Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER GLI ADDETTI ALLE IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AD
AZIENDE OPERANTI
NEL SETTORE DELL'INDOTTO FERROVIARIO E DEI TRASPORTI
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 24 aprile 2001, presso la sede FISE in Roma, si sono
incontrate
- FISE
- AGENS
- ANCP
e
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI
- SALPAS-FISAFS
per completare la
stesura del contratto di
novazione per le
imprese
fornitrici di servizi
ad aziende operanti
nel settore dell'indotto
ferroviario e dei trasporti il cui verbale di accordo è
stato sottoscritto
il 14 settembre 2000 presso il Ministero del lavoro.
Le parti hanno convenuto il testo allegato.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Indice:
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di
novazione delle attività
di supporto ai servizi di trasporto.
A)
CODICE DI COMPORTAMENTO E PRESTAZIONI INDISPENSABILI
B)
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
C) CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO
D)
MATERIE DI COMPETENZA NAZIONALE
E)
MATERIE DI COMPETENZA AZIENDALE
F)
PROCEDURA PER IL CONFRONTO A LIVELLO AZIENDALE
Art.
3 – Assunzione
Art.
4 - Qualifiche escluse dal calcolo
Art.
5 - Periodo di prova
Art.
6 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art.
7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art.
8 - Lavoro temporaneo.
Art.
9 – Apprendistato
Art.
10 - Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Art.
11 - Servizio militare
Art.
12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art.
13 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art.
14 – Trasferimenti
Art.
15 - Trasferte
Art.
16 - Mobilità aziendale
Art.
17 - Passaggi di gestione
OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
-
PROVVEDIMENTI A CARICO IMPRESE INADEMPIENTI
Art.
18 - Orario di lavoro
Art.
19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art.
20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali
Art.
21 - Lavoro notturno
Art.
22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo
Art. 23 – Ferie
Art. 24 – Festività
Art. 25 - Permessi.
Art.
26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art.
27 - Comunicazione delle assenze.
Art.
28 – Recuperi
Art.
29 – Aspettativa
Art.
30 - Congedo matrimoniale
Art.
31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art.
32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art.
33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art.
34 - Tutela dei portatori di handicap
Art.
35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti
Art.
36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art.
37 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art.
38 - Diritti e doveri delle parti
Art.
39 - Indumenti di lavoro
Art.
40 - Provvedimenti disciplinari.
Art.
41 - Rimprovero verbale
Art.
42 - Ammonizione scritta
Art.
43 – Multa
Art.
44 – Sospensione
Art.
45 - Licenziamento per mancanze.
Art.
46 - Sospensione cautelare
Art.
47 - Classificazione dei lavoratori
Art.
48 - Norma transitoria sulla classificazione
Art.
49 - Retribuzione.
Art.
50 - Tredicesima mensilità.
Art.
51 - Quattordicesima erogazione.
Art.
52 - Norme transitorie
Art.
53 - Aumenti periodici di anzianità.
Art.
54 - Indennità varie.
Nel quadro
dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporli e
in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici e organizzativi che contraddistinguono le prospettive
produttive delle aziende del
settore e di quelle
che forniscono servizi collegati
al medesimo, è
emersa la necessità di fornire un
quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali
servizi in termini globali ovvero frazionati.
Le parti, conseguentemente, hanno riconosciuto
l'opportunità di pervenire alla
definizione di un
nuovo CCNL che costituisca
per le attività produttive che
ad esso potranno
riferirsi, lo strumento
di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le
imprese fornitrici di
servizi
accessori definiti dallo stesso CCNL ad aziende, enti o società di trasporto, affidati
in appalto o in concessione.
Tale CCNL dovrà costituire lo
strumento per una qualificazione specifica delle
imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità
tecnico-organizzative e
una maggior
professionalizzazione degli addetti,
finalizzate al perseguimento di
una maggiore qualità ed economicità di servizi attraverso un'ottimizzazione
delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.
In tale
contesto è ribadita la necessità che la qualità
dei servizi offerti dalle
aziende deve prevedere una nuova organizzazione, nuove
tecnologie, investimenti e prestazioni adeguate sia alle
nuove richieste della committenza
che alle aspettative
dell'utenza, con conseguenti garanzie in termini di controllo
sul livello dei servizi resi.
Le parti
confermano la centralità strategica di un sistema di relazioni industriali che,
considerate le peculiari
caratteristiche del settore totalmente aperto
alla concorrenza e
necessitato a rispondere
con tempestività e flessibilità
alle diverse e
mutevoli esigenze della
committenza, sia particolarmente rivolto a valorizzare le
risorse umane, con particolare
riferimento alla
qualificazione professionale e alla
tutela dell'occupazione, a
ridurre le occasioni
conflittuali, ad affrontare i problemi
di comune interesse in modo costruttivo.
Di conseguenza,
a fronte dell'obiettivo di
conseguire un continuo miglioramento dei
livelli qualitativi e quantitativi della
attività di servizio richieste dalle imprese committenti in
funzione delle esigenze della clientela,
nonché di diversificare e sviluppare
nuovi servizi
rispetto a
quelli tradizionalmente forniti,
le parti convengono sulla necessità di
assumere a tutti
i livelli un
sistema di relazioni industriali che, ferma restando l'autonomia dell'attività
imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità delle OOSS dei datori di lavoro e
dei lavoratori,
risulti coerente con le suddette
finalità d'incremento della qualità,
dell'efficienza e della flessibilità
delle attività di servizio rese.
Le parti,
quindi, considerano che il costante
miglioramento degli indicatori di
qualità, efficienza e
flessibilità dei servizi, costituiscano il
presupposto fondamentale per
realizzare qualità ed economicità dei
sevizi, garantire la competitività
delle imprese e,
conseguentemente, la
loro presenza sul mercato
cui si connette
una maggiore stabilità dei
livelli occupazionali che
va sorretta anche mediante il costante impegno delle imprese per
l'attivazione di processi di formazione
e di qualificazione del personale.
Con queste
finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali e/o locali, di verifica e monitoraggio dei
processi di riorganizzazione e di dimensionamento della produzione, con lo
scopo di ricercare le soluzioni più
idonee per il miglioramento
qualitativo dei servizi e, soprattutto, relazione
agli eventuali effetti sull'occupazione.
Su questi
presupposti e con
gli obiettivi indicati
le parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente CCNL che, ad
ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle
discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, in atto nei
confronti delle
imprese indicate nel campo di applicazione e dei
lavoratori dalle stesse dipendenti e
la cui efficacia,
in ogni caso,
viene concordemente dichiarata
cessata dalle parti stipulanti il presente contratto a far data dal 14.9.00
e sostituita tanto per la
parte economica, normativa
e
obbligatoria, dalla
seguente disciplina, salve le deroghe
ed eccezioni espressamente
indicate.
Art. 1 - Campo
di applicazione.
Il
campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative
operanti nel settore dei trasporti comunque
gestiti. In detto
contratto confluiranno le contrattazioni nazionali e aziendali attualmente
applicate nei seguenti
settori: servizi
in appalto da FS SpA, Servizi in
appalto da Ferrovie secondarie concesse,
Accompagnamento notte e
attività manutentive connesse,
Raccordi ferroviari, Ristorazione a bordo treno.
Art. 2 -
Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività
di supporto ai servizi di trasporto.
Premessa.
I processi
di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale, il riposizionamento strategico delle imprese
rispetto al mercato, soprattuttocon
riferimento ai nuovi
meccanismi di competizione,
richiamano la definizione di
relazioni industriali che, partendo dalla valorizzazione del lavoro,
siano orientate alla partecipazione e al coinvolgimento dei
lavoratori e
delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici delle imprese, con il
comune obiettivo di realizzare le condizioni
di sempre maggiore efficienza
e competitività, quale
premessa per favorire l'occupazione e il miglioramento
delle condizioni di vita dei lavoratori.
In questo
ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto Sociale" 22.12.98 e
al "Patto sulle Regole" 23.12.98,
confermano la volontà di operare
per un governo consensuale dei problemi del settore, di incidere sui fattori di conflittualità
sindacale e introdurre effettive garanzie
a
favore
degli utenti.
Alla realizzazione di
quanto sopra concordato,
le parti intendono contribuire con
la definizione di un
complesso di norme
e procedure riguardanti:
- codice di comportamento e prestazioni
indispensabili;
- procedure di raffreddamento del conflitto e
di conciliazione delle controversie collettive e individuali;
- strumenti e procedure, ai diversi livelli,
per l'informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la
contrattazione.
A) CODICE DI COMPORTAMENTO E
PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Per prevenire
conflitti sul riconoscimento della
rappresentatività sindacale
ai fini delle
relazioni sindacali e
della contrattazione collettiva, le
associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di
comportamento per il
riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo
restando che si tratta di una forma
di volontaria autolimitazione
della libertà negoziale riconosciuta ai datori
di lavoro dalla vigente
legislazione.
Tali
codici di comportamento adottano i seguenti criteri:
a)
costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione e il mantenimento di relazioni sindacali a
qualunque livello la sottoscrizione del
presente CCNL e la leale osservanza e il rispetto degli accordi di settore o d'impresa sulle prestazioni
indispensabili ex lege n. 146/90. Le imprese,
e le loro Organizzazioni rappresentative, non
intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti
sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente
CCNL e dagli accordi ex lege n. 146/90 e successive modifiche;
b)
a livello nazionale le Associazioni, oltre quanto previsto dal presente
contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali
e la facoltà di sottoscrivere CCNL alle OOSS che abbiano assunto e rispettino
gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei
Trasporti" del 23.12.98 e dagli Accordi ex lege n. 146/90 e che abbiano
una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del CCNL. Si
considera significativa, la rappresentatività
pari, a regime, al 5% dall'art. 7, del D.lgs. n. 396/97, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;
c)
alle altre OOSS, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle
prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la
rappresentatività nazionale minima di cui alla lett. b),sono riconosciute forme
di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla
partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di CCNL, e verrà
comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da
parte delle aziende, con le
modalità
e nella misura minima fissata nel presente CCNL;
d)
a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative
sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU. Nei casi
di vertenze collettive attinenti
l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro
interpretazione, le parti
adotteranno una procedura di
conciliazione attraverso modalità
che prevedono il coinvolgimento delle
parti stesse in
via diretta, con
loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso
un ricorso volontario consensuale
ad entità terze, comunemente individuate,
in funzione di ausilio per la composizione. Il ricorso alle
procedure di conciliazione comporta la
non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti per la
durata della procedura e la sospensione delle
iniziative eventualmente
adottate; è comunque
assicurata la continuità
del servizio.
Le parti
s'impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle
regole", le attuali intese sulle
prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula
del presente accordo.
Entro la
stessa data, a livello di Associazioni datoriali e
Segreterie nazionali delle OOSS saranno definite fattispecie, modalità e
misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla
base dei
principi di equità e
proporzionalità, in caso di inadempienze relative al
presente Protocollo di Relazioni industriali.
Le suddette
intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti, alla Commissione di Garanzia ex lege n.
146/90 per la validazione.
B) PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO
Le parti,
relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto,
condividono l'obiettivo di
mantenere la sede
del raffreddamento il più vicino possibile
a quella interessata
alla controversia.
Riguardo
alle controversie individuali valgono le norme seguenti:
Livello aziendale.
Quando il
lavoratore ritenga disattesa nei propri
confronti una norma
disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene
regolata dal CCNL,
può chiedere che la questione venga esaminata tra
la competente Direzione
e la
RSA/RSU interessata.
Per
controversie plurime s'intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di
dipendenti.
Qualora si
tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta
dalla RSA/RSU.
La richiesta
d'esame della questione avviene
per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere
l'indicazione della norma in
ordine alla quale s'intende proporre reclamo e
i motivi del reclamo stesso.
La competente
Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda
fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame
della controversia, con
l'eventuale partecipazione delle
OOSS territoriali.
Al
termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale/consortile.
Le questioni
non risolte a livello aziendale
saranno esaminate in un incontro tra
i rappresentanti della
struttura consortile e
aziendale interessate e le OOSS regionali interessate.
Tale incontro
dovrà essere svolto entro i 10
giorni successivi alla formalizzazione della conclusione
dell'esame in sede di unità produttiva.
Al
termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale.
Permanendo
il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali
(Associazione datoriale, rappresentanza
consortile e di impresa interessate, con le OOSS nazionali stipulanti il presente contratto),
che s'incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino
al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i
lavoratori interessati non
potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia,
né si
potrà fare ricorso ad
agitazioni del personale di
qualsiasi tipo né
da parte
aziendale
verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
Dichiarazione a verbale.
Qualora nel
corso delle procedure di raffreddamento una
delle parti disattendesse il
confronto, le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo
comma del paragrafo relativo al livello nazionale.
C) CONTRATTAZIONE DI
2° LIVELLO
Sono
titolari della contrattazione aziendale le RSU/RSA congiuntamente con le strutture
territoriali delle OOSS stipulanti
il CCNL ovvero
nelle aziende più complesse e
secondo la prassi esistente le OOSS nazionali
di categoria e le relative strutture territoriali.
Oggetto
della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivi incrementi di
produttività, di qualità
e altri elementi di competitività
di cui le imprese dispongono, compresi i
margini di
produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le
parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.
Gli importi
di tali erogazioni sono variabili
e non predeterminabili e devono avere
caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento,
previsto dalla norma
di legge emanata
in attuazione del Protocollo 23.7.93.
L'accordo
relativo all'istituzione di un'erogazione correlata al risultati ha di
norma durata quadriennale
e la contrattazione avverrà nell'osservanza della
procedura e dei contenuti
di cui al
presente articolo e del citato protocollo interconfederale.
D) MATERIE DI COMPETENZA
NAZIONALE
Nel
rispetto dell'Accordo 23.7.93, confermato dal Patto Sociale 22.12.98 e da eventuali
altre normative interconfederali
e di legge sullo stesso argomento, sono
confermati i 2 livelli di
contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.
In particolare,
è di competenza nazionale il rinnovo
del CCNL con la
definizione dei seguenti articoli:
- relazioni
industriali e disciplina generale della
contrattazione nazionale e di 2° livello;
- procedura di conciliazione e di
raffreddamento;
- assunzione del personale;
- contratti atipici (CFL, part-time, tempo
determinato, apprendistato)
- trattamenti economici;
- contratti a part-time;
- lavoro interinale;
- apprendistato;
- inquadramento del personale ed eventuali
problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);
- Quadri;
- periodo di prova;
- tutti gli aspetti relativi al rapporto di
lavoro;
- orario di lavoro;
- straordinario;
- festività;
- ferie;
- permessi e assenze;
- lavoratori studenti;
- aspettativa;
- trattamento di malattia e infortunio;
- tutela della maternità;
- TFR;
- trattamento economico base (retribuzione
tabellare e relativi parametri);
- scatti;
- 13ª e 14ª mensilità;
- indennità varie legate alla natura della
prestazione lavorativa;
- disciplina, diritti e doveri;
- salute, sicurezza e prevenzione, integrità
psico-fisica dei lavoratori;
- mensa;
- anzianità di servizio e aumenti periodici
d'anzianità;
- diritti sindacali;
- previdenza complementare;
- vestiario (minimo garantito);
- congedo matrimoniale;
- disciplina generale della regolazione del
diritto di sciopero (ex lege n. 146/90);
- regolamentazione delle RSU;
- norme contrattuali di applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94 e
successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali (pari
opportunità e azioni positive; congedi parentali, volontariato, agevolazioni
nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di
trapianto, di AIDS, ecc.).
E) MATERIE DI COMPETENZA
AZIENDALE
A livello aziendale sono competenza delle
RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali
territoriali competenti, tutte
le materie non espressamente demandate al livello
nazionale.
Le
imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA:
- sul programma di recupero graduale dei
riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o
ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali,
sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica
dei
lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto
dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato;
- sui programmi aziendali ivi compresi quelli
relativi alla qualità;
- sulla scadenza dei contratti d'appalto.
Fra imprese
e RSU/RSA e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della
salute tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 626 e con esclusione di
quanto già attribuito in termini di competenza agli RLS;
- le diverse distribuzioni dell'orario di
lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e
di aggiornamento professionale del personale, conseguenti l'introduzione di
nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale e all'acquisizione
di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative
all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di
lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e
lavoratori (legge n. 125/91 e successive modificazioni);
- l'osservanza delle norme di legislazione
sociale, d'igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei CCNL;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del
personale in settori di attività diversi.
Oltre
a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattate a livello aziendale
le seguenti materie:
- ferma
restando l'ora d'inizio e di
cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le
eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno
per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del
nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli
indumenti di lavoro;
- il premio di risultato.
In adesione a quanto previsto dal punto 4.4. del
"Patto sulle regole" del 23.12.98,
fatte salve le norme contrattuali vigenti relative alla tutela dell'occupazione nel
settore, le crisi
occupazionali conseguenti aiprocessi
di riorganizzazione,
ristrutturazione, riassetto
societario e ammodernamento del settore, formeranno oggetto di
contrattazione fra le parti;
a livello regionale
e nazionale, prevedendo,
eventualmente, procedure di mobilità professionale e/o interaziendale,
accompagnate da programmi di
aggiornamento e riqualificazione professionale.
In
questo ambito le parti s'impegnano a contribuire alla individuazione di soluzioni positive, relativamente alle problematiche
proposte dal punto 4.3. del citato Patto 23.12.98
(Ammortizzatori sociali).
F) PROCEDURA PER IL CONFRONTO A LIVELLO AZIENDALE
Salvo quanto
esplicitamente definito nel CCNL, le
controversie plurime relative all'interpretazione del CCNL saranno
definite esclusivamente a livello nazionale previo ricorso di una
parte.
Il livello nazionale si deve pronunciare entro
30 giorni. In tale periodo non si attuano decisioni unilaterali.
In merito all'attuazione e sulle materie oggetto
di contrattazione di cui al presente
articolo a livello d'impianto, di azienda e/o di gruppo,
di consorzio, la parte interessata alla discussione sulle materie
oggetto di contrattazione di
cui al presente
articolo comunicherà formalmente
all'altra una
richiesta d'incontro per
avviare la discussione sull'argomento. Detta procedura s'intenderà conclusa decorsi
15 giorni dalla formalizzazione
della richiesta.
