MODIFICHE CCNL 2008-2012

Roma  Addì, 26 gennaio 2011 in Roma tra Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, assistite dalla Confetra, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop Servizi, Produzione e servizi di lavoro, Agci, Anita, Cna-Fita, Trasportounito Fiap-Unimpresa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato sottoscritto il seguente accordo che, aggiungendosi alle precedenti intese del 10.12.2010 e del 17.12.2010, completa anche per la parte normativa il rinnovo del CCNL 29.1.2005

 


Premessa

L'e-Fulfilment

Relazioni Industriali

Livello nazionale,Livello regionale,Livello aziendale:

Informazione

Consultazione

Art.1 Decorrenza e durata

Art. 5 – Periodo di prova

Art. 6 – Classificazione del personale

Orario di lavoro - Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento per calcolare il limite delle 48 ore medie settimanali

Art. 9 - Orario per il personale non viaggiante

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante

Art.18- Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua/formazione personale viaggiante

Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi

Art. 22 - Ferie

Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta

Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente
Art. 31 – Trasferimenti

Norma transitoria

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari -Licenziamenti
A) Diritti e doveri dei lavoratore
B) Provvedimenti disciplinari
C) Licenziamenti

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
Deroghe per Asso logistica

Eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi
Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
Dichiarazione a verbale

Sezione Speciale Sezione Prima

Art. 1 della Sezione Trasporti – Flessibilità

Deroghe
Art. 5 della 1° Sezione Speciale - Lavoro straordinario e banca ore

Art. 7 - Sezione Speciale Prima - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
A) Malattia

B) Infortunio sul lavoro
C) Malattie professionali
F) Tossicodipendenza

Art. 8 - Sezione Speciale 1 - Tutela della maternità

Flessibilità Santo Patrono
Reperibilità (articolo nuovo)
Articolo Nuovo - Satellitari

Art. … Lavoratori stranieri

Art. … Ente Bilaterale

Piano di assistenza sanitaria integrativa

Mercato del Lavoro

Art.48 Contratto di lavoro a tempo determinato

Art. (Contratto di lavoro a tempo determinato)

Apprendistato

 

Avviso Comune per la riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto

 

Artigianato  

Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacati.
Diritti e Agibilità sindacali
Sistema contrattuale
Rappresentante per la sicurezza

 Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 11 bis Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue


Sulla cooperazione

Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.

Avviso Comune per la legalità,

Premessa
Soluzioni ed interventi normativi
Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale
Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci

Nota a verbale

Art. 42 bis - Cambi di appalto
Norma transitoria
Sezione cooperazione
Campo di applicazione
Disposizioni Generali
Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art Art.11 - orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
Art. 41 - Diritti sindacali

Dichiarazione cooperative


Relazioni sindacali.
Aumenti


Dichiarazione delle parti
Dichiarazione a verbale Assologistica - OO.SS.



 

 

 

 

Premessa
Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti ì lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo. Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati; la classificazione dei lavoratori; la durata dell'orario di lavoro; la regolamentazione della parte sociale, della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

A condizione che siano stati rispettati i tempi e procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell’inflazione, riferita all’anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale di cui all’art...... (aumenti); dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.

Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.

Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi. In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative

qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.

Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.

All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.

L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc. In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a “salire” e a “scendere” lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell’accezione corrente non vi erano comprese.
L'
e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
Al fine di favorire, le miglior condizioni di competitività per le imprese di autotrasporto e nel contempo per garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro, le parti convengono di definire nel prossimo rinnovo contrattuale un'apposita sezione che disciplini la parte relativa all'autotrasporto. Con tale scopo le parti convengono di insediare un'apposita commissione tecnica entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL. Tale Commissione sarà composta da 9 componenti di parte datoriale e 9 di parte sindacale.

Relazioni Industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupazione ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL
Livello nazionale:
riconfermato
Livello regionale:
riconfermato
Livello aziendale
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle O.O.S.S. territoriali stipulanti in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
Riconferma dei punti già previsti nell'attuale CCNL
Aggiungendo: interventi di formazione riqualificazione del personale e - riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti;
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Inoltre, per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sui territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
Ultimo comma confermato
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare la consultazione.

Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale dell'aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art.1 – Decorrenza e durata

Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa e scadrà il 31 dicembre 2012

Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte sei mesi prima della scadenza con raccomandata A-R. All’inizio del terzo anno di vigenza contrattuale, saranno verificate eventuali differenze inflazionistici

Art. 5 – Periodo di prova

 

                1.             L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

- 6 mesi per i quadri;

- 5 mesi per i dipendenti del 1° livello;

- 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello CCNL Assologistica);

- 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), 3° livello (4° livello CCNL Assologistica) e 4° livello senior e junior (5° livello CCNL Assologistica);

- 10 giorni lavorativi 1 mese per tutti gli altri lavoratori.

Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.

                2.             Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.4.

                3.             Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

                4.             Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

                5.             Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello, durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica) e nel 3° livello (4° livello CCNL Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

                6.             Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

                7.             Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.

                8.             Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.LGVO n.252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

                9.             Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.

 

Art. 6 – Classificazione del personale

*** omissis ***

 

4° Livello Junior (Nuovo)

Declaratoria

 

                1.             Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.

Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.

 

5° Livello

Declaratoria

 

                1.             Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.

 

Profili esemplificativi

 

*** omissis ***

 

6° Livello

Declaratoria

 

                1.             Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.

 

Profili esemplificativi

 

*** omissis ***

 

6° Livello Junior (Nuovo)

 

Declaratoria

 

                1.             Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi.

Nota a verbale :

Il personale inquadrato alla data di stipula del presente accordo nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello senior.

Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello senior.

Il personale assunto nel 6° livello prima dell’entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29.1.2005.

Orario di lavoro - Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento per calcolare il limite delle 48 ore medie settimanali


Art. 9 - Orario per il personale non viaggiante
Al comma 1 è aggiunto in fondo il seguente periodo:
"La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite".

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Ai comma 1, terzo periodo le parole "4 mesi" sono sostituite da "".
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l’orario di lavoro settimanale e’ stabilito in 39 ore.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere

estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro

durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività

ossia:

􀁸 il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione

tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere

agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni

di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

􀁸 i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul

posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

.

2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i

riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i

periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione

per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto

unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per

la sola parte che eccede il limite dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra

di essi il lavoro effettivo in trasferta.

Le disposizioni per l’imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui

all’art. 3, comma 1 lettera b) del DLGVO 234/2007.

4. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di

lavoro e dal lavoratore.

5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione

più favorevole al lavoratore.

6. Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora per ciascuna

interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

-il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo

sia dato fuori dalla sede dell'impresa.

8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni

previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:

a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo

234/07 e dalle registrazioni del cronotachigrafo; le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione

entro 30 giorni dalla richiesta;

b) secondo quanto previsto da:

- Accordi aziendali per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;

se convenuto nell’ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DLGVO 19/11/2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:

􀁸 l’impresa rimetta al lavoratore mobile l’onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico,  indicazioni sul periodo di attesa;

􀁸 le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l’obbligo di comunicazione fino a concorrenza.

-Accordi collettivi territoriali Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfetizzazione che fanno riferimento alle

"linee guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità.

1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfetizzazione. I valori di forfetizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali

stessi potranno determinare altresì i valori della forfetizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL.

2) Accordi pe servizi omogenei e/o per bacini di traffico - Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfetizzazioni

saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale.

r

Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge. La forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e del compensi per lavoro straordinario ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo.

Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall’altra.

Gli accordi collettivi si applicano alla totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.

Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.

Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.

9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza,

a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti

dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati.

10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e 11bis e non si applicano i limiti annuali,

settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante

11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 12 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a

decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative postpartum,

aspettativa ecc.).

12. AI personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione,

si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti sono

assorbite fino a concorrenza.

13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode

del trattamento di trasferta (3° livello e 3° livello Super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione

del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.

Nota

Per i "Trasporti speciali" vedi l'art. 47 della presente Parte comune.


Art.18 – Assenze,permessi e congedo matrimoniale

1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.

2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi

ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di

riposo.

3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno

(che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale

periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. Le dieci ore non retribuite potranno essere usufruite previo esaurimento ROL

[…]

4. Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:

􀁸 del coniuge anche se legalmente separato;

􀁸 del convivente more uxorio;

􀁸 di parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);

􀁸 di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.

Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il

lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.

5. Salvo quanto previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno un permesso retribuito a causa di documentata

grave infermità del coniuge anche legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado (genitori,

nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura

minima di tre giorni lavorativi all'anno.

Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dell'accertamento

della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento

che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.

La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale

o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di

ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività lavorativa.

