AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
13 giugno 2000
che disciplina il rapporto di
lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se
denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di
merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e
ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese
svolgenti l’attività di commercio elettronico, nonché dalle agenzie aeree e
pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a
quella di spedizione.
Decorrenza: 1
luglio 2000
Scadenza:
31 dicembre 2001 per la parte economica
31 dicembre 2003 per la parte normativa
Il
presente CCNL, rinnovato con gli accordi del 13.06.2000, 18.07.2000 e
16.07.2001, sostituisce i precedenti contratti del 12 aprile 1995, dell’1
luglio 1997 e del 23 settembre 1997.
Con
appendice di leggi ed accordi
INDICE GENERALE
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CCNL 13 GIUGNO 2000 |
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Verbale di accordo |
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Premessa |
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Relazioni industriali |
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Disposizioni particolari |
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Disposizioni generali |
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Assunzione |
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Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva del 12%
nelle assunzioni |
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Periodo di prova |
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Contratto a termine |
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Lavoro a tempo parziale. |
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Apprendistato e tirocinio |
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Classificazione e livelli retributivi |
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Mutamento di mansioni |
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Cumulo di mansioni. |
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Orario di lavoro per il
personale non viaggiante. |
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Flessibilità. |
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Orario di lavoro per il
personale viaggiante. |
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Orario di lavoro e
modalità di prestazione del personale viaggiante
impiegato in mansioni discontinue |
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Clausola compromissoria |
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Riposo settimanale |
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Giorni festivi |
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Festività abolite. |
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Retribuzione |
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Indennità di cassa e maneggio
denaro |
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Lavoro notturno
- Lavoro domenicale con riposo compensa-
tivo - Lavoro nelle
festività nazionali e infrasettimanali. |
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Lavoro straordinario |
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Rimborso spese - Indennità
equivalenti. |
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Indennità di disagio |
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Aumenti periodici di anzianità |
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Tredicesima mensilità |
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Quattordicesima mensilità |
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Assenze, permessi e congedo
matrimoniale. |
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Permessi per
gravi e documentati motivi familiari |
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Diritto allo
studio/formazione continua |
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Interruzioni, sospensioni di
lavoro e recuperi. |
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Ferie. |
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Malattia,
infortunio, cure termali, tossicodipendenza,
etilismo. |
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Tutela della maternità. |
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Tutela delle persone
handicappate. |
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Servizio
militare |
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Diritti
e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti |
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Volontariato |
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Responsabilità
dell'autista e del personale di scorta. |
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Ritiro
patente |
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Piccola
manutenzione e pulizia macchine. |
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Trasferimenti. |
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Indennità
varie e alloggio al personale |
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Indumenti
di lavoro. |
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Preavviso
di licenziamento e di dimissioni. |
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Trattamento
di fine rapporto |
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Indennità
in caso di morte. |
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Previdenza.. |
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Previdenza
complementare |
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Cessazione
del rapporto di lavoro e liquidazione.. |
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Cessione,
trasformazione e cessazione della
azienda. |
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Secondo
livello di contrattazione |
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Inscindibilità
delle disposizioni del contratto. |
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Sostituzione
degli usi. |
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Controversie. |
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Compiti
delle rappresentanze aziendali dei lavoratori |
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Diritti
sindacali. |
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Composizione
delle R.S.U |
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Utilizzo
lavoro in appalto. |
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Art. 54
bis |
Cambi
di appalto.. |
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Lavoro
temporaneo |
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Decorrenza
e durata.. |
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Linee
guida per la forfettizzazione dello
straordinario e della indennità di trasferta.. |
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In applicazione dell'ipotesi di
accordo 13 giugno 2000 e successive integrazioni, addì 15 maggio 2003 in Roma
tra
l'Associazione Italiana
Traslocatori Internazionali (AlTI), rappresentata dal Presidente Robert
Bolliger e dal Segretario Generale Francesco Damato;
l'Associazione Nazionale Imprese
Trasporti Automobilistici (ANITA), rappre-sentata dal Presidente Umbro
Bernardini e dai signori Giacomo Sarzina, Giorgio Cravedi, Massimo Masotti,
Sergio Bertani, Michele Bozzola, Giancarlo Vaccari, assistiti dal Segretario
Generale Luigi Sestieri e da Giuseppina Della Pepa e Giovanna Salimbene;
la Federazione Italiana
Trasportatori (FEDIT, già FEDERCORRIERI), rappresentata dal Presidente
Giuseppe Smeriglio, assistito dal Segretario Generale Enzo Solaro e dai signori
Claudio Isolano, Giuseppe Occidente, Claudio Poggi Longostrevi, Michele
Rossetti e Adriano Vaia;
la Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDE-SPEDI), rappresentata dal
Presidente Pietro Vavassori, assistito dai signori Franco Boffa, Tito
Carminati, Giuseppe Cesaris, Andrea Demurtas, Giuseppe Gualazzini, Piera
Marini, Giovanni Montella, Paolo Paschetta, Claudio Poggi Longostrevi,
Alessandra Sgarella, Enrico Sopelsa, Ampelio Zanzottera e Giorgio Zingoni;
la Federazione Italiana
Spedizionieri Industriali (FISI), rappresentata dal Presidente Guglielmo
Strada, assistito dal sig. Gianni Maggioni;
assistite dalla Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA),
rappresentata dal Presidente Aldo Gatti, assistito dal Direttore Generale Piero
Luzzati e dal sig. Fabio Marrocco;
l’AGCI Produzione e Servizi di
Lavoro (A.G.C.I.), rappresentata dal Presidente Marco Di Martino e dal Vice
Presidente Renzo Collina, assistita dall’Associazione Generale Cooperative
Italiane rappresentata dal Presidente Maurizio Zaffi e da Filippo Turi
dell’ufficio relazioni industriali;
l'Associazione Nazionale
Cooperative Servizi e Turismo (ANCST-Legacoop), rappresentata dai signori
Franco Tumino, Carlo Marignani, Alberto Armuzzi, Giuliano Peruzzi, Remo Dal Pra
e Edoardo Zeiman;
l'Associazione Italiana
Trasporti Eccezionali (AlTE), rappresentata dal Presidente Antonio
Catiello, dal Segretario Nazionale Sandra Forzoni e dal Vice Presidente
Severino Aliani;
l’Associazione Imprese
Smaltimento Stoccaggio Trasporti Rifiuti (ASSTRI), rappresentata dal
Presidente Felicino Del Carlo, dal Segretario Generale Tullio Cozzi e dal sig.
Alessandro Vanni;
l'Associazione Italiana
Trasportatori conto terzi di Rifiuti (ECOTRAS)
la Federazione Autotrasportatori
Italiani (FAI), rappresentata dal Presidente Fabrizio Palenzona, assistito
dal Segretario Generale Paolo Uggè e dai signori Stefania Cippitelli, Guido
Bertoldo, Armando Bizzotto, Stefano Sini, Enzo Pompilio, Pino Bulla, Pierino
Cotti, Claudio Fraconti, Walter Giupponi, Giorgio Guaraglia, Claudio Poggi,
Pietro Liva, Anna Colato, Massimo Colato;
la Federlavoro e
Servizi-Confcooperative rappresentata dal Presidente Massimo Stronati, dal
Direttore Mario Troisi con l’assistenza del Servizio Sindacale di
Confcooperative nelle persone di Ferruccio Pelos e Sabina Valentini;
la Federazione Traslocatori
Italiani (FEDERTRASLOCHI), rappresentata dal Presidente Gennaro Blanco
assistito dal Segretario Marco Colombo;
la Federazione Italiana
Autotrasportatori Professionali (FIAP/L), rappresentata dal Presidente
Leopoldo Renzo Lucchi e dal Segretario Generale Silvio Faggi;
la Federazione Italiana
Autotrasportatori Professionali (FIAP/M), rappresentata dal Vice Presidente
Nazionale Secondo Sauliano, dai membri della Giunta esecutiva Pio Luciano
Colicci e Santo Giaquinta, assistiti dai signori Pietro Speca e Alessandro
Viglietti;
l'Associazione Nazionale Artigiani e Piccole e Medie Imprese
del Trasporto Merci (FITA), rappresentata dal Presidente Nazionale Franco
Coppelli, dal Vice Presidente Nazionale Nicolò Samberisi, dal Segretario
Nazionale Maurizio Longo, dal Coordinatore Fita per la contrattazione
Gianpietro Bertani, assistiti dalla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato (CNA) nella persona del Responsabile aree politiche
sindacali Alberto De Crais;
l’Unione Imprese Trasporti
Automobilistici (UNITAI),
rappresentata dal Presidente Massimo Dolciami, dal Vice Presidente Emanuela
Bertoni e dal Segretario Generale Tullio Cozzi;
e
la Federazione Italiana
Lavoratori Trasporti (FILT -CGIL), rappresentata dal Segretario Generale
Guido Abbadessa, dal Segretario Nazionale Mario Sommariva, dai Dirigenti
Territoriali, Maurizio Amadori, Paola Bentivegna, Mario Boido, Enzo Misuri,
Fulvio Dal Zio, Katia Basso, Silvano Talotti, Germano Toselli, Paola Meloccaro,
Claudio Santoro, Vincenzo Mazzeo, Enrico Sartori, Roberto Savoldelli, Francesco
Trunfio, Vittorio Bertocco, Mimmo Rinaldi, Davide Aletto, Antonio Corradi,
Giovanni Ciarlo, Ivano Giordan unitamente ad una delegazione di lavoratori
RSA/RSU composta da Mirko Dichio, Alberto Listanti, Gianna Pepe, Flavio Valesella,
Nino Baudo, Piera Dossini, Gianni Peretta, Roberto Felli.
la Federazione Italiana
Trasporti (FIT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Claudio
Claudiani, dal Segretario Nazionale Mario Zotti, dai Responsabili Regionali
Maurizio Becucci, Enrico Borrelli, Enrico Caruso, Antonio Del Giudice, Giorgio
Framarin, Pasquale Paniccia, Massimo Proglio, Maria Luisa Pusceddu, Vincenzo
Romeo, Danilo Taino, Ernesto Noviello, Giuseppe Viola, Michele Mastrogiuseppe,
Gianluca Giorgi, Leonardo Agostinelli, Ivan Blasco, Pietro Avantaggiato, e dai
signori Andrea Aglio, Simone Brunetti, Gianni Cialfi, Enzo De Venuto, Antonio
Palla, Francesco Pellegrino, Bruno Verco;
la UILTRASPORTI rappresentata
da Sandro Degni Segretario Generale, da Paolo Carcassi e Ubaldo Conti Segretari
Nazionali, da Enrico Cimmino e Caludio Tarlizzi Dipartimento Ausiliari al
Traffico, da Giuseppe Filippone Coordinatore Nazionale del Settore Trasporto
Merci e dai Segretari Regionali: Marco Pecorari, Andrea Roncallo, Pasquale
Ruggiero, Daniele Zennaro, Davide Mazzacurati, Claudio Pisoni, Stefano La
Dogana, Antonio Rescigno, Enzo Boffoli, Maurizio Ena, Lanfranco Ricci,
unitamente alle RSA/RSU Aziendali;
è stato sottoscritto il testo
definitivo del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale
dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e
doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto
di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle
imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di commercio
elettronico, nonché dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che
esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione.
Il presente contratto collettivo
nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23
luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di
categoria, le finalità in tema di relazioni sindacali.
In tale ambito il contratto
collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per
determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato del
trasporto delle merci a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed
operative per una migliore efficienza dei servizi di trasporto merci e della
tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel
settore.
Ciò rende attuale una visione del
trasporto merci più conforme alle necessità produttive del mondo industriale
come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema
produttivo.
Le parti convengono sulla
opportunità che l'attività di trasporto merci si debba sviluppare sia per
eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto
medesimi, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la
logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti.
