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Accordo per apprendistato nella
logistica
Venerdì 27 Aprile 2012 09:03
Il 24 aprile 2012 i rappresentanti delle imprese e dei
lavoratori hanno firmato l'intesa che recepisce le novità del contratto
collettivo di lavoro su logistica e spedizione relative all'apprendistato
professionalizzante, introdotte dal Testo Unico 167/2011. La durata massima
scende da sei a tre anni.
A causa della riduzione della durata massima
dell'apprendistato, l'accordo del 24 aprile 2012 modifica la durata dei
contratti secondo i vari profili e rimodula il monte ore della formazione e le
percentuali di retribuzione da riconoscere agli apprendisti. Le nuove regole
si applicheranno ai contratti di apprendistato stipulati dopo il 25 aprile
2012, mentre a quelli stipulati precedentemente continueranno ad applicarsi
integralmente le vecchie regole sino alla loro scadenza. Una circolare di Confetra riassume così le principali novità introdotte
dall'accordo:
- Fatte salve alcune limitate eccezioni, la durata del
contratto di apprendistato è stata fissata in tre anni per la generalità
dei livelli professionali.
- In base all'articolo 4 del decreto n. 167 - così come
interpretato dal Ministero del Lavoro - per alcuni particolari profili
operai ritenuti equipollenti a quelli artigiani è stata prevista, a
vantaggio delle aziende di qualsiasi dimensione, una durata più lunga pari
a cinque anni per gli autisti classificati al 3° livello Super e a quattro
anni per gli autisti classificati al 3° livello, nonché per gli addetti
alla manutenzione dei veicoli, al magazzinaggio e alla movimentazione. A
carico delle sole aziende che assumeranno apprendisti appartenenti ai
suddetti profili professionali sono stati previsti, a fronte della
maggiore durata del contratto, obblighi di conferma più stringenti alla
scadenza dello stesso.
- Il monte ore di formazione specialistica aziendale è
stato ridotto a 80 ore medie annue (in precedenza 120 ore annue) che
potranno essere svolte come in passato sia internamente, sia esternamente
all'azienda. Tale monte ore potrà essere integrato, laddove esistente,
della formazione pubblica regionale per l'acquisizione delle competenze di
base.
- Le parti hanno convenuto di procedere all'aggiornamento
dell'accordo in esame, qualora dall'approvazione della riforma del mercato
del lavoro attualmente in discussione in Parlamento dovessero derivare
significative modifiche alla disciplina dell'apprendistato.