6.In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda

diverse modalità di espletamento della attività lavorativa in presenza di documentata grave infermità che colpisca le persone

indicate al comma cinque. Nel caso di fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni lavorativi,

previsti al comma precedente, potranno essere anche più di tre.

L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro

complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.

La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato

o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento

chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà

causa.

In caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie

ed il residuo periodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.

I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la legge 104/92 e successive

modifiche e da altre norme del presente contratto.

7.Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di

un giorno.

8. Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni definite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.


Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua/formazione personale viaggiante
                1.             I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

                2.             I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.

                3.             I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.

                4.             Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.

                5.             Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per

congedi per la formazione ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

                6.             I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari, che, ai fini previsti dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:

– frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;

– migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;

– frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore a 300.

                7.             I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva alla data di inizio dell’anno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.

                8.             I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.

Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.

In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali.
9. L'azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull'utilizzo del cronotachigrafo.


Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
                1.             In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;

3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

                2.             Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

                3.             Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.

4. È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto net limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 22 - Ferie
[…]
8. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.


Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
               
1.             L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.

                2.             L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo ovvero della carta tachigrafica.

L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.

È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

– la gravità della responsabilità del lavoratore;

– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A/R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.

Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.

                3.             L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.

                4.             Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.

                5.             A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso

contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.

                6.             Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente

deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.

                7.             Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista.

In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.

 

Norma transitoria CCNL Assologistica La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica


Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente

1. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente

per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.

L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale

viene a prestare servizio.

2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista

contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.

3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà

adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.

4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere

adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il

trattamento di fine rapporto di cui all'art.34, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del

ritiro della patente.

5. Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma1

6. il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall’azienda

Art. 31 - Trasferimenti
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Nelle imprese con più unità produttive tramite specifici accordi a livello aziendale potranno essere individuati i distretti all'interno dei quali l'eventuale mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del presente articolo.
[…]
6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese.
7. Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori il relativo preavviso dovrà essere comunicato anche alle RSA/RSU con procedura analoga a quella prevista dall'art. 7 per il mutamento di mansioni.

 

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari -Licenziamenti

A) Diritti e doveri dei lavoratore

1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.

B) Provvedimenti disciplinari
1.             Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.

                2.             L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.

                3.             A titolo indicativo:

1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;

2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:

– del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso

mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;

– del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;

– dell’autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica.

– del lavoratore che non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e tempistica previste dal presente CCNL.

– del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;

– del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;

– del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;

3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:

– del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;

– del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;

– del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;

– del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;

– del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.

– dell’autista che non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;

– del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;

– del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;

– Del lavoratore che per la seconda volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL.

                4.             Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.

                5.             Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

                6.             Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare

nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.

                7.             Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

                8.             La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.

                9.             Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

                10.           Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

                11.           Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

                12.           Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

                13.           Se il danno è inferiore a 400 euro e l’azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo.


C) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.
A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:

nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;

nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;

ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato alla azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;

al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL.

nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli.        

                2.             I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.

                3.             Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.

                4.             Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 marzo 2001, n.151.

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
1.             Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

                               2.             Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazione economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all’azienda e/o all’associazione datoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L’azienda e/o l’associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell’espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.

                               3.             Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti.

                4.             Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.

                               5.             I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.

Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’azienda dovrà applicare l’accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare.

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.

Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un’erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l’importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello.

Nella località ove non sia presente un’associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.

                               6.             In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordate tra le parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.

                               7.             Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle RSA/RSU dei lavoratori all'art.40 del CCNL e quanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

                               8.             Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.

In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.

Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.

                              

Deroghe per Assologistica
Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere inviate alla sede nazionale.


Eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi

Per i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente rinnovo è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro e a 5 euro mensili, rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione speciale, al terzo super da riparametrare (come da tabella seguente). Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

Dall’elencazione di cui all’articolo 2 della prima sezione speciale la S. Pasqua è soppressa.

Il comma 4 dell’articolo 12 della parte generale è soppresso.

 

 

Livello

Elemento Distinto Retribuzione

Sezione prima

Elemento Distinto Retribuzione

Sezione seconda

Quadro

12,89

6,45

12,07

6,03

11,07

5,54

3° Super

10,00

5,00

9,75

4,88

9,26

4,63

8,84

4,42

8,26

4,13


Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
1. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 47 del T.U. (
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall' accordo interconfederale 24.7.1996.
2. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi dell’art. 48 dello stesso, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli osservatori regionali.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle OO.SS.
4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di affidare ad un'apposita commissione l'approfondimento di quanto stabilito dall'art. 49 del
T.U. Sicurezza in merito alla figura del RLS di sito produttivo.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione artigiana.