Attraverso
lo sviluppo di imprese strutturate di trasporto le stesse avranno la
possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed
internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica
dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli
occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
La
risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e
sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo,
nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono
partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come
"trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi.
Verso questa strategia occorre
siano indirizzate le risorse pubbliche, con una correzione nelle destinazioni e
negli scopi, sostenendo in maniera sistematica le iniziative che sollecitano la
intermodalità e lo sviluppo delle aziende strutturate; in questa direzione
debbono convergere le iniziative legislative di riforma volte a superare la
frammentazione dell'autotrasporto, favorendo la costituzione di aziende
associate e consorzi, sostenendo la riorganizzazione delle imprese artigiane,
per regolamentare l'attuale sistema di decentramento.
Un sistema i cui risultati sono
stati quelli di un frazionamento delle imprese che non trova confronto con gli
altri paesi della Comunità europea e le conseguenze sono state subite anche dai
lavoratori che hanno dovuto in molti casi convertirsi in lavoratori autonomi,
causando contrasti all'interno del settore che continuano a rendere negativa ed
inefficace l'azione dei pubblici poteri.
In questi anni la trasformazione
dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è
penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di
interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della
funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali,
logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici.
Ne consegue un confronto sulla prospettiva,
per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle
risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno
del processo di ristrutturazione del trasporto merci e della sua articolazione
su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità
e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze,
incremento dei posti di lavoro.
La prospettiva del trasporto merci
assume rilevanza per il lavoro, tale da richiedere un intervento certo ed
organico, non solo legato all'effetto della liberalizzazione delle dogane, per
dotare le aziende e i lavoratori di ammortizzatori sociali e di benefici
poggiati sulla riqualificazione professionale e sul reimpiego nel settore.
Tale obiettivo può diventare un
riferimento per un percorso contrattuale capace di comprendere esigenze
normative proprie delle realtà produttive connesse al trasporto merci.
Internet ha creato in pochi anni
una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni
centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai
esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. E’ attivo 24 ore su 24,
per 365 giorni l’anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un
confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra
loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line.
Nasce l’e-Commerce. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in
discussione l’attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si
fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori
mediazioni.
All’intermediario commerciale si
sostituisce l’impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi
un nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli
ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle
merci.
L’e-Fulfilment
rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio,
trasporto e consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente
finale, l’incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese
destinatarie della presente normativa saranno chiamate a “salire” e a “scendere”
lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore
aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino
a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell’accezione corrente non vi
erano comprese.
L’e-Fulfilment
collegato all’e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to
Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per
gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le
consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre,
da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche,
tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall’altra nuove
modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le
parti si danno atto che, il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova
attività emergente forte di enormi potenzialità occupazionali. Si conviene
pertanto che la normativa inerente la speciale regolamentazione dell’orario di
lavoro atta a soddisfare le indispensabili esigenze di flessibilità richieste
dalla nuova attività, sarà applicabile unicamente ai nuovi assunti dal 1°
luglio 2000 che verranno espressamente dedicati all’e-Fulfillment.
A tal fine le parti, ferma restando
l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, convengono quanto segue.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni
sindacali.
Le
parti sopra indicate convengono che, per quanto concerne il trattamento
economico complessivo del socio-lavoratore di cooperativa, fatte salve le
prerogative statutarie e le deliberazioni assembleari, si faccia riferimento a
quanto previsto dal presente CCNL.
Le parti sopra indicate convengono che si incontreranno, qualora sia emanato un
apposito provvedimento legislativo sul socio-lavoratore di cooperativa, al fine
di armonizzare alle disposizioni di legge quanto previsto dal comma precedente.
Le parti sopra indicate, inoltre, concordano che la realizzazione del
riferimento di cui al primo comma sarà attuata, nel settore della
movimentazione merci\logistica, in modo graduale e comunque secondo tempi e
modalità che saranno definiti tra le Associazioni cooperative e le OO.SS firmatarie
del presente CCNL, in appositi incontri da tenersi a decorrere dal primo
gennaio 2001.
Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione dei trattamenti
di previdenza complementare definiti nel presente CCNL, le Associazioni
cooperative e le OO.SS firmatarie il presente CCNL ribadiscono impegni già
assunti e sottoscritti in riferimento al Fondo Pensione Cooperlavoro.
In data 27 giugno 2002 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa di cui alla
presente dichiarazione congiunta.
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Livello
nazionale
Di norma
annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali
imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a
conoscenza di Filt‑Cgil, Fit‑Cisl e Uiltrasporti, con gli opportuni
riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale dei trasporti:
·
i
programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti
specialistici più significativi;
·
le
previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i
trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
·
in
riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a
fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti
locali nel quadro di apposite leggi;
·
i
mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e
sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
·
l'aggiornamento
di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla
produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le
capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
·
i
dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni
circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le
condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le
diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo
sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
·
i
dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del
lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.
Considerate le modifiche della
legislazione nazionale (legge quadro 407/1955) e della nuova legge sugli
appalti di prestazioni e servizi terzi, le parti potranno convenire ‑ al
fine di sperimentare concretamente nel trasporto merci una politica attiva del
lavoro ‑ di redigere e diffondere per opportuna conoscenza presso le
aziende, elenchi di imprese consortili e/o cooperative che assicurino il
rispetto delle normative relative alla retribuzione, all'orario e alle
condizioni della prestazione lavorativa.
Livello
regionale
In ogni regione,
su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi annualmente riunioni tra le
parti aventi per oggetto le stesse materie di cui a livello nazionale, con
esclusivo riferimento alla realtà locale.
Ambito aziendale
Le parti
concordano di sviluppare e migliorare l’attuale sistema di relazioni
sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie
e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere
strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di
affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della
formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le
relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto
predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e
procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono
quanto segue.
Le
Aziende con più di 150 dipendenti, calcolati su base annuale come media,
forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU,
unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
1.
andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale
specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o
regionale;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro
riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione Dlgs 626/94;
6. applicazione della legge sulle pari opportunità;
7. numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali, anche
per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. rapporti di lavoro atipici (P.T., tempo determinato, lavoro interinale,
stage);
9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari
straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10. inquadramenti professionali.
Per le aziende o gruppi industriali
articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio
nazionale, che hanno in organico più di 150 dipendenti, di media calcolati su
base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi
criteri.
Per le imprese con meno di 150
dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie suddette in forma
aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di
secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
Costituzione
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti
convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori
regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi
economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri
rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza
dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate
alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di
analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività
complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, al fine di consentire di
individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività,
determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano
difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di
studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
·
l'andamento
dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai
contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento
dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad
assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e
n.125/91 e successive modificazioni;
·
i
problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai
prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto;
·
la
determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle
R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per
meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
·
lo
studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per
migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
·
la
promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle
organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi, in materia di
trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale
strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica
sociale della Comunità;
·
la
raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della
formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli
Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla
costituzione dell’Osservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni
imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con
il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse
attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio
nazionale.
Gli
Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno
una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i
propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture
delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno
avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca,
previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle
parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale
nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e
manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati
all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti
impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso
una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La
data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e
comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle
due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le
modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare
oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione a livello territoriale.
Commissione
nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel
confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e
di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari
opportunità fra donne ed uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione
paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6
rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati,
rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle
Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di
svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui
alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e di
individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro
superamento.
La Commissione opera:
o
studiando
le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione
femminile nel comparto del trasporto merci in conto terzi, utilizzando a tal
fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente di cui al Cap. II;
o
seguendo
l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari
opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della
Comunità Europea 1991-95 e successivi e al programma di azione per l'attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
con il compito di:
a.
analizzare
le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,
con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio
nazionale permanente di cui al Cap. II;
b.
promuovere
interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo
l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c.
individuare
iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle
nuove tecnologie;
d.
studiare
la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni
positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e.
proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno
da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e
invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti
stipulanti un rapporto sull'attività svolta. Essa si potrà avvalere, per lo
sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune
accordo.
Soltanto gli atti approvati
all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del
contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti
stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli
elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della
Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame
in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una
delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di
segreteria.
Servizi
essenziali da garantire
Fermo restando il
fatto che la legge n.146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della
persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla
necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi
costituzionalmente garantiti:
a)
trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di
combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a
garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di
cui sopra.
CAPITOLO II - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Trasporti
speciali
1. Per i trasporti di carne, latte e
generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei
trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione
l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi,
salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del
servizio.
2. Tenuto presente la non applicazione
degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle
presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno
una indennità sostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale
conglobato.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di cui al comma 2 viene
calcolata a far data dall'1 febbraio 1977 sulla sola retribuzione tabellare in
applicazione dell'accordo 24 giugno 1977.
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.1 Assunzione
1.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella
quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il
lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere
nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico
iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo
di prova.
2. All'atto
dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento
equivalente;
2) il libretto di lavoro o
documento equivalente;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da
particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati
richiesti dall'azienda.
3.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le
eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende
possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il
lavoratore a visita medica.
5 .
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
Art.1 bis - Qualifiche da escludere
dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni
1.
In attuazione del secondo comma dell'art.25 della legge 23 luglio 1991, n.223,
le parti convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista
dal primo comma della legge citata, non si tiene conto delle seguenti
assunzioni:
·
lavoratori
cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1°, 2°, nonché
3° super e 3°, limitatamente al personale viaggiante;
·
lavoratori
da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
2. I lavoratori assunti
tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della
legge n.223/91 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di
riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 25, anche quando vengono
inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
3. Il presente
articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro
affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 2 - Periodo di prova
1. L'assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
o
6
mesi per i quadri;
o
4
mesi per gli impiegati del 1° livello;
o
3
mesi per gli impiegati del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli
inquadrati nel 3° livello Super e nel 3° livello;
o
2
mesi per gli impiegati del 3° livello Super, 3° livello e 4° livello;
o
10
giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova
resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di
malattia o infortunio.
2. Tale periodo di prova
dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.1.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti
tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto
diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il
periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da
ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto
alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora
la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo o per licenziamento,
durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello,
durante il primo mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti
di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super e nel 3° livello, la
retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Qualora il
licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta
la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la
risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora
alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del
rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà
computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio
e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Le norme relative
al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato
tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data
di assunzione.
9. Saranno esenti dal
periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa
azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 3 - Contratto a termine
1. Le
assunzioni con contratto a termine sono regolate dalla legge 18.4.1962 n.230,
dal D.P.R. 7.10.1963 n.1525 e dalla legge 28.2.1987 n.56, art.23.
2. Possono
essere conclusi, nel campo dell'autotrasporto e della spedizione, contratti di
lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari
dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire
con il normale organico.
3. Fermo
restando quanto disposto dall'art.23 della legge n.56/87, è consentita la
conclusione di contratti a termine nei seguenti casi:
§
esigenze
di servizio legate a particolari periodi annuali;
§
commesse
improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
§
manutenzione
straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc..
Ai sensi dell'art.23 della legge 28
febbraio 1987, n.56, le parti individuano le seguenti ulteriori ipotesi per le
quali sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine:
·
incrementi
di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o
sperimentali;
·
esecuzione
di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
·
assunzione
per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
·
esecuzione
di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo.
4. Altre ipotesi
di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a norma
dell'art.23, comma 1, legge n.56/87.
