VERBALE DI INTESA

Su : FORFETTIZZAZIONE

ARBITRATO

ASSENZE PERMESSI E CONGEDI MATRIMONIALI

PERMESSI PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI.

DIRITTO ALLO STUDIO/FORMAZIONE CONTINUA

TUTELA DELLA MATERNITA’

 

Addì, 16 maggio 2001 in Roma

 

tra

 

-   FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILTRASPORTI

 

da una parte e

 

-   CONFETRA, AITE, AITI, ANCOTAT-AGCI, ANCST-LEGACOOP, ANITA, ASSTRI, ECOTRAS, FAI

-   FEDERCORRIERI, FEDERLAVORO e Servizi-CCI, FEDERTRASLOCHI, FEDESPEDI, FIAP/L, FIAP/M

-   FISI, FITA-CNA, UNITAI

 

dall'altra

 

è  stato  concordato il seguente accordo a completamento del  rinnovo  del

CCNL trasporto, spedizione e logistica.

 

 

 

LINEE GUIDA PER FORFETTIZZAZIONE

 

Regole  generali  per  l'applicazione dei trattamenti di  forfettizzazione

dello straordinario e dell'indennità di trasferta.

 

-    Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B e C

  sono depositati in esecuzione della norma di cui all'art. 11, comma 9 del

  nuovo CCNL.

 

-    Tutti  gli  accordi richiamano, per essere efficaci, la  clausola  di

  decadenza semestrale, che il lavoratore deve sottoscrivere per adesione,

  all'atto dell'assunzione o successivamente.

 

-    Tutti  i  tempi  di  lavoro effettivo e i tempi a  disposizione,  che

  devono essere retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL, sono al netto

  dei riposi intermedi secondo quanto stabilito dal CCNL. In ciascun accordo

  vengono  stabilite le ore totali di lavoro effettuate e  di  presenza  a

  disposizione.

 

-    In  tutti  gli accordi di forfettizzazione, i compensi relativi  allo

  straordinario  e  all'indennità  di  trasferta  devono  essere  definiti

  separatamente in modo da consentire il controllo effettivo delle spettanze

  del lavoratore.

 

-    Contestualmente  al  foglio  paga  mensile,  l'azienda  provvederà  a

  consegnare  al  lavoratore  una tabella riassuntiva  analitica  sia  dei

  compensi pagati a forfait sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali

  dati non risultino già dai fogli individuali di paga.

 

-    Gli  accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell'art.

  14, comma 2, Regolamento CEE n. 3821/85.

 

-     Gli   accordi  potranno  contenere  clausole  per  definire  periodi

  sperimentali  degli accordi stessi stabiliti tra le  parti  e  prevedere

  verifiche per adeguare tempi e valori alle effettive condizioni in cui si

  eseguono i servizi e che possono variare col tempo. Nel caso di condizioni

  variate,  le  parti  provvederanno a rideterminare i  compensi  pattuiti

  precedentemente.

 

-     Restano  salve  le  condizioni  di  miglior  favore,  in  precedenza

  riconosciute, a parità d'orario di lavoro e di prestazioni.

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA FORFETTIZZAZIONE

 

La  forfettizzazione  prevista dall'art. 11  del  nuovo  CCNL  può  essere

concordata dalle parti, secondo i criteri seguenti:

 

a)  compensi per viaggio;

b)  compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate

secondo criteri obiettivi;

c)  compensi per fasce d'impegno giornaliero;

 

le  parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendale  modelli

diversi da quelli stabiliti nei procedenti punti.

 

 

a) Compensi per viaggio.

 

Tali  compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno

un andamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico,

la cui variabilità ha scarti contenuti.

 

Le parti:

 

1)   stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che  durante

  il  mese si rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati

  dalla legge e dal CCNL, prestando l'attività per 22 giornate di lavoro.

 

2)   Forfettizzano  l'indennità di trasferta, prevista  dall'art.  19  del

  contratto, in modo che il suo importo sia invariabile per ogni  giornata

  trascorsa in trasferta, sempre che l'assenza abbia durata superiore alle 6

  ore.

