licenziamenti
A) Diritti e doveri dei lavoratore
B) Provvedimenti disciplinari
C) Licenziamenti
Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
Deroghe
per Asso logistica
Eliminazione della
Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi
Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
Dichiarazione a verbale
Sezione Speciale Sezione Prima
Art. 1 della Sezione
Trasporti – Flessibilità
Deroghe
Art. 5 della 1° Sezione
Speciale - Lavoro straordinario e banca ore
Art. 7 - Sezione
Speciale Prima - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
A) Malattia
B) Infortunio sul
lavoro
C) Malattie professionali
F) Tossicodipendenza
Art. 8 -
Sezione Speciale 1 - Tutela della maternità
Flessibilità Santo Patrono
Reperibilità (articolo nuovo)
Articolo Nuovo - Satellitari
Piano di assistenza
sanitaria integrativa
Mercato del Lavoro
Art.48 Contratto
di lavoro a tempo determinato
Art. (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Avviso Comune
per la riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto
Artigianato
Dichiarazione congiunta associazioni
artigiane/organizzazioni sindacati.
Diritti e Agibilità sindacali
Sistema contrattuale
Rappresentante per la sicurezza
Art. 11 Orario di
lavoro per il personale viaggiante
Art. 11 bis Orario di
lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni
discontinue
Sulla cooperazione
Dichiarazione congiunta associazioni
cooperative/organizzazioni sindacali.
Avviso Comune per la legalità,
Premessa
Soluzioni ed interventi normativi
Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale
Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
Art.
42 bis - Cambi di appalto
Norma
transitoria
Sezione cooperazione
Campo di
applicazione
Disposizioni
Generali
Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art Art.11 - orario
di lavoro per il personale viaggiante
Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
Art.
41 - Diritti sindacali
Dichiarazione
delle parti
Dichiarazione a verbale Assologistica - OO.SS.
Premessa
Il contratto garantisce la certezza dei
trattamenti economici e normativi comuni per tutti ì lavoratori ovunque impiegati
nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole
essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti
che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della
spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una
migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e
delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione più
conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento
importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo. Tra le
materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in
particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione
e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i
minimi conglobati; la classificazione dei lavoratori; la durata dell'orario di
lavoro; la regolamentazione della parte sociale, della previdenza
complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie,
i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali,
con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello
nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del
contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di
rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del
ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel
mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della
piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano
stati rispettati i tempi e procedure di cui in premessa, in caso di ritardato
rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata
una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40%
dell’inflazione, riferita all’anno precedente da calcolarsi sulla base di
calcolo convenzionale di cui all’art...... (aumenti); dopo 6 mesi la suddetta
percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata
si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti convengono sulla opportunità
che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più
qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività
con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei
trasporti e la movimentazione delle merci. Attraverso lo sviluppo di imprese
strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato
dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla
situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile,
incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del
settore. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione,
inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo,
nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono
partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come
"trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi. In
questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte
internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del
trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto
significative
qualificazioni della funzione
tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica,
couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla
prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un
riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello
governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del
settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che
richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo
di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si
incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo
mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del
tutto nuove. L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.
Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra
beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare
acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare
transazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura dei canali
commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore
e cliente senza ulteriori mediazioni.
All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di
trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di
attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando
ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi
logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la
presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi
post-transazione quali rese, riparazioni, ecc. In altre parole le imprese
destinatarie della presente normativa saranno chiamate a “salire” e a
“scendere” lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi
servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di
catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che
nell’accezione corrente non vi erano comprese.
L'e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle
aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi
ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni
più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove
professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla
manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione
lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa
nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
Al fine di favorire, le miglior
condizioni di competitività per le imprese di autotrasporto e nel contempo per
garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro, le parti
convengono di definire nel prossimo rinnovo contrattuale un'apposita sezione
che disciplini la parte relativa all'autotrasporto. Con tale scopo le parti
convengono di insediare un'apposita commissione tecnica entro 60 giorni dalla
firma del presente CCNL. Tale Commissione sarà composta da 9 componenti di
parte datoriale e 9 di parte sindacale.
Relazioni
Industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni
industriali che persegua condizioni di competitività di produttività tali da
consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori
per l'occupazione ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i
lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei
lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze
sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti
tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute
e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento
occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di
qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le
relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale,
con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di
contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal
presente CCNL
Livello nazionale:
riconfermato
Livello regionale:
riconfermato
Livello aziendale
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera
di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni
territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che
occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base
annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con
le RSU/RSA unitamente alle O.O.S.S. territoriali stipulanti in appositi
incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di
intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi
rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione,
utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto
aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
Riconferma dei punti già previsti nell'attuale CCNL
Aggiungendo: interventi di formazione riqualificazione del personale e -
riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento
collettivo del personale o di singoli reparti;
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di
responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e
certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale
o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una
delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Inoltre, per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate
in più zone sui territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150
dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in
sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le
aziende che occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni
sindacali e/o RSA/RSU, informazioni sulle materie suddette in forma aggregata
in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo
livello e dei suoi aggiornamenti.
Ultimo comma confermato
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo
scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad
un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi
annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti,
sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e
rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione
territoriale dell'aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei
lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché
finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte
economica che per la parte normativa e scadrà il 31 dicembre 2012
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo
disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte sei
mesi prima della scadenza con raccomandata A-R. All’inizio del terzo anno di
vigenza contrattuale, saranno verificate eventuali differenze inflazionistici
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non
superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 5 mesi per i
dipendenti del 1° livello;
- 4 mesi per i dipendenti
del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello
Super (3° livello CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello CCNL
Assologistica);
- 3 mesi per i
dipendenti del 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), 3° livello (4°
livello CCNL Assologistica) e 4° livello senior e junior (5° livello CCNL
Assologistica);
- 10 giorni lavorativi
1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo
di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso,
di malattia o infortunio.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di
assunzione di cui all'art.4.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti
tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto
diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto
di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento,
senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in
qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i
Quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i dipendenti
degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello
Super (3° livello CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello CCNL
Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di
servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini
predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla
fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o
la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda
non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato
in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella
determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di
cui al D.LGVO n.252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle
norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo
abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei
dodici mesi precedenti.
Art. 6 – Classificazione del personale
*** omissis ***
4° Livello Junior (Nuovo)
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a
lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle
attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali
di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i
quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con
esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
5° Livello
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze
professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure
predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla
corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le
attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di
mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale
capacità esecutiva.
Profili
esemplificativi
*** omissis ***
6° Livello
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le
attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia.
In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla
movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili
esemplificativi
*** omissis ***
6° Livello Junior (Nuovo)
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle
merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori
se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non
apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi.
Nota a verbale :
Il personale inquadrato alla data di stipula del
presente accordo nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4°
livello senior.
Il personale inquadrato al 6° livello alla data di
entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente
al 6° livello senior.
Il personale assunto nel 6° livello prima dell’entrata
in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di
carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del
testo contrattuale del 29.1.2005.
Orario di
lavoro - Estensione a 6 mesi del periodo
di riferimento per calcolare il limite delle 48 ore medie settimanali
Art. 9 -
Orario per il personale non viaggiante
Al comma 1 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore,
comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di
6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite".
Art. 11 -
Orario di lavoro per il personale viaggiante
Ai comma 1, terzo periodo le parole
"4 mesi" sono sostituite da "".