5. Le
evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo
determinato costituiranno materia di esame preventivo in sede aziendale con le
R.S.U o, in mancanza di queste, in sede locale con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
6. Le assunzioni
con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte, verranno comunicate,
entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle R.S.U. ovvero, in mancanza di
queste, alle organizzazioni sindacali locali predette.
7. I contratti a
termine di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere conclusi:
§
nelle
aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura del 25% dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato;
§
nelle
aziende con più di 50 dipendenti, entro la misura massima del 10% dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore
a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità,
i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le
OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche
esigenze aziendali.
8. Se
dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il
numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
9. La durata
minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo
di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.
10. In tema di contratti a
termine hanno inoltre efficacia gli accordi interconfederali.
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
1. Per lavoro a
tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario
settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt.9, 11 e 11 bis del
presente contratto e regolato dal decreto legislativo n.61/2000 e successive
modifiche e integrazioni.
2. L'instaurazione
del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia
indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
3. Il
rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a.
volontarietà
di entrambe le parti;
b. reversibilità della prestazione da
tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà
delle parti;
c.
priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni, tenendo in
particolare conto delle esigenze individuali come quelle legate al lavoro di
cura e alla formazione;
d.
applicabilità
delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del
rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della
prestazione lavorativa, ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le
semifestività previste dall’art.13 lettera c); i permessi retribuiti previsti
dall’art.24 comma 3 possono essere fruiti per intero;
e.
limitazione
a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità
superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 settimanali; la
percentuale del 25% può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo
con la R.S.A., R.S.U. o delegato di impresa unitamente alle OO.SS.
territorialmente competenti; in tali accordi dovrà essere inoltre specificato
il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale
di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui
sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda;
f.
facoltà
di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi
in cui il termine di conversione sia prestabilito.
4. In caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo
stesso potrà anche avere durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore
a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45
giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è
consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56,
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il
normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a
quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Art.
5
-
Apprendistato e tirocinio
Apprendistato
1.
L’apprendistato è un rapporto di lavoro speciale a causa mista il cui scopo è
far acquisire al lavoratore una qualifica professionale. Per quanto non contemplato
dalla legislazione vigente valgono le normative previste dal presente contratto
di lavoro.
2. Il periodo di
prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali
è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a due settimane quando si
tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia
frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il
periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto
dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
3. La durata
massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal
presente contratto sono stabiliti in:
24 mesi: per gli apprendisti destinati
ad essere inseriti nei livelli 4° e 5° nonché per gli autisti inquadrati nei
livelli 3° e 3° super;
36 mesi: per gli apprendisti non autisti
destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° super;
48 mesi: per gli
apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°.
4. Per gli
apprendisti in possesso di diploma conseguito presso istituto professionale
ovvero di scuola media superiore o di qualifica professionale inerente la
professionalità da acquisire, le durate dei contratti di apprendistato sono
così ridotte:
24 mesi per
gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° super;
36 mesi per
gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°.
5. La retribuzione è
determinata in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per la
rispettiva categoria secondo la seguente scaletta:
contratto
di 24 mesi
dal 1° al 12° mese compreso
70%
dal
13° al 24° mese
“ 90%
contratto
di 36 mesi
dal 1° mese al 12°
compreso 70%
dal
13° “ al
24°
“ 85%
dal
25° “ al
36°
“ 95%
contratto
di 48 mesi
dal 1° mese al 12°
compreso 70%
dal
13° “ al
24°
“
80%
dal
25° “ al
36°
“ 85%
dal
37° “ al
48°
“ 95%
6. Agli apprendisti
di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie pari a 30
giorni di calendario annuo. Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le
ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal CCNL presente.
7. Per quanto
concerne i trattamenti spettanti all’apprendista in caso di malattia,
infortunio e cure termali, sono confermate le previsioni di cui all’art. 28 del
presente CCNL.
8. L’impegno
formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la
qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in
possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di
studio
Ore di formazione medie annue
- Scuola
dell’obbligo
120
- Attestato di qualifica
professionale
100
- Diploma di Scuola Media
Superiore
80
- Diploma
Universitario
60
- Diploma di
laurea
60
Al secondo livello di
contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e
specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in
coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze
determinate dalle fluttuazioni stagionali delle attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle
svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento
degli obblighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione
previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente comma sono comprese nell’orario normale
di lavoro
9. Per la
formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 maggio 1999,
attuativo dell’art. 16 della legge 196/97, le aziende faranno riferimento ai
contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle Parti stipulanti il
presente CCNL.
10. Le attività formative
sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere
professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale,
sia quelli a carattere professionalizzante, andranno predisposti per gruppi di
profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle
conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente
l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.
11. Le attività formative di
cui all'art. 2 lett. A) del Decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998,
dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto ministeriale
20 maggio1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
·
competenze
relazionali
·
organizzazione
ed economia
·
disciplina
del rapporto di lavoro
·
sicurezza
sul lavoro
12. I contenuti di cui all'art.
2 lett. B) del Decreto del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da
conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base
dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto ministeriale 20
maggio 1999:
·
conoscere
i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendale
·
conoscere
e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità
·
conoscere
e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
·
conoscere
e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro ( attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro)
·
conoscere
e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
·
conoscere
le innovazione di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze
linguistiche/ matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e
professionalizzanti.
13. Per tutto quanto non
espressamente contemplato nel presente accordo trovano applicazione le norme
contrattuali previste dal presente CCNL. Fatti salvi gli accordi
interconfederali in vigore, gli Osservatori territoriali potranno stabilire modalità
e percorsi formativi per l’apprendistato. Sono inoltre fatti salvi eventuali
accordi di miglior favore a livello aziendale e/o territoriale.
Tirocinio
1. In
applicazione dell'art.22 legge n.56 del 28.2.1987, si conviene che per i
giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica conseguito ai sensi
dell'art.14 della legge n.845 del 21.12.1978, e che vengono assunti a tempo
indeterminato, si applica un periodo di tirocinio di mesi 6 per il quale si
prevede la retribuzione stabilita al 5° livello della scala parametrale.
Nota a verbale
Per i rapporti di apprendistato instaurati prima del 18 luglio 2000 continuano
ad applicarsi sino alla scadenza le disposizioni previste dai precedenti
contratti e quelle della legge n.196/97.
Art. 6 -
Classificazione e livelli retributivi
Parte prima
1. In relazione
alle mansioni svolte, i prestatori di lavoro subordinato disciplinati dal
presente contratto sono inquadrati nei seguenti otto livelli, fermo restando
che la distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti
di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che
prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali
qualifiche.
Quadri
1. Appartengono a
tale livello i quadri intermedi che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti sono preposti ad un ramo o servizio autonomo dell'azienda e svolgono
con carattere di continuità funzioni direttive, con un elevato grado di responsabilità
e di capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo, ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, stabiliti dalla
direzione.
2. Tale livello è
previsto esclusivamente nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più
di 40 dipendenti ed il lavoratore, per essere inquadrato in questo livello,
oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve comunque
avere alla proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
3. Fermo restando
il limite dimensionale dei 40 dipendenti sopracitato tale livello è anche
previsto per quei responsabili di funzione che operano in staff alla direzione
dell'azienda, con particolare specializzazione ed autonomia professionale e decisionale.
4. Appartengono a
tale livello, a titolo di esempio:
a.
responsabili
di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio
con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività
del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche
previste in declaratoria;
b.
responsabile
aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers).
1° Livello
1. Appartengono
al 1° livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni,
che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri,
nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di
particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali
loro impartite.
2. Vengono
inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a.
responsabili
di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto e capi ufficio
con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
b.
capo
contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione
dell'azienda;
c.
capo
tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per
traffici internazionali;
d.
capo
operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
e.
produttori
o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche
conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
f.
impiegati
muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga
utilizzata per conto dell'azienda;
g.
impiegati
contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni
specificate nella declaratoria;
h.
cassiere
principale o che sovrintenda a più casse;
i.
corrispondente
in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
j.
analista/programmatore
responsabile della conduzione di progetti in autonomia;
k.
incaricato
della compilazione del budget aziendale;
l.
coordinatore
aeroportuale (air couriers);
m.
capo
centro smistamento e distribuzione (air couriers);
n.
responsabile
di laboratorio chimico-fisico;
o.
responsabile
di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
2° Livello
1. Appartengono a
questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico
amministrative specializzate caratterizzate - sia pur nei limiti delle
procedure e delle direttive valevoli per il loro campo di attività - da una
limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione
professionale e/o formazione tecnico-pratica.
2. Appartengono al
2° livello gli impiegati di concetto sia tecnici che amministrativi, interni od
esterni, non classificabili nel 1° livello.
3. Vengono
inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a.
altri
capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
b.
contabili
anche se esplicano la loro attività mediante prima nota, purché con
discrezionalità ed autonomia e per tutti gli articoli della contabilità
aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del
bilancio;
c.
supervisori
operativi o servizio clienti (air couriers);
d.
coadiutori
di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzino la loro procura per
conto dell'azienda da cui dipendono;
e.
tariffisti
per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffisti autonomi per
traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
f.
acquisitori
di traffici internazionali e/o nazionali;
g.
altri
segretari di direzione;
h.
cassieri
e impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
i.
capi
reparto magazzino di deposito;
j.
corrispondenti
in lingua italiana o estera;
k.
altri
contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla
completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie
e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
l.
capi
fatturisti;
m.
stenodattilografi
in lingua estera anche operanti con sistemi di videoscrittura;
n.
impiegati
con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
o.
traduttori
e interpreti;
p.
capo
del personale di magazzino con responsabilità del carico e scarico del
magazzino merci;
q.
impiegati
addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza
specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in
cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
r.
-
programmatori addetti alla minutazione ed alla composizione di diagrammi
elementari inerenti problematiche tecniche, amministrative e commerciali
- operatore CED di unità articolate:
s.
telescriventisti
che effettuano corrispondenza e/o traduzione in o da lingua estera (cioè con
esclusione della semplice trasmissione di testo già predisposto in lingua
estera);
t.
esperti
operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di
campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel
loro specifico settore di attività;
u.
assistenti
e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche,
effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di
controllo;
v.
addetti
alla emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.
3°
Livello Super
1. Appartengono al
3° livello Super gli operai aventi specifica professionalità ed alta
specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla
riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo
smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame
complessivo della funzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano
attività di carattere esecutivo non rientranti nel 3° livello.
2. Appartengono al
3° livello Super:
A) Gli operai ad esempio:
a. conducenti di
autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di
autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
b.
primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
c.
gruisti addetti alle gru semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
d.
motoristi e/o collaudatori.
B) Gli impiegati ad esempio:
e.
"ausiliari" dello spedizioniere doganale operante nell'ambito degli
uffici doganali.
f.
addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (air couriers);
g. telesales
senior dopo 24 mesi (air couriers);
h.
city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);
i.
operatore addetto alle trilaterali
automatizzate;
j.
assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
k.
addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
l.
addetti al controllo imballaggi con certificazione.
3°
Livello
1. Appartengono a
questo livello gli impiegati con mansioni esecutive d'ordine che richiedono
generica preparazione professionale acquisita mediante conoscenze scolastiche
di base o esperienze o addestramento; gli operai che svolgono mansioni per
l'esecuzione delle quali si richiede una specifica capacità tecnico-pratica
acquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraverso
l'esperienza o che coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambito di
procedure o di istruzioni.
