Art.
17 (Misure atte a favorire la
riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)
·
1.
Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel
registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è
subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di
capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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2.
Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di
classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni,
nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui
al medesimo comma 1.
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3.
Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella
allegata al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
20 dicembre 1999.