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l’orario di lavoro
settimanale e’ stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana
lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana
lavorativa può essere
estesa a 60 ore solo se su un periodo di
6 mesi al netto delle giornate non
lavorate ma retribuite la media delle ore di lavoro non supera il limite di
48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del
presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro
durante il quale il lavoratore autista è
sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue
funzioni o attività
ossia:
il tempo dedicato a tutte le
operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico,
la pulizia e la manutenzione
tecnica del veicolo, ogni altra
operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad
adempiere
agli obblighi legali o regolamentari
direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza
delle operazioni
di carico e scarico, le formalità
amministrative di polizia e di dogana o altro;
i periodi di tempo durante i
quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e
deve rimanere sul
posto di lavoro, pronto a svolgere il
suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario
di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del
regolamento CEE 561/06, i
riposi intermedi di cui all'articolo 5
del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto e i
periodi di attesa per i divieti di
circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità
di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui
il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve
tenersi a disposizione
per rispondere ad eventuali chiamate con
le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri
lavori, è dovuto
unicamente il trattamento di trasferta.
I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50%
della loro durata per
la sola parte che eccede il limite
dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per
treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi
affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di
guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in
misura uguale fra
di essi il lavoro effettivo in
trasferta.
Le disposizioni per l’imbarco su treno o
traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione
di cui
all’art. 3, comma 1 lettera b) del DLGVO
234/2007.
4. Le norme previste dal regolamento CEE
n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal
datore di
lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal
contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti
e si applica la disposizione
più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti,
che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora
per ciascuna
interruzione) per le trasferte superiori
alle 15 ore;
-il tempo minimo previsto dalle norme di
legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla
retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di
trasferta nel caso in cui il riposo
sia dato fuori dalla sede dell'impresa.
8. Ferma restando la durata del lavoro
contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di lavoro è retribuita con
le maggiorazioni
previste per il lavoro straordinario con
una delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente
prestata, quale risulta dal registro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
Decreto Legislativo
234/07 e dalle registrazioni del cronotachigrafo;
le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della
registrazione
entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da:
- Accordi aziendali per la definizione,
anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro
straordinario;
se convenuto nell’ambito di tali
accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in
conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DLGVO 19/11/2007 n.
234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile
dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:
l’impresa rimetta al
lavoratore mobile l’onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve
effettuare il carico e/o lo scarico,
indicazioni sul periodo di attesa;
le parti determinino il tempo
medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica
tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima
impresa. Tali tempi assolveranno l’obbligo di comunicazione fino a concorrenza.
-Accordi collettivi territoriali Gli
accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfetizzazione che
fanno riferimento alle
"linee guida" stabilite fra le
parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti
modalità.
1) Accordo-quadro territoriale -
Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli
accordi di forfetizzazione. I valori di forfetizzazione saranno determinati a
livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti,
salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di
riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi
territoriali
stessi potranno determinare altresì i
valori della forfetizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di
regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi
collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto,
conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL.
2) Accordi pe servizi omogenei e/o per
bacini di traffico - Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali
e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a
livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della
tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei
bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfetizzazioni
saranno individuati all'interno
dell'accordo territoriale.
r
Gli accordi aziendali e territoriali
saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti
previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L 318/96,
convertito nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché abbiano piena efficacia anche
agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge. La forfetizzazione
dei trattamenti di trasferta e del compensi per lavoro straordinario ha la
natura e l’efficacia di accordo collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli
accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le
RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e
firmatarie dall’altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla
totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di
applicazione degli accordi stessi.
Gli accordi collettivi territoriali si
applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non
aderendo alle associazioni ed alle OO.SS stipulanti, vi abbiano dato adesione
volontaria, applicandoli di fatto.
Le imprese che sono tenute
all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi
soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a
norma del presente articolo.
9. Per l'efficacia di tali accordi si
applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è
tenuto, a pena di decadenza,
a chiedere il pagamento delle differenze
di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga
dovute, derivanti
dal presente accordo, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli
suddetti".
Gli accordi di cui sopra dovranno essere
firmati per adesione dai lavoratori interessati.
10. Al personale viaggiante si applicano
i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e 11bis e non si
applicano i limiti annuali,
settimanali e giornalieri previsti dagli
articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante
11. In aggiunta alle 4 festività abolite
spettanti ai sensi dell'art. 12 del presente CCNL, al personale viaggiante sono
riconosciute, a
decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5
giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di
esso.
Le suddette giornate vengono
riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze
facoltative postpartum,
aspettativa ecc.).
12. AI personale addetto ai servizi di
trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di
presenza a disposizione,
si applicano per analogia le norme del
presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti
sono
assorbite fino a concorrenza.
13. Fatta eccezione per il trasporto a
collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi
extraurbani che gode
del trattamento di trasferta (3° livello
e 3° livello Super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato
senza la maggiorazione
del 50% ed è consentito il conguaglio
orario nell'ambito di 4 settimane.
Nota
Per i "Trasporti speciali"
vedi l'art. 47 della presente Parte comune.
Art.18
– Assenze,permessi e congedo matrimoniale
1. Le assenze debbono essere
tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda,
l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati
motivi
ed ha altresì facoltà di non
corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto
dell'annuale periodo di
riposo.
3. In ogni caso al lavoratore che ne
faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore
all'anno
(che potranno essere usufruiti anche
frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza
scomputo dall'annuale
periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di
esami clinici, visite ed interventi specialistici. Le dieci ore non retribuite potranno essere usufruite previo
esaurimento ROL
[…]
4. Le aziende concederanno un permesso
retribuito a causa di decesso:
del coniuge anche se
legalmente separato;
del convivente more uxorio;
di parenti entro il II° grado
(genitori, nonni, fratelli);
di persone anche non
familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione
anagrafica del lavoratore.
Tali permessi saranno fruiti nella
misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito
dell'evento luttuoso il
lavoratore debba intraprendere viaggi
fuori della provincia in cui abita.
5. Salvo quanto previsto dal successivo
comma sei, le aziende concorderanno un permesso retribuito a causa di
documentata
grave infermità del coniuge anche
legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado
(genitori,
nonni, fratelli), o di altre persone
componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso
sarà nella misura
minima di tre giorni lavorativi
all'anno.
Fermo restando che il permesso deve
essere fruito entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità o dell'accertamento
della necessità di provvedere ad
interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia
l'evento
che dà titolo al permesso ed i giorni
nei quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante la
sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale
o con esso convenzionato o dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria
nel caso di
ricovero o intervento chirurgico, deve essere
presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività
lavorativa.
6.In alternativa a quanto previsto dal
comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia
domanda
diverse modalità di espletamento della
attività lavorativa in presenza di documentata grave infermità che colpisca le
persone
indicate al comma cinque. Nel caso di
fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma
i giorni lavorativi,
previsti al comma precedente, potranno
essere anche più di tre.
L'accordo deve prevedere i giorni di
permesso sostituiti con le diverse modalità, pari comunque ad una riduzione
dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni
di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve
risultare da certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato
o del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento
chirurgico, certificazione che deve
tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell'orario di lavoro di
cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza
del fatto che ne dà
causa.
In caso di accertato venire meno
dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l'attività lavorativa
secondo le modalità ordinarie
ed il residuo periodo di permesso può
essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al presente comma sono
cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la legge
104/92 e successive
modifiche e da altre norme del presente
contratto.