2. Vengono
inquadrati in questo livello:
A) Gli impiegati ad esempio:
a. contabili
d'ordine ed aiuti contabili;
b.
impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei
semplici portavalori;
c.
agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di
merci;
d.
stenodattilografi anche operanti con sistemi di videoscrittura;
e.
impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie,
postali e bancarie;
f.
impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a
quietanzare e a versare;
g.
magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci,
sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
h.
fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
i.
compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su
videoterminali;
j.
compilatori di bolle doganali;
k. fattorini con
mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in
banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti
e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
l.
archivisti;
m.
telefonisti esclusivi e/o centralinisti;
n. operatori su
sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di
inserimento di dati per la lettura da documenti oppure
che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi
preesistenti;
o. city
couriers junior (air couriers);
p.
agente di smistamento/operatore
aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
q.
addetti al servizio clienti junior (air couriers);
r.
telesales
junior (air couriers);
s.
telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua
estera;
t.
addetti
alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante
la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive
come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi
computerizzati.
B) Gli operai ad esempio:
a.
autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80
q.li;
b.
conducenti di motobarche;
c.
conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
d.
trattoristi;
e.
capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti
eccezionali;
f.
addetti a gru semoventi e a gru a ponte cabinate con portata inferiore a 20
tonnellate;
g.
capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai;
h.
conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
i.
addetti al ricevimento merci e/o ribalta con controllo e rilascio documenti del
o al mittente;
j.
falegnami e/o imballatori;
k.
conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20
quintali se muniti di gru;
l.
operai specializzati d'officina.
4°
Livello
1. Appartengono a
questo livello gli impiegati d'ordine non inquadrabili nel 3° livello che
svolgono una attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite e/o di
istruzioni dettagliate; gli operai non inquadrabili nel 3° livello addetti a
mansioni che richiedono una generica capacità tecnico-pratica acquisita
attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale.
A) Ad esempio gli impiegati
d'ordine:
a.
dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;
b.
altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non
rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati;
c.
fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;
d.
agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers).
B) Ad esempio gli operai:
a.
altri capisquadra;
b.
altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
c.
motocarristi;
d.
magazzinieri con mansioni non impiegatizie;
e.
stivatori;
f.
facchini addetti ai traslochi;
g.
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li;
h.
operai qualificati di manutenzione e di officina.
5°
Livello
1. Appartengono a
questo livello gli operai addetti a mansioni manuali per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo
elementare.
2. Vengono
inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a. conducenti di autocarri elettrici;
b.
conducenti
di carrelli elettrici;
c.
chiattaioli;
d.
barcaioli;
e.
fattorini
addetti alla presa e consegna;
f.
spuntatori;
g.
uomini
di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
h.
operai
comuni di manutenzione di garage e di officina.
6°
Livello
1. Appartengono a
questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice
sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze
professionali.
2. Vengono
inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a.
manovali
comuni, compresi quelli di officina;
b.
facchini;
c.
fattorini
di magazzino;
d.
addetti
ai comuni lavori di pulizia;
e.
guardiani
e/o personale di custodia alla porta.
Parte seconda
Quadri
1. Le parti si danno
atto che con la nuova definizione del livello Quadri è data attuazione al
disposto della legge n.190/85 sui quadri intermedi.
2. In relazione a
quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori attribuiranno la
qualifica di quadro ai lavoratori interessati a partire dall'1 luglio 1987.
3. L'azienda, ai
sensi del combinato disposto dell'art.2049 c.c. e dell'articolo 5 della legge
n.190/85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro
nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può
essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro
dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino
alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del
quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle
funzioni attribuitegli.
4. In relazione alle
loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli
quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità
professionali.
5. A decorrere
dall'1 marzo 1991 l'indennità di funzione viene elevata da L.50 mila (25.82
euro) a L.100 mila (51.65 euro) mensili lorde.
6. Le parti si danno
atto di assimilare - agli effetti dell'orario di lavoro - i quadri fra il
personale direttivo di cui all'art. 1, R.D.L. 15 marzo 1923 n.692, cui fa
riferimento la dichiarazione a verbale dell'articolo 9.
7. Per quanto non
espressamente previsto in deroga e per la parte normativa si fa riferimento a
quanto previsto per l'ex 1° livello Super.
Art. 7
- Mutamento di mansioni
1. Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che
sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo,
dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla
differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai
minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un
periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello Quadri e 1° livello
e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà
senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello
superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per
malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore
il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di
livello.
4. In caso di
spostamento non temporaneo di consistenti aliquote di lavoratori in rapporto al
numero globale del personale occupato nella unità produttiva, l'azienda fornirà
preventiva comunicazione scritta alle R.S.A.. Quest'ultime potranno richiedere
per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto
del provvedimento.
5. L'esame di cui al
comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla
richiesta scritta delle R.S.A..
6. L'azienda
comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini
predetti.
Art. 8
- Cumulo di mansioni
1. Al lavoratore che
sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due
diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le
mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui
ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno
di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il
lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un
periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che
ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a
svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del
passaggio di livello.
Art.9
- Orario di lavoro per il personale non viaggiante
1. La durata
dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore
giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L’orario di lavoro potrà
altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato.
2. La
distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della
giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
3. Se il lavoro
prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del
50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il
lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta
percentuale è ridotta al 20%.
4. L'orario di lavoro va conteggiato
dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro
per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il
servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il
lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la
consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di
30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive
saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno
comportare l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo
restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari
al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della
pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito;
l’alternativa e’ in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle
modalità applicative con le R.S.U, il delegato d’impresa, le OO.SS
territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto
della localizzazione dell’unità produttiva e della situazione dei trasporti
pubblici.
6. Gli addetti
all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno
adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Leg.vo
626/94.
7. L'eventuale
istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di
8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in
modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra
le parti.
8.
Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o
dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
9.
L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione
delle prestazioni straordinarie.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell’art.2 del D.Leg.vo 26/11/99
n.532, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24
ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l’orario di lavoro verrà ridotto di 15
minuti.
Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati, ferma restando la
durata dell’orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una
pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d’intesa tra le
parti.
10. Nel
fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime
qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze
dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano
equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al
riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
11. Nel caso di lavoro a turno,
il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia
stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà
comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
12.
Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata
dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 5° comma, potrà
essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attività lavorativa per un
massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le R.S.U..
In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere
richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.
13. In aggiunta ai gruppi di
ore spettanti per le festività abolite ai sensi dell'art. 14 del presente CCNL,
vengono riconosciute 88 ore annuali complessive in 11 gruppi di 8 ore ciascuno
da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione
di anno di servizio o frazione di esso. Allo scopo di realizzare l’orario
settimanale di 39 ore, si intendono assorbite 48 ore dei permessi retribuiti di
cui sopra. Pertanto le ore fruibili secondo le modalità successivamente
indicate ammontano a 40. L’assorbimento di 48 ore è subordinato all’effettiva
fruizione dell’orario settimanale di 39 ore. Tale assorbimento sarà comunque
effettuato pro rata in ragione d’anno.
Le parti si incontreranno a livello aziendale per esaminare le modalità di
attuazione di quanto sopra.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti
tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre
riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze
facoltative post-partum, aspettativa, ecc.,) fatto salvo quanto previsto dalle
predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di
maturazione (1.1-31.12) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto
al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
14. Per i lavoratori inseriti in
turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30
minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con
le medesime modalità previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora
non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con
la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile
successivo.
Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario
di lavoro su base giornaliera o settimanale.
15. La riduzione di orario
non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto
di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
16. Ai
lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata
in misura proporzionale.
17. Per il personale addetto alla filiera logistica dell’e-Commerce
(e-Fulfilment), assunto a partire dal 1 luglio 2000 l’orario di lavoro
settimanale, calcolato come media nell’arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore
dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la
prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e non
superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause.
Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di
mezz’ora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sarà garantito,
ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate.
Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente
determinato, solo allorquando l’imprenditore ha programmato il predetto orario
e lo ha formalizzato con le modalità di cui all’art. 12 del R.D 10/9/1923 n.
1955 ed alle normative di legge in vigore . Non si farà luogo al pagamento di
alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le
maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi dell’articolo 17;
restano ferme le maggiorazioni di cui all’art.18 per il lavoro straordinario; i
permessi di cui al comma 13 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in
ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Nota a verbale
Le parti riconoscono che l’utilizzo di sistemi telematici e/o di posta
elettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informatica nell’ambito
delle attività svolte non costituisce di per sé condizione sufficiente per
l’applicazione della speciale regolamentazione inerente l’E-Fulfilment che deve
essere unicamente intesa a regolamentare tale specifica nuova attività svolta
con nuova occupazione.
Deroghe
a. Il solo personale esterno che svolge
stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici
degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli
scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di
cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate.
Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della
maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b. Per il personale addetto ai
traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque
giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente
contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la
giornata di lunedì.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della
durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso
introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art.1 del Regio Decreto Legge
15 marzo 1923, n.692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli
impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art.3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre 1923,
n.1955 (Regolamento per l'applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato) si
conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione
dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o
amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta
responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non
identificare necessariamente con quello del primo livello.
Dichiarazione a verbale
Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia
dell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzative e
produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindi non più
applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.
Art.
10 - Flessibilità
1. Qualora
siano preventivamente concordati con le R.S.U., ovvero in loro mancanza con i
sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro
l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
2. La
diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi
di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La
maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non
potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo
nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente
rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor
intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
4. In regime
di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando
la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari
al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui
è avvenuta la maggiore prestazione.
5. I riposi
compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti
successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione
della maggiore prestazione.
6. Al
lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della
risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in
regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una
percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il
17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in
diminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dall’art.18.
7. Qualora i
riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior
prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al
lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi
compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi
dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla
sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la
maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al
termine della causa impeditiva.
8. Ai
lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il
programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
Deroghe
1.
In
considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di
attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di
ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale
dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali
da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale
nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell’anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le
modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS
territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non
pregiudica l’applicazione della suddetta deroga.
2.
In
considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente
collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura
massima del 50% della sua consistenza, e’ consentito alle imprese di attuare
regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un
massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell’anno. Tale
limite non è cumulabile con le 150 ore di cui all’art.10, comma 3.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le
modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS
territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non
pregiudica l’applicazione della suddetta deroga.
Art.
11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fatto
salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis relativo ai lavoratori
addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di
prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di
disponibilità tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro
settimanale e' stabilito in 39 ore, a decorrere dal 1 luglio 2000, come
previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
2. Le norme
previste dal regolamento CEE n.3820/85 del 20.12.1985 devono essere
integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal
lavoratore.
3. Per il
personale viaggiante dei livelli 3° Super e 3° è tempo di lavoro effettivo
quello che non rientra nelle seguenti definizioni:
a. tempo trascorso in viaggio, per
treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei
servizi affidati al lavoratore;
b. tempo di attesa del proprio turno
di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in
misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
I tempi specificati nelle
precedenti lettere a) e b) si calcolano in ragione del 50% della loro durata
per la sola parte che eccede il limite dell’orario ordinario, e non concorrono
al computo del lavoro straordinario.
4. Il
tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di
riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore e'
lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede
dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo
manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
5. I tempi di
riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla
legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al
lavoratore.
6. Rientrano
nei riposi intermedi:
·
i
tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di
durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le
trasferte superiori alle 15 ore;
·
il
tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il
lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto
alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla
sede dell'impresa.
8. Agli
effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di
lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la
esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie.
9. Ferma restando la
durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro
effettivo per la guida dei veicoli e la attività complementare viene retribuita
con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:
a.
secondo
l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione
del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi, dandone informazioni alle
R.S.U.. Le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia del
foglio di registrazione del cronotachigrafo;
b.
secondo
quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui
al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti
di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
- Accordi collettivi
territoriali:
Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la
forfettizzazione che facciano riferimento alle “linee guida” stabilite
fra le parti a livello nazionale. Tali accordi vengono stipulati secondo le
seguenti modalità.