In caso
di disaccordo a livello di confronto tra i soggetti di
cui al precedente comma
e la RSU/RSA, lo stesso si sposterà
per un ulteriore periodo di
15 giorni, decorrenti dal
precedente termine, al competente livello territoriale
o regionale, coinvolgendo le
rispettive strutture
sindacali
e associazioni datoriali o di impresa (consorzi).
Durante tutta la fase della procedura sono sospese le
azioni unilaterali da entrambe le parti.
Trascorso
il suddetto periodo le parti non sono più vincolate da procedure di
raffreddamento e acquisiscono libertà di azione rispetto alle tematiche oggetto
del confronto.
Art. 3 - Assunzione.
L'assunzione
del personale sarà fatta secondo le norme delle leggi vigenti in materia.
All'atto
dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) data d'inizio del rapporto di lavoro;
2) residenza lavorativa;
3) livello d'inquadramento assegnato, qualifica
e retribuzione;
4) durata dell'eventuale periodo di prova;
5) espresso rinvio al presente CCNL circa la
disciplina economica e
normativa
applicata al rapporto di lavoro.
All'atto
dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) libretto d'idoneità sanitaria per il
personale da adibirsi alla
preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge
30.4.62 n. 283;
c) certificato d'iscrizione alle liste di
collocamento e libretto di lavoro;
d) documenti richiesti da disposizioni di
legge;
e) numero di codice fiscale.
Ove
necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di 1 o più lingue
estere per le mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente
prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti
oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore
è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua
residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti e a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti
necessari per beneficiare dei relativi
assegni.
Nei limiti di cui all'art. 8, legge 20.5.70 n.
300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale
del lavoratore.
Il
datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
Prima dell'assunzione, e fermo restando quanto stabilito
dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore potrà essere
sottoposto a una visita medica
d'idoneità al servizio.
Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo della
percentuale di riserva di cui all'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.
In attuazione di quanto previsto dal comma 2,
art. 25, legge 23.7.91 n.223, le parti convengono che, al fine del
calcolo della percentuale di cui al
comma 1, art.
25 citato, non si tiene conto
delle assunzioni del personale
con categoria di operaio, di impiegato e quadro inquadrato nei
livelli
3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.
Sono comunque
esclusi i lavoratori assunti per svolgere
mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie
riservatarie previste dal comma 5, art. 25,
legge n. 223/91, saranno computati ai fini
della copertura dell'aliquota di
riserva di cui ai commi 1 e 6, art.
25 citato, anche quando
vengano inquadrati nelle
qualifiche individuate al comma 1 del
presente
articolo.
Il presente
articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 5 - Periodo di prova.
L'assunzione può
avvenire con un periodo di
prova non superiore
ai seguenti limiti:
- livelli 1°, 2°, 3° e 4°: 30 giorni
- livelli 5° e 6°: 60 giorni
- livelli 7° e 8°: 120 giorni
Ai fini
del computo del periodo di prova
sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione
lavorativa.
La
durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il
periodo di prova sussistono tra
le parti i diritti
e gli obblighi del
presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del
rapporto può aver luogo in qualsiasi
momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né
della relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di
prova per dimissioni o licenziamento, la
retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Scaduto il
periodo di prova
senza che sia intervenuta la
disdetta, l'assunzione del lavoratore
s'intenderà confermata e
l'anzianità di servizio decorrerà
dal giorno dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui
il periodo di prova venga interrotto
per causa dimalattia,
il lavoratore sarà ammesso a
completare il periodo di
prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro un
periodo pari al 50% della durata della prova assegnata.
Art. 6 - Contratto di lavoro a
tempo determinato.
Le
assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di
legge.
Ai sensi
dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti
convengono che l'apposizione di un
termine alla durata del CCNL sarà consentita,
oltre che nelle ipotesi
previste dalla legge 18.4.62 n.
230 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalla legge 25.3.83 n. 79, anche
nei seguenti casi:
- quando
l'assunzione abbia luogo per l'espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie e comunque per tutti
quei casi di sostituzione di lavoratore con diritto
alla conservazione del posto;
- lavorazioni a carattere eccezionale che
richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente
impiegate;
- esecuzione di un servizio straordinario e
limitato nel tempo;
- per far fronte alle esigenze derivanti
dall'intensificazione
dell'attività
in particolari periodi dell'anno (ad esempio Natale, Pasqua, vacanze invernali);
- sostituzione di lavoratori impegnati in
attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- congedi parentali.
La quota
di personale assunto
contemporaneamente ai sensi della legge 28.2.87
n. 56, non potrà superare il 20%
del personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in
organico in azienda
al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per quanto
concerne il trattamento di malattia e infortunio, il periodo massimo di
conservazione del posto è comunque limitato alla durata
del contratto a tempo determinato.
In caso
di necessità di assunzioni a tempo indeterminato, ai fini della precedenza dei
lavoratori già assunti
a termine, si
richiamano le disposizioni di cui
all'art. 23, legge 28.2.87 n. 56.
L'assunzione con contratto a tempo determinato deve essere
stabilita per un periodo normalmente non
inferiore a 30 giorni.
Eventuali
diverse esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato anche per periodi inferiori a quello di cui al precedente
comma, saranno contrattate a livello
aziendale.
Il contratto a tempo determinato può avere ad
oggetto anche assunzione di lavoratori a tempo parziale.
Art. 7 - Contratto di lavoro a
tempo parziale.
Fermo restando
quanto previsto dalla legge n. 61/00 le parti concordano che il lavoro a tempo parziale può essere di tipo
orizzontale (quando la riduzione d'orario
rispetto al tempo pieno
è prevista in
relazione all'orario normale giornaliero
di lavoro), verticale (quando
risulti
previsto che
l'attività lavorativa sia
svolta a tempo
pieno, ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza
secondo una combinazione di tali modalità,
che contempli giornale o periodi a tempo pieno
alternati a
giornate o
periodi ad orario ridotto o di
non lavoro, specificatamente indicati
nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente
determinazione della
durata o della
collocazione temporale della prestazione).
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare
sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
L'instaurazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il
consenso dell'azienda e del
lavoratore: tale requisito è necessario anche per il
passaggio dal rapporto da tempo parziale a quello a
tempo pieno e viceversa. L'azienda articolerà l'orario consentendo al
lavoratore
lo
svolgimento di altra attività.
La
prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non porrà essere
inferiore al 40% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia
della copertura previdenziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la
trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.
In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro
e la sua distribuzione con
riferimento alla giornata, alla
settimana, al mese,
all'anno anche
rapportata ai turni
come determinati dalle
esigenze aziendali e mensilmente
comunicati ai lavoratori,
nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il
rapporto a tempo pieno, nei
limiti previsti dalla legge e, in ogni caso, ove compatibili con le
norme del presente contratto.
In considerazione delle
specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del
settore è consentito
lo svolgimento di
lavoro supplementare.
Il numero
massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in
ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di
lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno. Dette ore sono retribuite con la
maggiorazione del 10% calcolata sulla
quota oraria della
retribuzione così come
prevista
dall'art.
20 e senza alcun riflesso su 13ª, 14ª mensilità e TFR.
Entro il limite di cui al comma precedente è
ammesso il ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a
tempo pieno giornaliero e/o settimanale, di cui all'art. 18 del presente CCNL.
Le ore
prestate oltre il limite del 20% su base annua saranno retribuite con la
maggiorazione prevista per il lavoro oltre l'orario contrattuale
(art.
20).
La prestazione
di lavoro supplementare è ammessa, con
il consenso del lavoratore interessato,
entro i limiti riportati al comma
precedente, nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori
assenti;
- esecuzione di un incarico definito o
predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione e istruzione interna
dei lavoratori neo-assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze di adeguamento dei programmi
informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo
dell'igiene, prevenzione e
sicurezza
sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o
tecnologici.
Il ricorso
al lavoro supplementare, nonché
al lavoro straordinario nei casi consentiti
dalla legge, è
ammesso per le
seguenti tipologie contrattuali:
- per i rapporti di lavoro in cui la
prestazione ridotta sia prevista a tempo
indeterminato ovvero anche, a seguito di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo
predeterminato;
- per i contratti a tempo determinato di cui
all'art. 1, comma 2, legge 18.4.62 n. 230, nonché per quelli indicati nell'art.
6 del presente contratto;
- per i contratti a tempo determinato di cui
al comma 20 del presente articolo.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore
di lavoro supplementare in via
continuativa, avrà diritto
al consolidamento totale
o parziale nell'orario base
individuale della prestazione supplementare continuativa.
Ai fini
del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli effetti
del consolidamento s'intende il
lavoro supplementare che superi l'orario base individuale
settimanale concordato di oltre 50% dello stesso, per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco
temporale dei 12 mesi precedenti.
Il consolidamento avverrà su istanza scritta del
lavoratore interessato, dovrà risultare
da atto scritto.
Su accordo
scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale
secondo modalità elastiche, che
consentano la variabilità
della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 ss.,
D.lgs. 25.2.00
n. 61,
anche determinando il passaggio
da un part-time orizzontale
a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da
parte del datore di lavoro, del
potere di variare
la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma
precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non
inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a
seguito dell'esercizio di tale
potere da
parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari
o degli schemi concordati
nell'atto di instaurazione
del rapporto a
tempo parziale, ovvero di
trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale ovvero
di modifica degli stessi,
compete al lavoratore
la
maggiorazione del
10% comprensiva dell'incidenza degli
istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti.
Decorsi 5
mesi dalla stipulazione
dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi
disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di 1 mese, quando ricorrano
le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata
dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o autonoma.
In caso
di oggettiva impossibilità, nelle
fattispecie di cui
alle precedenti lett. a)
e b), il periodo di preavviso di
cui al comma precedente potrà essere ridotto.
Resta in
ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro
e illavoratore, di stipulare
nuovi patti contenenti clausole elastiche.
In
alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare
di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante
il quale sussistono le cause
elencate alle precedenti
lett.
a), b) e c).
In
caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 12 mesi di assenza del lavoratore
sia al periodo di 36 mesi durante
il quale esso è computato, verrà
proporzionalmente ridotto in relazione al minore orario pattuito.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa
ai lavoratori già in forza
nell'impianto che ne abbiano fatta richiesta
rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. A tal fine
comunicherà al personale in forza sull'impianto la sua intenzione
di procedere
all'assunzione di personale
a tempo parziale.
La comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti
interessati.
In particolare
le aziende valuteranno
con priorità le
domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo
parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del
richiedente, ovvero da necessità
di assistenza del coniuge o dei
parenti di 1° grado
per
malattia che
richieda assistenza continua,
adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni
svolte, per favorire la frequenza
di corsi di formazione continua, correlati
all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora tale
durata sia compresa tra i 4 e i 24 mesi, è consentita,
ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale a
tempo determinato per completare
il normale orario di
lavoro giornaliero,
settimanale,
mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a
tempo parziale.
Potranno essere
realizzati contratti di lavoro a
tempo parziale della durata
di 8 ore settimanali per la giornata del sabato e/o della domenica cui potranno
accedere anche studenti e/o
lavoratori occupati a
tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro.
Il personale assunto a tempo parziale potrà
essere utilizzato anche con articolazioni dell'orario giornaliero diverse da
quelle fissate per il
restante personale.
Le disposizioni
di cui al presente articolo sono state
stabilite in attuazione di
quanto previsto dal D.lgs.
25.2.00 n. 61
e successive modificazioni. In
caso di modifica del decreto legislativo stesso, per la parte
oggetto di tali modifiche, le parti s'incontreranno entro 30 giorni
dall'entrata in
vigore delle nuove
disposizioni per gli
opportuni adattamenti della norma contrattuale.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
disciplinato dalla legge n. 196/97, può
essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma
2 della legge stessa, e cioè:
- "per
la temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste
dai normali assetti produttivi aziendali";
- "per la sostituzione di lavoratori
assenti"
anche
nelle seguenti fattispecie ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2, legge n.
196/97 citata:
1. esigenze produttive temporanee;
2. incrementi
di attività produttiva,
amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
3. esecuzione
di un'opera, di un servizio
o di un
appalto non predeterminati nel
tempo;
4. temporanea utilizzazione di professionalità
non presenti in azienda;
5. sostituzione di
una posizione rimasta
vacante per il
periodo necessario, comunque non superiore a 6 mesi per le qualifiche di
5ª, 6ª,
7ª
e 8ª e non
superiore a 4 mesi per le altre, a reperire
un altro lavoratore da inserire
stabilmente nella posizione.
I lavoratori
con contratto di
lavoro temporaneo impiegati
per le fattispecie contrattuali di cui al comma 1 non potranno
superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato in
atto nell'impresa.
Detta percentuale non è peraltro cumulabile con
quella già prevista con riferimento al
contratto a tempo determinato nel senso
che il ricorso complessivo ad
entrambi gli istituti
non potrà comunque
comportare l'impiego contemporaneo di detto personale in una percentuale
superiore al
20%.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto
percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera
superiore.
L'azienda utilizzatrice
comunica preventivamente alle
RSU/RSA o, in mancanza,
alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni
sindacali firmatarie stipulanti del CCNL il numero e i motivi del
ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano
motivate ragioni d'urgenza
e necessità, la
predetta comunicazione va effettuata entro i 5 giorni successivi
alla stipula del contratto.
Ai sensi
della Circolare INPS
n. 157 del
27.7.99 è consentita l'utilizzazione di lavoratori
interinali a tempo parziale.
Le parti,
esaminata l'evoluzione della
disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un
importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo
svolgimento del lavoro e un
canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le
parti riconoscono la necessità
di valorizzare il momento
formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre
congiuntamente un progetto pilota
per la sperimentazione dei nuovi modelli
formativi per
l'apprendistato
e convengono di istituire una Commissione
paritetica che provvederà a
definire i contenuti delle attività formative per gruppi
di figure professionali. In tale sede saranno individuate le
modalità di svolgimento della
formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo
quadro, le parti assegnano agli Enti
bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle
attività formative e lo sviluppo dei sistemi
di riconoscimento delle competenze.
Assunzione dell'apprendista.
Possono
essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24,
ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del
Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del
20.7.93, e successive
modificazioni. Qualora l'apprendista
sia
portatore
di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
L'aspirante
apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l'adempimento
dell'obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le
condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro
per il quale deve essere assunto;
- del certificato d'iscrizione nelle liste di
collocamento.
Per l'assunzione
di apprendisti il
datore di lavoro
deve ottenere l'autorizzazione
dell'Ispettorato del lavoro territorialmente
competente, cui dovrà precisare
le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il
genere di addestramento al quale saranno
adibiti e la
qualifica
che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Durata
e qualifiche dell'apprendistato.
La durata
del rapporto di apprendistato è
graduata in relazione
alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità.
livello
durata d'inquadramento in mesi
2 18
3 30
4 30
5 30
6 36
La
contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.
Per gli
apprendisti assunti prima della
data di stipula del
presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di
durata.
In relazione alla possibilità di svolgere
l'apprendistato si precisa che gli apprendisti
interessati non potranno
essere destinati a
svolgere funzioni di coordinamento tecnico- funzionale di altri
lavoratori.
I
periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini
dell'idoneità o meno
dell'apprendista alla
qualifica professionale che ha
formato oggetto dell'apprendistato
si fa riferimento alle norme di legge.
Periodo di prova.
La durata del periodo di prova per gli
apprendisti è fissata in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro.
Durante il
periodo di prova è reciproco il diritto
di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al
TFR.
Nel
caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o d'infortunio,
il lavoratore sarà ammesso a completare
il periodo di prova
stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro un numero di giorni pari
alla metà della durata della prova.
Il numero
di apprendisti nelle singole
imprese non potrà superare
la proporzione di un apprendista ogni lavoratore qualificato o
specializzato, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a
categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. Le
frazioni di unità si computano per
intero.
L'imprenditore
che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne
ha meno di 3, può assumere apprendisti in
numero non superiore a 3.
L'apprendista
ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i
lavoratori della qualifica per
la quale egli
compie il tirocinio,
in quanto compatibili o non
espressamente derogato.
L'impegno
formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle
mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.
titolo di studio ore di formazione
scuola
dell'obbligo 120
attestato
di qualifica professionale 100
diploma
di scuola media superiore 80
diploma
universitario 60
diploma
di laurea 60
La formazione
interna sarà finalizzata
anche all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali
utili all'impiego in
posizioni riferibili allo stesso
livello professionale
previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri
sviluppi professionali, coerentemente con
le
relative
declaratorie professionali e successive evoluzioni stabilite dal nuovo CCNL.
I contenuti
dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna nel
rispetto dei limiti
sopra indicati saranno
definiti a livello consortile o
d'impresa e illustrati alle OOSS
firmatarie del presente accordo, tenendo conto, per specifiche
professionalità, degli eventuali
sviluppi
in materia di certificazione di sicurezza.
La formazione
dell'apprendista sarà seguita da un tutore aziendale
che curerà la necessità di un raccordo tra l'apprendimento
sul lavoro e la formazione. Le parti s'impegnano ad attivare iniziative
congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le
agevolazioni contributive previste
ai
sensi dell'art. 16, comma 31, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98, per i lavoratori
impegnati in qualità di tutore.
La contrattazione integrativa
può stabilire un
differente impegno formativo e
specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in
coerenza con le cadenze nei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle
fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le
attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso
gli istituti di formazione o gli enti
bilaterali, si cumulano ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di
impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle
sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a
lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di
manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori
superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o
al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli
esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui
risultati del percorso
formativo,
con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del centro di
formazione, qualora l'apprendista sia minorenne, l'informativa sarà fornita
alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la patria potestà.
Agli effetti
di quanto richiamato alla
precedente lett. c), non
sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività
nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore
qualificato sotto la cui
guida l'apprendista è addestrato e quelli di riordino del
posto
di lavoro.
Obblighi dell'apprendista:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro
o della persona da questi incaricata
della sua formazione
professionale e seguire con
massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima
diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza corsi
d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste
dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni
d'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali
e di legge.
L'apprendista è
tenuto a frequentare i corsi di cui alla
lett. c) del presente
articolo, anche se in possesso
dei titoli di studio,
ove la frequenza stessa sia
ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Al termine
del periodo di
apprendistato, al lavoratore
che venga confermato in servizio viene attribuita la
medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato.
