Il lavoro atipico in Italia e nel CCNL Merci 2005
prestazione lavorativa che non rientrano nel lavoro subordinato a tempo indeterminato nè nella libera professione 
Tempo parziale
Tempo parziale legge CCNL 2005 Commento
la legge D. Lgs. n. 61/2000 modificato dal D. Lgs. 26 febbraio 2001/100. in matera di orari modifica art.46 legge 278/2003   Comunicato OOSS 29 Gennaio 2005 "si è salvaguardato il diritto del lavoratore part time ad un contratto certo e stabile sia sulla distribuzione sia sulla durata dell'orario di lavoro"
i favori della legge Art.1 comma3: si da alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare per ciascuno dei modelli di part-time "condizioni e modalità di svolgimento della prestazione    nonostante la legge da la possibilità per i CCNL di definire modalità di articolazione dell'orario, la sua distribuzione. La presente normativa non ha limitato i danni diversamente da come sostengono le OOSS .
Contenuto del Contratto (le novità - in peggio)  ai sensi dell'art. 2, comma 2, "nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno". Il nuovo art. 8, comma 2, prevede che l'eventuale mancanza di una o più tra queste indicazioni "non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale". Art.4 "l'azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale che non può essere meno di 20 ore sett. Art.5 la prestazione giornaliera continuativa....è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione.Art.6 ....nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione...collocazione temporale..con riferimento al giorno, alla settimana...fermo restando quanto stabilito ai commi successivi (Art.7 e 8 modalità flessibili e modalità elastiche) la norma fa riferimento a vincoli nel contenuto del contratto riguardo alla collocazione temporale e durata della prestazione, pertanto in mancanza di uno di questi elementi non da contratto nullo ma un giudizio "equitativo" di un giudice. ma anche una via di fuga per l'impresa di regolamentare diversamente il rapporto di lavoro in base agli artcoli successivi (Art.7 e 8)
modalità flessibile   art.7...il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentono la variabilità della collocazione temporale della prestazione temporale il patto mediante il quale si attribuisce al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale. < clausola flessibile> spostamento dell'orario.  L’apposizione al contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili  è consentita, a differenza di quanto precedentemente previsto, anche nel caso di part-time a tempo determinato!
Clausola elastica e Quantità   Art.10 ...modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari a 20% della prestazione concordata il patto, prima vietato -oggi ammesso- che attribuisce al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la durata-l'estensione temporale- della prestazione di lavoro. Clausola elastica> la lunghezza dell'orario, che può essere solo esteso.
Quando è possibile   Art.9...modalità flessibile...elastica....per fare fronte a specifiche e motivate esigenzedi carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo Formulazione elastica: si può assumere per “esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive” (vedi tempo determinato)
il consenso del lavoratore Art.9.La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Art.11 la disponibilità al tempo parziale richiede il consenso del lavoratore...attraverso atto scritto, anche contestuamente all'atto dell'assunzione,...su richiesta del lavoratore con l'assistenza della Rsu/OOSS....il rifiuto non integrano l'estremo di giustificato licenziamento... quindi al momento di assunzione, un lavorate chiama le Rsu per fare da garante ad patto...come dire che non l'assumeranno mai! O lo lasceranno a casa dopo il periodo di prova....
rinnovi dei patti fra le parti   art.15. resta salva le possibilità per le aziende e i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche quale il ruolo delle Rsu/Rsa a sostegno del lavoratore? Nullo
applicazione delle modalità elastice e flessibili       - preavviso del cambio orario- Art. 8.L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni.... altresì in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui al medesimo comma 7. art.12 la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica)...  E della clausola flessibile, deve essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 7gg   Art.13 la retribuzione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata al 15%  il controllo del tempo è gestita unilateralmente dall'impresa.. Se il datore di lavoro chiede a qualcuno di cambiare il suo tipo di orario a part time, ricevutone il consenso scritto, deve dargli un preavviso di "almeno 10 giorni". Questo era nella vecchia, e rimane nella nuova legge dove però si aggiunge che: "i contratti collettivi" possono abbassare il preavviso fino alle 48 ore. Qui, per il singolo, vengono perciò decurtate le garanzie, anche se viene prevista una compensazione in denaro( nel settore Merci si passa dai 10gg di preavviso a 7gg )
Disdetta 10.Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto ... accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive i..... Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. Art. 14 Decorsi 5 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore ne può chiedere la disdetta con preavviso di un mese  Condizioni e modalità della durata della prestazione lavorativa. Un’importante novità è rappresentata dall’abrogazione dell’istituto della denuncia del patto col quale veniva apposta la clausola elastica conosciuto anche col nome di “diritto di ripensamento”. Esso dava l’opportunità al lavoratore, a certe condizioni e previo preavviso, di recedere dal patto, vincolando così il datore a richiedere le prestazioni di lavoro secondo un orario rigido. l'art. 14 del CCNL migliora l'arretramento della nuova legge non richiedendo alcun vincolo nelle ragioni della richiesta ma mantiene il vincolo di poter disdire il patto solo decorsi i 5 mesi! 
lavor supplementare   Art.16 si intende per lavoro supplementare quelle eceedenti la prestazione concordata. Il rifiuto del lavoratore al lavoro supplementare "in nessun caso"...motivo di licenziamento... Retribuzione con maggiorazione del 18 %..non può superare, annualmente il 30% delle prestazioni concordate. P/T orizzontale/misto...no più dell'orario giornaliero F/T....P/T verticale ...massimo quello settimanale o mensile...di un F/T e nelle giornate quali non sia prevista prestazione di lavoro. Art. 17 prestazioni oltre i limiti annuo,...maggiorazione del 40% con questa norma di fatti viene abolito lo straordinario. Perchè le parti, all’atto della conclusione del contratto di lavoro, si accorderanno per l’apposizione di una clausola elastica, che consentirà al datore di variare in aumento la prestazione senza che le ore in più vengano qualificate come straordinario. si rende competitivo il lavoro supplementare con lo straordinario del F/t ( retribuzione 18% e non 30%). Diventa supplementare anche la giornata non lavorativa di un P/t verticale!. il 30% consentito di lavoro supplementare sono altre 264 ore annue (P/T 20 ore sett.) che se distribuite annualmente coprirebbero abbondantemente i periodi di picchi evitando ulteriori assunzioni..., 
Straordinario L’art. 46 del D. Lgs. n. 276/2003 (riguardo gli orari) va a toccare, seppure in modo minimo, anche l’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 61/2000 Art.18 nel rapporto...è consentito lo svolgimanto di prestazioni lavorative straordinarie dette prestazioni soggiaciono...alla specifica disciplina...al superamento dell'orario normale ...art.9 il CCNL non supera  ne limita le maglie in riferimento all'imposizione dello straordinario reso possibile dalla legge del governo Berlusconi a tutte le forme di P/T, e ai P/T verticali o misti a tempo determinato.