 

Sezione Speciale Prima
Art. 1 della Sezione Trasporti - Flessibilità
Omissis
Deroghe
1) in considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
2) In alternativa all'utilizzo della deroga di cui al punto precedente, per un massimo di cinque settimane consecutive è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. Ai lavoratori interessati dall'applicazione della suddetta deroga sarà riconosciuta, per ciascuna settimana con distribuzione di orario non omogenea, un'indennità di 10 euro comprensiva degli istituti legali e contrattuali.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
3) In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.


Art. 5 della 1° Sezione Speciale - Lavoro straordinario e banca ore
Aggiungere in fondo il seguente comma 13:
13. Qualora sia svolta dal datore di lavoro o da enti/soggetti dallo stesso autorizzati oppure, in ogni caso, previa autorizzazione del datore di lavoro attività formativa fuori dai normale orario di lavoro, al lavoratore verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.

Art. 7 - Sezione Speciale Prima - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.

A) Malattia

Disposizioni normative ed economiche

                 1.            Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.

                 2.            L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.

In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre la giornata di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL.

Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso è reperibile durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato all’azienda.

                 3.            Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.

                 4.            Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

                 5.            Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.

                 6.            L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.

                 7.            I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:

1) per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;

2) per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

                 8.            Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.

9.             Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.

10.           Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

11.           Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..

12.           Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:

1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;

2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.

13.           Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.

14.           Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all’art.3 Sezione Prima del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.

                15.           In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS.

                16.           Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.

 

B) Infortunio sul lavoro

Disposizioni normative ed economiche

                1.             Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.

                2.             Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547).

                3.             Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.

                4.             Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.

                5.             Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.

5Bis.        Durante il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda riconoscerà al lavoratore il trattamento complessivo di cui comma 12 della precedente lettera A).

6.             L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo.

                7.             Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.

                8.             La parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.

9.             Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato dall’Azienda, l’intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà luogo a ritenute.

10. In caso di infortunio sul lavoro all’azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l’Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell’Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all’azienda il prospetto di liquidazione dell’indennità rilasciatogli dall’INAIL.

 

C) Malattie professionali

                1.             In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).

 

D) Malattia ed infortunio sul lavoro

Disposizioni normative comuni

                1.             Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970, nonché la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.

                2.             Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00

- dalle ore 17,00 alle ore 19,00

in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.

                3.             Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.

                4.             Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.

                5.             Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.

                6.             Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.

                7.             Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.

 

E) Cure termali

                1.             Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:

- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.

                2.             La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.

                3.             Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.

 

F) Tossicodipendenza
                1.             I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e socio‑assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

                2.             L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico‑riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.

                3.             I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

                4.             Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230.

                5.             Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico‑fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.

                6.             In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

                7.             Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

 

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.

 

Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che incidono negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione.

Le parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.

Pertanto, laddove a livello aziendale si riscontrassero fenomeni di assenteismo anomalo, le parti si impegnano ad individuare e mettere in atto, nell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni misura e strumento finalizzato a disincentivare e contrastare tali condotte.


Art. 8 - Sezione Speciale 1 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n. 151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art.7 di quanto le lavoratrici

percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi

5 mesi della sua assenza, ed il 50% di essa per il 6° mese.

Flessibilizzazione Santo Patrono

E’ facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della festività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art.9 comma 16.

La commissione che dovrà definire la sezione autotrasporto valuterà l’estensione di tale istituto a tutto il personale delle imprese di autotrasporto.

Reperibilità (articolo nuovo)
1. Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell'azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
2. I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
3. Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.


Articolo Nuovo - Satellitari
Le parti concordano che l'installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull'operato dei lavoratori dipendenti ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo.
A tale fine le parti concordano che, nel rispetto della Legge 300/1970 e della disciplina dettata dalla Legge 675/1996 e seguenti circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari i lavoratori andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale. Il testo concordato di tale comunicazione, viene inserito quale allegato del CCNL.
Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Accordo 20-5-2011

Art. … Lavoratori stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto ({nazionale, territoriale, aziendale).
A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 20 e 22 parte comune del presente CCNL.