La conferma in servizio o in alternativa, la
conclusione del rapporto al termine del
periodo di apprendistato,
dovranno essere comunicate
nel rispetto dei termini di preavviso.
Conclusione del rapporto.
Il rapporto di apprendistato si estingue con
l'esito positivo delle prove d'idoneità previste dall'art. 18, legge 19.1.55 n.
25 e dagli artt. 24 e 25,
Regolamento approvato con DPR
30.12.56 n. 1668 e comunque
con la scadenza del termine della
durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'art.
40 per i casi in esso contemplati.
Le modalità di esecuzione delle prove pratiche
saranno concordate tra le OOSS nazionali
o territoriali interessati e gli Enti e
Uffici preposti all'istruzione
professionale.
Il datore
di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Ufficio di collocamento i
nominativi degli apprendisti ai quali sia
stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli
che non
abbiano conseguito la qualifica.
Il datore
di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di collocamento i nominativi
degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato
il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione
stessa.
Retribuzione degli apprendisti.
La retribuzione
degli apprendisti è
determinata con riferimento
alla normale retribuzione dei
lavoratori qualificati di pari livello,
secondo le seguenti proporzioni:
- 1° anno: 80%
- 2°
anno: 85%
- 3° anno: 90%
Per quanto
non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e d'istruzione professionale valgono le norme del
presente contratto in quanto
compatibili, nonché le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Art. 10 - Contratto di
formazione e lavoro (CFL).
Le parti
stipulanti recepiscono
integralmente la legge
n. 863/84 e l'Accordo
interconfederale 18.12.88 e successive modifiche che divengonoparte integrante del presente CCNL e
s'impegnano ad attivarsi con incontri in
sede territoriale al fine di garantire la corretta applicazione delle predette normative tenute presenti le
specificità del settore.
Le parti convengono altresì che sono escluse
dall'applicazione del CFL le professionalità di cui al 1° livello.
La chiamata di leva e il richiamo alle armi non
risolvono il rapporto di lavoro con
decorrenza dell'anzianità.
Al termine
del servizio militare di leva per
congedo o per
invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o
dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
Alla fine
del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come in quello
d'invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il
lavoratore deve porsi a
disposizione del datore
di lavoro per
riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo
ha avuto
durata
non
superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a
6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi.
Il lavoratore che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda nei termini sopra
indicati ai commi 2 e 3 sarà considerato dimissionario.
Art. 12 - Preavviso di
licenziamento e dimissioni.
Il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato
non può essere risolto da
nessuna
delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di giusta causa
di
licenziamento, i cui termini sono stabiliti come segue:
7a e 8a
5a e 6a 1a, 2a, 3a e 4anni di
servizio
categoria
categoria categoria professionale professionale professionale
fino
a 5 anni 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
oltre
5e fino a 10 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi 1 mese
oltre
i 10 anni 3 mesi 2 mesi e mezzo 1 mese
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso
deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo
di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su
quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso
da questi eventualmente non dato.
Il periodo
di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti
del TFR.
È in
facoltà della parte che riceve
disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il
rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che
da ciò derivi alcun obbligo
d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il
compimento del periodo di preavviso il
datore di lavoro concederà al lavoratore permessi per la ricerca di
nuova occupazione. La distribuzione e la
durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro
in rapporto alle
esigenze dell'impresa (di
norma 2 ore
retribuite per i giornalieri e 1 giornata a settimana,
sempre retribuita, per il personale viaggiante).
Tanto il
licenziamento quanto le
dimissioni saranno comunicate
per iscritto.
Art. 13 - Passaggio da
operaio ad impiegato.
In caso
di passaggio da operaio ad impiegato il periodo
di servizio prestato da operaio
verrà riconosciuto a tutti gli effetti contrattuali.
Il lavoratore non può essere trasferito da
un'unità produttiva a un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive
e comunque, all'interno di lavorazioni
rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore
trasferito conserva il
trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano
inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni
presso l'impianto d'origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento
legittimamente disposto è considerato
dimissionario.
Il provvedimento
di trasferimento verrà
comunicato per iscritto
al lavoratore con un
preavviso di 30 giorni e
contestualmente sarà data informativa alla RSU/RSA.
Al lavoratore
che venga trasferito sarà
corrisposto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per il viaggio e trasporto per
sé, per le persone di famiglia a
carico e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli
ecc.), previi opportuni
accordi da prendersi
con
l'impresa.
È dovuta
inoltre un'indennità 'una tantum'
nella misura di 1/3
della retribuzione mensile (minimo tabellare e scatti) al
lavoratore celibe senza conviventi a carico, e al lavoratore con
famiglia nella misura di 2/3
della retribuzione mensile (minimo tabellare e scatti) oltre a 1/15
della stessa
per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, da corrispondersi con la retribuzione del mese successivo
a quello
in cui avviene il trasferimento
effettivo.
Qualora
per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del
contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di
lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto
al rimborso di
tale
indennizzo
fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Le indennità
previste ai commi precedenti non
competono al lavoratore qualora il trasferimento sia stato
disposto su sua richiesta.
Qualora si
rendesse disponibile una
posizione per professionalità equivalente presso l'unità produttiva dalla quale il
dipendente è stato trasferito, l'azienda lo segnalerà all'interessato
e, su
richiesta del medesimo, lo
riposizionerà nell'unità di provenienza senza alcun
onere aggiuntivo in termini di rimborsi.
Si fa riferimento
alle singole discipline contrattuali di provenienza i cui
valori economici dovranno essere
riportati nelle misure ad oggi in vigore per effetto delle rivalutazioni
ISTAT.
L'impresa può
disporre che la prestazione lavorativa
possa essereeffettuata,
nell'ambito dello stesso comune, in un posto di lavoro diverso da quello
abituale, anche se in altre attività comprese nell'ambito dei servizi in appalto di cui al campo di
applicazione del presente CCNL.
Art. 17 - Passaggi di
gestione.
In caso
di cambio di appalto sarà garantita l'occupazione dei lavoratori in forza
presso l'azienda cessante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto. A tal
fine l'impresa subentrante e le OOSS s'incontreranno nell'eventualità che
siano intervenute modifiche
alle condizioni
dell'appalto rispetto
alle precedenti per
concordare le soluzioni possibili. A
tal fine le parti richiamano espressamente anche
quanto previsto dal D.lgs. n. 18/01.
Per i
lavoratori che avessero meno di 6 mesi
d'anzianità, le parti s'incontreranno per verificare le
possibilità di soluzioni alternative al licenziamento.
I
trattamenti economici e normativi previsti, per il personale in servizio alla data
d'entrata in vigore del presente CCNL,
dalle disposizioni transitorie in
corrispondenza dei diversi istituti
contrattuali nonché dagli allegati
facenti parte integrante del Verbale di accordo 14.9.00,
saranno mantenuti
dall'azienda subentrante. Tali trattamenti, derivanti dall'armonizzazione fra i
precedenti regimi contrattuali,
costituiscono gli elementi retributivi
non assorbibili da corrispondere
agli aventi diritto per
effetto delle modifiche
determinate alla struttura
della
retribuzione
dal CCNL di novazione, ivi compreso i differenti trattamenti in materia di ferie ed ex
festività.
Le parti
espressamente confermano che le prestazioni di
cui sopra si applicano anche qualora l'azienda
subentrante sia una cooperativa la quale sarà
comunque tenuta anche
all'applicazione di quanto
previsto dall'allegato 1, CCNL 12.3.92 per gli addetti ai servizi in
appalto dalle
Ferrovie
dello Stato, di seguito riportato, che ribadisce l'obbligo per le società cooperative di applicare comunque sia ai
dipendenti che ai soci lavoratori le
condizioni economiche e normative stabilite dal
presente CCNL
Addì
10 ottobre 1950 in Roma
tra
- Federazione Nazionale
Ausiliari del Traffico
e Trasporti
complementari (AUSTRA),
rappresentata dal Presidente. Raffaello
Melograni, assistito dal Direttore Ettore
Triggiani
e
- Sindacato
Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari (ex FS)
(SILAF), rappresentato dal Segretario nazionale Domenico Ciardullo;
- Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Ausiliari Traffico (FILTAT), rappresentata dal Segretario nazionale Gaetano
Abate, assistito da Giulio Ferraro della Federazione stessa
in riferimento a quanto disposto dalla Direzione
generale delle Ferrovie dello Stato per
l'inclusione nei contratti d'appalto, nelle convenzioni di cottimo e
nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla quale l'impresa aggiudicataria di
servizi in appalto
dell'Amministrazione
ferroviaria assume
l'impegno di applicare
nei riguardi di
tutti i lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche nei confronti
dei propri soci), sia le condizioni salariati che quelle
normative dei CCNL e degli accordi
sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i lavori
appaltati;
avuto presente
gli studi in corso per il ripristino dell'albo nazionale delle imprese
ammesse a gestire servizi in appalto
dell'Amministrazioneferroviaria, di cui al DL n. 389 del 23.2.39;
nell'intento di
contribuire - nello spirito
delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale delle Ferrovie
dello Stato ad AUSTRA con nota n. PAG 31/R3/182564
del 5.10.50 - ad eliminare gli abusi
per inadempienze contrattuali,
fornendo all'occorrenza all'Amministrazione ferroviaria ogni
più utile
e documentata informazione circa le imprese inadempienti, per l'adozione di
eventuali provvedimenti a carico
delle stesse da
parte dell'Amministrazione predetta
si
conviene:
1. Le
aziende, al momento della corresponsione della retribuzione, da liquidarsi
periodicamente nella misura e secondo le norme contrattuali vigenti, dovranno provvedere a
consegnare ai lavoratori busta o prospetto paga o documento equipollente,
contenente la specifica degli elementi che compongono la
retribuzione, comprese le
indennità eventuali, nonché distintamente le
singole trattenute e la paga
netta effettivamente corrisposta.
Su tale documento dovranno esser inoltre indicate: la ragione sociale
dell'impresa, il nome del lavoratore e il periodo di paga cui le merci si
riferiscono. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella
indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta pagata, dovrà
essere presentato all'atto del pagamento
stesso.
2. Su
segnalazione di una delle
Organizzazioni dei lavoratori, parti stipulanti
del presente accordo, di infrazioni o inadempienze contrattuali da parte di
singole imprese, AUSTRA assume impegno di pronto intervento, diretto e per
il tramite dei propri Organi di collegamento periferici, presso l'impresa interessata, per gli accertamenti e
i chiarimenti del caso. Accertata
l'infrazione o l'inadempienza e persistendovi l'impresa ovvero
riuscito comunque vano il tentativo di
intervento di cui innanzi, se ne darà atto
con verbale, sottoscritto dalle
parti, da trasmettere alla Direzione generale
delle Ferrovie dello Stato per gli
adempimenti ed eventuali
provvedimenti di propria competenza. Le
Organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione generale delle Ferrovie
dello Stato, a
carico delle imprese
recidive in infrazioni
e inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco degli appalti
in corso e l'esclusione dall'invito a partecipare a nuove gare d'appalto.
3. In caso di mancato accordo tra le
Organizzazioni stipulanti circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze
denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per
le vertenze collettive di lavoro.
4. Le
parti, come innanzi costituite,
si presenteranno in ogni caso scambievole assistenza per la
rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata o errata
applicazione delle norme dei CCNL e degli accordi sindacali in
vigore per il
settore dei servizi
in appalto dall'Amministrazione
ferroviaria.
5. La
durata del presente accordo è
stabilita sino al 31.12.51, con intesa di successiva tacita proroga di
anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi
prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata r.r.
La disdetta predetta spiegherà efficacia nei
soli confronti delle parti che ne avranno assunto iniziativa e che l'avranno
ricevuta.
Del che viene redatto il presente verbale, che
letto e confermato, viene sottoscritto in 7
copie, per la consegna di una copia al
Gabinetto del Ministro dei trasporti, 1 copia al Ministero dei
trasporti - Direzione generale FS, 2 copie al Ministero
del lavoro - Direzione generale Rapporti lavoro, 3 copie per ciascuna alle
parti stipulanti.
Precisazione
a verbale.
Si precisa
che l'obbligo delle cooperative ad
applicare, anche nei confronti
dei proprio soci,
sia le condizioni salariali
che quelle normative dei
CCNL e degli
accordi sindacali si
applica anche ai trattamenti economici dovuti dagli
istituti previdenziali e mutualistici. Nel
caso in cui
tali trattamenti, per particolari
norme di legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti
istituti al personale dipendente, le cooperative sono
tenute alle relative integrazioni al
fine
di
assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.
1. La durata dell'orario contrattuale di lavoro
è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra
le parti al livello aziendale con l'applicazione della disciplina relativa a
"Procedure per il confronto a livello aziendale".
2. La
durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Per gli
impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al RDL
15.3.23 n. 692.
3. La
ripartizione giornaliera dell'orario
di lavoro è
stabilita dall'azienda anche in modo non uniforme. L'azienda potrà
realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio,
forme di orario
fessurizzato, contrattate a livello
aziendale secondo lo schema di cui al comma 1. In tal caso, l'impegno
giornaliero complessivo tra periodi di effettiva
prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10ore.
4. In
relazione all'attuazione dell'orario
di lavoro ordinario settimanale, le
aziende, ferme restando
le determinazioni rese necessarie da esigenze di servizio improvvise ed
eccezionali, possono ricorrere per
periodi continuativi all'anticipazione o posticipazione
delle
prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro i limite massimo di 1 ora.
5. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto
in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge. Le prestazioni orarie oltre i limiti contrattuali
vanno compensate come previsto al successivo art. .
6. Le
ore di lavoro sono calcolate
secondo le procedure di controllo della
presenza aziendalmente in atto. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione
di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera
nelle ore e nei
turni stabiliti anche se questi
siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.
7. Durante
le giornate, il lavoratore ha
diritto nelle ore di minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non
retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior
favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.
8. Le aziende nel fissare i turni di lavoro e
di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno
affinché tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari
servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano
equamente ripartite tra i
lavoratori
garantendo a ciascuno
il riposo giornaliero
e quello settimanale.
9. L'orario
di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in
modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza. In ogni caso, almeno
72 ore prima.
10. Nel caso di più turni, per prestazioni che
richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il
posto di lavoro solo quando sia
stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore. Quando non sia
possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore
siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio per
il servizio o per
l'attività di altri
lavoratori, il termine precedente
potrà essere eccezionalmente
prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
11. I
turni di lavoro
del personale viaggiante
devono essere "personalizzati"
al fine di renderli sempre più coincidenti con l'orario contrattuale
retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge e
delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che
la tipologia del
servizio comporta. Le
singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica fra le
aziende e le competenti RSU nel senso
che dovranno essere definiti cicli lavorativi
plurisettimanali la cui
durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale.
12. Per i lavoratori che svolgono mansioni di
pulitori viaggianti, attese le
caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore,
fermo restando il rispetto dell'orario massimo settimanale risultante da una
media plurisettimanale.
13. L'azienda,
ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale, può comandare il pulitore viaggiante per lo
svolgimento di prestazioni anche in
altri servizi gestiti dalla
stessa. Per il computo dell'orario di lavoro effettuato
dai pulitori viaggianti,
si considera l'ora
preventivamente fissata dall'impresa e
quella reale di arrivo del treno assegnato
nonché il tempo
per le operazioni accessorie in
quanto espletate.
14. Resta
altresì confermato, sempre
per il
comparto degli appalti ferroviari che l'eventuale
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro di cui al
comma 1 su 6 giorni lavorativi consecutivi, ove introdotta,comporterà per la
prestazione nella 6a giornata, il riconoscimento di una maggiorazione
del 25% calcolata su
retribuzione conglobata di cui
all'allegato 4, 1° capoverso.
NORMA DI 1a APPLICAZIONE
A) All'atto
dell'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale restano fermi
gli schemi d'orario (su 5 o 6 giorni e, comunque, ogni altro regime d'orario) cui è assoggettato il personale in
forza alla data di sottoscrizione del
presente contratto.
Eventuali
modifiche relative alla distribuzione dell'orario di cui sopra saranno
contrattate a livello aziendale con l'applicazione dello schema di "Procedura per il confronto a
livello aziendale".
B) Le
parti si danno
atto che restano
salve le disposizioni aziendalmente in
vigore, che prevedano di considerare
completamente effettuata la
prestazione dei pulitori viaggianti anche
se la durata
effettiva nel turno predisposto raggiunga soltanto le 36 ore
settimanali.
Resta, altresì, confermata la disposizione
contrattuale in base
alla quale, nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore,
il lavoratore è tenuto a completare l'orario settimanale di
lavoro in servizio a terra.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto che, nello stabilire
le norme sulla disciplina della durata
del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno
comunque inteso introdurre alcuna
modifica a quanto disposto
dall'art. 1, RDL 15.3.23
n. 692, il
quale esclude dalla limitazione
dell'orario gli impiegati con
funzioni direttive.
A
tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2, RD 10.9.23 n. 55 (Regolamento per l'applicazione del RDL sopra citato) si
conferma che è da considerare personale
direttivo escluso dalla limitazione dell'orario
di lavoro: "quello preposto
alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di
un reparto
di essa con la
diretta responsabilità
dell'andamento dei servizi".
La
norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni
direttive non si
applica quando sia
richiesto con comunicazione
scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Art. 19 - Orario di lavoro
normale in regime di flessibilità.
1. A
fronte di esigenze aziendali
comportanti variazioni d'intensità dell'attività
lavorativa per il personale di impianti
fissi, l'orario normale di lavoro
settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
2. A
tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori
all'orario normale di lavoro
settimanale e fino al limite delle 48 ore
settimanali, cui corrisponderanno
settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La
diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli
gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La maggiore prestazione lavorativa resa in
regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 100 ore annue,
suddivisibili al massimo nell'arco di 6
mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione
dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore intensità
produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
4. I
lavoratori interessati percepiranno
la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale,
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell'orario contrattuale.
5. Per
le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 20%
calcolata sulla retribuzione determinata facendo riferimento
al valore determinato dalla somma del minimo conglobato, del superminimo
individuale derivante dal congelamento degli
scatti d'anzianità e dal
superminimo collettivo di
categoria (allegato 4). Per il settore dell'accompagnamento notte verrà
riconosciuto anche l'attuale 4° elemento. Resteranno esclusi i valori dei
futuri scatti biennali.
