FILT-CGIL
Segreteria Nazionale
CONSIDERAZIONI
E COMMENTI SUL CCNL DI NOVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI DI
TRASPORTO
NELLA
STESURA DEFINITIVA SIGLATA IL 24-04-2001
Premessa generale
Nella nottata tra il 24 ed il 25
Aprile 2001 è stata completata la
stesura del Contratto di novazione
La stesura ha condotto a
conclusione una vicenda protrattasi a lungo per la volontà delle Controparti di
cancellare, col contratto di novazione, elementi determinanti nel trattamento e
nelle condizioni dei lavoratori.
Il 14/9 u.s., grazie al decisivo
contributo del Sottosegretario al lavoro On. Piloni, il confronto conosceva una
sua prima conclusione, ma ancora una volta le Controparti hanno allungato i
tempi nel tentativo di rimettere in discussione punti già definiti e
definizioni normative che fanno parte del patrimonio contrattuale della
categoria.
Ora è stato completato l’intero complesso del sistema contrattuale per i
servizi e gli appalti ferroviari, la ristorazione a bordo treno,
l’accompagnamento notte, i raccordi ferroviari, gli appalti delle Ferrovie
secondarie e concesse, ponendo le categorie interessate in condizione di avere
uno strumento contrattuale nuovo e di affrontare i cambiamenti in atto,
caratterizzati dall’apertura del settore al mercato ed alla concorrenza.
Il risultato, oltre che rilevante sul piano politico è anche soddisfacente nei contenuti giacché tutti i diversi disposti
normativi sulle varie materie sono equi e mirano a salvaguardare - in questa
fase di cambiamento - il ruolo del lavoro, le condizioni dei lavoratori e la
funzione della rappresentanza sindacale.
In questo quadro AGENS – in modo scandaloso - all’ultimo momento si è rifiutata di
firmare.
Tutto ciò avviene dopo che, questa Associazione imprenditoriale, ha
partecipato, fin dal 1996, a tutte le fasi della trattativa, ha siglato in data
14/9 il CCNL presso il Ministero e tutte le pre-intese che sono state concluse
in questi anni.
Anche dopo il 14/9 ha partecipato a tutte le riunioni successive, fino a
quella del 6 marzo – sempre alla presenza del Governo – nonché a quelle più
recenti, con l’impegno a definire un’intesa valida, sia sul piano politico, sia
sul piano tecnico.
Sono particolarmente gravi le
motivazioni adottate, anzitutto quella di non volere determinare maggiori
costi alle Ferrovie S.p.A. che
deriverebbero dall’adozione della clausola sociale già presente nel precedente
contratto, relativa al mantenimento dell’occupazione e delle condizioni
contrattuali in caso di cambio di appalto.
Agens ha portato dentro la trattativa
la voce del padrone, la voce delle Ferrovie che nella attuale situazione di
cambiamento è una delle possibili imprese appaltanti – certo la più importante
ma non l’unica, infatti, non abbiamo discusso e concluso il CCNL degli addetti
agli appalti FS, bensì quello per i lavoratori dipendenti da imprese fornitrici
di servizi ad Aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei
trasporti.
Ad AGENS non interessa, invece, tutelare le imprese del settore,
interessate ad un sistema di regole che le ponga in condizione di competere con
i concorrenti in un quadro di omogeneità delle condizioni contrattuali ed in
una situazione che non registri le accese tensioni che sono connesse alla
tutela della occupazione nei casi di appalto.
Le Organizzazioni Sindacali non sono preoccupate da eventuali difficoltà
di applicazione del nuovo CCNL, perché le Aziende lo applicano a seguito della
sottoscrizione in sede ministeriale il 14-9 e perché adesso sarà curata una
corretta applicazione di tutte le parti normative definite il 24 aprile.
Preoccupa, piuttosto, la volontà
chiaramente manifestata da Agens e da chi la manovra, di mettere a repentaglio le condizioni contrattuali ed occupazionali
dei lavoratori occupati.
Tutto ciò in contrasto con quanto si prefigura nella apertura al mercato
del comparto ferroviario in cui si tende a determinare condizioni di regole e
di omogeneità fra tutti i soggetti imprenditoriali.
