Alcune note generali sul part Time


Il contratto part-time è una tipologia di lavoro a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi prefissati e che può essere instaurato sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

In Italia è stato regolato a  partire dal 1984 e poi successivamente dai decreti legislativi n. 61/2000 e n. 100 del 2001. Un’ulteriore modifica in termini di orari è stato l’art.46 del 278/2003

tipologie di contratto part-time:

Il part-time orizzontale che consiste in un’ attività prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto;

il part-time verticale che si svolge solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto;

il part-time misto cioè un’ attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto (di solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in particolari settori con elevate punte di stagionalità come il settore alberghiero per il periodo estivo o invernale o settore alimentare durante la trasformazione dei prodotti agricoli).

La forma

Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto e in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione, anche giornaliera, dell'orario di lavoro.

Essendo un contratto di tipo individuale, una copia va consegnata al lavoratore assunto, mentre un'altra deve essere inviata all'ispettorato del lavoro. La giurisprudenza ha più volte affermato che la forma scritta é un requisito obbligatorio, pena nullità del contratto stesso, in quanto deve essere sottesa una effettiva e consapevole disponibilità del lavoratore a un rapporto di lavoro che si discosta da quello socialmente tipico.

Il part-time può essere ritenuto compatibile inoltre con il contratto a tempo determinato, l’ apprendistato.

L'instaurazione di un rapporto di lavoro part-time può avvenire sia al momento dell'assunzione che in seguito ad una trasformazione del rapporto di lavoro successiva ad essa.

Sulla trasformazione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno (full-time) in tempo parziale (part-time) o viceversa, le parti dovranno sancire tale trasformazione con contratto scritto.

Là dove un'azienda decida di effettuare assunzioni di personale a tempo pieno, dovrà prima verificare la volontà del lavoratore già dipendente, assunto con contratto di lavoro part-time, di trasformare il proprio rapporto di lavoro in un rapporto a tempo pieno; in particolar modo nel caso in cui  il lavoratore abbia accettato di lavorare  part-time per esigenze, non proprie, ma dell'impresa.

Percentuali

I contratti collettivi aziendali oltre che nazionali possono inoltre stabilire il numero percentuale di lavoratori ai quali concedere il part-time rispetto al numero di lavoratori a tempo pieno normalmente occupati presso l'azienda e la possibilità, (non prevista dalla normativa precedente legge 863/84), di concordare ore “supplementari” retribuibili con una maggiorazione sulla paga oraria. Fatta salva però la volontarietà obbligatoria del lavoratore (nonché un minimo di preavviso generalmente 10 giorni che in sede di Ccnl può giungere fino a 48 ore) e il diritto di ripensamento dello stesso – entro certi vincoli-, contro cui il datore di lavoro non può produrre disposizioni disciplinari o simili.

Trattamento economico –istituti economici-

Per quanto concerne l'aspetto retributivo, il trattamento economico e gli istituti contrattuali vengono proporzionati alla durata settimanale o mensile dell'orario di lavoro e i lavoratori part time sono tutelati da malattie professionali ed infortunio come tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo Unico degli Infortuni.

 

Al fine della liquidazione completa dell' indennità di inabilità assoluta al lavoro, il lavoratore dovrà denunciare all'Inail eventuali contratti part-time concomitanti. In caso di part-time verticale o ciclico, l' indennità verrà corrisposta anche per i periodi non concomitanti col lavoro.

Malattia e Maternità

In ambito di malattia e maternità (tema importantissimo poiché il part time nel nostro paese è divenuto uno dei principali contratti di “inserimento” delle donne) le regole applicate sono le seguenti: per il part-time orizzontale il pagamento è regolare, mentre per il part-time verticale è su base annua ( l'indennità sarà corrisposta solo per i giorni coincidenti con la successiva fase lavorativa prevista dal contratto).

Per le lavoratrici madri spettano poi riposi giornalieri (allattamento) nella misura di 2 ore se la lavoratrice è occupata per più di 6 ore; al di sotto delle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di riposo.

Nel contratto part-time non spetta alcuna indennità per i periodi di pausa previsti dallo stesso.

Pensioni e Cig

Alla recessione del contratto, in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi previsti, spettano i trattamenti di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti. Si ha inoltre titolo alle integrazioni salariali di Cig sia ordinaria che straordinaria e conseguentemente alla mobilità. Per quel che riguarda i contributi pensionistici, le settimane di lavoro part-time sono considerate valide qualora l'importo settimanale percepito sia superiore al minimo di legge. In caso di trasformazione da lavoro a tempo pieno in part-time o viceversa, le prestazioni pensionistiche saranno determinate ritenendo utili tutte le settimane versate nella misura indicata dal salario che viene proporzionato all'orario effettivamente svolto. Nel caso di Part-time Ciclico o Verticale, i periodi di non lavoro e non coperti da contribuzione obbligatoria possono essere riscattati a domanda.

Gli stessi periodi possono essere coperti da contribuzione volontaria; per la domanda è richiesto il possesso di almeno 1 anno di contribuzione negli ultimi cinque anni


Centro sinistra o Centro destra

il part time = più libertà alle imprese


Il governo di Centro sinistra ha sempre rivendicato che il senso complessivo del decreto non avrebbe mutato l'impianto della precedente legge nazionale, in verità, lo allargain favore di una maggiore libertà per le imprese.