6. Le imprese dovranno portare a conoscenza
dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di
lavoro in regime di flessibilità. Nel
fissare i turni le imprese avranno cura di
ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
7. Eventuali
difformità rispetto ai criteri che precedono, formeranno oggetto d'esame su iniziativa
delle OOSS territorialmente competenti.
8. I
riposi compensativi dovranno
essere fruiti entro
i 6 mesi successivi a quello in cui sono stati
maturati.
9. L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori
prestazioni in regime di flessibilità
oltre il limite
sopra stabilito formerà
oggetto di definizione fra
imprese e RSU.
10. Le
ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo
settimanale di cui all'art. . né, in caso
di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel 2° giorno di riposo.
11. Le
parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di
flessibilità ai sensi del presente articolo non costituisce modifica della
distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 20 - Lavoro oltre i
limiti contrattuali.
Qualora particolari esigenze di servizio lo
richiedano, il lavoratore è tenuto
a prestare, nei limiti consentiti
dalla legge, la sua attività anche oltre l'orario normale
stabilito nell'art. 18.
È considerato
lavoro oltre i limiti contrattuali quello eseguito
oltre l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale di prestazione.
I
limiti delle ore individuali di straordinario sono fissate in un massimo di 80
ore trimestrali e 250 ore annue.
Per il personale viaggiante viene considerato
lavoro straordinario quello eseguito
dopo il superamento delle ore
complessive di ciascun ciclo di lavoro
anche plurisettimanale la cui durata corrisponda proporzionalmente all'orario
contrattuale definito dall'art. 18, calcolato su base mensile.
Nessun dipendente può rifiutarsi, salvo giustificato
motivo, di compiere lavoro straordinario
entro i limiti stabiliti dal presente articolo.
Il dipendente
non può compiere
lavoro straordinario ove
non sia autorizzato dal datore
di lavoro o da chi ne fa le veci.
L'azienda darà
informazione periodica dell'utilizzo del
lavoro straordinario alla RSU.
Le percentuali
di maggiorazione per
il lavoro straordinario da corrispondersi oltre
alla normale retribuzione, e
da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma
successivo, sono le seguenti:
- lavoro straordinario: 30%
Per il personale viaggiante comunque le eventuali
ore superanti il limite massimo annuale daranno diritto a riposi compensativi
per gruppi di 8 ore da godere entro 30 giorni compatibilmente con
quanto sopra detto e ad una retribuzione
supplementare pari al 30% della quota oraria calcolata come previsto al successivo art. 49.
Nell'ambito della
regolamentazione di cui sopra, nessun
lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere
lavoro straordinario, diurno, notturno e
festivo.
Le ore
di lavoro straordinario dovranno
essere richieste dal datore di lavoro e
saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel
registro"fogli di presenza INAIL".
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 60
giorni dal momento del ritiro del
cedolino paga afferente a dette prestazioni.
Le
percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate esclusivamente sulla quota oraria del nuovo minimo tabellare
conglobato di categoria di cui alla tabella "B", del superminimo
collettivo di cui alla tabella "C", del 'ad
personam' relativo agli aumenti
periodici d'anzianità maturati
prima della
sottoscrizione del presente CCNL,
nonché del 4°
elemento dell'accompagnamento notte.
Per le imprese che attualmente hanno il divisore
orario pari a 170 o 173, fino al 31.12.01
per le prime 2 ore di straordinario settimanale
la percentuale di cui sopra è pari al 20%.
Qualora particolari esigenze di servizio lo
richiedano, il dipendente è tenuto
a prestare, nei limiti consentiti
dalla legge, la sua attività - sia di
giorno che di notte (anche oltre l'orario normale stabilito). Si considera
lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le 6.
Le percentuali
di maggiorazione per il lavoro notturno da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli
elementi della stessa indicati al comma successivo sono le seguenti:
- lavoro notturno: 15%
- lavoro straordinario notturno: 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra
sono computate sulla quota oraria
determinata dalla somma del minimo conglobato, del superminimo
individuale derivante da
congelamento degli scatti
d'anzianità e dal superminimo collettivo di categoria (per il settore dell'accompagnamento
notte verrà riconosciuto anche l'attuale 4° elemento) e
sono comprensive
dell'incidenza
su ferie, festività, 13ª, 14ª e TFR.
Le
suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e pertanto la maggiore
assorbe la minore.
Le
maggiorazioni per lavoro notturno non competono al personale addetto al trasporto ferroviario, come individuato dal D.lgs. n.
532/99, che svolga la sua
prestazione con continuità
a turni notturni
e/o assunto esclusivamente per
prestazioni notturne.
Nota
a verbale.
Per il
settore degli appalti
ferroviari (ex FS),
considerata la peculiarità delle
prestazioni, resta in vigore la
precedente normativa economica,
di seguito riportata, sostitutiva di quella di cui al presente articolo:"Per il lavoro notturno prestato (considerato tale
quello eseguito dalle
ore 22
alle 6) verrà corrisposta in ogni caso un'indennità di
£ 1.900 orarie. A compenso e
anticipazione dell'incidenza dell'indennità di cui al precedente comma nel
trattamento per ferie, festività, 13a e 14a mensilità sarà corrisposto un
importo aggiuntivo di £ 600 orarie".
Per le
attività di ristorazione a bordo treno e ad essa
connesse si considera lavoro
notturno quello prestato tra le ore 24 e le 6 a tutti gli effetti sia economici
che normativi.
Per le imprese che attualmente hanno il divisore
orario pari a 170 o 173, fino al 31.12.01
per le prime 2 ore di straordinario settimanale
la percentuale di cui sopra è pari al 20%.
Art. 22 - Riposo settimanale,
lavoro domenicale e lavoro festivo.
Il
riposo settimanale coincide normalmente con la domenica. Per i
lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con
riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato
giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli
effetti
il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel
caso in cui la prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su
5giorni, è considerato giorno di riposo settimanale il
2° dei
2 giorni liberi.
Per il lavoro prestato nelle domeniche, con
riposo compensativo in altro giorno della
settimana, verrà corrisposta
un'indennità di £
6.000 giornaliere.
Tale indennità è stata quantificata considerando
in essa anche i riflessi sugli istituti
di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale ed è quindi
comprensiva degli stessi. Inoltre, in
attuazione di quanto previsto
dall'art. 2120 CC, comma 2, la
stessa indennità è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Qualora
per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo per il personale
non viaggiante dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al
turno prestabilito, l'azienda ne darà comunicazione
al lavoratore almeno 6
giorni prima. In mancanza di detta comunicazione il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 30% del minimo
tabellare orario per ogni ora di lavoro prestato secondo il
normale orario.
Per il
personale viaggiante, lo
spostamento della giornata di
riposo compensativo dovuto a particolari
esigenze di servizio, potrà
essere protratto oltre la
settimana, ma non oltre le
2, e in
tal caso si verificherà il cumulo di 2 riposi.
Agli effetti
del presente articolo è considerato lavoro festivo
quello effettuato nei giorni indicati
alle lett. b, c) e d), comma 1, art.
14(Festività).
Le percentuali
di maggiorazione per il lavoro festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli
elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
- lavoro festivo (per l'accompagnamento
notte): 30%
- lavoro festivo (per appalti ferroviari, ex
FS): 45%
- lavoro straordinario festivo: 55%
- lavoro straordinario notturno festivo: 65%
Le
percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate esclusivamente sulla quota
oraria determinata dalla somma
del minimo conglobato, del superminimo individuale derivante da
congelamento degli scatti d'anzianità e
dal superminimo collettivo
di categoria (per
il settore dell'accompagnamento notte
verrà riconosciuto anche
l'attuale 4° elemento).
Le
suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e pertanto la maggiore
assorbe la minore.
Nota
a verbale.
Per il
settore degli appalti
ferroviari (ex FS),
considerata la peculiarità delle
prestazioni, resta in vigore la precedente normativa di seguito riportata, sostitutiva di quella
di cui al presente articolo: "Per
il lavoro prestato nelle domeniche, con riposo compensativo in altro
giorno
della settimana verrà corrisposta un'indennità di £ 13.000 per ogni
domenica
lavorata. A compenso e
anticipazione dell'incidenza dell'indennità di
cui al
precedente comma
nel trattamento per
ferie, festività, 13a
e 14a
mensilità,
sarà corrisposto un importo aggiuntivo di £ 4.000". (inserire note a
verbale ex art. 55, CCNL Accompagnamento notte).
I lavoratori hanno diritto ogni anno a un
periodo di ferie pagato pari a 22 giorni
lavorativi in caso di settimana
corta e
pari a 26
giorni lavorativi in caso di prestazioni distribuite su 6 giorni
settimanali. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di
dimissioni il lavoratore
ha
diritto al compenso delle ferie non godute.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Al lavoratori sarà garantito un periodo
continuativo pari a 15 giorni di calendario
(13 giorni lavorativi per i dipendenti degli Appalti FS) la cui distribuzione su base annua sarà contrattata a livello
aziendale secondo
la
procedura di cui al paragrafo "Relazioni industriali, punto F".
Nell'anno
di assunzione al lavoratore spetterà 1/12 di ferie per ogni mese di servizio
prestato. La prestazione di mese superiore a 15
giorni di calendario sarà considerata mese intero, mentre non
sarà considerata la frazione fino a 15 giorni.
Dato lo
scopo igienico e sociale delle ferie non è
ammessa rinuncia espressa o
tacita ad esse e l'impresa è tenuta ad assegnarle.
Nota
a verbale.
I lavoratori
in forza alla data di stipula del presente contratto
di novazione, che rispetto al loro CCNL di provenienza avessero un
periodo di ferie per anno
superiore a quello di cui al comma 1, manterranno detto trattamento a livello individuale. Per i dipendenti
degli appalti ferroviari (ex FS) fermo rimanendo quanto stabilito dal presente articolo all'interno della
procedura prevista al
paragrafo
"Relazioni industriali" punto "F" si specifica che:
a) la programmazione delle ferie dovrà essere
discussa dalle parti entro il 28 febbraio di ciascun anno, contemperando
l'esigenza di servizio e dei lavoratori;
b) in caso di accordo si dovrà prevedere che
tutti i dipendenti interessati possano godere del periodo di 13 giorni
lavorativi di cui al comma 4 nell'arco di tempo dal 1° giugno al 30 settembre
salvo esigenze derivanti da modifica degli orari delle lavorazioni imposte
dalla committenza; decorso tale periodo, qualora il dipendente non rispetti la turnazione
prevista per il godimento del rimanente pacchetto ferie, l'azienda porrà
imporre il godimento forzato delle stesse entro il periodo
cui
il piano ferie aziendalmente si riferisce;
c) in caso di mancato accordo, l'azienda
procederà autonomamente alla definizione del calendario annuo delle ferie rispettando
il principio di 13 giorni lavorativi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre
ispirandosi alle indicazioni di cui alla precedente lett. b).
Sono
considerati giorni festivi:
a) agli
effetti della legge 22.2.34 n. 370,
tutte le domeniche o i giorni di
riposo settimanale compensativo
come indicati all'art. 12 (Riposo settimanale, lavoro domenicale e
lavoro festivo);
b) e agli effetti della legge 27.5.49 n. 260,
della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792, le festività del 25 aprile
(anniversario della Liberazione) e del 1° maggio (festa del Lavoro);
c) le seguenti festività:
1. Capodanno: (1° gennaio);
2. Epifania del Signore: (6 gennaio);
3. lunedì dopo Pasqua: (mobile);
4. festa della Repubblica: (2 giugno);
5. SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma
(giorno del S. Patrono): (29 giugno);
6. Assunzione di MV: (15 agosto);
7. Ognissanti: (1° novembre);
8. Immacolata Concezione: (8 dicembre);
9. S. Natale: (25 dicembre);
10. S. Stefano: (26 dicembre);
d) il
giorno del S. Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua
opera o un'altra festività da concordarsi tra le Organizzazioni locali
competenti in sostituzione della festa del S. Patrono quando questa coincida con altre festività di cui alle lett. b) e
c), fatto salvo il punto 4 della stessa
lett. b).
Il
trattamento economico delle festività di cui alle lett. b), c) e d) che cadano
dal lunedì al sabato, è compreso nella retribuzione mensile fissa.
Le
ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui alle lett. b), c) e d) saranno compensate, in aggiunta al normale
trattamento economico mensile, con la
retribuzione per le ore prestate aumentata della maggiorazione per lavoro
festivo di cui all'art. 22.
Qualora
una festività coincida con la domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta
alla normale retribuzione
mensile, l'importo di
una quota giornaliera della
retribuzione di fatto, pari a 1/26 della
retribuzione mensile fissa. Tale
trattamento è dovuto, per il giorno
di domenica
coincidente con una delle dette festività, anche a coloro
che, nei
casi consentiti dalla legge,
lavorino di domenica,
fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana,
fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di
coincidenza della festività con il
giorno di
riposo compensativo. Al
trattamento in parola
si aggiunge inoltre, per
coloro che lavorano di
domenica, il compenso
previsto dall'art. 22 per tali prestazioni.
In alternativa
al trattamento economico previsto
al comma
precedente, l'azienda può stabilire, compatibilmente con le esigenze del
servizio, la fruizione di ore retribuite
di permesso sostitutivo, determinate
in base all'orario di
lavoro contrattuale giornaliero
svolto dal dipendente
interessato.
Nel caso
in cui gli istituti previdenziali
corrispondano ai lavoratori assenti per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le
festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo
la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Nota
a verbale.
Per i soli
lavoratori del settore appalti ferroviari (ex FS) di cui al
CCNL 27.7.95. in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, restano
in vigore le seguenti disposizioni:
- per la lett. c), la festività della Pasqua;
- in caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su 5 giorni, qualora una delle festività di cui alle
lett. b) e c) del comma 1 coincida con la 6a o la 7a giornata di riposo, a
detti lavoratori compete, in aggiunta alle competenze retributive mensili, 1/26
della retribuzione globale mensile;
- in sostituzione delle festività soppresse
di cui alla legge 5.3.77 n. 54, come modificata dal DPR n. 792/85, e del
relativo trattamento economico, saranno concessi 5 giorni di permesso
individuale retribuito. Tali giornate di permesso non possono essere fruite
unitamente alle ferie e verranno godute compatibilmente con le esigenze di
servizio entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso
di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore
saranno riconosciuti (e pagati se non goduti) permessi individuali retribuiti
in numero pari alle festività soppresse che cadranno o saranno cadute nella
frazione di anno di servizio.
Nota a verbale "Accompagnamento
notte".
Per il
personale cui trovava applicazione il CCNL
Wagons Lits, ivi compreso
il personale ex Oferwalits, e in
forza al 31.12.99 è
altresì considerato giorno festivo agli effetti dell'art. 13, lett. c),
allegato 7 del Verbale di
accordo 14.9.00, il
4 novembre (giorno
dell'Unità
nazionale). La celebrazione della festività è spostata alla 1a domenica di novembre, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra. Le eventuali prestazioni effettuate nella giornata del 4 novembre non danno titolo a nessun trattamento particolare. Se la festività coincide con il giorno di riposo settimanale di legge del lavoratore, questi avrà diritto ad usufruire successivamente di una giornata di congedo sostitutivo o, a richiesta dell'interessato, a una retribuzione supplementare pari a 1/26 della retribuzione. Se la 1a domenica di novembre coincide con il riposo settimanale di legge del lavoratore, questi avrà diritto a una retribuzione supplementare pari a 1/26 della retribuzione come precisato al comma precedente. Il suddetto trattamento è esteso a tutti i casi di coincidenza della festività di cui alla presente nota a verbale e all'allegato 7, Verbale di accordo 14.9.00, con il sabato libero o giornata di esso sostitutiva. Il trattamento previsto dal su esteso articolo non è dovuto nei casi di coincidenza della festività con i giorni di sospensione dal servizio e dalla paga per provvedimento disciplinare, o altri casi di sospensione del rapporto che non diano diritto a retribuzione.
Al lavoratore
che ne faccia domanda le imprese possono
accordare brevi permessi per
giustificati motivi, con facoltà di
non corrispondere la relativa retribuzione.
Al lavoratore colpito da lutto familiare per la
morte di un genitore, di un figlio, di un fratello, del coniuge, del
convivente ex lege n. 53/00 l'azienda concederà
un permesso di 3
giorni retribuito se
l'eventoluttuoso si sia verificato nella provincia e di 5 giorni
se l'evento si sia verificato fuori
della provincia.
Tali
permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Restano salve
le disposizioni previste da norme
di legge
e da altri articoli del presente CCNL.
Al lavoratore chiamato da parte dell'azienda a
testimonianza in giudizio compete il
rimborso delle spese sostenute e il permesso retribuito.
Art. 26 - Interruzioni e
sospensioni di lavoro.
In caso
di interruzioni di lavoro dovute
a causa di forza maggiore
o comunque non dipendenti dalla volontà dell'azienda, ai
lavoratori che siano stati
messi tempestivamente in
libertà non è
dovuta alcuna retribuzione per le
ore perdute.
Qualora se ne ravvisi la necessità, l'azienda può
trattenere in servizio, in tutto o in parte, i dipendenti con facoltà di
adibirli anche a mansioni diverse
da quelle normalmente espletate.
In tal caso il dipendente
ha diritto alla sua normale retribuzione per le ore
prestate. Per le ore
perdute per le quali i lavoratori non vengono trattenuti
a disposizione, non essendo stati
preavvisati in termine
utile in relazione
alla prevedibilità dell'evento,
sarà corrisposto, per la prima
giornata di sospensione, il 70%
della retribuzione tabellare. Per le ore perdute e per le quali
i lavoratori siano stati
tempestivamente avvisati, non
sarà dovuta alcuna retribuzione
In ipotesi
di soppressione, totale o parziale, dei servizi il personale viaggiante che sia impossibilitato
a fornire la prestazione non ha diritto ad alcun trattamento economico.
Al personale
viaggiante che si trovi fuori sede e sia impossibilitato a rientrare,
sarà corrisposto il trattamento di cui all'art. . (Trasferta); sono
fatti salvi gli accordi aziendali in alto.
Per il
personale viaggiante nel caso la soppressione dei
servizi si protragga oltre le 40
ore, il personale sarà fatto rientrare in sede e le spese
di trasporto, preventivamente autorizzate,
saranno rimborsate dall'azienda.