Questo comportamento di Agens e di FS non potrà che vedere la più netta opposizione e contrapposizione dei
lavoratori e del Sindacato.
Per questa ragione metteremo in essere tutte le iniziative che
impediscano la destrutturazione del comparto ed evitino una situazione di
accesa conflittualità che creerebbe conseguenze pesantissime nei confronti di
chi la provoca e della collettività.
Intanto il testo del nuovo Contratto è già stato trasmesso al Ministero
con la richiesta pressante di attivare e concludere sollecitamente la procedura
prevista per la predisposizione della
tabella dei costi minimi del lavoro in base alla legge 327/2000 (cosiddetta
legge Salvi) ed emanare il relativo decreto.
Le norme di questa legge devono essere rispettate da tutte le imprese in
caso di appalti attivati da aziende che utilizzano soldi pubblici per gestire i
servizi; pertanto anche le Ferrovie e gli altri soggetti imprenditoriali
interessati le devono rispettare.
Nel frattempo deve essere intensa
l’iniziativa e l’azione nei confronti delle Ferrovie in relazione alla
ipotesi di porre a gara i servizi oggi affidati in appalto, per determinare
condizioni che impediscano che siano messi a repentaglio diritti fondamentali
dei lavoratori, quali il contratto e l’occupazione, ma anche per evitare che la logica della riduzione dei costi porti
ad una diminuzione netta del livello di qualità e di sicurezza dei servizi e
del lavoro
In un momento così delicato, il sindacato giudica
importante e significativa la conclusione della vicenda contrattuale perchè
costituisce un tassello importantissimo ed un buon punto di partenza per sviluppare una serie di
iniziative che contrastino le tendenze sciagurate che sembrano delinearsi.
L’esigenza di attivare il confronto con il Governo
sulle tabelle, non consente una consultazione ed una verifica del consenso sui
contenuti del CCNL, ma certamente gli attivi unitari e le assemblee che
promuoveremo nei prossimi giorni consentiranno una valutazione equilibrata di
tutto il complesso di norme contrattuali che sono state definite.
I contenuti del CCNL
Come già detto nella Premessa, il CCNL segna decisamente un passo in
avanti nella tutela degli interessi dei lavoratori in questa fase di
cambiamento.
Il CCNL di novazione, infatti, ha
realizzato l’avvio della omogeneizzazione dei contratti esistenti, concretizza
una riduzione importante di costi, introduce regole di gestione più adatte alla
competizione, superando quelle che erano nate nella fase degli affidamenti senza
gara d’appalto, con valutazioni approssimative dei costi e senza verifica di
qualità.
Constatiamo che, a fronte di una dichiarata disponibilità del sindacato
e dei lavoratori ad accettare e proporre regole più avanzate, si è contrapposta
una linea delle imprese ed anche delle FS finalizzata ad una totale
deregolamentazione dei diritti legati al lavoro.
Come se, in pratica, i lavoratori siano l’unico costo da ridurre, perchè
beneficiari del vecchio sistema, nonchè responsabili dello sfascio.
Il nuovo CCNL, comunque, ci consegna una serie di regole nuove, ma anche
la conferma di norme esistenti.
Per il sindacato, a tutti i livelli, fino ai delegati negli impianti più
piccoli, si apre una nuova fase e si rende necessaria una nuova cultura:
nessuno è disposto a regalarci niente, e noi dobbiamo essere pronti ad
utilizzare tutti gli strumenti per difenderci.
In primo luogo la conoscenza e la gestione corretta delle norme
contrattuali, degli Accordi Interconfederali, delle leggi sul lavoro.
In secondo luogo l’uso attento e intelligente delle materie che il CCNL
delega a livello aziendale.
In terzo luogo il ricorso all’iniziativa a livello locale, senza
attendere decisioni centralizzate.
Osserverete come su numerose materie viene fatto riferimento, più che
nel passato, alle norme di legge.
Dobbiamo ammettere che in questi ultimi anni sono state proposte ed
emanate dal Governo numerose leggi riguardanti il lavoro, spesso come risultato
di una concreta elaborazione del sindacato e/o di intese preliminari fra le
parti sociali e di un confronto con il Parlamento che le ha approvate, frutto
di un clima positivo ed orientato a definire regole e garantire diritti ai
lavoratori ed alle lavoratrici.