7.Le aziende concederanno inoltre i
permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per
il minimo di
un giorno.
8. Ai lavoratori sarà concesso un
permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per
contrarre matrimonio.
Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo
migliori condizioni definite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 10
giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.
Art. 20 -
Diritto allo studio/formazione continua/formazione personale viaggiante
1. I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a
fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili
nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
4. Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui ai commi precedenti.
5. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge
20 maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per
congedi per la formazione ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un
periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
6. I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari, che, ai fini previsti
dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:
– frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di
studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle
facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;
– migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la
frequenza di corsi di formazione continua correlati all’attività generale
dell’azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;
– frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua
previsti da piani formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a
richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali
ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il
corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un
numero di ore pari a o superiore a 300.
7. I lavoratori che potranno
assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare - nel
triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data
di inizio dell’anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% del
totale della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità
nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.
8. I permessi verranno concessi
compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio. I
lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di
almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di
iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con
indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale
massima del 5%, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite
sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai
lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le
caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei
beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il
riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o
dalle OO.SS. territoriali.
9. L'azienda impartirà agli autisti
specifica formazione sull'utilizzo del cronotachigrafo.
Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e
recuperi
1. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà
riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà
corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli
operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a
disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla
prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la
prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente
preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta
alcuna retribuzione.
2. Restano ferme le norme sulla Cassa
integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle
aziende.
3. Nel caso di sospensione del lavoro
per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
4. È
ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai
commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti,
purché esso sia contenuto net limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale
e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale
giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a
quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 22 - Ferie
[…]
8. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di
preavviso, salvo richiesta del lavoratore che
sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Art. 28 - Responsabilità dell'autista
e del personale di scorta
1. L'autista non deve essere comandato
né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto
sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico
dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L’autista è responsabile del
veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il
materiale, delle merci e dei documenti
che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che
siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto
alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del
cronotachigrafo ovvero della carta tachigrafica.
L’autista è tenuto a
custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve
in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei
danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o
dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di
pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività
lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza
delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il
datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A
tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e
anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione
kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A/R.S.U. le condizioni
dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso
economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di
secondo livello.
3. L'autista è inoltre responsabile
per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e
lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento
contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale -
è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il
conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il
veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del
necessario ed in caso
contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha
l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere
effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio
per i periodi di riposo il conducente
deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e
adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e
alle merci.
7. Ad esclusione del settore
artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a
livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente
concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e
specifici servizi con il solo autista.
In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del
fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.
Norma transitoria CCNL Assologistica La
previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello
provenienti dal CCNL Assologistica
Art. 29 -
Ritiro patente/carta conducente
1. L'autista al quale sia dall'Autorità,
per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente
per condurre autoveicoli, avrà diritto
alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire
retribuzione alcuna.
L'autista durante questo periodo potrà
essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del
livello nel quale
viene a prestare servizio.
2. Nelle aziende che occupano fino a 6
dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista
contro il rischio del ritiro della
patente per un massimo di sei mesi.
3. Nelle aziende che occupano più di 6
dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà
adibire l'autista a qualsiasi altro
lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene
adibito.
4. Qualora il ritiro della patente si
prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'azienda lo
destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso
all'autista verrà corrisposto il
trattamento di fine rapporto di cui all'art.34, secondo la retribuzione
percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del
ritiro della patente.
5. Nell’ipotesi in cui
il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili
all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le
disposizioni di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si
applica unicamente il comma1
6. il lavoratore a cui
viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il
datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di
ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti
dall’azienda
Art. 31 - Trasferimenti
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nelle imprese con più unità produttive
tramite specifici accordi a livello aziendale potranno essere individuati i
distretti all'interno dei quali l'eventuale mobilità del lavoratore non
configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
[…]
6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per
iscritto con il preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento collettivo
riguardante almeno 5 lavoratori il relativo preavviso dovrà essere
comunicato anche alle RSA/RSU con procedura analoga a quella prevista dall'art.
7 per il mutamento di mansioni.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari -Licenziamenti
A)
Diritti e doveri dei lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di
opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi
dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero,
nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei
reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e
dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le
mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore
di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il
risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il
provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del
danno.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può
essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c)
potrà essere adottato a carico:
– del lavoratore che si presenti in
ritardo al lavoro più volte nello stesso
mese, lo sospenda o lo interrompa in
anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello
stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della
presenza;
– del lavoratore che esegua il lavoro
affidatogli con provata negligenza;
– dell’autista che compili e che utilizzi in modo non
conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta
tachigrafica.
– del lavoratore che non comunica l’assenza per
malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e tempistica previste
dal presente CCNL.
– del lavoratore che sia sorpreso a
fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi
provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
– del lavoratore che tenga un contegno
inurbano o scorretto verso la clientela;
– del lavoratore che commetta qualunque
atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla
sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d)
potrà essere adottato a carico:
– del lavoratore che si assenti
simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
– del lavoratore che si presenti o si
trovi in servizio in stato di ubriachezza;
– del conducente che ometta di fare il
rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del
servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze
atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
– del lavoratore che persista a
commettere mancanze previste con la multa;
– del lavoratore che sia sorpreso a
fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci
imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
– dell’autista che non inserisca il foglio di
registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;
– del lavoratore che arrechi danno per incuria al
materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in
consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l’azienda degli
eventuali danni arrecati;
– del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il
cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli
in dotazione del mezzo;
– Del lavoratore che per la seconda volta non comunica
l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la
tempistica previste dal presente CCNL.
4. Nei casi non elencati le sanzioni
saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno
essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle
applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore più grave
del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere
inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a
conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine di
10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di
essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà
essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla
scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
9. Il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
Collegio.
10. Qualora l'azienda non provveda, entro
10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
12. Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
13. Se
il danno è inferiore a 400 euro e l’azienda lo quantifica immediatamente,
comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare
qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l’impresa è
venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza
di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In
difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente
articolo.
C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono
regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile,
dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970,
n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.
A puro titolo semplificativo e non
esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per
almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro
volte nel periodo di un anno;
ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato alla
azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della
patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
al lavoratore che per la terza volta non comunica
l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la
tempistica previste dal presente CCNL.
nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo
del veicolo e/o dei suoi sigilli.
2. I licenziamenti per riduzione di
personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive
modificazioni.
3. Il divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963,
n.7.
4. Il divieto di licenziamento delle
lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151.
Art. 38 -
Secondo livello di contrattazione
1. Il secondo livello di
contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le
materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai
criteri e alle procedure ivi indicate.
2. Gli accordi di secondo livello
stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno
durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia
dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del CCNL e delle relative erogazione economiche. Le richieste di rinnovo degli
accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere
presentate all’azienda e/o all’associazione datoriale in tempo utile per
consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli
accordi stessi. L’azienda e/o l’associazione datoriale dovranno procedere a
convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della
piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi
70 giorni. Nelle more dell’espletamento della procedura le parti sono tenute ad
astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla
contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere
caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento
previsto dalle leggi
vigenti.
4. Gli importi di tali erogazioni sono
variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di
contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese,
maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di
competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività,
che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di
conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di
contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di
produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno
essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia
per la parte variabile che per la parte fissa.