Nel caso
di sospensione del lavoro che oltrepassi
i 15 giorni,
il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.
Al fine
di limitare l'impatto
in termini salariali sul
dipendente, l'azienda, su richiesta del lavoratore, concederà la
fruizione delle ferie maturate e non godute da parte dello stesso, ovvero,
laddove possibile, potrà richiedere
prestazioni aggiuntive in compensazione.
Art. 27 - Comunicazione delle
assenze.
Salvo i
casi di comprovato impedimento,
tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda,
secondo le modalità da questa
preventivamente fornite,
nella giornata in cui si
verificano e salvo quanto
stabilito all'art. ., non danno diritto alla retribuzione.
Nel caso
di lavorazione a turni, la comunicazione deve
avvenire con congruo anticipo e,
comunque, almeno 4 ore prima dell'inizio del turno.
Le
assenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di
comprovato impedimento.
Le
assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. .
Per quanto
concerne le assenze per malattia, valgono le
disposizioni previste dall'art. 31.
Fermo restando
quanto previsto dall'art. 26, è
ammesso il recupero
a regime normale per le ore di
lavoro perdute a causa di forza
maggiore o per le interruzioni di
lavoro concordate tra l'azienda e la RSU, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al
giorno e si effettui
entro il
mese o il ciclo di lavoro successivo a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Al personale viaggiante saranno concessi, per il
recupero dei giorni di mancata prestazione, permessi a titolo di
ferie nel limite massimo di 1/3 del
monte ferie annuo.
Al lavoratore
che ne faccia
richiesta l'azienda potrà
concedere, compatibilmente con le
esigenze del servizio, un periodo
di aspettativa non superiore a 6
mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza dell'anzianità per alcun
istituto.
Detto periodo
di aspettativa potrà essere accordato in
unica soluzione oppure in 2 riprese, purché tra queste intercorra un
periodo di almeno 3 anni.
I lavoratori
dovranno avanzare richiesta
scritta del periodo
di aspettativa al datore di lavoro, specificandone le motivazioni. L'azienda potrà concedere
il beneficio, tenendo
conto delle esigenze tecnico-organizzative e
comunque per un
numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente
il 2% del totale della forza dell'unità produttiva di cui il richiedente
fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
Laddove dovessero
intervenire disposizioni di legge
modificative della materia le
parti stipulanti s'incontreranno per le opportune modifiche e/o integrazioni.
Congedi
per formazione.
1. Ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, il dipendente
con almeno 5 anni d'anzianità presso la stessa azienda può chiedere un
congedo per formazione, continuativo o
frazionato, per un periodo pari a 11 mesi
per l'intera vita lavorativa. Il congedo
deve essere finalizzato
al completamento della
scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2°
grado, del diploma
universitario o di
laurea, alla partecipazione
ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
2. I
lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità
produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori al
5% della forza occupata nell'unità
produttiva medesima.
3. Il
congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese coincidente con il mese solare.
4. Il congedo non sarà concesso nel seguenti
casi:
- oggettive difficoltà nella sostituzione del
lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del
richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
Il
congedo porrà essere
differito a fronte di comprovate
esigenze organizzative dell'azienda.
5. La
richiesta del congedo per formazione dovrà essere
presentata all'azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.
6. Durante
il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.Tale periodo
non è computabile nell'anzianità
di servizio e non è cumulabile
con le ferie, con la malattia e
con altri congedi/permessi previsti
dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità,
individuata ai sensi del decreto
.. comunicata per iscritto al
datore di lavoro, il congedo è
interrotto.
Art. 30 - Congedo
matrimoniale.
Il lavoratore
non in prova
ha diritto a un
congedo di 15 giorni
consecutivi di permesso retribuito per contrarre matrimonio.
Il congedo
non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali,
né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta
del congedo deve essere
avanzata dal lavoratore
con un preavviso di almeno 10
giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il lavoratore
ha l'obbligo di esibire, al termine del congedo, regolare documentazione dell'avvenuta
celebrazione.
Il congedo
matrimoniale spetta ad entrambi
i coniugi quando
l'uno e l'altro ne abbiano
diritto.
Nota
a verbale.
Per i
soli dipendenti dell'ex CCNL
Appalti FS, in forza alla data
di stipula del presente contratto, il congedo di cui al comma 1 sarà pari
a 15 giorni lavorativi congedo. Per tutti gli assunti successivamente a
tale data sarà invece applicato il periodo di 15 giorni di calendario.
Art. 31 - Trattamento di
malattia e infortunio non sul lavoro.
In caso
di malattia il lavoratore deve
avvertire l'azienda secondo le modalità da questa preventivamente
fornite, prima dell'inizio del proprio turno di
lavoro e inviare
all'azienda stessa, entro il
3° giorno dall'inizio della
malattia, il relativo certificato medico.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al
lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro
del giorno che precede
quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve
essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore
deve
consegnare o far pervenire entro 2 giorni. In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il
caso digiustificato impedimento,
l'assenza verrà considerata ingiustificata,
con
conseguente
applicazione di quanto previsto dall'art. . In
caso d'interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 12
mesi.
Tale diritto viene a cessare qualora il lavoratore
anche con più periodi d'infermità,
esclusi i ricoveri ospedalieri. superi in complesso i 12 mesi di assenza
nell'arco di 36 mesi consecutivi.
A tal
fine si procede al cumulo dei periodi di assenza
per malattia verificatisi nell'arco
temporale degli ultimi 36
mesi che precedono l'ultimo giorno di malattia
considerato.
Casi di particolare gravità potranno essere
oggetto d'esame tra le parti in sede
locale al fine di individuare motivi obiettivi per il possibile mantenimento del posto di lavoro.
Su richiesta
dell'interessato l'azienda concederà
un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un
massimo di 6 mesi oltre i limiti di conservazione del
posto di cui
al presente articolo,
per i casi documentati dai
lavoratori che versino
in condizioni di
salute particolarmente gravi o
che abbiano subito ripetuti e prolungati
periodi di ricovero ospedaliero; resta inteso che detto periodo
non riapre i termini del comporto.
Il
periodo di aspettativa comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti
gli effetti contrattuali.
Decorso il periodo di conservazione del posto o il
periodo di aspettativa senza che il
lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione
del rapporto.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge
n. 300/70, per quanto concerne il
controllo delle assenze per malattia,
le parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi
nel proprio domicilio dalle ore 10 alle
12, e dalle ore 17 alle 19;
- fermo restando l'obbligo che precede, nel
caso in cui a livello territoriale siano effettuati controlli di malattia in
orari diversi da parte dell'ente preposto, le fasce orarie di cui sopra saranno
adeguate ai criteri organizzativi locali;
- sono fatte salve le eventuali documentabili
necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti
specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà
preventiva informazione all'azienda.
In mancanza
di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i
termini indicati, a meno che non
vi siano giuste ragioni d'impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento
d'indirizzo, anche
temporaneo, durante il
periodo di malattia o
d'infortunio non professionale
deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Il lavoratore
che risulti assente alla visite
di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, senza
giustificato motivo, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo
stesso periodo per il quale INPS revoca
il proprio trattamento.
Costituisce grave
inadempimento contrattuale lo
svolgimento, durante l'assenza,
di attività lavorativa anche a titolo gratuito.
Agli effetti
del presente articolo
è considerata malattia
anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Art. 32
- Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.
Al lavoratore non in prova assente per malattia va
assicurato, nel periodo di conservazione del posto, tra quanto corrisposto da
INPS e quanto dovuto ad integrazione dall'impresa,
un trattamento economico pari
allaretribuzione mensile netta, costituita dal minimo tabellare conglobato di categoria
di cui alla tabella
"B", del superminimo di categoria
di cui
alla tabella "C", del superminimo individuale
derivante dal congelamento degli
aumenti periodici d'anzianità
maturati prima della sottoscrizione del
presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:
a) 100% dal 1° al
180° giorno di malattia;
b) 50% dal 181°
giorno al termine del periodo di conservazione del posto.
Agli effetti del
presente articolo è
considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio
non sul lavoro.
Art. 33
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio
o malattia professionale, il lavoratore non in prova soggetto per
legge alla relativa
assicurazione, in applicazione della norma di cui alla legge n. 68/99 ha
diritto alla conservazione del posto:
a) in caso di malattia professionale, per un
periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge;
b) in caso
d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del
certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In lati casi, ove per
postumi invalidanti il lavoratore non sia in
grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda valuterà la
possibilità di adibirlo a mansioni più adatte alla propria capacità
lavorativa, laddove ne sussistano i
presupposti.
L'azienda
corrisponderà al lavoratore
assente per infortunio
o per malattia professionale, ad
integrazione di quanto egli percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme,
un trattamento economico pari alla
retribuzione mensile netta, costituita
dal minimo tabellare
conglobato di categoria
di cui alla tabella
"B", dal superminimo
di categoria di cui alla tabella
"C", dal superminimo individuale
derivante dal congelamento degli
aumenti periodici d'anzianità maturati prima della sottoscrizione del
presente CCNL, dal 4° elemento
per il settore dell'accompagnamento notte.
Il trattamento economico di cui al comma precedente sarà
integralmente anticipato
dall'azienda previa autorizzazione da
parte dell'Istituto assicuratore. A
tal fine il domicilio del
lavoratore s'intende eletto presso l'impresa.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del
periodo di degenza e convalescenza per
malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di
guarigione, salvo casi di
giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi per la ripresa
del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini
di conservazione del posto di cui ai
punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può
risolvere il rapporto di lavoro con diritto
al solo TFR.
Ove ciò non avvenga e
l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
salva la decorrenza dell'anzianità agli
effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel
caso di licenziamento, nei
limiti e agli
effetti della normativa
sulla conservazione del posto e
sul trattamento economico di cui al
presente articolo.
L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei
limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione
del posto, è utile ai fini del TFR e non
interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica
natalizia, ecc.).
Nota a verbale.
Per
l'Accompagnamento Notte inserire
art. 108 del
contratto di provenienza.
Art. 34
- Tutela dei portatori di handicap.
Fatte salve le disposizioni di legge:
1. Le disposizioni
del presente articolo si applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai
genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via
esclusiva un parente o un affine entro il 3° grado portatore di handicap,
ancorché non convivente.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata a sensi
dell'art. 4, comma 1, legge 5.2.92 n. 104,
hanno diritto al
prolungamento fino a 3 anni di vita del bambino del periodo di
astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7, legge 30.12.71
n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti
di cui al
precedente punto 2 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a 3 anni
del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
3° anno di vita del bambino.
4. Successivamente
al compimento del 3° anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste
una persona con
handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile
fruibili anche in maniera
continuativa, a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi
di cui ai punti 3 e 4, che si cumulano
con quelli previsti dall'art.
7 della citata legge n. 1204/71,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo art. 7, nonché quelle contenute
negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.
6. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto, con handicap
in situazione di gravità accertata da almeno
5 anni e che abbiano titolo ai
sensi di legge di fruire dei benefici di
cui all'art. 33, legge n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto
dall'art. 4, comma 4 bis, legge n. 53/00.
7. Il genitore o il
familiare lavoratore che assista con continuità
ed esclusività un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, ha diritto
di scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai punti 3 e 4,
e ha diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in
altra sede senza
il
proprio consenso.
9. Quanto stabilito
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 si applica
anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità.
La lavoratrice madre,
o in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'art. 4,
comma 1, legge 5.2.92 n.
104, hanno diritto
al prolungamento fino a 3
anni del periodo di astensione
facoltativa dal
lavoro di cui
all'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni
del periodo di astensione
facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
3° anno di vita del bambino.
Successivamente
al compimento del 3°
anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità, parente o affine entro
il 3° grado,
convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/71, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.
Il genitore o
il familiare lavoratore che
assista con continuità
un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, con lui
convivente, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di
lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire dei permessi retribuiti di
cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere,ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il proprio consenso.
Quanto sopra stabilito ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applica anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravità.
Art. 35
- Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti.
I lavoratori assunti
a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di
tossicodipendenza o di etilismo
e che intendano
accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre
strutture
terapetitico-riabilitative
e socio-assistenziali, hanno
diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative
è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 12
mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai
fini normativi, economici
e previdenziali, quale aspettativa non
retribuita, senza corresponsione
della retribuzione e senza decorrenza d'anzianità.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di
aspettativa è tenuto a
presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato
di tossicodipendenza rilasciata
dal servizio pubblico
per le tossicodipendenze e
il relativo programma di riabilitazione ai
sensi
dell'art. 122, DPR 9.10.90 n. 309.
Il dipendente interessato
dovrà inoltre presentare,
con periodicità mensile, la
documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico
attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro s'intende risolto qualora il
lavoratore non riprenda servizio entro 7
giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla
scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla
data dell'eventuale volontaria interruzione del programma terapeutico.
I lavoratori, familiari
di un tossicodipendente,
possono chiedere di essere
posti in aspettativa non
retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del familiare tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
In tal caso l'azienda potrà concedere -
compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - un periodo di aspettativa non
superiore a 6
mesi, durante il quale
non decorrerà retribuzione, né
si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun
istituto di legge e/o di contratto.
Per la sostituzione
dei lavoratori di cui ai commi 1 e 6 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), legge 18.4.62 n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono
il possesso di particolari requisiti
psico-fisici e attitudinali per
l'accesso all'impiego nonché per
l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la
sicurezza all'incolumità e la salute dei terzi, sono
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, e sono
sottoposti, a cura di
strutture pubbliche
nell'ambito del SSN e
a spese
del datore di
lavoro, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza
prima dell'assunzione in servizio
e, successivamente, ad
accertamenti periodici, secondo
le
modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza nel corso del rapporto
di lavoro il
datore di lavoro è tenuto
a far cessare
il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza
e puerperio si applicano le vigenti norme di legge. In tal
caso alla lavoratrice sarà corrisposto nel periodo di
assenza obbligatoria il 100%
della normale retribuzione
posta a carico
INPS dall'art. 74, legge
23.12.78 n. 833, secondo le
modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.
L'importo
anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le
modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge
29.2.80 n. 33.
L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico
di cui all'art. 28, legge 30.12.71
n. 1204, ovvero dal
provvedimento di estensione anticipata emanato dall'Ispettorato
del lavoro ai sensi dell'art. 5 della medesima
legge.
L'assenza in caso
di gravidanza e puerperio non interrompe
il decorso dell'anzianità di
servizio.
Le parti comunque
espressamente richiamano tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 37
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore il TFR da
calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 CC e dalla legge 29.5.82 n. 297.
Tale trattamento sarà corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
In attuazione di
quanto previsto dal comma 2, art. 2120
CC, le parti convengono che i compensi afferenti alle prestazioni di
lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro in maniera non continuativa
sono escluse dalla base di calcolo del TFR.
Art. 38
- Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i
doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali del diritto
ove il presente contratto o il
regolamento interno non dispongano. A tal proposito
le aziende confermano le iniziative già in atto volte a ridurre
i rischi legati allo svolgimento
del lavoro dei propri dipendenti.
Il lavoratore deve
svolgere le mansioni
affidategli con la
dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto
nonché quelle impartite dai superiori,
avere cura dei locali e di tutto quanto è
a lui affidato (mobili,
attrezzi, macchinari, utensili,
strumenti, oggetti
d'inventario, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali
danni che siano imputabili
a sua colpa, contestata e
comprovata nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate
agli oggetti in questione.
L'ammontare delle
perdite e dei danni di cui al comma precedente,
previa contestazione al lavoratore, potrà essere trattenuto ratealmente
sulla retribuzione con quote non superiori al 5% della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, la trattenuta sarà effettuata
sull'ammontare
di quanto spettante
al lavoratore, fatte
salve le disposizioni e i limiti
di legge.
Il lavoratore deve
astenersi dal contrarre affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l'imprenditore. Egli deve mantenere
assoluta segretezza sugli interessi
dell'azienda; inoltre non
dovrà trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto delle sue
mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di
lavoro e in forma di concorrenza sleale,
delle notizie attinte durante il servizio.
Il lavoratore è tenuto a rispettare l'orario di lavoro e
adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza.
Il lavoratore deve usare ogni riguardo e cortesia verso la
clientela.
I rapporti tra
i lavoratori, a
tutti i livelli
di responsabilità nell'organizzazione
aziendale, saranno improntati a reciproca
correttezza ed educazione.
I lavoratori devono
uniformarsi, oltre che al presente contratto, a tutte le altre
norme che potranno essere
stabilite dall'azienda purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni
dei diritti derivanti al lavoratore dal
presente contratto.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza
del lavoratore.
Art. 39
- Indumenti di lavoro.
Quando è fatto obbligo al personale di indossare specifiche
divise o abiti di lavoro, gli stessi saranno forniti dalle imprese.
Il personale che
usufruisce delle suddette dotazioni
è obbligato a indossare tali indumenti in servizio e a
curarne la buona conservazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti,
divise, attrezzi e strumenti di lavoro in dotazione dovranno essere restituiti
al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento il prestatore d'opera è
tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Le dotazioni di
indumenti di lavoro relative alle
singole attivitàricomprese nel CCNL, qualora non specificate negli
allegati al presente contratto, saranno oggetto d'esame a
livello aziendale.
Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal
"CCNL per gli addetti ai servizi in
appalto dalle Ferrovie dello Stato".
Le imprese forniranno a tutto il personale:
a) 2 abiti
da lavoro (giubbotto e pantaloni
o indumenti equivalenti) invernali e
2 abiti da
lavoro (giubbotto e
pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni 2 anni;
b) 1 paio di scarpe
invernali e 1 estivo ogni 2 anni;
c) indumenti
protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale,
in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi
espletati.
L'eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di
cui al punto b), comma 1.
La fornitura degli
indumenti sarà oggetto
di confronto con
la rappresentanza sindacale.
La spesa per
la fornitura degli indumenti
normali e protettivi anche aventi
caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (esclusi quelli per
la legge n.
626/94) non potrà complessivamente superare l'importo massimo di £ 25.400
mensili 'pro capite'.
Nota a verbale.
Per
"Accompagnamento
Notte" e
"Ristorazione Ferroviaria" valgono
gli accordi esistenti.
Art. 40
- Provvedimenti disciplinari.