Questo complesso di norme hanno rappresentato, e tuttora rappresentano,
un valido sostegno all’attività contrattuale e negoziale del sindacato a tutti
i livelli.
Per i delegati e i dirigenti sindacali, sarà molto importante leggere ed
approfondire la conoscenza di queste leggi, perché consentiranno una migliore
gestione dei problemi quotidiani e per trovare spunti per varie iniziative.
Fra le più importanti possiamo ricordare la legge 626 (sicurezza sul
lavoro) e le successive modifiche e integrazioni, la 196/97 (orario di lavoro,
lavoro interinale, apprendistato ecc.), la 532/99 (lavoro notturno), la 409/98
(limiti allo straordinario), la 53/2000 (congedi parentali, ora unificata in un
testo unico <DLGS 151/2001> delle leggi in materia di maternità ecc.), la
61/2000 (part-time, ora modificata dalla legge 100/2001), la 327/2000 (sul
costo del lavoro negli appalti pubblici), la 18/2001 (sui diritti dei
lavoratori in caso di passaggio di azienda), la legge sul socio lavoratore.
Differenze e novità rispetto ai testi attuali
Le materie oggetto dell’articolato contrattuale sono rimaste immutate
ma, è cambiato il contenuti degli articoli; sia come conseguenza della
omogeneizzazione delle normative, sia per l’aggiornamento e l’eventuale
miglioramento.
Le novità più significative riguardano:
-
La
materia delle relazioni sindacali, delle competenze contrattuali ai vari
livelli, la procedura per la contrattazione di 2° livello (premio di
risultato);
-
Il
mercato del lavoro (tempo determinato, part-time, interinale ecc.);
-
La
classificazione del personale;
-
L’orario
di lavoro;
-
La
nuova definizione del lavoro straordinario;
-
La
retribuzione in riferimento a:
· Nuovi parametri;
· Scatti di anzianità (A.P.A.);
· Divisore orario;
· Voci retributive ad personam per
gli occupati al 14-9-2000;
· L’introduzione del ticket
restaurant nel CCNL in sostituzione dei buoni mensa esistenti localmente;
· L’indennità per i lavoratori
turnisti (a 2 o 3 turni);
-
Ferie
e festività soppresse (conferma ad personam del trattamento per i lavoratori in
servizio al 14-9-2000)
In generale l’accordo conferma il trattamento contrattuale in atto per i
lavoratori in servizio, mentre le modifiche inserite riguardano principalmente
i nuovi assunti dopo il 14 settembre 2000.
Inoltre, come vedremo più avanti, riteniamo che la questione che le
Controparti avevano rimesso in discussione, quella della indennità di presenza,
ha trovato soluzioni che permettono di garantire ai lavoratori il complesso
delle somme che erano state pattuite, senza nessuna perdita né per il futuro,
né per il periodo 1-10 / 30-04.
Riguardo alle ferie è stato rispettato il meccanismo relativo all’epoca
di godimento, con l’introduzione di norme più chiare rispetto al diritto/dovere
di usufruirne.
Sul trattamento economico di malattia la normativa è rimasta invariata,
nonostante i pesanti attacchi, anche recenti, di cui è stata oggetto.
Naturalmente, i trattamenti
normativi e retributivi concordati a livello
aziendale mantengono tutta la loro validità
Norme modificate e/o
integrate in modo sostanziale
La premessa politica e la
dichiarazione del Governo sul riconoscimento del CCNL rappresentano un salto
di qualità notevole rispetto alla situazione precedente, proprio perché tengono
conto di una situazione in continua evoluzione in termini di riorganizzazione
delle imprese e del riassetto del mercato ma, soprattutto, di un ruolo diverso
e più avanzato del lavoro rispetto alla crescita delle attività in termini di
qualità e di quantità.
Art 2 – Relazioni Industriali
La norma tiene conto, trasferendole sul Contratto di Lavoro, delle norme
del Patto sulle Regole nel settore dei trasporti del 23.12.1998 e rafforza le
procedure di confronto e di raffreddamento del conflitto già presenti nei
contratti precedenti.
