La Cooperazione nel CCNL 2008-2012: modifiche
e nuove norme
Avviso
Comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore
movimentazione merci, logistica e facchinaggio
Premessa
1. Le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle
imprese cooperative firmatarie del CCNL dei settore movimentazione merci,
logistica e facchinaggio condividono una comune e motivata preoccupazione per i
continui fenomeni di imbarbarimento del mercato. Questi fenomeni hanno
comportato e continuano a produrre ribassi di costi / prezzi eccessivi, al di
fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a repentaglio la
sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una riduzione delle tutele
dei lavoratori e danni economici e contributivi per le imprese regolari.
In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio
che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano
in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.
In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative
"spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un
ricorso sistematico a! lavoro "nero", al mancato versamento dei
contributi previdenziali, alla mancata retribuzione dei personale con l'unico
obbiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare
si registrano tre fenomeni "distorsivi":
i. L'uso distorto della 223/91 e la pratica di
tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali che
producono un forte danno all'Inps;
ii. La
transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque la
chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
iii. I ridotti costi così conseguiti
consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le
imprese rispettose delle regole.
Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di
rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e
consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai
fenomeni di irregolarità.
2. In questo scenario
di competizione esasperata delle imprese che operano nel mercato della gestione
dei magazzini delle imprese courrier e della logistica, dal lato delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL cresce la
preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante la
responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente alcuna
reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui doveri
dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a
rispondere.
3. Con tali premesse, tutti i soggetti firmatari del CCNL "Logistica,
Autotrasporto e Spedizioni" ritengono necessario introdurre, da un lato,
modifiche normative da proporre al Governo che permettano una qualificazione e
una più puntuale disciplina sulla responsabilità solidale e una razionalizzazione
sull’utilizzo della normativa sui licenziamenti collettivi (L. 223/91),
dall'altro l'impegno delle Parti Sociali ad una serie di modifiche contrattuali
che aiutino il settore a sconfiggere i fenomeni di illegalità presenti
Soluzioni ed interventi normativi.
Rinnovo del CCNL:
Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del settore,
così come disciplinate dai CCNL di categoria rappresenta un primo elemento per
evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia
in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul
lavoro.
Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto
contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che
l'appalto di servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci potrà
essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL
logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di
subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili. Inoltre convengono
sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica dei rispetto da
parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori,
contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.
Modifiche
alla normativa sulla responsabilità solidale:
Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la
competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti
possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale
del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale
controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere
in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le
regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla
stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero
della responsabilità solidale in capo al committente.
Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti
caratteristiche: “nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs.
276/2003 e dall'articolo 35
della L. 296/06 va introdotta una
procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica
predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In particolare la
procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda all'impresa
appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei lavoratori, corredato
da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la documentazione attestante
t'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori
impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del nominativo dei lavoratori
utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni
singolo lavoratore, le indicazioni dell'aliquota contributiva applicata ed i
relativi importi versati nonché il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti anche ai lavoratori
impiegati nell'appalto. Nel caso in cui la procedura sopra individuata sia
rispettata integralmente, il riscontro, salvo illeciti penali, della
documentazione di cui sopra, in sede di contestazione, esonera il committente
dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati nell'opera e indicati
nella documentazione fornita.
CCNL (modificato) Art. 42 - Appalto di lavori di
logistica, facchinaggio/movimentazione merci
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei
lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.
2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino
iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di
Commercio ed in regola con l'istituto della revisione previsto dal D.M. delle
Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato
formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa.
2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica,
facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il
presente CCNL.
3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori
interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle
RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa
l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di
legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende
interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al
lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso
altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali
e di legge dei lavoratori.
3 bis. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da
eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto
di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine
di trarne un illecito vantaggio;
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto;
- Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a
carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di
trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo
l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatici che offrano
garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e dì legge dei lavoratori.
4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità dì procedere
ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente
svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato
La maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Nota a verbale tra Assologistica, Fedespedi, Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative,
Agci-Psl e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche
occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività
terziarizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di
istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti
sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di
genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle
macro dinamiche del settore.
Le spese di segreteria dell'organismo di cui sopra saranno a carico delle
associazioni datoriali.
CCNL (Modificato) Art. 42 bis
- Cambi di appalto
1. in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà
comunicazione alle OO.SS. competenti di tale
operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti
territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro
sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a
questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte
della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa
subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a
parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e
produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni,
ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di
affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà
attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte
dell'impresa titolare dell'appalto. Nel caso in cui la procedura non fosse
esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42.
n.b. il comma 2 dall’1 luglio 2012 sarà
sostituto dal seguente: Su richiesta delle OO.SS.
stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante, informerà in uno
specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare
riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e
all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.
Norma transitoria
Il comma 2 bis dell'art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.
Il comma 3 bis dell'art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1
luglio 2012.
Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano,
in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere
secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie dei presente CCNL, gli appaltatori
potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.
Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende
committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di
applicare il presente CCNL prima di tale data. Analoga possibilità è prevista
per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore
merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.
Apprendistato
Ai sensi della normativa vigente l'azienda dovrà essere in grado di erogare
formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al trasferimento di
competenze (cosiddetta "capacità formativa").
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 15 del presente CCNL, le
parti convengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei
livelli 6° senior e 6° junior, in considerazione delle caratteristiche dei
rispettivi profili professionali la formazione sarà erogata all'interno
dell'azienda con modalità in affiancamento
Dichiarazione congiunta associazioni
cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche
peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra
i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci,
dei lavoratori e delle lavoratrici.
[…]
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e
le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni
sindacai;, dei lavoratori, convengono quanto segue.
Sezione cooperazione
• tenuto conto dei "Protocollo
d'Intesa" e dei "Protocollo Attuativo all'intesa", sottoscritti
in data 27-06-2002 e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte dalla L 30/03;
Campo di
applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge
142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che
abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di
trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad
eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate al sensi
della legge 84/94 e successive modificazioni.
Disposizioni
Generali
Le materie di cui agli articoli 4
(assunzione), 5 (periodo di prova), 14
(indennità lavoro notturno), 21
(interruzione e sospensione di lavoro e recupero), 31
(Trasferimenti), 48
(contratto a tempo determinato), 49
( Contratto a tempo parziale) della Parte Comune e 1
(flessibilità) e 9
(Preavviso di licenziamento e dimissioni) Parte Speciale Sezione Prima del CCNL
logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di
cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai
regolamenti interni.
Art. 9 orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art .11 - orario
di lavoro per il personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del
riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché
dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di
lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri
aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni
delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e
successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di
lavoro contrattuale.
[…]
Infine, per il personale di cui all'art. 9 ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03, il periodo di
riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di
lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi
produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che
risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la
stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.
Art. 5 parte speciale prima lavoro Straordinario
[…]
È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto
dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di
flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese
volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie
eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.