1.
Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di
riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione
saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno
di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali
ovvero i parametri di riferimento di cui agli “accordi quadro territoriali”,
gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della
forfetizzazione. Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della
materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra
le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla
stipula del presente CCNL.
2.
Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico – Tali accordi vengono stipulati
fra le Associazioni datoriali e le OO.SS stipulanti e firmatarie il presente
CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente
omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità
delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori
delle forfettizzazioni saranno individuati all’interno dell’accordo
territoriale.
Gli accordi aziendali e
territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli
Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell’art.3, D.L
318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché abbiano piena
efficacia anche agli effetti previdenziali, come previsto dalla stessa legge.
La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro
straordinario ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo.
Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e
le loro Associazioni da una parte; le RSU, le RSA, il delegato d’impresa, le
rappresentanze territoriali delle OO.SS stipulanti e firmatarie, dall’altra.
Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti
delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.
Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed
ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS
stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.
Le imprese che sono tenute all’applicazione degli accordi territoriali, possono
derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi
dalle parti titolate a norma del presente articolo.
Le parti, entro 12 mesi dalla stipula del presente CCNL, si impegnano a far
rientrare eventuali accordi individuali plurimi, già esistenti a livello
aziendale alla data della stipula del presente CCNL, nell’ambito degli accordi
collettivi previsti dal presente articolo, con l’esercizio dei poteri loro
conferiti dai rispettivi statuti. Le parti verificheranno, con incontri
trimestrali, a livello nazionale, lo stato di effettiva realizzazione
dell’impegno di cui sopra anche assumendo dati inerenti il numero, le quantità
e la qualità, nonché la distribuzione territoriale degli accordi collettivi
stipulati.
10. Per l'efficacia di
tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il
lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle
differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che
ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei
mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".
Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori
interessati.
11. Al personale
viaggiante non si applicano le norme dell'art.18 - lavoro straordinario - comma
9 del presente CCNL.
12. In aggiunta alle 4 festività
abolite spettanti ai sensi dell'art.14 del presente CCNL, al personale
viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di
permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle
assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).
L’assorbimento di 48 ore dai permessi di cui sopra è subordinato all’effettiva
fruizione dell’orario settimanale a 39 ore o a 47 ore nel caso di personale
viaggiante discontinuo. Tale assorbimento sarà comunque effettuato pro rata in
ragione d’anno.
Le parti si incontreranno a livello aziendale per esaminare le modalità di
attuazione di quanto sopra, nonché per una verifica degli accordi di
forfettizzazione esistenti.
13. La riduzione di
orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che già godono, per
effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni allo stesso titolo.
14. Al personale addetto
ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e
l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le
norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi
precedenti vengono assorbite fino a concorrenza.
15. Fatta eccezione per
il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto
ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello e 3°
livello Super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la
maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4
settimane.
Nota
Per i “Trasporti speciali” vedi le “Disposizioni particolari” Capitolo II del
presente CCNL.
Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di
prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
1. In deroga a
quanto previsto dall’art. 11 punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è
di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3°
Super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a
disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla
tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino
assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di
cui all’art. 19, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel
campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 e la cui attività
rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di
prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
2. Ai lavoratori che
esercitano l’attività nelle condizioni suddette – e, perciò, considerati
discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953,
R.D. 6/12/1923, n. 2657, - fermo restando quanto previsto dall’art 11, comma 9,
lettera a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo
stesso comma, lettera b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di
impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a. periodi di guida
b. tempo occorrente per la
collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma
dell’art. 34, comma 1 del presente contratto;
c.
tempo
occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell’ art. 36
del presente contratto;
d. attività amministrative
derivanti dalle mansioni di conducente;
e.
tempo
occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica
dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f.
tempi
di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.
3. L’ attività del
conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso
nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso
luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al
comma 2.
4. In occasione
della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11, comma 9,
punto b), sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono
requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario previsto dal presente
articolo.
5. Tutte le ore
prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le
maggiorazioni per lavoro straordinario.
6. Le controversie
derivanti dall’applicazione del presente articolo debbono essere deferite
all’Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al
Collegio Arbitrale, di cui all'art.11 ter. Lo stesso collegio, secondo le
modalità previste dalla clausola compromissoria, e’ competente a decidere le
azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite
l’Organizzazione Sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato, per
accertare la sussistenza delle condizioni di discontinuità previste in questo
articolo; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano
insorte controversie, e’ obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti
agli uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo
la clausola compromissoria.
L’ufficio sindacale di conciliazione e’ composto pariteticamente con il massimo
di tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentanti delle
Associazioni imprenditoriali.
Nota
a verbale
Quanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non
comporta conseguenza alcuna sugli accordi già intervenuti a livello aziendale
tra le parti, relativi alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie,
fino a nuova intesa, né può determinare in alcun caso peggioramenti del
trattamento economico preesistente, a parità di condizioni.
Art. 11
ter –
Clausola compromissoria.
1.
Le parti stipulanti, in applicazione del DLGVO n.80 del 31/3/1998 e del DLGVO
n.387 del 29/10/1998, istituiscono gli uffici sindacali di conciliazione per il
tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o
seriali.
2.
Qualora il tentativo di conciliazione non producesse esito positivo sarà
stilato apposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra
le parti. Ciascuna delle parti può attivare volontariamente richiesta di
arbitrato. Se tale richiesta viene accolta dall’altra parte la controversia
sarà devoluta al collegio arbitrale.
3.
L’ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il collegio arbitrale
di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento
funzionale riportato nell’allegato 2 del presente CCNL di cui fa parte
integrante.
4.
In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a
partire della data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del
collegio invierà alle parti avviando formalmente la procedure con lettera
raccomandata A.R.
5.
Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo aver esperito il tentativo
di conciliazione.
6. Per le controversie riguardanti la
natura continua o discontinua dell’attività del conducente a norma degli
artt.11 e 11 bis del presente contratto, il collegio decide esclusivamente
secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e non
sussistano le condizioni oggettive della continuità o della discontinuità.
7. Il tentativo obbligatorio di
conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non è previsto dalla
legge, fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 11 bis.
Art. 12 - Riposo settimanale
1. Il riposo
settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
2. Per i lavoratori
per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo
in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno
lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 17 o 18,
mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il
riposo compensativo.
3. In caso di
modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il
terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in
difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una
maggiorazione del 40%.
Art. 13 - Giorni festivi
1. Sono considerati
giorni festivi:
a)la
domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art.12;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio) D.P.R. 28.12.1985 n.792
3) S. Pasqua (mobile)
4) Lunedì dopo Pasqua (mobile)
5) Anniversario Liberazione (25 aprile)
6) Festa del Lavoro (1 maggio)
7) Festa della Repubblica (2 giugno)
8) Assunzione (15 agosto)
9) Ognissanti (1 novembre)
10) Immacolata Concezione (8 dicembre)
11) S. Natale (25 dicembre)
12) S. Stefano (26 dicembre)
13) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia
presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29
giugno SS.
Pietro e Paolo quale giorno del
Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le R.S.A. o,
in mancanza con le OO.SS. locali,
in sostituzione di quella del Santo
Patrono.
Fermo restando il minimo di 13 festività, qualsiasi variazione in
aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà
riportata nell'elenco
di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la
Festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali
stabiliranno un'altra
giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero
complessivo delle medesime;
c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio
della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione
lavorativa
non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà
dell'orario normale giornaliero.
2. Per le festività
di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti
di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla
retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in
base ad un ventiduesimo di quella mensile.
3. Uguale
trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il
sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio,
congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
4. Lo stesso
trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra
festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto
alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo
compensativo.
5. Nel giorno di
coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui
al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo
in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali
prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
6. In caso di
prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al
trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le
ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall'art.17.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad
alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.
Art.
14 - Festività abolite
1. Quattro gruppi di
otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività
abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno
(1 gennaio - 31 dicembre).
2. Le aziende
potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalità di
utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi
non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile
successivo.
4. Per quanto
riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla
prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 15 - Retribuzione
1. La retribuzione
globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come
da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art.21;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 47 (con
le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali,
previste dagli
accordi stessi);
5) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30
settembre 1981 come da nota in calce;
6) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
7) indennità di funzione per i quadri di cui all'art.6 parte II.
2. Non fanno parte
della retribuzione le indennità di cui agli artt.16, 19 e 38 e qualunque altra
avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso
spese si richiamano le norme dell'art.19.
3. La retribuzione
giornaliera del personale di cui all'art.1 del Capitolo II, nonché del
personale di cui agli articoli 9, 11 e 11 bis del Capitolo III, si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 168.
4. La retribuzione
sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto
compilato a norma di legge.
5. Nel caso in cui
l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di
pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto
maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma
precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con
diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato
preavviso.
6. In caso di
contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi
della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di
retribuzione non contestata.
Deroga
La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della
"deroga" in calce dell'art.9, non fruiscono della settimana corta, si
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Nota
A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei
minimi tabellari unitamente all’EDR di lire 20.000 mensili.
Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto,
è stato stabilito - con CCNL 12.11.1983 - nelle seguenti misure:
Livello |
Lire |
Euro |
Quadri (ex 1° Super) |
41.135 |
21,24 |
1° |
41.135 |
21,24 |
2° |
37.225 |
19,23 |
3° Super |
34.535 |
17,84 |
3° |
33.920 |
17,52 |
4° |
32.820 |
16,95 |
5° |
32.335 |
16,70 |
6° |
31.845 |
16,45 |
Art.
16 - Indennità di cassa e maneggio denaro
1. All'impiegato con
qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del
5% della retribuzione globale mensile.
2. Agli altri
lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta
un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione globale mensile.
3. Questa indennità
non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui
l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni
responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti. Il ricalcolo
delle suddette indennità di cassa, per quanto concerne le variazioni
dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed
avrà applicazione dall'1 gennaio successivo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del
lavoratore.
4. Le somme
anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non
sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per
maneggio denaro.
Dichiarazione a verbale
Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia
stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e
corrisposto fintantoché gli stessi esplichino le mansioni suddette.
Art. 17 - Lavoro notturno - Lavoro
domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e
infrasettimanali
1. Il lavoratore non
può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere,
nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con
riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
3. È considerato
compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. È considerato
lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal
lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana,
stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro
notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni
sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art.15:
•lavoro notturno (escluso
il personale viaggiante ex artt. 19 e 20)
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
•lavoro domenicale con
riposo compensativo
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
•lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale)
a) maggiorazione: 50%.
Art.
18 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro
straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il
limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
2. Il
lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti,
ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È
considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e
settimanali previsti dagli artt.9, 11 e 11 bis.
4. È
considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il
caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è
lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo
compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello
eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b)
dell'art.13.
5. È
considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle
6,00.
6. Per il
lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla
retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 15:
·
lavoro
straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; per tutto il personale, ad
esclusione di quello cui si applica l’art.11 bis, la sola prima ora di
straordinario settimanale feriale diurna verrà retribuita sino al 31 dicembre
2003 con la maggiorazione del 20%
·
lavoro
straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il
personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì):
maggiorazione 50%
·
lavoro
straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il
personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato):
maggiorazione 50%
·
lavoro
straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%
·
lavoro
straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%
·
lavoro
straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
7. Le
suddette percentuali, come pure quelle dell'art.17, non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per
il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista
dall'art.17 per il lavoro notturno.