Particolarmente importanti sono le norme relative a:
-
Codice
di comportamento;
-
Procedure
di raffreddamento;
-
Contrattazione
di secondo livello, con l’introduzione nel CCNL dei contenuti e delle procedure
previste dall’accordo del 23–7–1993;
-
Definizione
delle materie di competenza nazionale e aziendale (dove quelle aziendali sono
comunque tutte quelle che non sono previste dal livello nazionale);
-
L’inserimento
del livello territoriale nelle procedure di raffreddamento;
-
L’introduzione
della procedura per il confronto a livello aziendale non innova alcunché
rispetto alla prassi attuale, ma consente di avviare una trattativa prevedendo
l’eventuale conflitto soltanto nella fase conclusiva del confronto, anziché
all’inizio;
-
Fra
le novità vogliamo sottolineare il fatto che i programmi per la qualità sono
materia di informazione prevista dal CCNL.
Articoli 6 – 7 – 8 – 9 – 10 : rapporti di lavoro flessibili
In
tutti gli articoli si fa esplicito riferimento alle norme di legge che regolano
le diverse materie, pertanto – come già detto – a queste si dovrà ricorrere in
caso di difficoltà interpretative o di comportamenti non regolari delle
imprese.
La
percentuale massima di ricorso al tempo determinato (a termine o stagionale) ed
al lavoro temporaneo (interinale) è fissata nel 20 % cumulativo. Se
consideriamo che la norma attuale prevedeva il 10% per il tempo determinato e
l’8% per il temporaneo, riteniamo di aver reso più gestibile la normativa per
le imprese, ma anche di aver posto un freno alla precarizzazione dei rapporti
di lavoro in azienda.
Per
questa ragione dobbiamo vedere insieme gli articoli 6 e 8 e considerare che le
causali di assunzione (tranne quella descritta al punto 4 dell’art 8) non sono
sovrapposte – come avrebbero voluto le imprese – pertanto occorre verificare se
le assunzioni che vengono realizzate corrispondono alle causali concordate nel
CCNL.
Per
quanto riguarda il part-time sono state inserite numerose novità che tengono
conto delle norme della legge 61, pertanto nella attività di tutela dovremo
tenere presenti le norme contrattuali e quelle della legge che non sono state
esplicitamente citate nel CCNL.
Ci
sembra importante far rilevare le norme relative alla possibilità per il
lavoratore di poter svolgere altra attività lavorativa, all’orario minimo
settimanale (40%) con garanzia della copertura previdenziale, ai limiti per il
lavoro supplementare e relativa retribuzione maggiorata, alla determinazione
dell’orario, della retribuzione e delle altre norme contrattuali sulla base del
CCNL e sulla base del trattamento riservato ai lavoratori a tempo pieno (6°
capoverso dell’art 7).
Sull’apprendistato
siamo intervenuti sulla durata (massimo 36 mesi) e sul periodo formativo
obbligatorio previsto dalle norme di legge.
Sui
contratti di formazione lavoro abbiamo scelto di lasciare le norme attuali,
nella consapevolezza che è in corso un confronto fra le parti sociali ed anche
con il Governo per realizzare una riforma complessiva della modalità di ingresso
nel mondo del lavoro che sia coerente con le norme europee. Pertanto, la
normativa contrattuale sarà adeguata quando la riforma sarà realizzata.
Art 14 – trasferimenti
E’
stata inserita la norma del CCNL Wagon Lits relativa alla possibilità di rientro
nella vecchia sede in caso di vacanza di posto.
Art 15 – Trasferte
Sono
state confermate tutte le normative in vigore nei vecchi CCNL
Art 17 – Passaggi di Gestione
In
questo articolo sono riprese in parte le norme esistenti, con un rafforzamento
derivante dalla clausola sociale concordata nel “Patto sulle Regole” del
23-12-1998 e dal DLGS (decreto legislativo) 18 del 2001. Viene inoltre
confermata e rafforzata la normativa riguardante i dipendenti ed i soci
lavoratori delle cooperative.