Gli
inadempimenti del lavoratore
possono dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei
seguenti provvedimenti:
a) rimprovero
verbale;
b) ammonizione
scritta;
c) multa non
superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;
d) sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento per
mancanze.
Il datore di
lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza
avergli preventivamente e con
immediatezza (tenuto conto della conoscibilità dell'evento)
contestata l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per
il richiamo verbale,
la contestazione dovrà
essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non
potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso
dei quali il lavoratore potrà presentare le sue
giustificazioni.
Il lavoratore potrà
presentare le proprie
giustificazioni anche verbalmente, con
l'eventuale assistenza di
un rappresentante dell'Associazione
sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU.
La comminazione del
provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.
Incorre nel rimprovero verbale il lavoratore che commetta
lievi mancanze.
Art. 42
- Ammonizione scritta.
L'ammonizione
scritta può essere comminata
in caso
di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 42.
Si riportano qui di
seguito in via esemplificativa alcune mancanze per lequali può essere adottato
il provvedimento della multa fino a 4 ore:
a) esecuzione
negligente del lavoro;
b) lieve
insubordinazione nei confronti dei superiori;
c) ritardo
nell'inizio del lavoro;
d) omissione di
comunicazione delle variazioni della propria residenza e/o domicilio o, in caso
di malattia e infortunio, del proprio recapito temporaneo;
e) violazione del
divieto di fumare, laddove questo sussista;
f) ritardata
segnalazione di assenza per malattia rispetto ai termini contrattuali.
L'importo delle multe
che non costituiscono
risarcimento di danni
è devoluto alle esistenti
istituzioni assistenziali e previdenziali
di carattere aziendale o, in mancanza di queste, ad INPS.
Art. 44 -
Sospensione.
Si riportano qui di
seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato
il provvedimento di sospensione.
Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:
a) esecuzione delle
prestazioni in modo non
conforme agli standard operativi ovvero
ai requisiti tecnici
qualitativamente previsti e comunicati;
b) danneggiamento
colposo del materiale aziendale o di quello del committente;
c) ritardo colposo nel
versamento o nella consegna di valori e oggetti;
d) procacciamento di
mance o regali nell'esecuzione di incombenze di servizio;
e) contegno inurbano
o scorretto verso la clientela;
f) recidiva in una
delle mancanze per le quali sia stata comminata la multa;
g) violazione delle
norme di natura fiscale connesse all'attività di vendita.
Sospensione da 6 a 10 giorni:
a) assenza
ingiustificata;
b) abbandono anche
temporaneo del posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;
c) abbandono del posto
di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei
termini contrattuali;
d) inosservanza
dell'obbligo di reperibilità nelle fasce orariestabilite dal presente contratto
per il controllo della malattia;
e) esecuzione di
lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi;
f) stato di
ubriachezza;
g) lavoratore che si
addormenti durante l'orario di lavoro;
h) mancato rispetto
delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;
i) per aver
contravvenuto al divieto di accettare per proprio tornaconto somme o altri
compensi sotto qualsiasi forma;
j) rifiuto di
eseguire l'attività lavorativa secondo le disposizioni ricevute dai superiori;
k) diverbio
litigioso nell'ambito aziendale con ricorso alle vie di fatto in forma lieve.
Art. 45
- Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento
incorre il lavoratore che commetta infrazioni
alla disciplina e alla
diligenza del lavoro che,
pur essendo di
maggiore gravità rispetto a
quelle contemplate nel precedente art.
45, non sono tali da rendere applicabile la sanzione
di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione
ai superiori;
b) assenze
ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate
ripetute per 3 volte in 1 anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
c) condanna a una
pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,
che leda la figura morale del lavoratore;
d) recidiva in una
qualunque delle mancanze contemplate in via esemplificativa nell'art. 44, per
la quale sia stato comminato un provvedimento di sospensione nei 12 mesi
precedenti;
e) commissione di
più mancanze sanzionabili con i provvedimenti previsti dagli artt. 43 e 44, ove
siano state comminati provvedimenti di sospensione per tali mancanze.
B) Licenziamento
senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato per
tutte le mancanze di gravità tale da non
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Si riportano di
seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le
quali può essere adottato tale provvedimento:
a) grave
insubordinazione ai superiori;
b) furto
nell'azienda;
c) danneggiamento
doloso di materiale dell'azienda o del committente;
d) simulazione di
malattia o infortunio;
e) rifiuto di
sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
f) esecuzione senza
permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve
entità e con l'impiego di materiale dell'azienda;
g) diverbio
litigioso con ricorso alle vie di fatto in forma grave nell'ambito aziendale;
h) rissa nell'ambito
aziendale;
i) falsificazione di
documenti predisposti dalla Società per il controllo dell'osservanza
dell'orario di lavoro e/o per la contabilizzazione delle retribuzioni.
Art. 46
- Sospensione cautelare.
Nelle more del
procedimento disciplinare, l'azienda
ha facoltà di sospendere dal servizio, con effetto
immediato, il lavoratore che si sia reso
colpevole di mancanze di particolare gravità
con decorso della retribuzione.
Nel caso in cui, a
seguito di detto procedimento,
sia comminata la sanzione
del licenziamento, questo avrà effetto dal giorno della disposta sospensione cautelare
e l'azienda recupererà dal TFR la retribuzione composta nel periodo.
Art. 47 - Classificazione dei
lavoratori.
I lavoratori sono
inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 categorie professionali
alle quali corrispondono
eguali valori minimi tabellari mensili secondo la(e)
tabella(e) allegata(e).
I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese e sono
uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalle differenze d'età.
L'inquadramento
dei lavoratori è
effettuato secondo le
declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali
e i relativiesempi.
Declaratorie,
esemplificazioni dei profili ed esempi.
L'inquadramento
dei lavoratori nelle categorie previste
dal present articolo avviene
sulla base delle
declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili
professionali e degli esempi.
Le declaratorie generali
sono l'espressione dei
contenuti della professionalità in termini di conoscenze professionali,
responsabilità e autonomia.
Gli esempi si
riferiscono genericamente alla figura
professionale del lavoratore e
pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti
dalle caratteristiche e
dai presupposti
professionali indicati nelle
declaratorie e dai
contenuti professionali
specificati nei profili, consentono,
per analogia, di inquadrare
le figure professionali non indicate nel testo, così come
le
figure
professionali dei lavoratori della 1ª categoria,
non indicate perché già
sufficientemente definite nella declaratoria.
Per alcune figure
professionali sono previste più
di una categoria d'inquadramento in
relazione alla crescente
complessità dei contenuti professionali espressi.
Le parti si
danno atto che i contenuti di ciascun profilo professionale sono da
ritenersi esemplificativi e
non esaustivi sul
piano della definizione delle
attività.
Ai lavoratori che
sono assegnati con
carattere di continuità all'espletamento di
mansioni di categorie
superiori da quella d'inquadramento sarà attribuita la
categoria corrispondente alla mansione superiore,
sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza temporale e non si tratti di un normale
periodo di addestramento.
In tali casi il
carattere di continuità è attribuito dallo svolgimento di mansioni promiscue per un periodo di 3 mesi
continuativi fermo restando che
s'intendono a carattere
continuativo le mansioni che
richiedono un impegno giornaliero
o settimanale non saltuario del lavoratore.
Tuttavia,
l'esplicazione di mansioni
di categoria superiore
in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo,
malattia, gravidanza e puerperio,
infortunio, ferie, servizio militare
di leva o richiamo di durata non superiore alla
durata normale del servizio di leva,
aspettativa, non dà
luogo a passaggio di categoria, salvo il
caso della mancata riammissione
del lavoratore sostituito
nelle sue precedenti mansioni.
Ai sensi dell'art. 6, legge 13.5.85 n. 190, così come
modificato dall'art. 1, legge 2.4.86
n. 106, l'assegnazione del lavoratore alle
mansioni superiori di cui alla
declaratoria per i Quadri, che non sia avvenuta
in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del
posto come sopra
specificato, diviene definitiva quando si sia
protratta per un periodo di 6 mesi.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto
definito nei commi che precedono ha
rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di
classificazione unica.
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Il sistema sarà
basato sul riconoscimento e la
valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso
le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle
capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e
laddove si realizzi con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza
produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni
che riguardano la loro prestazione.
Per il conseguimento
degli obiettivi suindicati
verranno adottate, compatibilmente con le
caratteristiche aziendali specifiche,
iniziative quali: corsi di
addestramento e di
formazione
professionale,ricomposizione
e arricchimento delle
mansioni, rotazione su
diverse posizioni di lavoro.
Il sistema inoltre
prevede una mobilità
verticale che si
svolgerà nell'ambito delle esigenze
organizzative ed economico-produttive dell'azienda e
pertanto non darà luogo a
una dinamica automatica
e illimitata.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che
svolgono attività produttive semplici per abilitarsialle quali non occorrono conoscenze professionali,
ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che
svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono
conoscenze professionali.
La permanenza in
tale livello è
stabilita in mesi
dalla data dell'assunzione.
2ª CATEGORIA
- i lavoratori
che svolgono attività
per abilitarsi alle
quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali
di tipo elementare;
- i lavoratori che,
con specifica collaborazione, svolgono attivitàamministrative che non
richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
1. Lavoratori che
eseguono operazioni di contenuto
prevalentemente manuale sulla
base di precise istruzioni e attraverso l'applicazione di
procedure definite e ricorrenti:
- addetto
portabagagli, bagaglio registrato e deposito bagaglio;
- operatori del
tunnel di lavaggio;
- addetto alla
manipolazione batterie.
2. Lavoratori che
eseguono controlli, smontaggi, montaggi e riparazioni di natura semplice e
ricorrente o di natura più complessa secondo precise istruzioni o in collaborazione con lavoratori
di categoria superiore:
- addetto alla
manutenzione;
- addetto alle
officine in genere e squadro rialzo, I.E.;
- addetto lavaggio
parti meccaniche;
- addetto pulizia
scambi.
3. Lavoratori che,
sulla base di precise istruzioni e in supporto
alle categorie e servizi cui sono collegati:
- provvedono ad
eseguire, anche con l'ausilio di carrelli, trattori e mezzi
di trasporto, diversi
da quelli specificati nelle
categorie superiori, curandone
il funzionamento e l'ordinaria
manutenzione, il
trasferimento, la consegna
e lo stivaggio di
materiali e generi, controllandone la quantità, senza
responsabilità di magazzino;
- ovvero
provvedono, sulla base di precise istruzioni, avvalendosi anche di mezzi e
attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette,
macchina a getto di vapore, ecc.), alla
pulizia, alla disinfezione e all'approntamento delle
carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno e alla ristorazione
(raccolta della biancheria utilizzata con preparazione del sacco e cambio della
stessa; pulizia della vettura; rimpiazzo
dei generi di ristorazione utilizzati; preparazione dei letti secondo la carta
diagramma); possono assistere i viaggiatori all'accesso e alla discesa dalle
vetture, ovvero provvedono, sulla base di precise istruzioni, anche avvalendosi
di mezzi e
attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice,
lavamoquette, macchina a getto di vapore, ecc.), alla pulizia e disinfezione
del materiale rotabile, di piazzali e stazioni, locali, uffici, fosse di visita,
servizi igienici, officine, squadre rialzo, depositi ecc.;
- ovvero provvedono, secondo procedure prestabilite
e seguendo istruzioni dettagliate, alla pulizia radicale assegnata dalla
squadra rialzo o alla pulizia dei sottocassa presso i depositi locomotive o rimesse; ovvero alla
pulizia degli immobili svolgendo la loro prestazione su bilancino a ponte o
scala aerea o cosiddetta romana:
- addetto
rifornimenti;
- addetto pulizia
e/o servizi accessori;
- pulitore
viaggiante.
4. Lavoratori che
eseguono, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, il carico
e scarico delle merci, anche da
vagone a natante o viceversa, nonché lo
stivaggio dei materiali, anche
sui natanti; approntano
i rifornimenti richiesti
dai servizi indicando sull'apposito
documento, anche con l'ausilio
di strumenti informatici, le
quantità realment preparate; operano, in prevalenza,
all'interno dei magazzini; collaborano inoltre ai rifornimenti e al trasbordo dei
materiali d'uso alle vetture:
- aiuto
magazziniere;
- addetti al carico
e scarico del carbone, segagione legna e altri servizi similari.
5. Lavoratori che a
bordo della carrozza ristorante e lungo le
vetture del treno svolgono servizio di accoglienza e benvenuto ai
viaggiatori per la preparazione dei pasti, lo sbarazzo in sala e lungo il
treno, il riassetto dei locali e la pulizia delle
attrezzature:
- addetto ai
servizi di accoglienza.
6. Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite
e ricorrenti, registrano la corrispondenza in arrivo e/o in
partenza, provvedono alla
sistemazione e distribuzione di
documenti amministrativi, eseguono il
trasporto di carteggi od oggetti all'interno e/o presso altri impianti
e/o presso enti
esterni, ovvero addetti al
trasporto con automezzi,
di persone, generi e materiali
vari, dei quali sovrintendono al carico e allo
scarico provvedendo direttamente in casi di eccezionalità e
quantità limitate quando, in
difetto, possa essere pregiudicata la regolarità di servizio; eseguono la manutenzione
semplice dell'automezzo loro affidato:
- commesso
fattorino;
- autista.
7. Lavoratori che,
addetti a compiti di sorveglianza e guardiania diurna e
notturna dell'accesso all'impianto, effettuano le registrazioni delle
entrate e uscite e forniscono informazioni
ai visitatori circa i vari
uffici e loro competenze. Ove necessario, commutano il traffico
telefonico eseguendo le registrazioni
secondo le procedure in uso:
- portiere;
- guardiano
notturno.
8. Lavoratori che,
seguendo istruzioni precise e dettagliate e
secondo procedure prestabilite,
svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con
compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
-
dattilografia/stenodattilografia;
- compiti semplici
di ufficio;
- centralinista
telefonico.
9. Lavoratore che
nell'ambito dei servizi
ferroviari affidati in gestione svolge promiscuamente e con
sufficiente professionalità compiti vari:
- vendita lungo il
treno di generi di ristorazione;
- ausilio nelle operazioni
di scorta di carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno;
- commis
ristorazione treni notturni.
3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori
qualificati che svolgono attività
richiedenti una specifica
preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti
tecnico-professionali o acquisita attraverso una corrispondente
esperienza di lavoro;
- i lavoratori che,
con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o
amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di
ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
1. Lavoratori che, sulla base di dettagliate
indicazioni e/o disegni
meccanici e/o schemi elettrici, eseguono lavori di normale difficoltà di esecuzione
per l'aggiustaggio, la
riparazione e la manutenzione
di macchine, impianti, centrali
termiche, caldaie, depuratori, ecc.:
- manutentore
meccanico;
- manutentore
elettrico;
- manutentore
edile.
2. Lavoratori che, sulla base di dettagliate
indicazioni o cicli
di lavorazione e/o disegni,
eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su
macchine operatrici normalmente non attrezzate,
o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:
- montatore
macchinario;
- costruttore su
banco;
- costruttore su
macchine.
3. Lavoratori che
conducono una o più macchine operatrici
attrezzate automatiche o
semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative
sostituzioni di utensili
e le relative
registrazioni effettuando ove
previsto il controllo delle operazioni
eseguite con
strumenti non preregolati e/o preregolati:
- guida macchine
attrezzate.
4. Lavoratori che,
sulla base di istruzioni
dettagliate, conducono, curandone il
funzionamento e la normale manutenzione, carrelli elevatori o traslocatori
per il trasporto, lo smistamento
e la
sistemazione di materiali/merci/batterie ecc.; ovvero conducono
autogru effettuando il sollevamento, il
trasporto, la sistemazione di materiale o macchinari:
- conduttore mezzi
di trasporto.
5. Lavoratori che,
addetti alle operazioni di pulizia e/o rifornimento, pur lavorando essi stessi, verificano
l'attività di un gruppo di addetti alla
pulizia e/o rifornimento, distribuendo il lavoro fra gli stessi sulla base
delle necessità operative
comunicategli dal responsabile dell'ufficio; accertano la regolare
esecuzione del lavoro assegnato e ne
controllano la qualità; verificano la regolarità dei rifornimenti e lo
stato delle carrozze
provvedendo anche direttamente
agli opportuni interventi:
- assistente
servizi pulizia e/o rifornimento.
6. Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate,
effettuano non occasionalmente, anche
con l'ausilio di
appositi macchinari, operazioni di pulizia di parti meccaniche
provvedendo anche allo smontaggio e al
rimontaggio; ovvero conducono cartelli
"con uomo a bordo" effettuando il lavaggio delle casse esterne
del materiale rotabile:
- pulitore
specialista.
7. Lavoratori che in
base a disposizioni predeterminate
e procedure prestabilite, con
un'adeguata conoscenza di lingua estera svolgono lungo le vetture del treno il servizio di
accoglienza, di assistenza a bordo e
di ristorazione provvedendo
alle necessarie attività
di offerta, prenotazione,
preparazione e vendita dei prodotti
commercializzati compilando i
prescritti documenti fiscali:
- addetto ai
servizi di accoglienza, di bar e mini-bar.
8. Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, effettuano a
bordo della vettura ristorante la preparazione
dei pasti (cottura della pasta e riscaldamento delle pietanze
precucinate provvedendo alla pulizia del materiale, delle attrezzature di
cucina:
- addetto alla
cucina a bordo treno.
9. Lavoratori che,
con conoscenza delle nozioni di
lingue estere, effettuano
la scorta di carrozze ferroviarie destinate al
traffico notturno, svolgendo mansioni esecutive tecnico-specializzate.
Provvedono ad ogni attività connessa al tipo di servizio
scortato (assegnazion posti,
emissione bollettini, custodia,
titoli di viaggio,
ecc.); approntano e rimettono in posizione normale le cabine
ritirando la biancheria utilizzata, assistono i
viaggiatori esplicando le operazioni di
frontiera; provvedono alla vendita di generi di ristorazione curando
il riordino della dispensa e delle
relative attrezzature; incassano e versano gli
importi per ogni servizio a
pagamento fornito alla clientela con relativo rendiconto contabile:
- addetto di bordo.
10. Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito
degli impianti di appartenenza, anche
coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, lavori
di normale difficoltà di
esecuzione per:
- deposito bagagli;
- operazioni
preliminari per l'imbarco e sbarco del materiale rotabile o autovetture nelle
stazioni e negli scali;
- servizio dei
carrelli indicatori e di aggancio e sgancio dei mantici delle carrozze nei
grandi centri di servizio, ovvero riordino carri e ricondizionamento colli
(mansioni svolte esclusivamente e con carattere di continuità);
- disinfestazione e
derattizzazione quando è richiesto apposito patentino;
- manipolazione,
rabbocco e ordinaria manutenzione degli accumulatori.
11. Lavoratori che
svolgono compiti di vigilanza o di sorveglianza, del patrimonio aziendale
richiedenti responsabilità
di registrazione e
controllo della movimentazione di merci, autoveicoli e/o persone;
ovvero svolgono la vigilanza e la sorveglianza dei parcheggi
con compiti di
riscossione dei
servizi con obbligo di scritturazioni contabili; ovvero sono
addetti all'apertura e chiusura
dei passaggi a livello e/o al
controllo e
alla eventuale segnalazione
di guasti ai
segnali acustico-luminosi dei
passaggi a livello, all'interno delle stazioni con sistemi di controllo non
centralizzati:
-
guardiano/sorvegliante.
12. Lavoratori che,
in possesso di specifica abilitazione, provvedono al completamento della
manovra nei raccordi, depositi e rimesse ferroviarie:
- addetto alle
piattaforme girevoli e/o carrello
trasportatore e/o
carro ponte.
13. Lavoratori che,
nell'ambito dei magazzini
centrali e depositi periferici, in
base alle direttive ricevute guidano,
coordinano e partecipano, con l'apporto di competenza
tecnico-pratica, all'attività di
lavoratori di livello inferiore, svolgendo compiti amministrativi
semplici anche con l'ausilio di
strumenti informatici; effettuano, con l'apporto di mezzi meccanici, la movimentazione e lo
stivaggio delle merci; verificano
le giacenze di
magazzino proponendone il reintegro;
controllano la quantità e la qualità delle merci in entrata
e in uscita:
- addetto al
magazzino.
14. Lavoratori che,
sulla base di
procedure prestabilite seguendo
istruzioni dettagliate, anche mediante l'utilizzo di strumenti
informatici e di
tecnologie di ufficio, svolgono attività esecutive di
natura amministrativa di
normale complessità, secondo schemi
usuali o per
argomenti ricorrenti o,
avvalendosi di appunti anche stenografici,
redigono corrispondenza, archiviano e/o smistano
documenti; ovvero lavoratori che riscontrano, ordinano, anche
su moduli e/o secondo schemi
preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni
riepilogative o rendiconti
o svolgendo compiti semplici e,
se del
caso, effettuano imputazioni
di conto; ovvero provvedono agli
incassi e al
relativo rendiconto con le
conseguenti operazioni amministrative e contabili:
- segretario;
- contabile;
- cassiere.
15. Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, anche mediante l'utilizzo di strumenti
informatici e di
tecnologie di ufficio, provvedono alle richieste ricevute di
prenotazione posti, a secondo della disponibilità predeterminata
e previa verifica provvedono alla
compilazione, automatica o manuale, delle carte diagramma relative:
- operatore ufficio
prenotazioni.
4ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori
qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni
tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del
lavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero
particolare capacità e
abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali
lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti
alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche sopra
indicate anche quando venga loro
affidata la guida e il controllo, con apporto di competenza tecnico-pratica di un gruppo di
altri lavoratori;
- i lavoratori che,
con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e
controllo di carattere tecnico-qualitativo o amministrativo o attività esecutive
di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
1. Lavoratori che,
sulla base di indicazioni e
disegni o schemi equivalenti, procedendo
alle necessarie
individuazioni dei guasti,
eseguono lavori di elevata
precisione e di
natura complessa per
l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto
di macchine, impianti, accumulatori
ecc., o per l'installazione, riparazione,
controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici:
- manutentore
meccanico specialista;
- manutentore
elettrico specialista;
- installatore
impianti;
- addetti alla
manutenzione degli accumulatori.
2. Lavoratori che
sulla base di
indicazioni, disegni o
schemi equivalenti, effettuano
lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature,
macchinario,parti, anche di provenienza
esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura,
segnalando eventuali anomalie;
ovvero procedono alla
individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità
ed eseguono interventi per la loro
riparazione di elevata precisione e/o di natura
complessa su apparecchiature anche a
serie o loro
parti, assicurando il grado
di qualità richiesto e/o
le caratteristiche funzionali
prescritte:
- collaudatore;
- riparatore.
3. Lavoratori che
eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di
natura complessa o per la costruzione,
su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o
loro parti:
- montatore
macchinario;
- costruttore su
banco;
- costruttore su
macchina.
4. Lavoratori che,
pur lavorando essi stessi,
guidano e coordinano l'attività esecutiva
di più lavoratori, anche se
operanti in turni diversi, predispongono i turni e rilevano le
presenze e le
assenze, assicurano il servizio e
sono incaricati della verifica dell'esecuzione
dei servizi in contraddittorio con il rappresentante del committente:
- caposquadra
addetto ai servizi.
5. Lavoratori che,
sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di
installazione o manutenzione o montaggio, in possesso di patente C, conducono autogru effettuando manovre di
elevata precisione e di natura
complessa per il
sollevamento, il trasporto,
il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o
loro parti; ovvero conducono autocarri
o locomotori (anche in collegamento con la rete ferroviaria) per il
trasporlo di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti
gli interventi di riparazione meccanica
ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo:
- conduttore mezzi
di trasporto.
6. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti di massima
equivalenti e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica
operativa, in possesso delle autorizzazioni necessarie effettuano interventi di natura
complessa per la conduzione delle caldaie
per il
riscaldamento/ricondizionamento degli impianti o per la manovra dei carri negli impianti di appartenenza:
- addetto
conduzione caldaie/condizionatori;
- addetto alla
manovra carri e/o deviatori.
7. Lavoratori che,
con una buona conoscenza di
lingua estera e
in condizioni di autonomia
operativa, svolgono nell'ambito della ristorazione a
bordo treno il servizio di sala a bordo delle
carrozze ristorante secondo modalità di esecuzione predeterminate,
ovvero guidano e coordinano
l'attività di un gruppo di lavoratori che esplicano il
servizio di ristorazione con la responsabilità del buon
andamento del servizio stesso, del
corretto adempimento delle norme amministrative e fiscali:
- cameriere.
8. Lavoratori che
con una sufficiente
conoscenza della cucina
internazionale e regionale italiana,
seguendo procedure prestabilite, provvedono
direttamente, a bordo
delle vetture ristorante,
alla preparazione e alla
elaborazione dei pasti secondo le
ricette, alla manipolazione e arricchimento delle pietanze,
allestendone direttamente la
presentazione e adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale,
delle attrezzature di cucina:
- cuoco.
9. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di
lavorazione e avendo pratica dei processi utilizzati nella
pratica operativa, effettuano il servizio
di accoglienza e di assistenza
ai clienti su
carrozze destinate al
traffico notturno con
responsabilità per il
corretto adempimento delle
norme tecniche e
amministrative stabilite, dell'utilizzo, delle apparecchiature di
bordo, della salvaguardia degli
articoli della dotazione di bordo (biancheria, ristorazione, ecc.)
nonché dei servizi resi ai
viaggiatori. Provvedono, con
ogni iniziativa atta, dialogando in lingua straniera
quando necessario, ad assicurare il migliore comfort alla
clientela effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali
e commerciali. Esplicano
le formalità di frontiera
nonché tutte le
attività connesse al servizio (emissione bollettini, custodia titoli
di viaggio, ecc.). Provvedono al riordino della dispensa e
delle relative apparecchiature, alle operazioni di
riscossione e versamento e relativo
rendiconto contabile. Nel caso di assistenza congiunta coordinano
la loro attività con quella di altri
assistenti; inoltre partecipano
all'attività di altri
lavoratori di livello
inferiore, assumono il
controllo e la
responsabilità del gruppo e di tutte le attività connesse al
servizio con responsabilità del
rendiconto generale:
- assistente di
bordo.
10. Lavoratori che,
in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative,
svolgono compiti di
natura amministrativa, commerciale, di gestione dei rapporti con
enti esterni/fornitori/clienti, di supporto
amministrativo ai processi
aziendali, richiedenti l'applicazione e/o l'adattamento di procedure
d'ufficio e metodologie di lavoro con capacità di adattamento ed elaborazione
delle informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici
e di tecnologie di ufficio,
nonché capacità di comunicazione
efficace finalizzata alla
massimizzazione del risultato in funzione delle specifiche
esigenze commerciali e/o di
servizio, in campi di attività quali, ad esempio:
- compiti di
segreteria, redigendo secondo schemi usuali o avvalendosi di
appunti stenografici,
corrispondenza e documenti; esaminando,
per l'archiviazione e per il
loro smistamento, documenti e, ove
richiesto, compilando su precise istruzioni prospetti e/o tabelle;
- ovvero, in
contabilità, rilevando, riscontrando, ordinando dati anche diversi, elaborando
situazioni riepilogative o rendiconti e, se del caso, effettuando imputazioni
di conto;
- ovvero, nei
centri distribuzione, segnalando gli scostamentiquantitativi o di tipologia di
prodottoper consentire le decisioni in merito, coordinando e controllando
l'attività degli addetti ai magazzini distribuendo i carichi di lavoro
derivanti dalle attività di versamento, prelievo, carico e scarico:
- segretario;
-
contabile/contabile clienti;
- capo centro
distribuzione.
5ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che,
oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel 1°
alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono,
con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di
particolare e personale competenza, operazioni
su apparati o
attrezzature complesse, che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi, anche quando venga loro affidata
la guida e il controllo, con apporto di
adeguata competenza tecnico-pratica, di
un gruppo di altri lavoratori, con l'esercizio del potere d'iniziativa per la condotta e i risultati delle
lavorazioni;
- i lavoratori che,
con specifica collaborazione, svolgono attivitàamministrative o tecniche
caratterizzate da adeguata autonomia operativanei limiti dei principi, norme e
procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un
diploma di scuole medie
superiori o corrispondente conoscenza o esperienza.
1. Lavoratori che, con scelta della successione delle
operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi
lavoro di preparazione
e avviamento di macchine operatrici affidate
ad altro personale, richiedenti attrezzamenti
impegnativi, registrazioni e messe a
punto di elevata precisione, con scelta, ove
necessario, dei parametri ottimali di
lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti
di misura, fornendo agli addetti
alla conduzione istruzioni dettagliate
per l'esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni;
intervenendo durante la
lavorazione per la
correzione di eventuali
anomalie, intervenendo per il miglioramento delle attrezzature
anche coadiuvando gli enti
interessati:
- attrezzatore di
macchine.
2. Lavoratori che,
con interpretazione critica del disegno, individuano e
valutano i guasti,
scelgono la successione e le modalità degli
interventi e i mezzi di
esecuzione ed eseguono qualsiasi intervento
di elevato grado di difficoltà
per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di
macchine o di
impianti, curandone la messa a
punto; coordinano e
controllano l'attività degli altri addetti di officina:
- responsabile
della manutenzione;
- responsabile di
officina.
3. Lavoratori che
in possesso di un buona conoscenza di lingue
estere, in condizioni di
autonomia esecutiva e con specifica e adeguata capacità professionale svolgono lavori che comportano
una particolare conoscenza tecnica;
guidano e coordinano un gruppo di lavoratori che esplicano
i servizi di ristorazione, di accoglienza e di assistenza
a bordo treno; sono
responsabili del buon
andamento del servizio,
del corretto adempimento delle norme tecniche,
amministrative e fiscali:
- cameriere
responsabile dei servizi a bordo treno.
4. Lavoratori che,
in base ad indicazioni e alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività,
compiti di segreteria redigendo, su
indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone
l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per
corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono
su traccia prospetti e/o tabelle
statistiche e/o situazioni
riepilogative; ovvero lavoratori
che, nell'ambito del loro
campo di attività
e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma
corretta corrispondenza in una o
più lingue estere:
- segretario.
5. Lavoratori che,
in base ad
istruzioni e applicando
procedure operative relative
al sistema contabile adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputano,
contabilizzano dati anche per gli
adempimenti fiscali, sistemano,
chiudono conti, anche
elaborando situazioni preventive
e/o consuntive; ovvero
effettuano interventi operativi
sulle posizioni contabili dei
clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull'estratto
conto, elaborano le situazioni contabili
relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando
situazioni consuntive
sull'andamento, economico del settore e/o area
di vendita di
loro competenza, evidenziando le
posizioni irregolari e gestendo i conseguenti
interventi operativi; se del caso
elaborano situazioni preventive e/o
consuntive:
- contabile;
- contabile
clienti.
6. Lavoratori che,
con adeguata autonomia operativa nell'ambito,
delle disposizioni aziendali, coordinano il lavoro di più capi
squadra e/o personale
viaggiante su un impianto di significative dimensioni
o su diversi impianti di ridotte dimensioni, ne
dispongono il lavoro e curano e
controllano per gli
aspetti tecnico-qualitativi e
amministrativi le operazioni connesse alle prestazioni
lavorative anche in contraddittorio con
il rappresentante del committente:
- capo piazzale;
- responsabile di
più impianti;
- assistente
operativo.
6ª CATEGORIA
Appartengono a questa
categoria: i lavoratori
che, con specificacollaborazione, e in possesso delle
caratteristiche di cui al 2° a linea
della declaratoria della categoria
precedente, svolgono coordinamento e controllo
di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto,
impianto, lavorazione o ufficio.
1. Lavoratori che,
operando sulla base di direttive generali, coordinano importanti Organismi
provvedendo alla programmazione, controllo, gestione e
utilizzazione integrata e ottimizzata delle risorse umane, tecniche,
economiche e organizzative assegnate; provvedono ad adeguare e
sviluppare norme, procedure,
metodologie e tecnologie
presenti nell'ambiente organizzativo
di appartenenza, avendo
la conoscenza completa
dei principali processi
aziendali nonché la capacità di
integrazione e collaborazione con
altre strutture produttive:
- responsabile
tecnico-amministrativo impianti;
- responsabile
regionale manutenzione impianti elettrici, termici e idraulici;
- supervisore.
7ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori,
sia tecnici che amministrativi
che, con
specifica collaborazione,
svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con
discrezionalità di poteri e con
facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti
delle sole direttive generali loro impartite.
1. Lavoratori che
svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di
segreteria e assistenza raccogliendo e
selezionando dati e
notizie provenienti da varie
fonti elaborandone sintesi
e valutandoli per sistemare e
completare, in forma corretta e sintetica,
eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e
svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano e altri enti
aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o
istruzioni operative; ovvero lavoratori che su indicazioni e anche
avvalendosi di documentazioni esistenti
quali glossari tecnici
o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta,
testi impegnativi a carattere
specializzato, da o in una o più lingue estere. svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non
simultaneo):
- assistente di
Direzione;
2. Lavoratori che,
sulla base di
indicazioni generali e
anche avvalendosi di procedure
esistenti, provvedono, nell'ambito
della loro attività,
all'elaborazione, analisi,
controllo e verifica
di fatti amministrativi, formulano sintesi di
situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze
economiche e patrimoniali e se del
caso contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure
contabili; ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della
situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità
relative a clienti e/o concessionari
disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare
e aggiornare la
valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei
fidi, abbuoni e
pagamenti, elaborano situazioni
riepilogative dell'andamento
economico e finanziario dei settori e/o area di competenza e/o
previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato,
anche avvalendosi della collaborazione di
altri enti; predispongono gli opportuni provvedimenti per
il recupero dei crediti di rilevante
entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e la scelta
dello strumento legale:
- capo contabile;
- capo contabile
clienti.
8ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori
che, oltre alle
caratteristiche indicate nella
declaratoria della 7ª
categoria e a possedere
notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio
delle funzioni, siano preposti ad attività
di coordinamento di servizi,
uffici, enti produttivi,
fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta
specializzazione e importanza ai fini
dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- lavoratori che,
sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro
campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di
progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli
obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo,
realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e
metodologie innovative, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
- progettista di
complessi;
- specialista di
sistemi di elaborazione dati;
- specialista di
pianificazione aziendale;
- specialista
finanziario;
- specialista
amministrativo;
- ricercatore;
- specialista di
approvvigionamenti;
- i lavoratori
che svolgono con carattere
di continuità un
grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,
professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante
importanza e responsabilità, ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per
attività di alta specializzazione, di coordinamento e
gestione, e/o ricerca
e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione
degli obiettivi dell'impresa: a questi
lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla
legge 13.5.85 n. 190.
- lavoratori che
nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di
appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e
capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio
settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli
obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei
problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le
risorse umane e/o tecniche e/o finanziario loro affidate, ricercando e
utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove
necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
- ovvero lavoratori
che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di
appartenenza per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca
e alla definizione di
importanti studi di progettazione relativi al settore di
appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti
funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle
alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso
tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella
di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un
coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione
e rispondendo dei risultati.
QUADRI
In attuazione del
disposto dell'art. 2, legge n. 190/85, la qualifica di Quadro è attribuita a quei lavoratori sia
tecnici che amministrativi, che nell'ambito
dell'8ª categoria svolgono con carattere di continuità e con un
grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in
posizioni di rilevante
importanza e responsabilità, con
ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida,
coordinamento e controllo di servizi e
uffici o enti produttivi essenziali dell'azienda o di gestione di programmi/progetti d'importanza
fondamentale.
I lavoratori definiti
Quadri ricoprono ruoli
ad alto contenuto professionale, e,
nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale
contributo di particolare originalità e
creatività, opera di coordinamento di
risorse e/o di collaboratori e/o
di una o più
entità organizzative di
particolare complessità.
Ferma restando la
normativa contrattuale prevista per
categoria degli impiegati, si
conviene quanto segue:
Informazione.
Sul piano informativo, le aziende forniranno agli
interessati gli elementi necessari circa
gli obiettivi aziendali sia nell'area di
attività nella quale sono
inseriti, sia riguardo ai più
generali problemi gestionali delle aziende.
Passaggio temporaneo
di mansioni.
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni
di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, verrà
attribuita tale qualifica trascorso un periodo di 6 mesi, consecutivi.
Responsabilità civile
e/o penale.
