Orario di lavoro e Straordinario: Involuzione di una norma

 

Questo nuovo contratto segna un nuovo confine nel processo di arretramento riguardo le norme che tutelano gli interessi dei lavoratori.

La presenza di elementi di flessibilità e precarietà, gia’denunciati nel contratto 2000, oggi si approfondiscono ulteriormente

Nel contratto del 2000 vennero inseriti in modo organico elementi di flessibilità che oggi possiamo considerare   apripista” agli attuali ulteriori arretramenti.

 

 

e per completare l’opera di arretramento, in un contesto di ubriacatura ideologica su le nuove frontiere dell’informatica e dei “governi amici”, iniziavano ad emergere deroghe al regime d’orario previsto dall’art.9 per tutte quelle attività legate ai nuovi servizi come il commercio in Internet (E-fullfilment)

 ivi inserendo :

 

 

le Rsu che si opposero a quel contratto scrivevano “....quello che non abbiamo mai accettato, la disarticolazione dell’orario di lavoro, rientra in modo dirompente con questa norma, diventando la testa di ponte per future disarticolazioni(sottolineatura nostra)

 

Oggi le imprese per meglio articolare le proprie attività in uno stato di grazia dato dai 4 anni di un governo di centro destra (legge66/2003; legge 30 ecc). sono in grado di approfondire dove altri prima si sono fermati, facendo tracimare le ultime barriere di “rigidità”

(diversamente dalla propoganda delle OOSS: respinta....l’inevitabile conseguenza di consegnare la “vita” dei lavoratori all’esclusivo interesse delle imprese.Comunicato 29/1/05) “

 

Dal comunicato nazionale delle OOSS del 29 Gennaio 2005

 

Decreto legislativo 66/2003 ed orari di lavoro:

Ø      non sovrapposizione delle due forme di flessibilità, tetto massimo di 26 sabati annui e per le sole imprese legate all’attività di logistica,

Ø      orario giornaliero minimo pari a 6 ore e massimo pari a 9 ore,

Ø      prestazioni straordinarie dall’ora successiva a quella assegnata alla giornata, strutturalità ed immodificabilità degli orari assegnati, obbligo di definire

Ø      appositi accordi aziendali preventivi per utilizzare tali flessibilità, che, nel caso di distribuzione non uniforme dell’orario, dovranno individuare anche specifiche indennità

 

 

 Art. 9 (aggiornato al 29/01/2005)

  1.         La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L’orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato. salvo quanto previsto dai successivi commi ..........”

            2.         La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.

Comma 3: L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all’attività di logistica[A4]  nonché per quelle che svolgono le attività di cui al decreto legislativo 261/99[A5] , in base a quanto previsto dal comma (nuovo), dal lunedì al sabato.

 

I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.[A6] 

 

Comma 4: L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma (nuovo) fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie.[A7]  La distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.

Comma nuovo: L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell’arco della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA[A8] , le OO.SS competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.

A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai  lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.

L'intesa relativa alla distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda[A9] .

 

In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti dell’Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.[A10] 

Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell’esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

 

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.

 

Deroghe

 

Mantenimento attuali accordi per Assologistica

 

Mantenimento disposizione speciale per Assologistica[A11] 

 

Lavoro straordinario

 

Conferma comma 1 .        Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.

 

Comma 1 bis: per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore[A12] , il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.

 

Comma 1 ter: L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale. (da definire l'articolato sulla "Banca ore")

 

 

Mantenimento disciplina attuale Assologistica[A13] .

 

RIASSUMENDO

 

 


 [A1]Grazie al pacchetto Treu 196/1997

 [A2]Non è multiperiodale ma di flessibilità nella settimana, vedi pezzo successivo “sei giorni”

 [A3]Nell’assologistica lo straordinario è pagato 25% nel merci il 30%! Questa si chiama unificazione?

 [A4]nel contratto di Assologistica, l’orario di lavoro è come nel settore merci (5 gg.) tranne per il fatto che il lavoro al sabato (6° gg.) deve essere solo “ preventivamente comunicato”alle Rsu (art.16)

 [A5]Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio

La 261/99 è la  norma che regola le attività di tutte le imprese che fanno servizi postali. Non è ancora chiaro chi saranno le vittime. Per il momento possiamo dire la SDA e Rinaldi(?). è nostra convinzione che tutte le imprese che fanno “espresso” ne saranno coinvolti...

 [A6]nella bozza era al 20%; il 18% è la cifra che attualmente esiste nel CCNL Assologistica

 [A7]non è multiperiodale ma multi – giornaliera- fino a raggiungere le 39 ore settimanali

 [A8] Lo sciopero di Dicembre 2004 è rientrato perchè la controparte ha accettato di scrivere “accordo con le Rsu” anziche “comunicare alle Rsu”... importante ma se si legge il resto perde completamente valore...

 [A9]Non deve avere costi aggiuntivi, quindi non si contratta proprio nulla!

 [A10]La Rsu viene esautorata dal territoriale e/o Nazionale

 [A11]6 giorni per 40 ore settimanali per alcune particolari categorie di attività?!

 [A12] D. Lgs. 66/2003 fissa come unico limite quello delle 250 ore annuali mentre nel precedente CCNL erano di 165 ore annue!

 [A13]In regime di flessibilità, lo straordinario oltre la 40° ora è pagata al 17% ; lo straordinario “normale”al 25% ( settore merci lo straordinario è invece al 30%)