Art. … Ente Bilaterale
Le Parti costituiranno un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica,Trasporto Merci e Spedizione con il compito di svolgere le seguenti attività:

 

·         analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;

·         interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;

·         interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;

·         riqualificazione professionale;

·         verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità occupazionale;

·         promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;

·         tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.

Al finanziamento dell’intervento per la istituzione dell’Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità ) di 2 euro per ciascun lavoratore in forza che le Imprese verseranno in unica soluzione e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.

 

Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente Bilaterale ( Euro 2 per dodici mensilità ) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore ( EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione” ) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità.

 

Le modalità organizzative e le prestazioni da erogare, saranno concordate tra tutte le parti firmatarie il presente CCNL all’interno di un apposito regolamento attuativo che avverrà attraverso l’istituzione di una commissione paritetica che provvederà nel contempo a predisporre la bozza del relativo Statuto. Tale commissione, composta da 6 componenti di parte datoriale e 6 di parte sindacale, inizierà a riunirsi il 17 febbraio 2011. La commissione deciderà all’unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad una decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti.

 

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana –

 

Piano di assistenza sanitaria integrativa

Le parti concordano sulla opportunità di istituire un fondo sanitario integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL Logistica Trasporto, Merci e Spedizioni, ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all'art 51 co 21ett.A del TUIR es.m.i.

 

A decorrere dal 1.1.2012 tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato.

 

Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo sarà di Euro 120 annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà oggi stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento della Cassa Sanitaria) da versare in un 'unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dalla Cassa Sanitaria che sarà costituita.

 

Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.

 

Nella parte normativa/economica del presente CCNL, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote

(Euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà al 10% ) per il finanziamento dell'istituenda assistenza sanitaria integrativa.

 

Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori

non iscritti alla Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo il risarcimento del danno subito.

 

Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione alla costituenda Cassa Sanitaria circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.

 

I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'istituenda Cassa sanitaria.

 

Al fine di rendere operativa l'attuazione del presente accordo le parti procedono alla costituzione di una apposita commissione paritetica, costituita da 6 componenti di parte datoriale e 6 di parte sindacale, alla quale conferiscono mandato per definire lo statuto e il regolamento della cassa, nonché tutti gli aspetti legati al tema in oggetto. La commissione deciderà all’unanimità dei presenti; qualora non fosse possibile addivenire ad una decisione unanime il testo verrà sottoposto alle parti costituenti. La commissione inizierà a riunirsi il 15 febbraio 2011.

 

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella – Sezione Artigiana –

 

Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato
Al comma 9 è aggiunto in fondo il seguente periodo:

““In attuazione di quanto previsto dagli Avvisi Comuni del 10 aprile 2008, del 24 aprile 2008 e dell’11 giugno 2008, sottoscritti rispettivamente dalla Confindustria, dalle Associazioni artigiane e dalla Confetra con CGIL, CISL e UIL, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”.

Art. (Contratto di lavoro a tempo determinato)

Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:

a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;

b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;

c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;

d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;

e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;

j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi;

k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- infermità per malattia;

- infortunio sul lavoro;

- aspettativa;

- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;

- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.

Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello territoriale.

Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell'anno:

- nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

- nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.

Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24 aprile 2008 sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.

Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo indeterminato, che si rendessero disponibili.

AI lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.

La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.

Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.

 

Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente l'azienda dovrà essere in grado di erogare formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al trasferimento di competenze (cosiddetta "capacità formativa").
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 15 del presente CCNL, le parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° senior e 6° junior, in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all'interno dell'azienda con modalità in affiancamento

APPRENDISTATO

Livello

Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti

1° Anno

2° Anno

3° Anno

4° Anno

5° Anno

6° Anno

90%

95%

95%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

3° Super

90%

95%

95%

100%

100%

3° Super autisti

90%

95%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

3° autisti

90%

95%

100%

100%

100%

4° senior (attuale 4°)

90%

95%

100%

100%

100%

4° junior

90%

95%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

6° senior

90%

95%

100%

100%

6° junior

90%

95%

Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore prosegue l’apprendistato per un ulteriore biennio al 6° livello senior.

Avviso Comune per la riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto

Come è noto, il costo del lavoro delle imprese italiane è di gran lunga superiore a quello sostenuto dai competitori provenienti dai paesi neocomunitari per effetto di situazioni economiche, fiscali e salariali a loro più favorevoli.