Anche se questa normativa è stata oggetto di critiche dal “Libro Bianco” del Ministero del Lavoro, poiché impedirebbe una più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale, (sic!) non bisogna impressionarsi favorevolmente perchè è solo frutto del “gioco di ruolo” delle parti . Ben poche sono

state le modifiche a questa norma (legge sugli orari 276/2003 art.46) dal governo Berlusconi evidentemente soddisfatti dell’impianto complessivo!

 

Contenuto

Per quanto riguarda il contenuto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione delladurata della prestazione lavorativa e dellacollocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno".

Il nuovo art. 8, comma 2, prevede che l'eventuale mancanza di una o più tra queste indicazioni " non comporta la nullitàdel contratto di lavoro a tempo parziale" ma la regolazione da parte del giudice....

Le parti peggiori...della normativa

 

Ore supplementari e straordinario

Il decreto, in generale secondo i promotori ha "rafforzato la contrattazione collettiva", le ha dato "maggiore spazio".

Vero! ma nel senso di indirizzarla verso una maggiore " elasticità" nel trattare e nel prevedere il lavoro "supplementare e straordinario" anche per i lavoratori assunti a part-time.

Infatti, mentre il precedente quadro legislativo prescriveva che la contrattazione aziendale o territoriale (alla quale competeva il compito di determinare le condizioni della prestazione supplementare e straordinaria) doveva comunque stare entro i limiti complessivi annui di ore stabilite dai contratti nazionali, nel nuovo decreto quei limiti sono cancellati.

Il preavviso di cambio di orario

Un altro esempio di modifica peggiorativa riguarda il " preavviso".

Se il datore di lavoro chiede a qualcuno di cambiare il suo tipo di orario a part time, ricevutone il consenso scritto, deve dargli un preavviso di "almeno 10 giorni". Questo era nella vecchia, e rimane nella nuova legge dove però si aggiunge che: "i contratti collettivi" possono abbassare il preavviso fino alle 48 ore. Qui, per il singolo, vengono perciò decurtate le garanzie, anche se viene prevista una compensazione in denaro. (nel nostro CCNL viene fissato in senso peggiorativo a 7gg!)

Anche da parte del lavoratore è prevista la richiesta di mutamento del tipo d'orario parziale, ma in questo caso la richiesta può avvenire quando "siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto", e con un preavviso di un altro mese,

La legge indica anche casi di riferimento: per esigenze "familiari", "tutela della salute", o per "necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma" (norma omessa nel nostro CCNL).

le flessibilità della prestazione nel part-time

Le clausole “flessibili” e le clausole “elastiche”.

Con le espressioni “ clausola elastica” e “ clausola flessibile” si fa riferimento al potere assegnato al datore di lavoro di variare in modo unilaterale, rispettivamente, la durata o la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale.

Tali clausole costituiscono il più incisivo strumento di flessibilizzazione della prestazione di lavoro a tempo parziale messo a disposizione del datore.

 

Clausola flessibile

1. il patto mediante il quale le parti attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale è definito “ clausola flessibile” (CCNL art.7)

clausola elastica

2. il patto, prima vietato e oggi ammesso, con il quale le parti attribuiscono al datore il potere di variare unilateralmente la durata (= il quantum, l’estensione temporale) della prestazione di lavoro part-time è definito “ clausola elastica”.

Occorre sottolineare che il legislatore fa riferimento alla sola “variazione in aumento della durata della prestazione”, sicché non sarà consentito al datore ridurre l’orario di lavoro del lavoratore, ma solo richiedere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle inizialmente concordate. (CCNL art.8)

le clausole flessibili o elastiche è consentita per legge, a differenza di quanto precedentemente previsto, anche nel caso di part-time a tempo determinato. (nel CCNL merci è limitato solo alla modalità flessibile)

condizioni e modalita per il patto e la sua disdetta

Un’importante novità è rappresentata dall’ abrogazione dell’istituto della denuncia del patto col quale veniva apposta la clausola elastica, conosciuto anche col nome di “diritto di ripensamento”. Esso dava l’opportunità al lavoratore, a certe condizioni e previo preavviso, di recedere dal patto, vincolando così il datore a richiedere le prestazioni di lavoro secondo un orario rigido. Oggi, invece, a certe condizioni, la rimozione dal contratto di lavoro della clausola elastica/flessibile sarà possibile unicamente per mutuo consenso(il CCNL Merci ci mette una toppa...art.14 vedi schema)

 

Sul lavoro supplementare

S’intende, il lavoro corrispondente alle prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno Art. 1, comma 2, lett. e).

Identica alla disciplina precedente, la possibilità per il datore di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari è espressamente qualificata come facoltà.

Curiosamente con questa disposizione viene di fatto abolito lo straordinario (generalmente pagato di più). Perchè le parti, all’atto della conclusione del contratto di lavoro, si accorderanno per l’apposizione di una clausola elastica, che consentirà al datore di variare in aumento la prestazione senza che le ore in più vengano qualificate come straordinario.

Sullo straordinario

L’art. 46 del D. Lgs. n. 276/2003 (sugli orari, Governo Berlusconi) va a toccare, seppure in modo minimo, anche l’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 61/2000 relativo allo svolgimento di lavoro straordinario nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Rispetto alla precedente versione, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è consentito non solo nel part-timeverticale, ma anche in quello misto (in precedenza si faceva riferimento solo all’ipotesi di lavoro straordinario nel part-time verticale) anche per part- time a tempo determinato.

Milano 2/11/05

RSU UPS Milano