8. Agli
effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la
determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per
168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a
provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in
ogni caso della retribuzione mensile di cui all'art.15.
9. Le ore
straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se
si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a
prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane
consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia
superiore a 36.
10. Le aziende
comunicheranno mensilmente alle R.S.U. le ore straordinarie complessivamente
effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11. La comunicazione di
cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno
del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
12. Le aziende legate alla
distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di
richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla
stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il
sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS.
territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della
durata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso
introdurre alcuna modifica ai limiti legali dell'orario di lavoro di cui al
Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692.
Art.
19 - Rimborso spese - Indennità equivalenti
1. Ai lavoratori in
missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale
per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al
comma 3 - l'azienda corrisponderà:
a. il rimborso delle spese effettive
di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in
ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);
b. il rimborso delle normali spese di
vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore dall’1.1.2001:
|
LIRE |
EURO |
1 -
prima colazione |
3.600 |
1,86 |
2 -
pranzo |
42.900 |
22,16 |
3 -
cena |
42.900 |
22,16 |
4 -
pernottamento |
100.000 |
51,65 |
c. il rimborso delle altre eventuali
spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta inteso che il
trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel
caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni
aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro per l'intervallo di cui al
comma 5 dell'art.9 ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per
usufruirlo secondo l'orario prestabilito.
2. Per le
missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere
rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle
particolarità delle missioni stesse.
3. Il
personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad
esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale
retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in
relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
Le misure
dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
dall’1.7.2000 dall’1.1.2001
1 - per i servizi in
territorio nazionale
dalle 6 alle 12
ore
L.34.300
L.34.700 (17,92 euro)
dalle 12 alle 18
ore
L.52.900 L.53.600
(27,68 euro)
dalle 18 alle 24
ore
L.66.400 L.67.300
(34,76 euro)
2 - per i servizi in
territorio estero
dalle 6 alle 12
ore
L.47.800
L.48.400 (25,00 euro)
dalle 12 alle 18
ore
L.69.500 L.70.500
(36,41 euro)
dalle 18 alle 24
ore
L.98.600
L.99.900 (51,59 euro).
4. I valori
dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso
delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati
all'indice ISTAT del costo della vita in occasione della verifica
biennale della parte economica del presente CCNL.
5. Le misure
per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per
le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di
assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al
punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
6. L’indennità di
trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura
fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti
stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale.
Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi
aziendali o territoriali.
7. Le
differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura retributiva
e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia
erogata in modo non occasionale.
8. Il
personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà
diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi
nel complesso le sei ore continuative.
9. Nell'ipotesi
di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a
6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla
somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa
un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia
contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto
serale, dalle 18,30 alle 21,30.
10. Restano salve le
condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento
con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11. Per il personale che
goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non
danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.17
e 18 essendo concordata l'indennità di disagio di cui all'art.20.
Art.
20 - Indennità di disagio
1. Il lavoratore cui
spetta l'indennità di trasferta ha diritto alla indennità di disagio di euro
0,93 (lire 1.800) per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure
per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in
parte, con l'orario notturno. L'indennità di disagio ha natura retributiva e
viene computata esclusivamente ai fini del T.F.R..
Art.
21 - Aumenti periodici di anzianità
1. Ai
lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa
azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al
compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 8 bienni, un
aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di
appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
Per i lavoratori assunti successivamente all’1 giugno 2000 il numero massimo
degli aumenti periodici di anzianità è pari a 5.
2. L'importo
degli aumenti è il seguente:
Livello |
Lire |
Euro |
Quadri |
60.000 |
30,99 |
1°
|
57.000 |
29,44 |
2°
|
52.000 |
26,86 |
3°
Super |
48.000 |
24,79 |
3°
|
47.000 |
24,27 |
4°
|
45.000 |
23,24 |
5° |
43.000 |
22,21 |
3. Gli
aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o
successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere
assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli
aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di
passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di
anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della
individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel
momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello
scatto corrispondente al nuovo livello.
6. Il
lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro
frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di otto o di
cinque per i lavoratori assunti dopo l’1 giugno 2000.
7. La
frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile
agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo
livello.
8.
La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dall'1.11.1983 e
sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto
deve considerarsi abrogata.
Art.
22 - Tredicesima mensilità
1. L'azienda
corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile
del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste
dall'art.15. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16
dicembre.
2. Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del
contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni
di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno
considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3.
La 13a mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità
sostitutiva di preavviso.
Art.
23 - Quattordicesima mensilità
1. L'azienda
corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale
mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dall'art.15.
2. La corresponsione
della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di
luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30
giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di
pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente
al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del
rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine
o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non
superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come
mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La
quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e
dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Art.
24 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
1. Le assenze
debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al
lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di
breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non
corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto
dell'annuale periodo di riposo.
3. In ogni
caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi
fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche
frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza
scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno
retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
4.
Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
·
del
coniuge anche se legalmente separato;del convivente more uxorio;
·
di
parenti entro il II° grado (genitori, nonni, fratelli);
·
di
persone anche non familiari conviventi purché la convivenza sia attestata da
certificazione anagrafica del lavoratore.
Tali permessi saranno
fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso
che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi
fuori della provincia in cui abita.
5.
Salvo quanto previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno un
permesso retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche
legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II° grado
(genitori, nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia
anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella misura minima
di tre giorni lavorativi all'anno.
Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dell'accertamento
della necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve
comunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al permesso ed i
giorni nei quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità, rilasciata
dal medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso
convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve
essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività
lavorativa.
6.
In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per
iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di
espletamento della attività lavorativa in presenza di documentata grave
infermità che colpisca le persone indicate al comma cinque. Nel caso di
fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma
i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche più di
tre.
L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse
modalità, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente
non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico
specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve
tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita
entro sette giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà causa.
In caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a
riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuo
periodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti
da altre norme di legge, quali la legge 104/92 e successive modifiche e da
altre norme del presente contratto.
7. Le aziende
concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno
tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.
8. Ai
lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza
della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato
nel periodo delle ferie annuali.
Art. 24 bis – Permessi
per gravi e documentati motivi familiari.
1.
Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata
non superore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e
documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo
2000 n.53 e dell’art.2 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio
2000 n.278 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4
della legge 8 marzo 2000 n.52 concernente congedi per eventi e cause
particolari”).
2. Il
congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un
componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre
persone indicate dall’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, di
persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi per i quali
è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma sono
costituiti da:
·
necessità
familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
·
necessità
di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una delle persone
suindicate;
·
situazione
di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia) del lavoratore;
·
specifiche
patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali
quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dell’art.2 del Decreto ministeriale
21 luglio 2000 n.278.
3.
Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo
godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel
calcolo si computano anche le frazioni di mese.
4.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a
retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa.
5.
Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma secondo dell’art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione
volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini della anzianità
di servizio ed ai fini previdenziali.
6.
Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne
deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva
impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con
il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della
domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio
Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale
o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza
e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia
possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per
causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa
certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga richiesto
per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua
situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere
indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.
7.
Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda
deve pronunciarsi in ordine alla stessa; l’eventuale diniego, la concessione
solo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati:
·
dal
mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di
attuazione;
·
da
ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione
del lavoratore.
8. E’
data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del
lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con
quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell’azienda, il lavoratore può
sempre rientrare in epoca anticipata.
9.
In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il
riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o
dalle OO.SS. territoriali.
10. In caso di
rapporto di lavoro a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo perché
la durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso,
per avere già concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per essere stato
il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi di
congedo di cui al presente articolo.
11. In
applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il
dipendente che riprenda l’attività lavorativa dopo avere goduto un congedo ai
sensi del presente articolo, per complessivi due anni potrà frequentare un
corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle
quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato
inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione
alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.
Art.
25 - Diritto allo studio/formazione continua
1. I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non
saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di
permessi retribuiti.
4. Il datore di
lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
5.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici
mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
6. I
lavoratori che, ai fini previsti dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53,
intendono:
·
frequentare
presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in
base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite
dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;
·
migliorare
la loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi
di formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda e
organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;
·
frequentare,
qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani
formativi aziendali o territoriali,
potranno usufruire, a
richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali
ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il
corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un
numero di ore pari a o superiore a 300.
7. I lavoratori
che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno
superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità
produttiva alla data di inizio dell’anno solare e non potranno
contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unità
produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15
dipendenti.
8. I permessi
verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento
del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un
preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il
certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva
frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei
richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la
Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto,
stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri
obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi
di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.
In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il
riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o
dalle OO.SS. territoriali.
Art.
26 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
1. In caso di
interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente
trattamento:
1. per le ore perdute, ma passate a
disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con
facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2. per le ore perdute per le quali gli
operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in
termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la
retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3. per le ore perdute e per le quali
gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta alcuna
retribuzione.
2. Restano ferme le
norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da
richiedersi dalle aziende.
3. Nel caso di
sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha
facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a
quella di licenziamento.
4. È ammesso il
recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi
precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso
sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso
di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si
effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è
avvenuta l'interruzione.
Art.
27 - Ferie
1. Il lavoratore
ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di
riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità
di servizio.
2. La determinazione
dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e
pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie, tanto
per il personale non viaggiante, quanto per il personale viaggiante di cui agli
articoli 11 e 11 bis.
3. Nell'anno di
assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate
per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate,
mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
4. Per il
personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per
dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso
che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel
caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato
agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione
del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle
ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva
per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il
lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli
maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di
liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. L'epoca delle
ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze
del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione,
al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le
Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali.
8. Le ferie devono
normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15
giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi,
tenuto conto delle rispettive esigenze.
9. L'assegnazione
delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo
richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di richiamo in servizio
nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo
precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese
(comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo
spostamento.
11. Il decorso delle ferie resta
interrotto nel caso si sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia
regolarmente denunciata o riconosciuta.
L'effetto sospensivo si determina a
condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione
e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di
controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
12. Il lavoratore è tenuto a
riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se
successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle
ferie non godute.
Deroga
I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non
fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -
31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo
di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità
di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stabilito, col terzo comma del presente
articolo, il diritto di godimento delle ferie maturate nell'anno solare di
assunzione anche per i lavoratori che non abbiano un anno di anzianità.
Art.
28 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza, etilismo
A) Malattia
1. Vanno considerati
nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea
del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da
cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro
e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza
deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno
in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è
tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la
malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il
secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con
una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è
posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini
dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso
d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte
dell'azienda.
6. L'eventuale
prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse
modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in
prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità
di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del
computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per
malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a
scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco
temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma,
e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere
per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente
precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di
malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i
periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta
scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi
non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto
contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata,
salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il
tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei termini
sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli
corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione
della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con
diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane
sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del
T.F.R..
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni
normative
1. Si considerano
infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni
di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso
costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno
1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547).
3. Il lavoratore è
obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio
datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve
entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di
Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che
siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le
certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse
disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore
sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto
dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità
temporanea.
6. L'assenza per
infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9
della lettera A) del presente articolo.
7. Il personale
impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non
è obbligatoriamente assicurato all'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a
spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità
di retribuzione globale
- per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
8. Per la
conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le
disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.
C)
Malattie professionali
1.
In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di
legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni
normative ed economiche comuni
1. Per quanto
riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970,
nonché la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è
tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter
essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce
orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte
salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle
competenti autorità.