  L'importo giornaliero può essere:

 

-   quello dell'indennità da 12 a 18 ore;

-   quello dato dalla media aritmetica dei 3 valori giornalieri, previsti

dallo stesso art. 19;

-   quello della media ponderale, calcolata in ragione delle trasferte

compiute nel mese, per gli importi previsti per i 3 periodi giornalieri di

assenza (6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornaliero si moltiplica per

22.

   

3)   Si  sommano  i  2  importi  totali mensili dei  compensi  del  lavoro

  straordinario e dell'indennità di trasferta, calcolati secondo le regole

  suddette, e il risultato della somma costituisce il compenso forfettario

  mensile, spettante al lavoratore, per 22 giornate di attività.

   

4)    I  compensi  per  viaggio  si  calcolano  dividendo  le  ore  totali

  retribuite per lavoro ordinario e straordinario, per la durata dei singoli

  viaggi e si ottiene il numero dei viaggi eseguibili durante il mese,  in

  ragione della durata di ciascuno.

  Si  divide  il  compenso totale mensile forfettizzato,  per  il  diverso

  numero  dei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di lavoro

  (ordinario  e  straordinario),  e si ottiene  il  compenso  per  ciascun

  viaggio.

   

5)   Affinché  l'accordo di forfettizzazione sia legittimo, il lavoratore,

  nel  ricevere il foglio paga, deve conoscere il numero delle ore  totali

  così  compensate; tale numero si ricava, dividendo il totale di  cui  al

  punto   precedente,  per  l'importo  orario  del  compenso  per   lavoro

  straordinario.

   

La  durata  dei  viaggi  è  data dalle statistiche  aziendali,  secondo  i

risultati  medi ottenuti osservando le regole di ordinaria  diligenza;  in

relazione alla durata si determina necessariamente anche la lunghezza  dei

viaggi.

   

Ai compensi per viaggio, possono essere previsti compensi aggiuntivi:

 

-   per specifiche operazioni accessorie e complementari;

-   per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.

 

Il  metodo  di  forfettizzazione  illustrato  nel  punto  A,  assicura  al

lavoratore  -  anche nel caso in cui il totale dei compensi  per  viaggio,

diviso   per  le  giornate  di  attività  in  trasferta,  dia  un  importo

giornaliero inferiore a quello dell'indennità forfettizzata di trasferta -

il  pagamento  di tale indennità forfettizzata che costituisce  il  valore

giornaliero minimo irriducibile.

 

In  questo  modo,  con  la retribuzione contrattuale  mensile  per  lavoro

ordinario, il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75% circa del

compenso  che  riceverebbe per l'attività prestata  nella  misura  massima

consentita.

 

I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto

B)  quando  i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione  sono

molto variabili e non statisticamente accertabili.

 

 

b)Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori,

  accertate secondo criteri obiettivi.

 

Al  fine  di  consentire il calcolo agevole delle competenze  mensili  del

personale viaggiante, salva la facoltà di conguaglio da effettuarsi con le

modalità  e  nei tempi di decadenza infra specificati, le parti convengono

di utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per

la diaria di trasferta sia per la retribuzione oraria.

 

1)    ai   fini  retributivi,  la  durata  delle  prestazioni  mensili   è

  determinata tra le parti sulla base di:

 

-    un tempo di percorrenza delle tratte effettuate nell'espletamento del

  servizio, determinato sulla scorta della velocità media, definita tenendo

  conto  dei tempi di guida e delle pause previste dal Regolamento CEE  n.

  3820;

-   un tempo medio definito in via forfettaria per altre operazioni

complementari;

-   tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che

l'autista trascorre nell'esercizio delle mansioni.