5. I parametri ed i meccanismi utili
alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti
contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito
di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le
R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese forniranno annualmente
le informazioni necessarie.
Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione
aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’azienda
dovrà applicare l’accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si
possono sommare.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le
parti, anche in base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno preventivamente
le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i
termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai
lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo
un’erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da
eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento.
Trascorso tale termine l’importo diventerà definitivo e non riassorbibile da
nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo
livello.
Nella località ove non sia presente un’associazione territoriale aderente
alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di
cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza,
alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.
6. In comparti omogenei, qualora se ne
ravvisi la necessità, potranno essere concordate tra le parti criteri generali
al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di
secondo livello.
7. Fermo restando quanto previsto in
materia dei compiti delle RSA/RSU dei lavoratori all'art.40 del CCNL e quanto
contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di
secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i
criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli
retributivi propri del CCNL.
8. Le parti si impegnano a non
modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo
periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano,
anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare
corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in
applicazione del presente articolo.
Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai
rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo
livello di contrattazione di cui al comma 1.
Deroghe per Assologistica
Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme
dovranno essere inviate alla sede nazionale.
Eliminazione della Pasqua e del 4
novembre dai giorni festivi
Per i lavoratori in servizio alla data
di sottoscrizione del presente rinnovo è riconosciuto un elemento distinto
della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro e a 5 euro mensili,
rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione
speciale, al terzo super da riparametrare (come da tabella seguente). Tale
importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli
istituti legali e contrattuali.
Dall’elencazione di cui all’articolo 2
della prima sezione speciale
Il comma 4 dell’articolo 12 della parte
generale è soppresso.
Livello |
Elemento Distinto Retribuzione Sezione prima |
Elemento Distinto Retribuzione Sezione seconda |
Quadro |
12,89 |
6,45 |
1° |
12,07 |
6,03 |
2° |
11,07 |
5,54 |
3° Super |
10,00 |
5,00 |
3° |
9,75 |
4,88 |
4° |
9,26 |
4,63 |
5° |
8,84 |
4,42 |
6° |
8,26 |
4,13 |
Art. 43 -
Rappresentante per la sicurezza
1. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 47
del T.U. (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), in base al quale detta figura è eletta o designata
in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall' accordo interconfederale
24.7.1996.
2. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi
dell’art. 48 dello stesso, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la
sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di
contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli osservatori
regionali.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti
per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di
elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU
non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva
operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su
iniziativa delle OO.SS.
4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di affidare ad un'apposita commissione l'approfondimento di
quanto stabilito dall'art. 49 del T.U.
Sicurezza in merito alla figura del RLS di sito
produttivo.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione
artigiana.
Sezione
Speciale Prima
Art. 1 della
Sezione Trasporti - Flessibilità
Omissis
Deroghe
1) in considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad
incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle
imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata
normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore
settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario
settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le
modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS
territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non
pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
2) In alternativa all'utilizzo della
deroga di cui al punto precedente, per un massimo di cinque settimane
consecutive è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro in
maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 6
ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. Ai lavoratori interessati
dall'applicazione della suddetta deroga sarà riconosciuta, per ciascuna
settimana con distribuzione di orario non omogenea, un'indennità di 10 euro
comprensiva degli istituti legali e contrattuali.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le
modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non
pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
3) In considerazione delle particolarità attinenti al personale
strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali,
per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese
di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato,
per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative
nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del
presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le
modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS
territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non
pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
Art.
5 della 1° Sezione Speciale - Lavoro straordinario e banca ore
Aggiungere in fondo il seguente comma 13:
13. Qualora sia svolta dal datore di lavoro o da enti/soggetti dallo stesso
autorizzati oppure, in ogni caso, previa autorizzazione del datore di lavoro
attività formativa fuori dai normale orario di lavoro, al lavoratore verrà
riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
Art. 7 - Sezione Speciale Prima -
Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
A)
Malattia
Disposizioni normative ed economiche
1. Vanno
considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino
inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione
medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori
dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza
deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i
casi di giustificato impedimento. Per il personale viaggiante e per il
personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere
comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
In entrambi i casi il lavoratore dovrà
altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre la giornata
di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda
metterà a disposizione un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di
mancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la
procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL.
Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare
il luogo dove lo stesso è reperibile durante la malattia, se diverso dal
domicilio comunicato all’azienda.
3. Il
lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico
attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo
rilascio.
4. Nel
caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato
coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di
consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai
fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso
d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte
dell'azienda.
6. L'eventuale
prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse
modalità sopra previste.
7. I
lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 245 giorni di calendario se
aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 365 giorni di calendario se
aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai
fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza
per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi
occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di
cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al
punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30
mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove
concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo
di prova.
9. Superati
i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa
richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima
di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto
contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata,
salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il
tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla
scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del
lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora
la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al
lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda
non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo
all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli
effetti del preavviso e del T.F.R..
12. Ai
lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato
secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente
articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera
retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi,
se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera
retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se
aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il
trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma
le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione
mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per
la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende
in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale
retribuzione globale mensile di cui
all’art.3 Sezione Prima del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata
figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
15. In ciascun periodo di retribuzione
l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente
articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative
all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione
predisposta per l'INPS.
16. Nei
confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme
relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al
presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso,
fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in
termini di legge.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche
1. Si considerano infortuni sul lavoro
quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di legge circa gli
obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso
dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27
aprile 1955 n.547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo
cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro
di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di
lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica sicurezza
gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni mediche
attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla
lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza
maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà conservato il
posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore
per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
5Bis. Durante
il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda riconoscerà al
lavoratore il trattamento complessivo di cui comma 12 della precedente lettera
A).
6. L'assenza
per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e
9 della lettera A) del presente articolo.
7. Per la conservazione del posto di
lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui
sopra riportati.
8. La parte di indennità afferente i
ratei di 13a e 14a mensilità, anche quella afferente le ferie e i riposi
compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non
potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento
e/o fruizione.
9. Resta
inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per
determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal
presente articolo e anticipato dall’Azienda, l’intera indennità risulterà
acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà luogo a ritenute.
10. In caso di infortunio sul lavoro all’azienda che
non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l’Istituto
assicuratore, è data facoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in
occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in
cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte
dell’Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare
all’azienda il prospetto di liquidazione dell’indennità rilasciatogli
dall’INAIL.
1. In materia di eventuali malattie
professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965
n.1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative comuni
1. Per quanto riguarda il controllo
delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970, nonché la legge
n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi
nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto
all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
in qualunque giorno della settimana,
anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a
livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo
all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente
comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i motivi
giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio
domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato
impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i casi
previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al
datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti
economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione
delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di assenza
il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere
disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia ed
infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini
delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
E) Cure termali
1. Le assenze per cure termali, così
come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti a
proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:
- al lavoratore autorizzato con motivata
prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive
esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti
disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un
massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il
trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni
economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della
retribuzione.
2. La domanda all'azienda dovrà essere
avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di
cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni
all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture
pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella
certificazione prodotta.
3. Ove la certificazione sanitaria
rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di
accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno
effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e
l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di
tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata
dall'azienda.
F) Tossicodipendenza
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato,
dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di
tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico‑riabilitative e socio‑assistenziali,
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici
mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico‑riabilitativo è considerata, ai fini normativi,
economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza
corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori, familiari di un
tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne
attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei lavoratori
di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n.230.
5. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico‑fisici
e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli
appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate
con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con
il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio
e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal
decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato
di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è
tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che
comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7. Le parti si danno atto che la
presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre
1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione
delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle
strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le visite
fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad
accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono
che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare
assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti
controlli.
Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di
assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che incidono
negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla
competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione.
Le parti firmatarie confermano quindi che la
diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.
Pertanto, laddove a livello aziendale si
riscontrassero fenomeni di assenteismo anomalo, le parti si impegnano ad
individuare e mettere in atto, nell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni
misura e strumento finalizzato a disincentivare e contrastare tali condotte.
Art. 8 - Sezione Speciale 1 - Tutela
della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n. 151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari
applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale
evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6
dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del
suddetto T.U.,
della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto,
il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi
criteri previsti dal precedente art.7 di quanto le lavoratrici
percepiscono per atti di previdenza a
cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale
mensile per i primi
5 mesi della sua
assenza, ed il 50% di essa per il 6° mese.
Flessibilizzazione Santo Patrono
E’ facoltà dell’azienda sostituire per
il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova
la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera
con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al
momento della festività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno
di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art.9
comma 16.
La commissione che dovrà definire la
sezione autotrasporto valuterà l’estensione di tale istituto a tutto il
personale delle imprese di autotrasporto.
Reperibilità
(articolo nuovo)
1.
Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e
11 bis del presente CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità
ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame
congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA, le figure professionali
soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze
tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell'azienda nonché
alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati
i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al
lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale
recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
2. I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo,
di compiere turni di reperibilità.
3. Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.
Articolo Nuovo - Satellitari
Le parti concordano che l'installazione delle apparecchiature di controllo
satellitare non ha finalità di controllo sull'operato dei lavoratori dipendenti
ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico definendo tali controlli
quali difensivi della merce e dell'automezzo.
A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della Legge 300/1970
e della disciplina dettata dalla Legge 675/1996 e seguenti circa la
videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari i lavoratori
andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione
individuale. Il testo concordato di tale comunicazione, viene inserito quale
allegato del CCNL.
Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno
essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Accordo 20-5-2011
Art. … Lavoratori
stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei
cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate
all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso
attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi
mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto ({nazionale,
territoriale, aziendale).
A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 20 e 22 parte comune del
presente CCNL.
Art. … Ente
Bilaterale
Le Parti costituiranno
un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica,Trasporto Merci e
Spedizione con il compito di svolgere le seguenti attività:
·
analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
·
interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e
ritirata la patente di guida;
·
interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per
figure specifiche;
·
riqualificazione professionale;
·
verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità occupazionale;
·
promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e
sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e
contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;
·
tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.
Al finanziamento
dell’intervento per la istituzione dell’Ente Bilaterale, è destinata, a partire
dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a
12 mensilità ) di 2 euro per ciascun lavoratore in forza che le Imprese
verseranno in unica soluzione e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, entro il
31 Gennaio dell’anno successivo.
Le imprese non
aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al
sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente
Bilaterale ( Euro 2 per dodici mensilità ) devono erogare una quota di
retribuzione ad ogni singolo lavoratore ( EAR, “elemento aggiuntivo della
retribuzione” ) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità.
Le modalità
organizzative e le prestazioni da erogare, saranno concordate tra tutte le
parti firmatarie il presente CCNL all’interno di un apposito regolamento
attuativo che avverrà attraverso l’istituzione di una commissione paritetica
che provvederà nel contempo a predisporre la bozza del relativo Statuto. Tale
commissione, composta da 6 componenti di parte datoriale e 6 di parte
sindacale, inizierà a riunirsi il 17 febbraio 2011. La commissione deciderà
all’unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad una
decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti.
Per le imprese
artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana –
Piano di assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano
sulla opportunità di istituire un fondo sanitario integrativo del settore cui
si rivolge il presente CCNL Logistica Trasporto, Merci e Spedizioni, ad
integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all'art 51 co
21ett.A del TUIR es.m.i.
A decorrere dal
1.1.2012 tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente
contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in
dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso
l’apprendistato.
Per il finanziamento
di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro,
il cui importo sarà di Euro 120 annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per
ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà oggi stabilito al
10% e al lordo delle spese di funzionamento della Cassa Sanitaria) da versare
in un 'unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dalla Cassa Sanitaria
che sarà costituita.
Oltre a quanto
previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per
l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore
di lavoro.
Nella parte
normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle
quote
(Euro 120 all'anno per
lavoratore e relativo contributo di solidarietà al 10% ) per il finanziamento
dell'istituenda assistenza sanitaria integrativa.
Pertanto l'azienda che
ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori
non iscritti alla
Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo il
risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i
contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria
integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi
aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di
adesione alla costituenda Cassa Sanitaria circa gli importi definiti dalla
contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi
in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo
all'istituenda Cassa sanitaria.
Al fine di rendere
operativa l'attuazione del presente accordo le parti procedono alla
costituzione di una apposita commissione paritetica, costituita da 6 componenti
di parte datoriale e 6 di parte sindacale, alla quale conferiscono mandato per
definire lo statuto e il regolamento della cassa, nonché tutti gli aspetti
legati al tema in oggetto. La commissione deciderà all’unanimità dei presenti;
qualora non fosse possibile addivenire ad una decisione unanime il testo verrà
sottoposto alle parti costituenti. La commissione inizierà a riunirsi il 15
febbraio 2011.
Per le imprese
artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana –
Art. 48 Contratto
di lavoro a tempo determinato
Al comma 9 è aggiunto
in fondo il seguente periodo:
““In attuazione di
quanto previsto dagli Avvisi Comuni del 10 aprile 2008, del 24 aprile 2008 e
dell’11 giugno 2008, sottoscritti rispettivamente dalla Confindustria, dalle
Associazioni artigiane e dalla
Art. (Contratto di lavoro a tempo determinato)
Le assunzioni con
contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente
articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a
tempo indeterminato.
E' consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, quali:
a) per
l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise
e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c) manutenzione
straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di
attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o
sperimentali;
e) esecuzione di
particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per
sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un
servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti
dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire
con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche,
produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di
nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera
a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18
mesi;
k) sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare
riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per
malattia;
- infortunio sul
lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via
cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio
1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151.
Le evenienze di cui
sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno
materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le R.S.U./R.S.A.
o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.
Altre ipotesi di
contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello
territoriale.
Fatta salva la deroga
per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo
parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), non può eccedere mediamente nell'anno:
- nelle aziende fino a
50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con
più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle
unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi
la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo
sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle
specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione
delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli
assumendi è elevato all'unità superiore.
L'apposizione del
termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
Copia dell'atto
scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni calendariali dall'inizio della prestazione.
L'apposizione di un
termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei
casi seguenti:
- per la sostituzione
di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a termine;
- da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
L'assunzione a tempo
determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal
lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della
lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio
dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
La durata massima del
contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l'eventuale
proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la
sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
In attuazione di
quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle
Associazioni Artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto
a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per
una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso
L'onere della prova
relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale
proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. Se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione
globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno
successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno
successivo.
Se il rapporto di
lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini.
Qualora il lavoratore
venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Nel caso di due assunzioni
successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e
la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro
trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva,
ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico
trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a
termine. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene
garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al
personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del
rapporto di lavoro.