Le aziende s'impegnano
a garantire ai
lavoratori che per
motivi professionali sono coinvolti
in procedimenti penali
e civili, non provocati da
azioni dolose o
riconducibili a colpa
grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni
svolte, l'assistenza legate e assicurativa nonché l'eventuale pagamento delle
spese legali giudiziarie.
Indennità di
funzione.
A decorrere della
data di attribuzione della qualifica
di Quadro, ai lavoratori
interessati viene corrisposta un'indennità di funzione
nella misura di £ 100.000 mensili. Tale
indennità è utile
ai soli fini del computo del TFR,
della 13ª mensilità e della 14ª
erogazione. Le parti si danno atto che con la presente
regolamentazione relativa ai Quadri è
stata data piena attuazione alla legge n. 190/85.
Nota a verbale.
Stante la prevista classificazione nell'8° livello del
personale cui venga riconosciuta la
categoria di Quadro, laddove il possesso pregresso della suddetta categoria comporti un
inquadramento superiore rispetto al CCNL di provenienza come risultante dalla
tabella di equiparazione il datore potrà procedere a
compensazione delle relative
differenze retributive prioritariamente con
gli importi dovuti
a titolo di
superminimo individuale e subordinatamente e fino a
concorrenza con gli
importi erogati sotto la voce 4° elemento.
Art. 48
- Norma transitoria sulla classificazione.
Il 1° inquadramento
del personale in forza alla
data di stipula
del presente contratto verrà
effettuato mediante trasposizione dall'inquadramento previsto
dallo schema classificatorio dei CCNL
di cui il presente
costituisce novazione secondo le
tabelle di equiparazione definite per ciascun comparto e
qui di seguito riportate:
Tabella A1)
nuova categoria ristorazione
1 7
2 6
3 5
4 4
5 3
6 2
7 1
8 Quadro A
Quadro B
Tabella A2)
nuova accompagnamento categoria notte
1 6
2 5
3 4
4 3
II
5 3
I
6 2
7 1
8 1 S
Tabella A3)
nuova appalti categoria FF.SS.
1 7
2 6
3 5
4 4
5 3
6 2
7 1
8 1 Sup. Quadro
I lavoratori in forza
alla data di stipula del presente CCNL che in
base al nuovo sistema
classificatorio, quale definito agli artt. ... dovessero risultare collocati
in un livello d'inquadramento superiore
rispetto a quello previsto
dal medesimo CCNL,
con riferimento al
contenuto professionale
delle mansioni cui
sono stati precedentemente adibiti nell'azienda, saranno
tenuti ad effettuare le mansioni
medesime e non potranno
in alcun modo rivendicare l'attribuzione delle mansioni proprie del
nuovo livello, a meno che non
siano a queste espressamente assegnati dall'azienda.
In particolare le
parti dichiarano che,
in base al
nuovo sistema classificatorio, il
personale già inserito nei profili professionali "capo squadra pulitori" e "addetti al riassetto e al
rifornimento di vetture letto" di cui al CCNL 12.3.92
per gli addetti ai servizi in appalto
delle FS verrà collocato
rispettivamente nei livelli
4° e 3°
della nuova classificazione, esclusivamente in
virtù di un
riconoscimento 'ad personam' di
tale superiore
inquadramento, essendo le
mansioni loro assegnate
riconducibili rispettivamente alle declaratorie di cui al 3° e 2°
livello del presente contratto.
1. Il trattamento
economico base è
costituito dalla retribuzione conglobata di
cui alla tabella
B sottostante (che
tiene conto convenzionalmente dei valori relativi ai
decimali di punto):
Tabella B)
categoria minimo
professionale
parametro contrattuale
conglobato
1ª 100 1.731.000
2ª 109 1.883.000
3ª 115 1.999.000
4ª 122 2.117.000
5ª 129 2.233.000
6ª 137 2.373.000
7ª 149 2.576.000
8ª 161 2.784.000
2. Ai soli
lavoratori in forza alla data di stipula
del presente accordo,
saranno riconosciuti come
superminimi di categoria
non riassorbibili gli
importi di cui alla tabella C sottostante derivanti
dalle differenze tra i valori dei minimi tabellari e della contingenza
in vigore al 31.12.97 e i nuovi minimi
conglobati di categoria di cui alla tabella sopra indicata.
3. Paga oraria. Per
la determinazione della paga
oraria si farà riferimento al
valore determinato dalla
somma del minimo
conglobato, del superminimo
individuale derivante dal
congelamento degli scatti d'anzianità
e dal superminimo collettivo di categoria. Per il
settore dell'accompagnamento notte verrà
riconosciuto anche l'attuale 4° elemento. Resteranno esclusi i valori dei futuri scatti biennali.
4. Divisore
orario. Le parti confermano che per i settori i cui
regimi d'orario settimanale siano fissati in 38 ore, il divisore orario su base
mensile è pari a
165. Per quei settori che alla data di entrata in
vigore del presente contratto hanno un divisore orario mensile
pari a 170 e/o 173, lo stesso sarà
mantenuto sino al 31.12.01.
Tabella C)
|
CONTRATTO W.L. |
CONTRATTO APPALTI |
|||||||
Categoria Professiona-le
Parametro |
Minimo |
Parametro |
Minimo contrattua-le di
riferimento |
Livello |
Superminimodi categoria |
Livello |
Superminimodi categoria |
||
|
|
|
al 31.12.97 |
|
|
|
|
||
1° 100 |
737 |
100 |
1.731 |
6° |
99 |
7° |
12 |
||
2° 120 |
884 |
109 |
1.883 |
5° |
35 |
6° |
48 |
||
3° 135 |
995 |
115 |
1.999 |
4 |
32 |
5° |
28 |
||
4° 150 |
1.106 |
122 |
2.117 |
3°/II |
52 |
4° |
29 |
||
5° 165 |
1.216 |
129 |
2.233 |
3°/I |
|
3° |
38 |
||
6° 183 |
1.349 |
137 |
2.373 |
2° |
12 |
2° |
33 |
||
7° 209 |
1.540 |
149 |
2.576 |
1° |
26 |
1° |
3 |
||
8° e Quadri 237 |
1.747 |
161 |
2.784 |
|
|
|
|
||
Valori espressi in migliaia di
lire |
|||||||||
Art. 50
- Tredicesima mensilità.
La liquidazione della 13ª mensilità sarà effettuata per
ciascun anno nella misura di 1 mensilità (minimo tabellare conglobato di
categoria di cuialla
tabella B, superminimo collettivo di cui alla
tabella C, 'ad personam' relativo agli aumenti periodici
d'anzianità maturati prima della sottoscrizione del presente CCNL, 4° elemento
per l'accompagnamento notte, nuovi scatti d'anzianità, compensi contrattuali a
tale titolo computabili) e dovrà avere luogo entro il 15 dicembre di ogni anno.
Nel caso d'inizio o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti
12simi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'impresa.
La frazione di
mese uguale o superiore a 15 giorni di
calendario sarà considerata mese
intero, mentre non sarà considerata la frazione
di mese inferiore.
NOTA A VERBALE.
Restano confermate le eventuali diverse date di erogazione
adottate per il settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione.
Art. 51
- Quattordicesima erogazione.
Ai lavoratori sarà
corrisposta ogni anno una 14ª erogazione nella
misura di 1 mensilità
(minimo tabellare conglobato di categoria di
cui alla tabella B,
superminimo collettivo di cui alla tabella C, 'ad
personam' relativo agli aumenti
periodici d'anzianità maturati prima
della sottoscrizione del presente CCNL elemento per l'accompagnamento notte, nuovi
scatti d'anzianità, compensi
contrattuali a tale
titolo computabili).
La 14ª erogazione va
corrisposta entro luglio ed è riferita al periodo 1° agosto-31 luglio di
ciascun anno.
Nel caso d'inizio o
cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo annuale,
il lavoratore non in prova ha diritto
a tanti 12simi dell'ammontare della
14ª erogazione quanti sono i mesi
di servizio prestato.
La frazione di
mese uguale o superiore a 15 giorni di
calendario sarà considerata mese
intero, mentre non sarà considerata la frazione
di mese inferiore.
NOTA A VERBALE.
Restano confermate le eventuali diverse date di erogazione
adottate per il settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione.
1. Con riferimento all'Accordo interconfederale
23.7.93 e all'Accordo 7.5.96, per il
periodo 1.1.97-31.12.99, verrà riconosciuta ai lavoratori, di cui
al CCNL di CICLT e OFERWALITS
S.p.A. e al CCNL dei servizi in appalto
delle Ferrovie dello Stato, in forza alla data di stipula
del presente CCNL,
una 'una tantum' pari a £ 1.250.000 parametrata al
3° livello cosi distribuita:
- £ 700.000 con la
retribuzione di aprile 2000;
- £ 550.000 con la
retribuzione di gennaio 2001.
L'importo di cui
sopra verrà proporzionalmente ridotto in relazione ai
mesi di servizio
effettivamente prestati presso
l'azienda di appartenenza, e sarà altresì riproporzionato
per i lavoratori part-time. Tale cifra
assorbe gli eventuali acconti sui futuri miglioramenti e/o le indennità
di vacanza contrattuale eventualmente anticipale o
erogate, fino a concorrenza, con
tranches rapportate ai valori della 'una tantum' erogata.
A fronte di
detto riconoscimento le
OOSS nazionali di
categoria dichiarano di ritirare
tutte le vertenze a livello territoriale volte al riconoscimento dell'indennità di vacanza
contrattuale.
2. Per effetto
della sottoscrizione del CCNL di novazione, i
minimi tabellari conglobati di
cui al precedente punto saranno aumentati al
3° livello, riparametrati per gli
altri livelli, nel seguente modo:
- a decorrere da
1.10.00 di £ 32.000
- a decorrere da
1.1.01 di £ 32.000
- a decorrere da
1.1.02 di £ 25.000
- a decorrere da
1.1.03 di £ 25.000
Nel caso in cui lo scostamento dell'inflazione
reale rispetto a quella programmata
dal DPEF 2000-2003, sulla cui base sono stati calcolati
i predetti aumenti, risultasse
superiore all'1%, le parti s'incontreranno,
al termine dell'anno interessato, per adeguare i minimi
contrattuali. Le parti
stabiliscono altresì di erogare, in un'unica soluzione entro
ottobre, la somma onnicomprensiva
di £ 370.000 a copertura del
periodo 1.1.00-30.9.00, con le
stesse modalità di cui al punto 8 dell'Accordo.
Per la ristorazione
a bordo treno, tenuto conto della
congruità dei trattamenti
in atto, le parti, a richiesta di una di esse, procederanno a un'applicazione
graduale degli istituti contrattuali nell'arco
della vigenza del CCNL anche
attraverso, ove necessario, l'assorbimento
degli effetti economici degli
istituti contrattuali attualmente in essere,
ma non previsti o diversamente
disciplinati dal presente CCNL. Quanto sopra
nel quadro condiviso del
mantenimento delle condizioni di competitività
delle aziende rispetto alle imprese concorrenti nel medesimo
settore di mercato,
cui è correlato
l'ambito di applicazione
del contratto. Pertanto, per quanto attiene la ristorazione
a bordo treno, la presente intesa,
relativamente ai punti
d'interesse del comparto,
troverà applicazione secondo la
procedura sopra stabilita.
3. A decorrere dal
14.9.00 tutti gli istituti economici già presenti a
titolo di EAR vengono confermati ai soli lavoratori in forza a tale
data, sotto forma di 'ad personam' non
riassorbibile con validità esclusivamente
per 13ª, 14ª e TFR.
4. A decorrere dal 14.9.00 per il settore degli
appalti ferroviari (ex FS)
l'importo corrisposto a titolo di
EDR (ex art. 38),
attualmente corrisposto per 12
mensilità, verrà riproporzionato in 14 ratei mensili, e conglobato con la voce di cui al precedente
punto 3 per i soli lavoratori aventi
titolo ai sensi del CCNL 27.7.95.
5. Entro 60 giorni
dalla sottoscrizione delle presenti intese, le parti procederanno all'inserimento del CCNL per le
imprese esercenti raccordi ferroviari
e al relativo inserimento delle
figure professionali nello schema di classificazione, oltre a
determinare i superminimi di categoria.
Nel corso di appositi incontri. le parti procederanno
anche all'adozione di quelle integrazioni utili ad adattare la normativa
del contratto di novazione con le specifiche del settore.
a) Ticket e
indennità di presenza.
1) Per i dipendenti del settore appalti ferroviari
(ex FS) a decorrere dall'1.5.01 il valore del ticket di cui al punto 5,
Verbale di accordo
14.9.00, viene determinato nei seguenti nuovi valori:
- per prestazioni
giornaliere fino a 4 ore: £ 750;
- per prestazioni
giornaliere superiori a 4 ore e fino a 5 ore: £6.300;
- per prestazioni giornaliere superiori a 5 ore e fino a 6 ore: £7.800;
- per orario
giornaliero superiore a 6 ore: £ 9.500;
2) dalla stessa
data dell'1.5.01 viene istituita un'indennità di turno, per
il personale di cui al precedente
punto 1), di £ 1.500 per
ogni giornata di effettiva prestazione del personale
turnista. A tal
fine s'intende per
personale turnista quello che svolge la propria normale
prestazione su 2 o 3 turni alternati;
3) per effetto delle
previsioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) le parti si danno atto che a
decorrere dal 15.9.00 deve intendersi abolita l'indennità di presenza prevista
dal precedente CCNL per gli addetti ai servizi in appalto;
4) si conferma il
mantenimento delle eventuali diverse condizioni in atto negli altri settori di
cui al campo di applicazione del presente CCNL.
Norma transitoria
settore appalti ferroviari (ex FS).
Considerato che successivamente alla
sottoscrizione dell'Accordo 14.9.00,
presso il Ministero
del lavoro, sono
sorte divergenze interpretative in merito all'erogazione dell'indennità
di presenza di
cui all'art. 35, punto 9, CCNL
12.3.92, per gli addetti ai servizi in
appalto da FS
SpA, le parti, al fine di
evitare l'insorgere di un diffuso contenzioso in sede giudiziaria,
stabiliscono che le aziende che nel periodo
1.10.00-30.4.01 non hanno dato applicazione al precedente
art. 35, punto 9,
corrisponderanno un'integrazione del ticket pari alla differenza
giornaliera tra i valori già corrisposti e quelli
indicati nel precedente punto 1). Tale integrazione verrà
erogata entro maggio
2001. Le aziende di cui al precedente comma
corrisponderanno altresì per il
periodo 1.10.00-30.4.01
l'indennità di turno pari a £ 1.500 per
ogni giornata di effettiva
prestazione.
Dichiarazione a verbale.
In relazione alle variazioni apportate con il
precedente punto a)
si ritiene opportuno richiamare
quanto già contenuto nell'Accordo 14.9.00.
b) Per i dipendenti degli appalti ferroviari verrà
corrisposto, dalla data di decorrenza dei nuovi minimi
tabellari, un "ticket restaurant" da
erogare per ogni giornata di effettiva presenza al
lavoro secondo la
seguente parametrazione: per prestazioni giornaliere superiori a 4 ore e fino a 5 ore importo pari a £ 5.300; per
prestazioni giornaliere superiori a 5 ore
e fino a 6 ore, importo pari a £ 6.600; per orario giornaliero superiore
a 6 ore, importo pari a £ 8.000. Resteranno in
vigore le eventuali condizioni di miglior favore in
atto negli altri i settori.
c) Per il
settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione
a bordo treno, dalla data di decorrenza dei nuovi
minimi tabellari verrà istituita un'indennità di presenza
giornaliera pari a £ 1.000 per ogni
giornata di effettiva presenza.
Per il personale viaggiante verrà
riproporzionata ad ore ed erogata
in ragione delle ore
effettivamente lavorate.
L'indennità di presenza
giornaliera non costituisce elemento
utile al fine
del calcolo di alcun istituto
contrattuale e legale, ivi compreso il
TFR.
d) Paga oraria. Per
la determinazione della paga
oraria si farà riferimento al
valore determinato dalla
somma del minimo
conglobato, del superminimo
individuale derivante dal
congelamento degli scatti d'anzianità
e dal superminimo collettivo
di categoria (allegato
4). Per il
settore dell'accompagnamento notte
verrà riconosciuto anche
l'attuale 4° elemento. Resteranno esclusi i valori dei
futuri scatti biennali.
e) Le parti confermano quanto previsto
dall'allegato 1 al CCNL Appalti FS relativamente
alla previsione che l'obbligo
delle Cooperative di
applicare, anche nei
confronti dei propri soci, sia le condizioni
salariali che quelle normative dei CCNL e degli accordi
sindacali, si applica anche ai trattamenti economici dovuti
agli istituti previdenziali e mutualistici. Nel
caso in cui
tali trattamenti per
particolari norme di
legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti
istituti al personale dipendente, le
Cooperative sono tenute alle relative
integrazioni al fine
di assicurare ai
propri soci un trattamento
globalmente non inferiore.
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità.
1. A decorrere
dall'1.10.00 tutti i lavoratori avranno diritto, per ogni biennio, ad un aumento periodico mensile
nella misura massima di 8 scatti in
cifra fissa, il cui importo risulta dalla seguente tabella:
1ª categoria 39.100
2ª " 42.619
3ª " 45.000
4ª " 47.702
5ª " 50.439
6ª " 53.567
7ª " 58.259
8ª " 62.951
2. I nuovi
aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno del
mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
3. Nel caso di
passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti
maturati al livello di provenienza.
4. Gli aumenti periodici d'anzianità già percepiti
al 30.9.00 vengono consolidati in un 'ad personam' non
riassorbibile valido ai fini di 13ª, 14ª
e TFR.
5. Considerata la
disciplina novativa, come sopra individuata, i
ratei di scatti d'anzianità sino
al 30.9.00 saranno considerati utili per
la maturazione dello scatto di cui al precedente comma 1
e non saranno
conseguentemente liquidati.
Il valore dei nuovi scatti determinati dal presente
articolo è escluso dalla base per la determinazione della
paga oraria.
Restano in vigore
le normative previste
nei singoli contratti
di provenienza.
Entro 30 giorni le
parti provvederanno a definire l'elenco completo delle indennità tutt'ora
vigenti.
Dichiarazione delle parti.
Entro 30 giorni dalla data odierna le parti completeranno i
testi inerenti agli accordi
interconfederali in materia di RSU, RLS, 626/94 e disciplina relativa a diritto
allo studio, molestie sessuali, pari opportunità. Nelle more restano in vigore
le situazioni in atto.