 

  In  relazione  all'effettiva  organizzazione  del  lavoro  esistente  in

  azienda  e  sulla  base  dei tempi di percorrenza  medi  occorrenti  per

  l'espletamento  dei  viaggi, viene pertanto  definita  in  via  teorica,

  mediante  l'applicazione delle tabelle e dei criteri sopra indicati,  la

  prestazione  lavorativa mensile di ogni singolo  autista,  calcolata  in

  ragione  delle percorrenze effettuate nell'arco del mese divise  per  il

  dato  della  velocità media sopra individuato, a cui si sommano  le  ore

  dovute  al  totale delle operazioni di carico e scarico  svolte,  quelle

  dovute  per  le  operazioni di rifornimento e piccola  manutenzione  del

  mezzo   e   quelle  derivanti  dal  tempo  di  presenza  a  disposizione

  funzionalmente  necessario che l'autista trascorre nell'esercizio  delle

  mansioni.

  La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle e i criteri

  di  cui sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell'arco di

  4  settimane,  verrà  contabilizzata ai  fini  retributivi  come  lavoro

  straordinario.

  Le   parti  effettueranno  periodicamente  una  verifica  sull'effettiva

  prestazione  resa dal personale viaggiante; nel caso  in cui  dall'esame

  dei  dischi  e dalla documentazione di trasporto fornita dal  dipendente

  risultino  dati di prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato

  in  via  teorica,  le parti provvederanno a rideterminare  le  spettanze

  retributive   per  lavoro  ordinario  e  straordinario  dei   dipendenti

  interessati, con applicazione analitica delle disposizioni del  CCNL  di

  categoria.

   

2)   Analoghi  criteri  valgono  per  la determinazione  delle  diarie  di

  trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli importi spettanti per  ogni

  singola destinazione, desunti in ragione dei valori giornalieri convenuti

  tra le parti e delle ore di presumibile durata dei viaggi, determinate a

  seguito di una verifica congiunta sull'organizzazione del lavoro esistente

  e  in  ragione dei parametri e dei criteri di cui sopra; detti  importi,

  ancorché  determinati in maniera forfettaria per semplicità di  calcolo,

  assolvono  una  funzione meramente restitutoria e vanno a rimborsare  le

  spese  effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e  per

  l'esercizio delle proprie mansioni.

 

C) ACCORDI PER FASCE DI IMPEGNO GIORNALIERO.

 

1)   Si definiscono le fasce d'impegno giornaliero secondo quanto previsto

  dagli artt. 11 e 11 bis, comma 2.

 

2)   Si  definiscono  i  tempi  di riposo di cui  al  Regolamento  CEE  n.

  3820/85.  A  ciascuna fascia d'impegno giornaliero viene  attribuito  un

  compenso  per  un  numero predeterminato di ore di  straordinario  e  un

  trattamento d'indennità di trasferta tenuto conto dei tempi d'impegno.

  La trasferta può essere forfettizzata sui valori delle fasce o applicata

  nelle  singole  fasce così come prevede il contratto.  Il  valore  della

  trasferta può variare anche considerando se il periodo lavorativo  delle

  fasce più basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la fascia oraria

  della cena.

  La  prestazione  di  lavoro,  così determinata,  dovrà  essere  eseguita

  osservando regole di ordinaria diligenza.

  Le   fasce  d'impegno  giornaliero  saranno  valutate  secondo   criteri

  obiettivi  quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri,

  che   siano  determinabili  tra  le  parti  nell'ambito  aziendale,  per

  calcolare  i risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti  della

  forfettizzazione.

  Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.

 

 

Conciliazione e arbitrato: regolamento.

 

In  applicazione dell'art.11 bis e della relativa clausola  compromissoria

si conviene il seguente regolamento.

 

Premesso che:

 

-    ai  sensi dell'art. 11, lett. g) della legge di delega 15.3.97 n. 59,

  il legislatore delegato (D.lgs. 31.3.98 n. 80 e D.lgs. 29.10.98 n. 887) ha

  provveduto a dettare una disciplina che consolida e specifica le  regole

  concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione

  dei conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex

  art. 409 CPC;

-   finalità dell'intervento legislativo è quello di dettare misure

organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire

disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle

procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate

dai contratti o accordi collettivi di lavoro;

-   in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso

giudiziario del lavoro, le parti stipulanti intendono dare ulteriore

attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure

stragiudiziali di composizione delle controversie, sostitutive degli

interventi della giurisdizione statuale, ferme restando quelle già in

atto;

-   al fine di incentivare l'applicazione delle procedure di

conciliazione e delle procedure arbitrali previste dalla legge, le parti

stipulanti s'impegnano a richiedere immediatamente al Governo

provvedimenti volti al sostegno di dette procedure.