Al lavoratore con
contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e
adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire
rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
L'azienda fornirà ai
lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite
della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti
informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle
mansioni svolte dai lavoratori a tempo indeterminato, che si rendessero
disponibili.
AI lavoratori che
abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le
ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa
azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore
può esercitarlo a condizione che manifesti per iscritto, in tal senso la
propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
Fermo restando il
suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima
qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda
attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore
parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. In caso di passaggio da
contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il periodo di
servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della
anzianità di servizio.
La durata minima dei
contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di
previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi. Ai fini
dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con
contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
Ai lavoratori con
contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo
livello di contrattazione.
Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente l'azienda dovrà essere in grado di erogare
formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al trasferimento di
competenze (cosiddetta "capacità formativa").
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 15 del presente CCNL, le
parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei
livelli 6° senior e 6° junior, in considerazione delle caratteristiche dei
rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all'interno
dell'azienda con modalità in affiancamento
Livello |
Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti |
||||||||||||
1° Anno |
2° Anno |
3° Anno |
4° Anno |
5° Anno |
6° Anno |
||||||||
1° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
100% |
|||||||
2° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
100% |
|||||||
3° Super |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
||||||||
3° Super autisti |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||||||
3° |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
||||||||
3° autisti |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
||||||||
4° senior (attuale 4°) |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
||||||||
4° junior |
90% |
95% |
100% |
100% |
|||||||||
5° |
90% |
95% |
100% |
100% |
|||||||||
6° senior |
90% |
95% |
100% |
100% |
|||||||||
6° junior |
90% |
95% |
|||||||||||
Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore
prosegue l’apprendistato per un ulteriore biennio al 6° livello senior. |
|||||||||||||
Avviso
Comune per la riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto
Come è noto, il costo
del lavoro delle imprese italiane è di gran lunga superiore a quello sostenuto
dai competitori provenienti dai paesi neocomunitari per effetto di situazioni
economiche, fiscali e salariali a loro più favorevoli.
Un’impresa operante in
altri settori che vuole beneficiare dei suddetti vantaggi competitivi deve
attivare complessi processi di delocalizzazione degli impianti produttivi. Per
un’impresa di autotrasporto, invece, l’operazione risulta estremamente semplice
essendo sufficiente l’immatricolazione di veicoli e il reperimento di personale
in loco.
Le diverse condizioni
di concorrenza stanno provocando l’emarginazione delle imprese di autotrasporto
italiane nei traffici internazionali, nonchè forti ripercussioni sul mercato
nazionale per effetto della progressiva estensione del cabotaggio e
dell’utilizzo del personale neocomunitario somministrato.
Se non si interviene
con provvedimenti correttivi proseguirà la destrutturazione di questo settore
strategico per l’economia del Paese, con effetti negativi sull’occupazione,
sulle entrate fiscali e contributive a vantaggio dei Paesi neocomunitari.
Inoltre questa situazione
comporta un onere aggiuntivo a carico dello Stato, atteso che le imprese di
autotrasporto italiane sono indotte a localizzare la loro attività nei paesi
con costo del lavoro più conveniente, ricorrendo nel contempo all’utilizzo di
ammortizzatori sociali per la forza lavoro italiana.
Tutto ciò premesso le
Parti convengono di richiedere al Governo i seguenti provvedimenti che dovranno
essere in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle già
destinate al settore dell’autotrasporto in virtù dei Protocolli ad oggi
sottoscritti tra il Governo e le associazioni di rappresentanza
dell’autotrasporto.
1) INAIL – rendere
strutturale la riduzione dei tassi di premio, anche in considerazione della
progressiva diminuzione dell’incidentalità registrata negli ultimi anni ed al
cronico avanzo di gestione dell’INAIL. Al tempo stesso allineare i tassi di
premio dovuti per gli autisti dalle imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria (tassi del 91 e del 61 per mille) a quelli dovuti per le stesse
mansioni dalle imprese inquadrate nel terziario (tassi del 78 e del 45 per
mille).
2) Decontribuzione
degli straordinari – prevedere stabilmente la decontribuzione (fiscale e
previdenziale) dello straordinario degli autisti introdotta per gli anni scorsi
dall’art.83 bis della legge 133/2008.
3) Decreto Sacconi del
18.12.2009 – rendere strutturale la disposizione introdotta in via sperimentale
per il biennio 2009/2010 dall’art.1, comma 1 della legge n.102/2009, che
consente alle aziende di reimpiegare anticipatamente propri lavoratori in cassa
integrazione.
4) Registro
internazionale – istituire un Registro internazionale dell’autotrasporto sul
modello dell’armamento riconoscendo alle imprese iscritte benefici
previdenziali e fiscali.
5) Decontribuzione per
le giornate in cui vige un divieto di circolazione – Per le giornate in cui il
personale viaggiante non può svolgere l’attività tipica in conseguenza dei
divieti di circolazione, prevedere la decontribuzione dell’importo
corrispondente e la copertura previdenziale figurativa a favore dei lavoratori.
6) Contrasto al
dumping – Interventi finalizzati ad evitare fenomeni di dumping che penalizzano
le imprese nazionali
Sezione Artigiana
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle imprese
artigiane
Dichiarazione congiunta
associazioni artigiane/organizzazioni sindacati.
Premessa
Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del
sistema prelazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo
sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese,
attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità
maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo
dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano
del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione
di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato,
attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo,
contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le
condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro,
aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese,
favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere
sperimentati anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità
da tempo presenti nell'artigianato.
Diritti e Agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi Interconfederali
del 21 dicembre
1983 e del 21 luglio
1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono
riportati in allegato.
Sistema contrattuale
Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la
regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi
interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere
nel! 'artigianato. È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo
stesso titolo.
Rappresentante
per la sicurezza
In materia di rappresentante, per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 3 settembre 1996, e successive
modifiche, tra la Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e
le relative intese attuative regionali.
Art. 11 Orario
di lavoro per il personale viaggiante
1. Fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 11-bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana
lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana
lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi – al
netto delle giornate non lavorate ma retribuite - la media delle ore di lavoro
non supera il limite di 48 ore settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del
presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul
posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue
funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le
operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico,
la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a
garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi
legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso,
incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità
amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il
lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve
rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato
in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal computo dell'orario
di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del
regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto
e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore
mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui
il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve
tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si
chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è
dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano,
ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola
parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo
del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per
treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi
affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di
guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in
misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l'imbarco su treno o
traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione
di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 234/2007.
4. Le norme previste dal regolamento CEE
n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal
datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal
contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti
e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti,
che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora
per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme
di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione
per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso
in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.
8. Ferma restando la durata del lavoro
contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con
le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti
modalità:
a) secondo l'attività effettivamente
prestata, quale risulta dal registro di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 234/2007 e dalle registrazioni del cronotachigrafo; le aziende
su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione
entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da:
Accordi Aziendali
Per la definizione, anche forfetaria,
dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario; se
convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della
retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, si considera equiparato alla anticipata
conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la
situazione in cui in alternativa:
- l'impresa rimetta al lavoratore mobile
l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o
lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
- le parti determinino il tempo medio di
attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia
di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali
tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza.
Accordi Territoriali
Per le aziende che occupano fino a 8
dipendenti gli accordi, possono essere stipulati anche a livello territoriale
dalle associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali
delle OO.SS., firmatarie del presente CCNL.
Accordi collettivi territoriali
Gli accordi collettivi territoriali
stabiliscono regole per la forfetizzazione che fanno riferimento alle
"linee-guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali
accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità.