Un’impresa operante in altri settori che vuole beneficiare dei suddetti vantaggi competitivi deve attivare complessi processi di delocalizzazione degli impianti produttivi. Per un’impresa di autotrasporto, invece, l’operazione risulta estremamente semplice essendo sufficiente l’immatricolazione di veicoli e il reperimento di personale in loco.

Le diverse condizioni di concorrenza stanno provocando l’emarginazione delle imprese di autotrasporto italiane nei traffici internazionali, nonchè forti ripercussioni sul mercato nazionale per effetto della progressiva estensione del cabotaggio e dell’utilizzo del personale neocomunitario somministrato.

Se non si interviene con provvedimenti correttivi proseguirà la destrutturazione di questo settore strategico per l’economia del Paese, con effetti negativi sull’occupazione, sulle entrate fiscali e contributive a vantaggio dei Paesi neocomunitari.

Inoltre questa situazione comporta un onere aggiuntivo a carico dello Stato, atteso che le imprese di autotrasporto italiane sono indotte a localizzare la loro attività nei paesi con costo del lavoro più conveniente, ricorrendo nel contempo all’utilizzo di ammortizzatori sociali per la forza lavoro italiana.

Tutto ciò premesso le Parti convengono di richiedere al Governo i seguenti provvedimenti che dovranno essere in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate al settore dell’autotrasporto in virtù dei Protocolli ad oggi sottoscritti tra il Governo e le associazioni di rappresentanza dell’autotrasporto.

 

1) INAIL – rendere strutturale la riduzione dei tassi di premio, anche in considerazione della progressiva diminuzione dell’incidentalità registrata negli ultimi anni ed al cronico avanzo di gestione dell’INAIL. Al tempo stesso allineare i tassi di premio dovuti per gli autisti dalle imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria (tassi del 91 e del 61 per mille) a quelli dovuti per le stesse mansioni dalle imprese inquadrate nel terziario (tassi del 78 e del 45 per mille).

2) Decontribuzione degli straordinari – prevedere stabilmente la decontribuzione (fiscale e previdenziale) dello straordinario degli autisti introdotta per gli anni scorsi dall’art.83 bis della legge 133/2008.

3) Decreto Sacconi del 18.12.2009 – rendere strutturale la disposizione introdotta in via sperimentale per il biennio 2009/2010 dall’art.1, comma 1 della legge n.102/2009, che consente alle aziende di reimpiegare anticipatamente propri lavoratori in cassa integrazione.

4) Registro internazionale – istituire un Registro internazionale dell’autotrasporto sul modello dell’armamento riconoscendo alle imprese iscritte benefici previdenziali e fiscali.

5) Decontribuzione per le giornate in cui vige un divieto di circolazione – Per le giornate in cui il personale viaggiante non può svolgere l’attività tipica in conseguenza dei divieti di circolazione, prevedere la decontribuzione dell’importo corrispondente e la copertura previdenziale figurativa a favore dei lavoratori.

6) Contrasto al dumping – Interventi finalizzati ad evitare fenomeni di dumping che penalizzano le imprese nazionali

 

Sezione Artigiana
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle imprese artigiane

Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacati.
Premessa
Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema prelazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità da tempo presenti nell'artigianato.
Diritti e Agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi Interconfederali del
21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono riportati in allegato.
Sistema contrattuale
Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nel! 'artigianato. È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza
In materia di rappresentante, per la sicurezza trova applicazione l'
accordo sottoscritto il 3 settembre 1996, e successive modifiche, tra la Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.

Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi – al netto delle giornate non lavorate ma retribuite - la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 234/2007.

4. Le norme previste dal regolamento CEE n. 561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.

5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.

6. Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.

8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:

a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 234/2007 e dalle registrazioni del cronotachigrafo; le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;

b) secondo quanto previsto da:

 

Accordi Aziendali

Per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario; se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:

- l'impresa rimetta al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;

- le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza.

 

Accordi Territoriali

Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi, possono essere stipulati anche a livello territoriale dalle associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali delle OO.SS., firmatarie del presente CCNL.

 

Accordi collettivi territoriali

Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfetizzazione che fanno riferimento alle "linee-guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità.

 

1) Accordo quadro territoriale

Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfetizzazione.

I valori di forfetizzazione saranno determinati a livello aziendale.

Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfetizzazione.

Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente c.c.n.l.

 

2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico

Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente c.c.n.l., laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfetizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale.

Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge.

La forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo.

Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le R.S.U., le R.S.A., le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra.

Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.

Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.

 

9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati.