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

 

A) Tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

Il  tentativo  obbligatorio di conciliazione in sede sindacale  si  svolge

secondo la procedura, che viene così definita:

 

1.    L'Ufficio   sindacale  di  conciliazione  sarà  costituito   da   un

  rappresentante  della  OS  alla quale il lavoratore  conferisce  mandato

  speciale   e  da  un  rappresentante  dell'Associazione  imprenditoriale

  territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale.

 

2.   Il  lavoratore  o,  in caso di controversie plurime  e  di  serie,  i

  lavoratori, che intendono proporre ricorso innanzi al giudice del lavoro,

  possono rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandata a.r., alla

  Segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio  di

  conciliazione  in  sede sindacale. Copia della predetta  richiesta  deve

  essere  contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata a.r.,  al

  datore di lavoro interessato. L'istanza deve contenere l'indicazione delle

  parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione completa dei fatti e delle

  ragioni  poste  a  fondamento  della pretesa,  l'ammontare  delle  somme

  eventualmente richieste, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione

  del domicilio presso la Segreteria, il nominativo del rappresentante della

  OS di cui al punto 1, cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi

  adempimenti  devono essere compiuti nell'ipotesi in cui  attore  sia  il

  datore di lavoro. (art. 69 bis, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 29/93).

 

3.   Le  parti,  con  i  rappresentanti designati  e,  se  preventivamente

  comunicata,  con  l'eventuale  presenza  di  esperti  appartenenti  alle

  rispettive  OOSS,  si  devono  riunire  entro  20  giorni  dall'avvenuto

  ricevimento  della richiesta di cui sopra per procedere all'esame  della

  controversia e al tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

4.   Il  tentativo  di  conciliazione viene svolto con libertà  di  forme,

  anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla  data

  del ricevimento della richiesta.

 

5.   Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale  ai

  sensi e per gli effetti dell'art. 411 CPC.

 

6.    Il  verbale  di  conciliazione  sottoscritto  dalle  parti  acquista

  efficacia  di  titolo  esecutivo  con l'osservanza  di  quanto  previsto

  dall'art. 411 CPC.

 

7.   Se  la  conciliazione non riesce, si forma processo verbale che  deve

  contenere:

 

a)  i rispettivi termini della controversia;

b)  le rispettive prospettazioni;

c)  le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;

d)  la proposta di definizione della controversia e/o i motivi del

mancato accordo formulati dall'Ufficio.

 

8.   Le parti possono, altresì, indicare la soluzione anche parziale sulla

  quale concordano, precisando quando è possibile, l'ammontare del credito

  che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista

  efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art.

  411 CPC, fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.

 

9.    La  Segreteria  medesima  provvede,  a  richiesta  delle  parti,   a

  rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.

 

 

B) Arbitrato.

 

1.   Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso  il

   termine  di  cui  al  punto 4, lett. A del presente accordo,  le  parti

   interessate  possono  concordare  di  deferire  la  risoluzione   della

   controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412

   ter CPC, fermo restando quanto stabilito dall'art. 412 ter, comma 1 CPC,

   le Associazioni imprenditoriali e le OOSS firmatarie del presente accordo

   provvedono a costituire il Collegio arbitrale anche in forma permanente,

   secondo i seguenti criteri.

 

2.   Il  Collegio  è composto da 1 rappresentante sindacale designato  dal

   lavoratore,   da  1  rappresentante  dell'Associazione  imprenditoriale

   territoriale designato dall'azienda, e dal Presidente scelto di  comune

   accordo.