3. Ogni mutamento
d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere
tempestivamente comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore,
che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di
assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è
tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione
all'azienda.
5. Il lavoratore
che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al
domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate,
incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge,
salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6.
Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente
in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per
l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore
d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei
contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
1.
Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale
individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del
presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della
metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore
a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della
metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. Il trattamento
sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ma
le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione
mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
3. Per la
determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in
considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale
retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza
contributiva a carico del dipendente.
4. La parte di
indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale
retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o
domenica, indennità disagio, ecc.) che in forza delle normative in vigore
rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al
trattamento stesso.
5. La parte di
indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, e ove trattasi di
indennità INAIL anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà
trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in
nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
6. Resta inteso che
qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per
determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal
presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da
parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.
7. In ciascun periodo
di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di
cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle
relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della
documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
8. In caso di
infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di
compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare
l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione
mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento
della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il
lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione
dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Cure termali
1. Le assenze per
cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di legge,
concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:
·
al
lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi
sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative
non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di
cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per
ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1
delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella
misura del 90% della retribuzione.
2. La domanda
all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio
del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore
eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le
competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente
indicati nella certificazione prodotta.
3. Ove la
certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga
esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le
cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra
il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque,
in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta
presentata dall'azienda.
F) Tossicodipendenza
1.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle
competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative
e socio‑assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a dodici mesi.
2.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico‑riabilitativo è
considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa
non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di
anzianità.
3. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a
domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico
e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per
le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la
sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n.230.
5. Sono
fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari
requisiti psico‑fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché
per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la
incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori
destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e
la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono
sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario
nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di
tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad
accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto
interministeriale.
6. In caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro
il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute
dei terzi.
7. Le parti si
danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal
D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per
l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai
Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
G) Etilismo
1. Al lavoratore
assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che
accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle
UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio‑assistenziali
abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le
esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della
prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a
presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo
stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il
lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione
rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa
l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
2.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o
alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria
interruzione anticipata del programma terapeutico.
3. L'aspettativa
prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i
suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
4. Per la
sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983
n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello
stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si
giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito
della stessa prognosi, da precedenti controlli.
Art.
29 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di
cui al T.U. emanato con il D.lgvo n.151/2001 e dei decreti ministeriali e
circolari applicative sulla tutela della maternità, l'azienda deve comunque in
tale evenienza:
a. conservare il posto per un periodo
di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si
avvalga, ai sensi dell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre
dalla data di effettiva assenza;
b. corrispondere ad ogni fine mese,
mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art.28 di
quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è
tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i
primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di essa per il 5° mese ed il 50% di essa
per il 6° mese.
2. L'inizio
dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art.21 del T.U.
ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del
Lavoro ai sensi dell'art.17 del medesimo T.U..
3. Le aziende
non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle
previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di
assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4. Ove
durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno
le disposizioni di cui all'art.28 del presente CCNL quando risultino più
favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la
malattia stessa.
5. L'assenza per i
motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di
servizio.
6. Il lavoratore che intende
avvalersi del diritto di cui all’articolo 32 del T.U. sulla maternità deve
preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima
dell’usufruizione di tale diritto.
Art.
30 - Tutela delle persone handicappate
1. La lavoratrice
madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della
legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre
1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno
diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera
continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'art.7 della citata legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di
cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977 n.903.
5. Il genitore o il
familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi
retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la
sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in
altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno
atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge
5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti
norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e
dagli organismi pubblici competenti.
Art.
31 - Servizio militare
1. La chiamata alle
armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il
rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto alle armi sarà considerato utile
agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di
richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n.370 ed il
periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
3. Terminato il
servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni
all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto
sarà considerato dimissionario.
4. Quanto sopra salvo
diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore -
Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
A) Diritti e
doveri del lavoratore
1. I lavoratori,
senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di
lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti
usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
B) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del
lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi
all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10
giorni.
2. L'impresa che
intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente
adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto,
specificando l'entità del danno.
3. A titolo
indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto
può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi
mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto
c) potrà essere adottato a carico:
·
del
lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo
sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non
adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il
controllo, a norma di legge, della presenza;
·
del
lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
·
del
lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve
trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non
avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
·
del
lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
·
del
lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
·
del
lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto
d) potrà essere adottato a carico:
·
del
lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli
obblighi di lavoro;
·
del
lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
·
del
conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli
incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere,
ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di
difesa.
4. Nei casi non
elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a
quelli elencati.
5. Nel caso di
recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente
superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per
iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La
contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data
in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7.
Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
8. La sanzione
disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre
20 giorni dalla scadenza del termine di 5 giorni stabilito dall’art.7 della
legge n.300/70.
9. Il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20
giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal
Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla pronuncia da parte del Collegio.
10. Qualora l'azienda non
provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
12.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2
anni dalla loro applicazione.
C) Licenziamenti
1.
I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice
Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio
1990, n.108.
2. I licenziamenti
per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e
successive modificazioni.
3. Il divieto di
licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla
legge 9 gennaio 1963, n.7.
4. Il divieto di
licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità
26 marzo 2001, n.151.
Art. 33 - Volontariato
1. In relazione a
quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n.266, le parti
concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto
di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico‑produttive, delle
forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
2.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente
normativa.
Art. 34 - Responsabilità dell'autista e del
personale di scorta
1. L'autista non
deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio.
Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico
e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L'autista è
responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di
tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli
eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi
fortuiti o di forza maggiore.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle
norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore
di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale
scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie
da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione
kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.U. le condizioni
dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso
economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di
secondo livello.
3. L'autista è
inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due
parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a
provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello
dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni
responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso
assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che
non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso
all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali
verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di
interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in
opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure
necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
7. Ad esclusione
del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna,
le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed
eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti
particolari e specifici servizi con il solo autista. In questo ambito verrà
definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non
utilizzato come tale.
Art. 35 - Ritiro patente
1. L'autista al
quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in
tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione
alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori
ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a
prestare servizio.
2. Nelle aziende che
occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue
spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di
sei mesi.
3. Nelle aziende che
occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra,
l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli
la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
4. Qualora il
ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista
non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà
corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art.39, secondo la
retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del
ritiro della patente.
Art. 36 - Piccola manutenzione e pulizia
macchine
1. Il conducente
deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo
stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni
rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre
l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le
norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 37 - Trasferimenti
1. Il lavoratore non
può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il lavoratore
trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse
quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella
destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario
della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché
il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle
nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3. Il lavoratore
che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive,
non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al
preavviso come nel caso di licenziamento.
Al lavoratore che venga trasferito
sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le
modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati coll'azienda.
4. È inoltre dovuta
la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile,
e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore.
5. Qualora per
effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e
denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del
trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla
concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
6. Il
provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per
iscritto con il preavviso di un mese ed alle R.S.A. con procedura analoga a
quella prevista dall'art.7 per il mutamento di mansioni.
7. Al lavoratore che
chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
8. Il
lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e
che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco,
nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra
per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della
cessazione dal servizio.
Art. 38 - Indennità varie e alloggio al
personale
- Indennità
di uso mezzo di trasporto
L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa per servizio la propria
bicicletta o altro mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra
le parti.
- Indennità zona
malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie
competenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere
concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
- Indennità di alta
montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale
sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa
indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
- Indennità di
lontananza dai centri abitati
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro
abitato oltre 30 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che
non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da
concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
- Alloggio al
personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare
continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione
dell'alloggio sarà gratuita.
Art. 39 - Indumenti di lavoro
1. Le aziende
forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due
pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno
estivo.
2. Qualora il
rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi
dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore
previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
3. L'azienda terrà
in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei
lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I
lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro
affidati.
4. Le aziende che
intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono
obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio,
vestire la tenuta fornitagli.
Art. 40 - Preavviso di licenziamento e di
dimissioni
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per
giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati
che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di
servizio:
- mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;
- mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
B) Per gli impiegati che
hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
- mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi due per gli impiegati del 2° livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
C) Per gli impiegati che
hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1°
livello;
- mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;
- mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono
ridotti della metà.
D) Per gli operai non in prova, sei
giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
E) Per il personale
viaggiante dei livelli 3° e 3° Super non in prova, quindici giorni di
calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
2. La parte
che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso,
deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione
per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore
di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non prestato.
4. Il periodo
di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà
computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. È in facoltà
della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il
rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi
alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Durante la
decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi
(retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12
ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
7. L'orario di
tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle
esigenze del lavoratore.
8. Il
licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le
dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento
di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297.
2. La
retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è
quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- erogazioni di cui all'art.47, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista
dagli accordi di secondo livello;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
- 13a e 14a mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.19;
- indennità di disagio a norma dell'art.20;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.15;
- indennità di funzione per i quadri.
Nota a verbale
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota
annua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.1982, nel rispetto dei
criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito
in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata
in vigore della legge 29 maggio 1982, n.297.
Norme transitorie
1) Per l'anzianità maturata
fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all'indennità di
anzianità previste dall'art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di seguito
riportato. I riferimenti all'art.37 e 24 contenuti nell'ultimo comma
s'intendono adeguati agli attuali artt. 43 e 28. Lo stesso dicasi per il
riferimento alla Legge 26.8.1950 n.860 che è stata sostituita dalla Legge
30.12.1971 n.1204.
Art. 35 - Indennità di anzianità
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta
(licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.)
spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità.
Impiegati
Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di
servizio prestati.
Operai
a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31.12.1950:
- un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni
anno di anzianità.
b) Per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al 31.3.1971:
- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità,
per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni;
- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità,
per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni;
- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di
anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni;
- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità,
per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. L'anzianità maturata sino al
31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sarà computata agli effetti della
maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggetto del presente
punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità
compresa tra l'1 gennaio 1951 e fino al 31.3.1971 è quello corrispondente
all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a
quella di cessazione.
c) Per l'anzianità successiva al 31.3.1971:
- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio
dall'1.4.1971 al 31.3.1972;
- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio
dall'1.4.1972 al 31.3.1973;
- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di
servizio dall'1.4.1973 al 31.3.1974;
- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità
successiva al 31.3.1974.
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le
frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre
si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione
globale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei
ratei di 13a e 14a mensilità.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti
gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo
e che siano di ammontare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di
produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media
dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di
servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi
prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione
posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le
partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento della
risoluzione del rapporto.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di
contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore
(con esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo
regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non
interrompono l'anzianità.
È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre
dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza
del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza,
assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa
per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 37 del presente
contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5
agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di
cui all'art.24.
2) Per i lavoratori in servizio
al 26.7.1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro
competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente
articolo ed integrata della somma di Lire 200.000.
Detta somma sarà anticipata:
nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979;
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979;
nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979.
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e fino al
25.7.1979 la somma di L.200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate
e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità
maturata presso l'impresa alla data del 26.7.1979.
Art. 42 - Indennità in caso di morte
1. Nel caso di morte
del lavoratore le indennità indicate agli artt.40 (preavviso) e 41 (T.F.R.)
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del
prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado (artt. da 74 a 78 c.c.) fatta deduzione di quanto essi
percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
2. Non sono però
deducibili le somme spettanti per il Fondo di previdenza previsto dall'art.41
del presente contratto ed eventualmente anche per il trattamento di previdenza
di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria),
nonché il trattamento assicurativo di cui all'art.28.
