La Cooperazione nel CCNL 2008-2012: modifiche e nuove norme

Avviso Comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio
Premessa
1. Le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative firmatarie del CCNL dei settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio condividono una comune e motivata preoccupazione per i continui fenomeni di imbarbarimento del mercato. Questi fenomeni hanno comportato e continuano a produrre ribassi di costi / prezzi eccessivi, al di fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una riduzione delle tutele dei lavoratori e danni economici e contributivi per le imprese regolari.
In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative "spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico a! lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione dei personale con l'unico obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della
223/91 e la pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali che producono un forte danno all'Inps;
ii. La transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque la chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le imprese rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai fenomeni di irregolarità.

2. In questo scenario di competizione esasperata delle imprese che operano nel mercato della gestione dei magazzini delle imprese courrier  e della logistica, dal lato delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL cresce la preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante la responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente alcuna reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui doveri dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a rispondere.
3. Con tali premesse, tutti i soggetti firmatari del CCNL "Logistica, Autotrasporto e Spedizioni" ritengono necessario introdurre, da un lato, modifiche normative da proporre al Governo che permettano una qualificazione e una più puntuale disciplina sulla responsabilità solidale e una razionalizzazione sull’utilizzo della normativa sui licenziamenti collettivi (L. 223/91), dall'altro l'impegno delle Parti Sociali ad una serie di modifiche contrattuali che aiutino il settore a sconfiggere i fenomeni di illegalità presenti

Soluzioni ed interventi normativi.
Rinnovo del CCNL:
Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del settore, così come disciplinate dai CCNL di categoria rappresenta un primo elemento per evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci potrà essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili. Inoltre convengono sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica dei rispetto da parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori, contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.

Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero della responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche: “nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del
D.lgs. 276/2003 e dall'articolo 35 della L. 296/06 va introdotta una procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In particolare la procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda all'impresa appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la documentazione attestante t'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in cui la procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro, salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di contestazione, esonera il committente dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati nell'opera e indicati nella documentazione fornita.

CCNL (modificato) Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l'istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa.
2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL.
3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto;
- Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e dì legge dei lavoratori.
4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità dì procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato La maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.

Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi, Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci-Psl e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terziarizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell'organismo di cui sopra saranno a carico delle associazioni datoriali.

CCNL (Modificato) Art. 42 bis - Cambi di appalto
1. in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto. Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 42.

n.b. il comma 2 dall’1 luglio 2012 sarà sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.

Norma transitoria
Il comma 2 bis dell'
art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il comma 3 bis dell'
art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1 luglio 2012.
Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano, in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'
art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL, gli appaltatori potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.
Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di applicare il presente CCNL prima di tale data. Analoga possibilità è prevista per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.

Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente l'azienda dovrà essere in grado di erogare formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al trasferimento di competenze (cosiddetta "capacità formativa").
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 15 del presente CCNL, le parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° senior e 6° junior, in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all'interno dell'azienda con modalità in affiancamento

Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
[…]
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacai;, dei lavoratori, convengono quanto segue.

Sezione cooperazione
tenuto conto dei "Protocollo d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all'intesa", sottoscritti in data
27-06-2002 e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa
L. 142/01 introdotte dalla L 30/03;

Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate al sensi della legge 84/94 e successive modificazioni.

Disposizioni Generali
Le materie di cui agli articoli 4 (assunzione), 5 (periodo di prova), 14 (indennità lavoro notturno), 21 (interruzione e sospensione di lavoro e recupero), 31 (Trasferimenti), 48 (contratto a tempo determinato), 49 ( Contratto a tempo parziale) della Parte Comune e 1 (flessibilità) e 9 (Preavviso di licenziamento e dimissioni) Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 - orario di lavoro per il personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
[…]
Infine, per il personale di cui all'art. 9 ai sensi dell'art. 4, comma 4 del
decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.

Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
[…]
È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del
d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.