   In  caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà

   scelto,  successivamente alla manifestazione di volontà delle parti  di

   cui  ai  commi  3  e  4,  punto 4, per rotazione  o  altri  criteri  da

   individuare  da  una  lista,  revisionabile  di  norma  ogni   biennio,

   contenente   i  nominativi  di  giuristi  e/o  esperti  della   materia

   individuati concordemente dalla OOSS firmatarie del presente accordo  e

   dalle Associazioni imprenditoriali.

 

3.   Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto,

   che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 CPC.

 

4.   La  richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale

   deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione del domicilio

   presso la Segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.

   La  richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata,

   a  mezzo  raccomandata  a.r.,  alla  Segreteria  del  Collegio  e  alla

   controparte, tramite la OS o le Associazioni imprenditoriali  entro  il

   termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di

   cui  al  punto 6, parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza

   del  periodo  entro  il  quale  poteva  essere  esperito  il  tentativo

   medesimo.

   La  parte  istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall'invio

   della  raccomandata  a.r.  di  cui al comma  che  precede,  dovrà  dare

   conferma scritta, alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio

   medesimo,  inviando  contestualmente copia dell'avviso  di  ricevimento

   della comunicazione trasmessa alla controparte.

   Ove  la  conferma  non  giunga  entro tale  termine,  la  richiesta  di

   arbitrato  si  ritiene  revocata.  Il  Collegio  arbitrale,  nella  sua

   decisione, può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto  del

   CCNL e delle norme inderogabili di legge.

   Ove   la  controparte  intenda  aderire  alla  richiesta,  dovrà  darne

   comunicazione  alla segreteria del Collegio, entro  il  termine  di  15

   giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

   Richiesta e adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta  delle

   parti  di  accettazione  dei  nominativi  del  Collegio  giudicante  in

   rappresentanza  delle parti stesse, come pure del presidente  designato

   ai  sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del

   potere di decidere come stabilito nei punti precedenti.

   L'accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà

   risultare per iscritto.

 

5.   Se  il  Collegio  arbitrale  è costituito  in  forma  permanente,  la

   designazione  del  presidente  è  di  competenza  delle  OOSS  e  delle

   Associazioni  imprenditoriali, che stabiliscono i tempi di  durata  del

   Collegio.

 

6.   L'eventuale  istruttoria della controversia deve svolgersi  in  forma

   prevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella 1a

   riunione.

   Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti, interessate, nonché

   le persone che risultino informate dei fatti.

   Le parti possono essere assistite da OOSS e/o da esperti di fiducia.

   Nei  termini perentori fissati dal Collegio le parti possono depositare

   presso la Segreteria memorie e repliche.

 

7.   Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di

   ricevimento, presso la Segreteria, della conferma scritta  di  cui,  al

   precedente punto 4.

   Ove   la  controversia  presenti  particolare  complessità  sul   piano

   istruttorio,  d'intesa con le parti, il termine  può  essere  prorogato

   dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di ingiustificato ritardo

   protratto  per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti,  il

   Collegio  arbitrale  decade  dal mandato  specifico.  La  richiesta  di

   arbitrato  viene  assegnata ad un nuovo Collegio  che  dovrà  decidere,

   sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio di

   60 giorni dal suo insediamento.

 

8.   Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto

   per  iscritto. Esso è comunicato, tramite la Segreteria, alle parti  in

   giudizio  ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite  dal

   comma 2, art. 412 quater CPC.

 

9.   Fermo  restando  a  carico  delle parti della  controversia,  l'onere

   relativo alle spese e agli onorari spettanti agli arbitri indicati  nel

   Collegio e gli eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le

   ulteriori spese della procedura arbitrale saranno divise in parti uguali

   dagli interessati.

   Nel  caso  di azione di accertamento, a norma dell'art.11  bis,  n.  5,

   comma  2,  le  spese  sono a carico della parte che  promuove  l'azione

   stessa.

   Sono  a  carico  del  datore  di lavoro, se  l'azione  è  promossa  con

   l'accordo  delle  parti, che deve essere concluso in  forma  scritta  e

   depositato col ricorso al Collegio.