10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli artt. 11 e 11-bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante.

11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l., al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1º luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.).

12. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di miglior favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.

13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3º livello e 3º livello super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.

 

Art. 11 bis Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

3. Con accordi collettivi territoriali, stipulati - per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2.

Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.

Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le R.S.U., le R.S.A. ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti.

Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'art. 11.

4. In caso di mancato accordo anche su iniziativa di una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.

5. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.

6. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.

L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.

7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificato la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1.

8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007.

9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 11.


Nota a verbale
Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli artt. 11 e 11-bis, possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano.

Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partècipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.

Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'articolo 35 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo" Fondcoop".


A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacai;, dei lavoratori, convengono quanto segue.

Avviso Comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio
Premessa
1. Le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative firmatane de CCNL dei settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio condividono una comune e motivata preoccupazione per i continui fenomeni di imbarbarimento del mercato. Questi fenomeni hanno comportato e continuano a produrre ribassi di costi / prezzi eccessivi, al di fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una riduzione delle tutele dei lavoratori e danni economici e contributivi per le imprese regolari.
In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative "spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico a! lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione dei personale con l'unico obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della 223/91 e la pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali che producono un forte danno all'Inps;
ii. La transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque la chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le imprese rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai fenomeni di irregolarità.

·          2. In questo scenario di competizione esasperata delle imprese che operano nel mercato della gestione dei magazzini delle imprese corrieristiche e della logistica, dal lato delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL cresce la preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante la responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente alcuna reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui doveri dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a rispondere.
3. Con tali premesse, tutti i soggetti firmatari del CCNL "Logistica, Autotrasporto e Spedizioni" ritengono necessario introdurre, da un lato, modifiche normative da proporre al Governo che permettano una qualificazione e una più puntuale disciplina sulla responsabilità solidale e una razionalizzazione sull’utilizzo della normativa sui licenziamenti collettivi (L. 223/91), dall'altro l'impegno delle Parti Sociali ad una serie di modifiche contrattuali che aiutino il settore a sconfiggere i fenomeni di illegalità presenti

Soluzioni ed interventi normativi.
Rinnovo del CCNL:

Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria rappresenta un primo elemento per evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci potrà essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili. Inoltre convengono sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica dei rispetto da parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori, contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.

 Modifiche alla normativa prevista dalla Legge 223/91:

Il settore necessita di attenzione e regolazioni specifiche che tengano conto delle particolari condizioni con cui il mercato si è sviluppato (praticamente una parte consistente della movimentazione assegnata alle imprese del settore cooperativo). In particolare appare opportuna una diversa disciplina della legge 223/91.

Le parti chiedono dunque al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche “nelle more della completa attuazione della normativa di tutela dei lavoratori impiegati in attività di movimentazione delle merci e con il fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge 223/91 e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori assunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore”.

Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero della responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche: “nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e dall'articolo 35 della L. 296/06 va introdotta una procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In particolare la procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda all'impresa appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la documentazione attestante t'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché ii documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in cui la procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro, salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di contestazione, esonera il committente dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati nell'opera e indicati nella documentazione fornita.

Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l'istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa.
2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL.
3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto;
- Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e dì legge dei lavoratori.
4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità dì procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato La maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.

Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi, Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci-Psl e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell'organismo di cui sopra saranno a carico delle associazioni datoriali.

Art. 42 bis - Cambi di appalto
1. in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto. Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42.

n.b. il comma 2 dall’1 luglio 2012 sarà sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.

Norma transitoria
Il comma 2 bis dell'
art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il comma 3 bis dell'
art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1 luglio 2012.
Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano, in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'
art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL, gli appaltatori potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.
Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di applicare il presente CCNL prima di tale data. Analoga possibilità è prevista per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.

Sezione cooperazione
tenuto conto dei "Protocollo d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all'intesa", sottoscritti in data 27-06-2002 e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte dalla L 30/03
;

Premessa

La presente sezione vuole essere l’occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi dei trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione dei lavoro e delle professioni presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare riferimento alla logistica e movimentazione merci..

 

Inoltre per quanto di loro competenza le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività , di cui al campo di applicazione della sezione cooperative si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro subordinato.

 

Convengono, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrate nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo Impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente contratto.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 lettera f) della L. 142/01.

 

Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.


Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate al sensi della legge 84/94 e successive modificazioni.