Più
precisamente l’art 17 prevede:
In caso di cambio di appalto sarà garantita
l'occupazione dei lavoratori in forza presso l'azienda cessante da almeno sei
mesi prima della scadenza dell'appalto. A tal fine l'impresa subentrante e le
OO.SS. si incontreranno nell'eventualità che siano intervenute modifiche alle
condizioni dell'appalto rispetto alle precedenti per concordare le soluzioni
possibili. A tal fine le parti richiamano espressamente anche quanto previsto
dal Decreto Legislativo n. 18/2001.
Per i lavoratori che avessero meno di sei mesi di
anzianità, le parti si incontreranno per verificare le possibilità di soluzioni
alternative al licenziamento.
Non
è stato fatto un riferimento esplicito ai casi di cessione, trasformazione e
cessazione di azienda perché le imprese giudicano sufficiente quanto stabilito
dalle leggi vigenti.
Ciò significa che, nella nostra attività per questi casi, dovremo fare
riferimento a quanto stabilito dal già citato DLGS 18 del 2001.
Art 18 – 19 – Orario di lavoro
Sono
confermate le norme previste dall’accordo del 14 settembre.
Art 20 – 21 - 22 – Lavoro oltre i limiti contrattuali – Lavoro Notturno
- Riposo
Quella
esposta è la corretta definizione del lavoro straordinario, pertanto tutte le
ore lavorate oltre il limite contrattualmente stabilito sono da retribuire come
straordinario (normale, festivo, notturno).
Le
maggiorazioni vengono unificate.
Per
il personale viaggiante viene previsto il ricorso a riposi compensativi (già
esistente).
Il
divisore orario viene stabilito per tutti in 165. Con adeguamento al 1-1-2002
per coloro che hanno 170 o 173.
Vengono
stabilite le voci retributive che contribuiscono al calcolo della paga oraria
ai fini dello straordinario.
Per
le Officine (ex Oferwalits oggi RSI) viene confermata la norma in vigore
riguardo allo straordinario (vedi art 55 CCNL accompagnamento notte).
Per
gli ex appalti FS si confermano i trattamenti in atto per il notturno e il
domenicale.
Art 23 – Ferie
Il
numero di giorni di ferie viene contrattualmente stabilito in 22 giornate per 5
giorni lavorativi e 26 giornate per 6 giorni lavorativi.
Vengono
confermati 15 giorni di calendario (13 giorni lavorativi per ex appalti FS) da
contrattare a livello aziendale.
Per
gli Appalti FS, la programmazione va discussa entro il 28-2 di ogni anno, prevedendo
la garanzia di una periodo continuativo da godere fra il 1-6 ed il 30-9.
Nel
caso in cui il dipendente non rispetti la turnazione prevista per il rimanente
pacchetto ferie, l’azienda potrà imporgli il godimento entro il 28 febbraio
dell’anno successivo.
In
caso di disaccordo sull’argomento decide l’azienda sulla base dei criteri
concordati nel CCNL, senza metterli in discussione.
Art 24 – festività
Sulle
festività valgono le norme già definite il 14 settembre, con il mantenimento
del trattamento in atto per i lavoratori in servizio e con l’intesa specifica
per il personale viaggiante concordata il 19 settembre.
Articoli dal 25 al 30
Su
tutte le materie regolate dai suddetti articoli non ci sono rilevanti novità.
Occorre
particolare attenzione a fare in modo che l’azienda comunichi – secondo quanto
stabilito dall’art 27 – modalità chiare e applicabili di comunicazione delle
assenze. In mancanza di una comunicazione formale così definita, non si possono
addebitare responsabilità al lavoratore.
Art 30 – 31 – 32 – 33
Anche
in questo caso non ci sono rilevanti novità. Ma occorre ricordare che su tutta
la materia è stato respinto un pesante attacco delle imprese ai trattamenti
esistenti.
Va
rimarcato e gestito con attenzione il riferimento dell’art 33 al diritto alla
conservazione del posto ed ai contenuti della legge 68/99 sull’inserimento
lavorativo dei disabili.
Art 34 – Tutela dei portatori di handicap
Tutta
la materia ha conosciuto notevoli innovazioni di tipo legislativo, con norme
molto avanzate che sono in parte inserite nel Contratto, in parte applicabili
con il riferimento al Testo Unico di cui al DLGS 151/2001.
Art 36 – Trattamento di gravidanza e puerperio
L’indennità
è stata portata dall’80 al 100%.