  

10.   Il  lodo  arbitrale  può  essere  impugnato  davanti  al  competente

   tribunale  per  errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza  delle

   disposizioni previste dall'art. 412 ter CPC, delle norme inderogabili di

   legge e di quanto previsto nel presente accordo.

 

 

C) Durata dell'accordo e procedura di verifica.

 

Il  presente  accordo è sperimentale e ha durata triennale  e  s'intenderà

tacitamente  rinnovato  alla scadenza se nessuna  delle  parti  firmatarie

comunicherà  all'altra disdetta, con lettera raccomandata  almeno  3  mesi

prima della scadenza.

 

Di  anno in anno, le parti procederanno a un incontro di verifica circa la

funzionalità  della  presente  intesa.  Tutte  le  questioni   concernenti

l'interpretazione  e/o l'applicazione del presente accordo  sono  devolute

alla  esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo,  le

quali  addiverranno  alla  decisione medesima con  spirito  di  amichevole

composizione.

 

Entro  60  giorni  dalla  firma,  le parti definiranno  quali  saranno  le

strutture  regionali  e le segreterie d'ufficio per l'applicazione,  anche

graduale, del presente accordo.

 

Con  successivi  accordi sarà stabilito il luogo  ove  le  Commissioni  di

conciliazione  e  i  Collegi arbitrali saranno costituiti,  le  competenze

spettanti ai componenti dei Collegi.

 

Quanto  alla  competenza territoriale per le controversie si applicano  le

disposizioni del Codice di procedura civile.

 

 

 

Art. 24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale.

 

1.  Le assenze devono essere tempestivamente giustificate all'azienda.

 

2.   Al  lavoratore  che  ne  faccia  domanda,  l'azienda  ha  facoltà  di

  accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi e ha altresì

  facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono

  computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

 

3.   In  ogni  caso  al lavoratore che ne faccia domanda  l'azienda  dovrà

  concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere

  usufruiti  anche  frazionatamente) con facoltà di non  corrispondere  la

  retribuzione  e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie.  10  delle

  suddette  ore  verranno retribuite in caso di esami  clinici,  visite  e

  interventi specialistici.

 

4.  Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:

 

-   del coniuge anche se legalmente separato;

-   del convivente 'more uxorio';

-   di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli);

-   di persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia

attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.

 

  Tali  permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi

  all'anno  ovvero  4  nel  caso  che a seguito  dell'evento  luttuoso  il

  lavoratore  debba  intraprendere viaggi fuori  della  provincia  in  cui

  abita.

 

5.    Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  comma  6,   le   aziende

  concorderanno  un  permesso  retribuito a  causa  di  documentata  grave

  infermità  del  coniuge anche legalmente separato, del convivente  'more

  uxorio', di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli), o  di

  altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma

  4; tale permesso sarà nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno.

  Fermo  restando  che  il  permesso deve essere  fruito  entro  7  giorni

  dall'accertamento    dell'insorgenza    della    grave    infermità    o

  dell'accertamento   della   necessità  di   provvedere   ad   interventi

  terapeutici,  il  lavoratore  deve comunicare  per  iscritto  quale  sia

  l'evento  che    titolo al permesso e i giorni nei quali  deve  essere

  utilizzato.

  La  documentazione  comprovante la sussistenza  della  grave  infermità,

  rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal

  medico  di  medicina generale o dal pediatra di libera  scelta  o  dalla

  struttura  sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico,  deve

  essere   presentata   all'azienda  entro   giorni   10   dalla   ripresa

  dell'attività lavorativa.

 

6.    In   alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  5,   le   aziende

  concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse

  modalità  di  espletamento  dell'attività  lavorativa  in  presenza   di

  documentata grave infermità che colpisca le persone indicate al comma 5.

  Nel caso di fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste

  dal  presente  comma i giorni lavorativi, previsti al comma  precedente,

  potranno essere anche più di 3.

  L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le  diverse

  modalità,   pari  comunque  a  una  riduzione  dell'orario   di   lavoro

  complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.