Disposizioni Generali
Le materie di cui agli articoli 4 (assunzione), 5 (periodo di prova), 14 (indennità lavoro notturno), 21 (interruzione e sospensione di lavoro e recupero), 31 (Trasferimenti), 48 (contratto a tempo determinato), 49 ( Contratto a tempo parziale) della Parte Comune e 1 (flessibilità) e 9 (Preavviso di licenziamento e dimissioni) Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 - orario di lavoro per il personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.  Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di                 settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 5 della parte speciale sezione prima dei CCNL.

Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra   di un analogo numero di ore.

Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel Iimite massimo di 200 ore annuali.

In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all'articolo 4 della parte speciale sezione prima dei CCNL, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.

Sono comunque fatti salvi I diversi accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie dei presente accordo.
Infine, per il personale di cui all'art. 9 ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.

 

Art 3 Parte Speciale sezione Prima Retribuzione

Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria.

Per quanto concerne quanto previsto dal protocollo del 15 luglio 2009 relativamente al terzo comma della parte concernente l’art 3 del CCNL e alla parte relativa art 22 ferie nonché alla parte relativa all’art 34 TFR , le parti concordano, per le Cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002, il mantenimento dei livelli applicativi vigenti dal 1 aprile 2010., previsti dal protocollo tra O.O.S.S. e Centrali Cooperative del 15 luglio 2009.

Quanto sopra descritto avrà effetto per l’intera vigenza contrattuale.

 

Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti , prima della data del presente rinnovo, dalle imprese cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002 e le organizzazioni sindacali.

 

Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come definito dagli articoli 9 e 11 della presente sezione.

 È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.

 

Art 6 parte speciale prima Rimborso spese , indennità equivalenti

Relativamente all'art. 6 sezione speciale le parti stabiliscono di demandare la disciplina ai regolamenti interni.

Si precisa che l'art.6 sezione speciale non troverà applicazione solo nelle cooperative il cui regolamento interno normi la materia, garantendo, comunque, rimborsi spese non inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal socio, nel tetti massimi stabiliti dai regolamenti interni.

 

Art 15 – Aumenti periodici di anzianità

A partire dal 1.07.02 decorrono i termini per il calcolo dell'anzianità atta a maturare gli importi degli aumenti periodici.

 

Art 7 ‑ Malattia, infortunio tossicodipendenza, etilismo

Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi

 

Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore

Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri dei soci, nell'ambito dei suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

 

 


Art. 41 - Diritti sindacali
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra le Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.
Le parti, in ragione delle modifiche apportate alla normativa degli appalti nel presente rinnovo del CCNL, effettueranno un attento monitoraggio sull'andamento del mercato; mediante appositi incontri con cadenza semestrale.
La presente "sezione cooperazione" sostituisce ed innova il protocollo siglato il 27 giugno 2002 e successive modificazioni.


Dichiarazione delle Centrali Cooperative

Fermo restando quanto previsto nell’accordo di rinnovo del presente CCNL in merito all’assistenza sanitaria integrativa e all’Ente Bilaterale Nazionale, le associazioni cooperative AGCI/PSL, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Legacoop Servizi, dichiarano che in caso di accordi Confederali sui suddetti temi, le centrali cooperative chiederanno un incontro alle OO.SS. di categoria.
Relazioni sindacali.
Per quanto attiene alle relaziona sindacali si fa riferimento a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali dell'artigianato.

 

Aumenti

Le parti si impegnano a verificare la sostenibilità delle intese economiche raggiunte con il presente rinnovo contrattuale, con l’obiettivo di verificare la competitività aziendale e il mantenimento del livello occupazionale. Tale verifica avrà inizio entro il mese di gennaio 2012.

Le parti convengono che, sino alla scadenza del presente CCNL, gli aumenti economici previsti dal presente rinnovo non dovranno essere considerati ai fini della determinazione dei seguenti istituti contrattuali: 14ma, lavoro straordinario e festività. Tale norma scadrà automaticamente a decorrere dall’1 gennaio 2013.

Le parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.671 euro mensili riferita al terzo livello Super.

Dichiarazione delle parti
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si incontreranno per la definizione e sottoscrizione della bilateralità e della sanità integrativa dell'artigianato

Dichiarazione a verbale Assologistica - OO.SS.
In sede di stesura le parti provvederanno ad armonizzare gli istituti contrattuali sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le parti negli incontri calendarizzati nei prossimi giorni.