Art 39 – Indumenti di lavoro
In
questo articolo sono state confermate le norme esistenti nei diversi CCNL, con
la precisazione che i Dispositivi di Protezione Individuale previsti ai sensi
della 626 sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non
sono cumulabili agli altri indumenti.
Art 38 e articoli dal 40 al 46
Tutta
la materia dei provvedimenti disciplinari è stata rivisitata con l’integrazione
di alcune nuove causali per i diversi provvedimenti disciplinari, anche con la
modifica di proposte che andavano avanti da diversi anni.
Abbiamo
tentato di inserire norme di riequilibrio fra impresa e lavoratore, nella
contestazione degli addebiti e nell’accertamento delle responsabilità, pur
all’interno di un quadro indubbiamente complesso e delicato.
Ma
la cosa più importante e significativa è il seguente riferimento dell’art 38:
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con
la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto nonché
quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui
affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, oggetti
d'inventario, ecc.), rispondendo
delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa,
contestata e comprovata nonché delle arbitrarie modifiche da lui
apportate agli oggetti in questione.
Pertanto, viene rafforzato il concetto dell’onere della
prova a carico del datore di lavoro.
A richiesta delle Organizzazioni Sindacali, è stato
chiarito che le imprese hanno l’obbligo di contrarre una polizza assicurativa
per danni verso terzi, o verso oggetti di terzi, realizzati nel corso
dell’attività produttiva e lavorativa oggetto dell’appalto o affidamento (tutto
ciò, naturalmente, a prescindere dall’accertamento della responsabilità
disciplinare del dipendente ai sensi del punto precedente).
Articoli dal 48 al 54 – Norme sulla retribuzione
Sono
stati ripresi e confermati i contenuti dell’accordo del 14 settembre con la
precisazione che tutte le indennità esistenti – esclusa quella di presenza –
sono confermate nei valori e nei criteri di erogazione esistenti nei contratti
di provenienza (art 54 CCNL) con l’impegno a definire l’elenco entro il 25
maggio.
Sull’indennità
di presenza il meccanismo concordato comporta, sul piano formale, una
differenza rispetto alla situazione attuale, ma occorre chiarire quanto segue:
1) Le imprese riconoscono quanto
maturato dal 1 ottobre 2000 fino al 30 aprile 2001 e si impegnano a pagare
entro il mese di maggio;
2) Le quantità erogate si confermano
anche per prestazioni sotto le 6 ore, tenendo conto che la normativa precedente
prevedeva una riduzione dell’indennità in base alle ore di presenza (vedi art 5
lett. f - CCNL Appalti FS - 1992);
3) In termini monetari al lavoratore
arrivano più soldi perché sul valore del ticket non si pagano né contributi, né
tasse. Infatti, oggi, su 3.000 lire giornaliere si paga circa il 35% di tasse e
contributi – ricevendo un netto di circa 2.000 lire – con il nuovo meccanismo,
tasse e contributi incidono su 1.500 lire, portandole al valore netto di circa
1.000 lire, mentre non incidono sul ticket, portando così il valore netto
totale a circa 2.500 lire.
4) Restano aperti i problemi –
emersi a livello locale - relativi alla utilizzazione dei ticket, nonché il
fatto che il valore del ticket non è pensionabile.
La valutazione finale che abbiamo compiuto ha tenuto conto
dell’equilibrio complessivo realizzato in tutti gli articoli scritti nel CCNL
e, come già detto, della necessità di disporre di uno strumento contrattuale
che ci consenta una migliore difesa dei lavoratori in questa fase così
complessa e delicata.
Potrete verificare, infine la norma di rinvio relativa a diritti
sindacali, RSU, RLS, 626, pari opportunità e diritto allo studio con la
precisazione che in mancanza di intesa valgono le norme vigenti.
Questo significa che, nella contrattazione a livello locale e aziendale,
su alcune materie si può fare riferimento alle leggi (626 e 125), agli accordi
interconfederali (RSU, RLS, applicazione 626) oppure ai CCNL attuali (diritto
allo studio), finchè non interviene la nuova normativa sulla quale, come
sapete, c’è una proposta dettagliata delle Organizzazioni Sindacali.