  La permanenza dell'infermità deve risultare da certificazione del medico

  specialista  del SSN o con esso convenzionato o del medico  di  medicina

  generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel

  caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere

  conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.

  La  riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere

  fruita entro 7 giorni dall'insorgenza del fatto che ne dà causa.

  In  caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto

  a  riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie  e  il

  residuo  periodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco

  dell'anno.

  I  permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri  permessi

  previsti  da altre norme di legge, quali la legge n. 104/92 e successive

  modifiche e da altre norme del presente contratto.

 

7.   Le  aziende  concederanno inoltre i permessi  richiesti  a  causa  di

  nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di 1 giorno.

 

8.   Ai  lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di  calendario,

  con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso

  non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

 

 

 

Art. 24 bis - Permessi per gravi e documentati motivi familiari.

 

1.   Il  lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo  di  congedo,

   della durata non superore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, per

   gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge

   8.3.00 n.53 e dell'art. 2,  Decreto Ministro per la solidarietà sociale

   21.7.00 n. 278 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art.

   4,   legge  8.3.00  n.  52  concernente  congedi  per  eventi  e  cause

   particolari").

 

2.   Il  congedo  deve  essere  motivato dalla  situazione  personale  del

   lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge,

   dei figli, e delle altre persone indicate dall'art. 433 CC anche se non

   conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini

   entro il 3° grado, anche se non conviventi.

   I  gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo  di

   cui al presente comma sono costituiti da:

  

-    necessità  familiari  derivanti dal  decesso  di  una  delle  persone

   indicate sopra;

-   necessità d'impegno particolare nella cura o nell'assistenza di una

delle persone suindicate;

-   situazione di grave disagio personale (esclusa l'ipotesi di malattia)

del lavoratore;

-   specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone

suindicate quali quelle indicate alla lett. d), comma 1, art. 2, DM

21.7.00 n. 278.

 

3.   Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il

   suo  godimento  viene  attestato dal datore di lavoro  al  termine  del

   rapporto; nel calcolo, si computano anche le frazioni di mese.

 

4.   Durante  il  periodo  di  assenza per  congedo  di  cui  al  presente

   articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha

   diritto  a  retribuzione alcuna e gli è interdetto  lo  svolgimento  di

   qualsiasi attività lavorativa.

 

5.   Salva  l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, art.  4,  legge

   8.3.00 n. 53, in ordine al riscatto e alla prosecuzione volontaria,  il

   periodo di congedo non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio

   e ai fini previdenziali.

 

6.   Il  lavoratore  che intenda godere del permesso di  cui  al  presente

   articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di

   oggettiva impossibilità, di almeno giorni 15 di calendario specificando,

   sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il

   motivo  della  domanda  e  allegando idonea documentazione  del  medico

   specialista  del SSN o con esso convenzionato o del medico di  medicina

   generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel

   caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì

   la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti

   e,  ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo

   venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato

   con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove  il

   congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno

   del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un

   uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni

   ivi previste.

 

7.    Entro  15  giorni  di  calendario  dalla  ricezione  della  domanda,

   l'azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa; l'eventuale diniego, la

   concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati:

 

-    dal  mancato  rispetto delle condizioni previste dalla  legge  o  dal

   regolamento di attuazione;

-   da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la

sostituzione del lavoratore.

 

8.   È  data  facoltà  alle parti di indicare se sia o meno  possibile  il

   rientro del lavoratore in azienda anticipatamente e in caso affermativo di

   specificare  con  quale  preavviso.  In  ogni  caso,  con  il  consenso

   dell'azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.

 

9.   In  caso  di  parziale accoglimento o di diniego, il  lavoratore  può

   chiedere il riesame della sua domanda nei successivi 20 giorni assistito

   dalle RSA/RSU o dalle OOSS territoriali.

 

10.  In  caso  di  rapporto di lavoro a tempo determinato,  l'azienda  può

   negare il congedo perché la durata richiesta è incompatibile con quella

   del rapporto di lavoro stesso, per avere già concesso congedi per durata

   superiore  a  3  giorni,  per essere stato  il  dipendente  assunto  in

   sostituzione  di  lavoratore assente per motivi di congedo  di  cui  al

   presente articolo.