1) Accordo quadro territoriale
Definisce, senza determinarne i valori,
i parametri di riferimento per gli accordi di forfetizzazione.
I valori di forfetizzazione saranno
determinati a livello aziendale.
Per le aziende che occupano meno di 8
dipendenti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i
parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali",
gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della
forfetizzazione.
Sono comunque fatte salve altre norme di
regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi
collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto,
conclusi precedentemente alla stipula del presente c.c.n.l.
2) Accordi per servizi omogenei e/o per
bacini di traffico
Tali accordi sono stipulati fra le
Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente
c.c.n.l., laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni
oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e
della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali
condizioni, i valori delle forfetizzazioni saranno individuati all'interno
dell'accordo territoriale.
Gli accordi aziendali e territoriali
saranno depositati presso le Direzioni del lavoro e quelle degli Istituti
previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. n.
318/1996, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, affinché abbiano piena
efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge.
La forfetizzazione dei trattamenti di
trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di
accordo collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli
accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le
R.S.U., le R.S.A., le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e
firmatarie dall'altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla
totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di
applicazione degli accordi stessi.
Le imprese che sono tenute
all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi
soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma
del presente articolo.
9. Per l'efficacia di tali accordi si
applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è
tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di
indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga
dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi
dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".
Gli accordi di cui sopra dovranno essere
firmati per adesione dai lavoratori interessati.
10. Al personale viaggiante si applicano
i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli artt. 11 e 11-bis e non si
applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli
sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante.
11. In aggiunta alle 4 festività abolite
spettanti ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l., al personale viaggiante
sono riconosciute, a decorrere dal 1º luglio 2000, 4,5 giornate di permesso
retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Le suddette giornate vengono
riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze
facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.).
12. Al personale addetto ai servizi di
trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di
presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente
articolo. Le condizioni di miglior favore di cui ai commi precedenti sono
assorbite fino a concorrenza.
13. Fatta
eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale
viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta
(3º livello e 3º livello super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00
del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario
nell'ambito di 4 settimane.
Art. 11 bis
Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato
in mansioni discontinue
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale
viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo
non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi
vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di
carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le
quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima
della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di
inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che
esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati
discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre
1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata media della
settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana
lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media
delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi collettivi territoriali, stipulati - per le aziende che
occupano fino a 8 dipendenti, con le OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle
condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti
dal precedente comma 2.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione
dai lavoratori interessati.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le
imprese e le loro Associazioni da una parte e le R.S.U., le R.S.A. ove
esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere
inizio entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata anche da una
sola delle parti.
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza
di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria
sarà quella prevista dall'art. 11.
4. In caso di mancato accordo anche su iniziativa di una sola delle parti,
l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito
mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell'Associazione
datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere
inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o dalla
richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.
5. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle
competenti Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
6. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto,
sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso
Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è
competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori,
anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano conferito
mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche
per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte
controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici
sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola
compromissoria.
L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da tre
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle
Associazioni imprenditoriali.
7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui
all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, sarà verificato la sussistenza delle condizioni che
costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario
previsto dal comma 1.
8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in
partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per
rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella
definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007.
9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno
retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità
previste dal comma 8 del precedente art. 11.
Nota a verbale
Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli
artt. 11 e 11-bis,
possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le
rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli
accordi stessi si applicano.
Dichiarazione
congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative
hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra
i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci,
dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di
cooperativa è stata definita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha
previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione
dell'impresa;
partècipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione
al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS.
stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative
del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le
specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL,
ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle
assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare
previsti dall'articolo 35 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le
OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro.
Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo
Interprofessionale Cooperativo" Fondcoop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e
le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni
sindacai;, dei lavoratori, convengono quanto segue.
Avviso Comune per la legalità,
regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci,
logistica e facchinaggio
Premessa
1. Le Organizzazioni Sindacali e le
organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative firmatane de CCNL dei
settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio condividono una comune e
motivata preoccupazione per i continui fenomeni di imbarbarimento del mercato.
Questi fenomeni hanno comportato e continuano a produrre ribassi di costi /
prezzi eccessivi, al di fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a
repentaglio la sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una
riduzione delle tutele dei lavoratori e danni economici e contributivi per le
imprese regolari.
In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio
che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano
in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative
"spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un
ricorso sistematico a! lavoro "nero", al mancato versamento dei
contributi previdenziali, alla mancata retribuzione dei personale con l'unico
obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare
si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della 223/91
e la pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni
tombali che producono un forte danno all'Inps;
ii. La transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque
la chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti consentono un "dumping"
scorretto che mette fuori mercato le imprese rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di
rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e
consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai
fenomeni di irregolarità.
·
2. In questo scenario di competizione esasperata delle
imprese che operano nel mercato della gestione dei magazzini delle imprese
corrieristiche e della logistica, dal
lato delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL
cresce la preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante
la responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente
alcuna reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui
doveri dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a
rispondere.
3. Con tali premesse, tutti i soggetti
firmatari del CCNL "Logistica, Autotrasporto e Spedizioni"
ritengono necessario introdurre, da un lato, modifiche normative da proporre al
Governo che permettano una qualificazione e una più puntuale disciplina sulla responsabilità
solidale e una razionalizzazione sull’utilizzo della normativa sui
licenziamenti collettivi (L. 223/91), dall'altro l'impegno delle Parti Sociali
ad una serie di modifiche contrattuali che aiutino il settore a sconfiggere i
fenomeni di illegalità presenti
Soluzioni ed
interventi normativi.
Rinnovo del CCNL:
Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del
settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria rappresenta un primo
elemento per evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui
lavoratori, sia in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della
sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto
contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che
l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci potrà
essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL
logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di
subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili. Inoltre convengono
sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica dei rispetto da
parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori,
contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.
Modifiche alla normativa prevista dalla Legge
223/91:
Il settore necessita di attenzione e regolazioni specifiche che tengano
conto delle particolari condizioni con cui il mercato si è sviluppato (praticamente
una parte consistente della movimentazione assegnata alle imprese del settore
cooperativo). In particolare appare opportuna una diversa disciplina della
legge 223/91.
Le parti chiedono dunque al Governo l'emanazione di un provvedimento con le
seguenti caratteristiche “nelle more della completa attuazione della normativa
di tutela dei lavoratori impiegati in attività di movimentazione delle merci e
con il fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del
trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale
già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore,
non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della
Legge 223/91 e successive modificazioni, in materia di licenziamenti
collettivi, nei confronti dei lavoratori assunti dall'azienda subentrante a
parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del
settore”.
Modifiche
alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la
competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti
possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale
del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale
controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere
in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le
regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla
stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero
della responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti
caratteristiche: “nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e dall'articolo 35 della L. 296/06 va
introdotta una procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di
una tempistica predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In
particolare la procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda
all'impresa appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei
lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la
documentazione attestante t'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative
ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione
attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del
nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni
dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché ii
documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti
devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in
cui la procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro,
salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di
contestazione, esonera il committente dalla responsabilità solidale per i
lavoratori impiegati nell'opera e indicati nella documentazione fornita.
Art. 42 -
Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina
dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino
iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di
Commercio ed in regola con l'istituto
della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre
2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale degli Enti Cooperativi - per
l'esercizio della stessa.