 

11.  In applicazione del disposto dell'art. 4, comma 3, legge n. 53/00, il

   dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo avere goduto un congedo

   ai sensi del presente articolo, per complessivi 2 anni potrà frequentare

   un corso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore,

   delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo

   sia stato inferiore a 2 anni, la durata del corso verrà riproporzionata in

   relazione alla durata del congedo e alle mansioni del dipendente.

 

 

 

Art. 25 - Diritto allo studio/formazione continua.

 

1.   I  lavoratori  studenti, iscritti e frequentanti  corsi  regolari  di

  studio  in  scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione

  professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute  o  comunque

  abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di

  lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e

  non  sono  obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o  durante  i

  riposi settimanali.

 

2.   I  lavoratori  studenti,  compresi quelli  universitari,  che  devono

  sostenere  prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri

  retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.

 

3.   I  lavoratori  studenti, compresi quelli universitari, hanno  inoltre

  diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.

 

4.    Il   datore   di   lavoro  potrà  richiedere  la  produzione   delle

  certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti  di  cui  ai  commi

  precedenti.

 

5.   Ferme  restando  le  vigenti disposizioni relative  al  diritto  allo

  studio di cui all'art. 10, legge 20.5.70 n. 300, i dipendenti che abbiano

  almeno  5 anni d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono

  richiedere  una  sospensione del rapporto di lavoro per congedi  per  la

  formazione  ai  sensi dell'art. 5, legge n. 53/00, per  un  periodo  non

  superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita

  lavorativa.

 

6.   I  lavoratori che, ai fini previsti dall'art. 6, legge 8.3.00 n.  53,

  intendono:

 

-    frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti  corsi

  di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro

  delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;

-   migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso

la frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività

generale dell'azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti

dalle Regioni;

-   frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione

continua previsti da piani formativi aziendali o territoriali,

 

  potranno  usufruire,  a richiesta, di permessi retribuiti  nella  misura

  massima  di  200  ore  triennali ciascuno,  che  potranno  anche  essere

  utilizzate  in  un solo anno sempre che il corso al quale il  lavoratore

  intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a  o

  superiore a 300.

 

7.   I  lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di  cui

  ai  commi 5 e 6 non dovranno superare - nel triennio - il 5% del  totale

  della  forza  occupata nell'unità produttiva all'1.1.01 e  non  potranno

  contemporaneamente  superare  il  3% del  totale  della  forza  occupata

  nell'unità produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano

  almeno 15 dipendenti.

 

8.   I  permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di  un

  normale  espletamento  del  servizio. I  lavoratori  dovranno  inoltrare

  apposita  domanda scritta, con un preavviso di almeno  30  giorni,  alla

  Direzione aziendale e successivamente il certificato d'iscrizione al corso

  e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore

  relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla  suddetta

  percentuale  massima  del 5%, la Direzione aziendale  e  le  RSA,  fermo

  restando  il  limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo  presenti  le

  istanze  espresse  dai  lavoratori, i criteri  obiettivi  (quali  l'età,

  l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per

  l'identificazione  dei beneficiari dei permessi.  In  caso  di  parziale

  accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua

  richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle  OOSS

  territoriali.

 

 

 

Art. 29 - Tutela della maternità.

 

All'art. 29, comma 1, aggiungere:

 

1)   .....  e  dalla  legge n. 53/00 e successivi decreti  ministeriali  e

  circolari applicative ... ecc.

 

All'art. 29 aggiungere comma 6:

 

6)   il  lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui  all'art.  7,

  comma 1 e successivi ex lege n. 1204/71, modificato dall'art. 3, comma 2,

  legge  n.  53/00,  deve  preavvisare l'azienda,  mediante  comunicazione

  scritta, almeno 15 giorni prima dell'usufruizione di tale diritto.