2 bis. L'appalto per la gestione delle
operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a
imprese che applicano il presente CCNL.
3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori
interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle
RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di
lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende
interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al
lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso
altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali
e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le imprese verificheranno
l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo
preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione
del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine
di trarne un illecito vantaggio;
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto;
- Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a
carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di
trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo
l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatici che offrano
garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e dì legge dei lavoratori.
4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità dì
procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va
attribuita al personale di cooperativa che ha maturato La maggior anzianità
nell'unità produttiva stessa.
5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi, Fedit, Legacoop Servizi,
Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci-Psl e Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche
occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività
terziarizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di
istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti
sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di
genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle
macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell'organismo di cui sopra saranno a carico delle associazioni datoriali.
Art. 42 bis
- Cambi di appalto
1. in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà
comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di
almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda
appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al
subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro
e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL
sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative.
3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa
subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a
parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e
produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni,
ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio
di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile
ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto. Nel caso in cui
la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42.
n.b. il comma
2 dall’1 luglio 2012 sarà sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS.
stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno
specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare
riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e
all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.
Norma transitoria
Il comma 2 bis dell'art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il comma 3 bis dell'art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1
luglio 2012.
Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano,
in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere
secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone
comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL, gli appaltatori
potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.
Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende
committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di
applicare il presente CCNL prima di tale data. Analoga possibilità è prevista
per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore
merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.
Sezione cooperazione
• tenuto conto dei "Protocollo
d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all'intesa", sottoscritti
in data 27-06-2002
e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte
dalla L 30/03;
Premessa
La presente sezione vuole essere l’occasione per determinare la capacità di
tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di
cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della
logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una
migliore efficienza dei servizi dei trasporto delle merci nonché della tutela e
valorizzazione dei lavoro e delle professioni presenti nel Settore della
Cooperazione, con particolare riferimento alla logistica e movimentazione
merci..
Inoltre per quanto di loro competenza le parti si danno atto che i rapporti
di lavoro degli addetti alle attività , di cui al campo di applicazione della
sezione cooperative si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro
subordinato.
Convengono, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrate nel 2°, 1°
livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il
trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo Impegno lavorativo,
non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della
promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto
previsto dall'art. 6 lettera f) della L. 142/01.
Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui alla presente sezione
integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si
intendono applicabili integralmente.
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge
142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che
abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di
trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad
eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate al sensi
della legge 84/94 e successive modificazioni.
Disposizioni Generali
Le materie di cui agli articoli 4
(assunzione), 5 (periodo di prova), 14 (indennità lavoro notturno), 21 (interruzione e sospensione di
lavoro e recupero), 31
(Trasferimenti), 48 (contratto a
tempo determinato), 49 ( Contratto a
tempo parziale) della Parte Comune e 1
(flessibilità) e 9 (Preavviso di
licenziamento e dimissioni) Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica,
trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla
legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti
interni.
Art. 9 orario
di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 - orario di lavoro per il
personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del
riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché
dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di
lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri
aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni
delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e
successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di
lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana
venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto,
non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore
settimanali per il numero di settimane
del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le
modalità previste dall'articolo 5 della parte speciale sezione prima dei CCNL.
Le ore di straordinario retribuite oltre
il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Per le cooperative che utilizzano il
sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà
essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo
non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile
potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar
luogo a compensi aggiuntivi, nel Iimite massimo di 200 ore annuali.
In tal caso, fatto salvo il pagamento
mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la
corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all'articolo 4 della
parte speciale sezione prima dei CCNL, le ore eccedenti le 504 nel trimestre
saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.
Sono comunque fatti salvi I diversi
accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni
sindacali firmatarie dei presente accordo.
Infine, per il personale di cui all'art. 9 ai sensi dell'art. 4, comma 4
del decreto
legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale
dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi
e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni
svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra
i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.
Art 3 Parte Speciale sezione Prima Retribuzione
Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite,
13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una
maggiorazione delle retribuzione oraria.
Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del
Quanto sopra descritto avrà effetto per l’intera vigenza contrattuale.
Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti , prima della data del presente
rinnovo, dalle imprese cooperative costituite dopo il
Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale
ordinario come definito dagli articoli 9 e 11 della presente sezione.
È consentita la prestazione di lavoro
straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di
flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese
volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie
eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.
Art 6 parte speciale prima Rimborso spese , indennità
equivalenti
Relativamente all'art. 6 sezione speciale le parti stabiliscono di
demandare la disciplina ai regolamenti interni.
Si precisa che l'art.6 sezione speciale non troverà applicazione solo nelle
cooperative il cui regolamento interno normi la materia, garantendo, comunque,
rimborsi spese non inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal socio, nel
tetti massimi stabiliti dai regolamenti interni.
Art 15 – Aumenti periodici di anzianità
A partire dal 1.07.02 decorrono i termini per il calcolo dell'anzianità
atta a maturare gli importi degli aumenti periodici.
Art 7 ‑ Malattia, infortunio tossicodipendenza,
etilismo
Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa
riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre
2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni
stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi
Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore
Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32
del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per
quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad
intrecciarsi con diritti e doveri dei soci, nell'ambito dei suo rapporto
associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è
demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri
e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.
Art. 41 - Diritti sindacali
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa
in corso su tale materia tra le Confederazioni Sindacali e le Centrali
Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi
alle conclusioni di tale trattativa.
Le parti, in ragione delle modifiche apportate alla normativa degli appalti nel
presente rinnovo del CCNL, effettueranno un attento monitoraggio sull'andamento
del mercato; mediante appositi incontri con cadenza semestrale.
La presente "sezione cooperazione" sostituisce ed innova il
protocollo siglato il 27 giugno 2002 e successive modificazioni.
Dichiarazione delle Centrali Cooperative
Fermo restando quanto previsto nell’accordo di rinnovo del presente CCNL in
merito all’assistenza sanitaria integrativa e all’Ente Bilaterale Nazionale, le
associazioni cooperative AGCI/PSL, Federlavoro e Servizi - Confcooperative,
Legacoop Servizi, dichiarano che in caso di accordi Confederali sui suddetti
temi, le centrali cooperative chiederanno un incontro alle OO.SS. di categoria.
Relazioni
sindacali.
Per quanto attiene alle relaziona sindacali si fa riferimento a quanto
previsto in materia dagli accordi interconfederali dell'artigianato.
Le parti si impegnano a verificare la sostenibilità delle intese economiche
raggiunte con il presente rinnovo contrattuale, con l’obiettivo di verificare
la competitività aziendale e il mantenimento del livello occupazionale. Tale
verifica avrà inizio entro il mese di gennaio 2012.
Le parti convengono che, sino alla scadenza del presente CCNL, gli aumenti
economici previsti dal presente rinnovo non dovranno essere considerati ai fini
della determinazione dei seguenti istituti contrattuali: 14ma, lavoro straordinario
e festività. Tale norma scadrà automaticamente a decorrere dall’1 gennaio 2013.
Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi
contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a
1.671 euro mensili riferita al terzo livello Super.
Dichiarazione delle parti
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si
incontreranno per la definizione e sottoscrizione della bilateralità e della
sanità integrativa dell'artigianato
Dichiarazione
a verbale Assologistica - OO.SS.
In sede di stesura le parti provvederanno ad armonizzare gli istituti
contrattuali sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le parti negli
incontri calendarizzati nei prossimi giorni.