3. Resta fermo che
verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la
13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a mensilità o la frazione
di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in
caso di normale licenziamento.
4. La ripartizione
delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno stabilito giudizialmente.
5. In mancanza delle
persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme
della successione legittima. (1)
6. È nullo ogni
patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la
ripartizione delle indennità.
Raccomandazione a verbale
In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità
inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto
dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o
figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di
particolare bisogno.
(1) Nota
La Corte Costituzionale, con sentenza 19.1.1972 n.8 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di quanto dispone questo comma nella parte in
cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate
nel comma 1 possa disporre per testamento dell'indennità di cui al presente
articolo.
Art. 43 - Previdenza
1. A favore
degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi,
nel settore terziario, è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con
il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed
integrazioni.
2. I contributi al
Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati - con
decorrenza dall'1 luglio 1973 - sulla retribuzione globale mensile di fatto
soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla
13a e sulla 14a mensilità.
3. Gli impiegati
di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
4. L'obbligo di
iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione non sorge invece per le aziende che in relazione al loro inquadramento
sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del
presente contratto, il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti,
fermo restando l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui al
CCNL 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).
5. Le
parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della
cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle
aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli
oneri contributivi.
6. A decorrere
dall'1 marzo 1991, il contributo per il trattamento di previdenza di cui al
comma 1 del presente articolo è dovuto anche per i quadri.
7. Al fine di garantire
una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del Fondo alle
linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli
ambiti definiti dal D.lgv. n. 509/94, le parti convengono quanto segue:
·
le
prestazioni del Fasc verranno attivate per il personale operaio, delle Aziende
che versano contributi al Fasc, a partire dalla medesima data da cui
decorreranno i contributi per la Previdenza integrativa ex 124/93 di cui
all’articolo seguente;
·
per
tutti i lavoratori di Aziende che versano contributi al Fasc che
entreranno nel settore a far data dal 1/1/02 le prestazioni previdenziali
del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte
eliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori,
con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell’art. 7 del
D.lgv. n. 124/93;
·
tutti
i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31/12/01 potranno
optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di
prestazioni come sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di
migliori rendimenti conseguente all’impiego di capitali per un più lungo
periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A.
del Fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno
altresì scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data
del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota
l’attuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuerà inoltre scadenze entro
le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.
Dall'applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i
soggetti che si trovano ad aver maturato una anzianità contributiva ai
fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni)
di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
·
agli
attuali dipendenti che non preferiscano per il nuovo regime continueranno ad
essere riconosciute, all’atto dell’uscita dal settore, le prestazioni ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato
e degli interessi accreditati alla fine dell’anno sulla base dei risultati di
bilancio;
·
a
decorrere dall’1/1/2002 i contributi al Fasc sono determinati nella misura del
2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico delle imprese, di cui la quota
della 0,6% a titolo di adesione associativa delle imprese, secondo la
convenzione di cui all’art. 6 comma 3 del vigente Statuto.
Nota a verbale
Nel caso di insorgenza di insormontabili problematiche giuridiche in
relazione a quanto sopra pattuito le Parti provvederanno ad articolare le
soluzioni atte ad inserire I lavoratori operai delle imprese che versano
contributi al Fasc nel Fondo ex 124/93 di cui all’articolo seguente.
Nota a verbale
della Fai
Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 7
dell’art.43, non e’ dovuto dalle imprese associate alla FAI.
Art. 44 - Previdenza complementare
Le parti
convengono, per il personale dipendente da aziende che non versano contributi
al Fondo nazionale di previdenza di cui al D.lgvo n.509/94, di destinare l’1%
della retribuzione di cui all’art.15, a carico delle imprese e la stessa quota
a carico del lavoratore, a titolo di previdenza complementare secondo le
normative vigenti, nonché la percentuale di TFR stabilita dalla legislazione
vigente.
Le parti concorderanno altresì di comune accordo la forma attuativa della
previdenza complementare.
Art. 45 - Cessazione del rapporto di lavoro
e liquidazione
1. Entro il giorno
successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (artt.6 e 12 legge
10.1.1935 n.112) l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro
i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà
regolare ricevuta.
2.
Ferme restando le
disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla
volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti,
dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione
al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un
eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. L'azienda, a
richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni
svolte.
4. L’azienda
corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di
paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.
5. Qualora
esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto, l'azienda
corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le
competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
6. L'azienda
rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto
con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con
l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Nel caso in cui
l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno
di diritto gli interessi nelle stesse misure indicate all'art.15 del presente
contratto.
Art. 46 - Cessione, trasformazione e
cessazione dell'azienda
1. La cessione e
la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il
contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del
nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun dipendente di chiedere la
liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro
rapporto di lavoro.
2. Per accordo
sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere
convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
3. Devono comunque
essere rispettate le procedure previste dall'art.47 della legge 29.12.1990,
n.428 (legge comunitaria '90) e successive modifiche.
4. Nei casi in cui, in
applicazione dell’art.47 della legge n.428/90, il trasferimento di azienda
riguardi più di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo stesso
art.47 è portato a 40 giorni.
Art. 47 ‑ Secondo livello di
contrattazione
1. Il secondo
livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del
capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993,
riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già
disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite
dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle
procedure ivi indicate.
2.
Gli accordi di
secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del
principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni
con i tempi di rinnovo del CCNL.
3. Le erogazioni derivanti dalla
contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere
caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento
previsto dalla legge n.135/97.
4. Gli importi di
tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del
secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi
come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di
competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività,
che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di
conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di
contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di
produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno
essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia
per la parte variabile che per la parte fissa.
5.
I parametri ed i meccanismi utili
alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti
contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito
di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le
R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese forniranno annualmente
le informazioni necessarie.
In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordata a
livello territoriale, per la vigenza del presente CCNL non potranno essere
presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione
aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione
territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche
in base ai dati degli osservatori regionali valuteranno preventivamente le
condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo
livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza
contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse
definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai
lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di
produttività, un'erogazione provvisoria e assorbibile corrispondente all’1,36%
dei minimi tabellari in vigore al momento della presentazione della
piattaforma.
6. In comparti
omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere concordate tra le
parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di impostazione alla
contrattazione aziendale di secondo livello.
7. Fermo restando quanto previsto in
materia dei compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori all'art.51
del CCNL e quanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la
contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con
le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a
quelli retributivi propri del CCNL.
8. Le parti si impegnano a non
modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo
periodo di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a
nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta
attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in
applicazione del presente articolo.
Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai
rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo
livello di contrattazione di cui al comma 1.
9. Per
gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal
CCNL, espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse
dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi
tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
Dichiarazione
a verbale Fita/CNA-OO.SS.
Considerato che, in sede di contrattazione e stesura del testo unificato, il
secondo livello di contrattazione (ex accordi integrativi) non ha visto le
parti affrontare la questione della necessaria armonizzazione, si concorda che
i valori corrispondenti i diversi integrativi regionali, sono fatti salvi dalle
precedenti contrattazioni.
Per le stesse ragioni le parti concordano che la questione sarà affrontata in
sede di rinnovo del Ccnl.
Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni
del contratto
1. Le disposizioni
del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed
inscindibili tra loro.
2. Ferma la
inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno
inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere
mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 49 - Sostituzione degli usi
1. Il presente
contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più
favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con
l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
Art. 50 - Controversie
1. Le controversie
individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di
lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non
venissero conciliate con la direzione dell'azienda, tramite le rappresentanze
aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame
delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali
dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in
caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
2. Le controversie
collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle
competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle
nazionali.
Art. 51 - Compiti delle rappresentanze
aziendali dei lavoratori
1. Le parti convengono
sulla necessità di incontri tra le direzioni e le rappresentanze aziendali dei
lavoratori per la definizione dei seguenti
problemi:
- la distribuzione degli orari di lavoro;
- l'eventuale articolazione dei turni;
- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior
favore;
- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in
attuazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori;
- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e
interaziendali;
- la programmazione del periodo delle ferie annuali;
- gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamente
previsti dal presente contratto o da norme di legge.
Nota a verbale
Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro
decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze
Sindacali Unitarie. Nel momento in cui saranno costituite, le R.S.U. avranno i
compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi previste per le R.S.A. e queste
ultime decadranno.
Art. 52 - Diritti sindacali
Parte I^
Imprese con più di
15 dipendenti
Cariche sindacali - Permessi e aspettative
1.
Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivi sia delle
Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle organizzazioni stipulanti il
presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali
e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, saranno concessi, dietro esibizione
della convocazione degli organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle
organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate annue.
2. I nominativi
dei lavoratori componenti gli organi di cui al precedente comma devono essere
tempestivamente comunicati all'azienda.
3. I componenti
gli organi direttivi delle rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla
legge 20 maggio 1970, n.300, in sostituzione di quanto previsto dall'art.23
della legge stessa, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
4.
Tali permessi retribuiti verranno
concessi nel limite complessivo annuo di un'ora e mezza per ciascun dipendente
dell'unità produttiva aziendale.
5. I lavoratori chiamati
a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
6. Durante il
periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art.31 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Diritto di affissione
1. Presso i posti
di lavoro l'impresa collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni
a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente contratto.
2. Tali
comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali
o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla
regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì
l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle
competenti autorità.
3. Le
organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa,
tramite le rispettive organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili
autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
4. Della
comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la direzione
locale mediante consegna di una copia della stessa.
Parte II
Imprese fino a 15
dipendenti
Assemblea e delegato di impresa
1. Nelle unità
produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun
dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario
di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente
con le disponibilità aziendali.
2. Presso le
predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei
lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito
fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali
i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento
dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca
comprensione.
4. Per l'esercizio
delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato
d'impresa:
1. intervenire presso il datore di
lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene
e sicurezza del lavoro;
2. intervenire presso il datore di
lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi
sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie
collettive ed individuali relative;
3. esaminare con il datore di lavoro
anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune
soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione
delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai
lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.
Parte III
Contributi
sindacali
1. Il lavoratore che
intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio
contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, potrà
incaricare l’Azienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art. 1269
del Codice Civile espressa in forma scritta.
2. La delegazione di
pagamento conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale beneficiaria, il
numero di conto corrente su cui l’Azienda effettuerà il versamento dei
contributi sindacali, l’importo percentuale della trattenuta che non potrà
essere inferiore all’1% del minimo tabellare conglobato.
3. La trattenuta sarà applicata
su tutte le mensilità (comprese 13a e 14a) percepite dal
lavoratore e sarà versata mensilmente all’Organizzazione sindacale interessata.
4. La delegazione di
pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque momento in forma scritta
dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia all’azienda che
all’Organizzazione Sindacale interessata.
5. Gli effetti della revoca
decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dell’Azienda,
salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.
Art.
53 - Composizione delle R.S.U.
Le parti
convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Art.
54 - Utilizzo lavoro in appalto
1. Le parti si
impegnano ad operarsi per il pieno rispetto del DPR 342/94 sulla disciplina dei
lavori di facchinaggio.
2. In caso di
necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di facchini solamente
nell'ambito delle cooperative e/o carovane che risultino iscritte nel registro
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro.
3. Con riferimento alle
problematiche degli appalti si dovrà definire tra le parti la necessità che da
parte delle aziende sia verificata l’idoneità dei soggetti economici
interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese
forniranno preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni
necessarie circa l’applicazione dei contratti di lavoro (in caso di lavoratore
dipendente) e/o delle normative previdenziali di legge (in caso di socio di
cooperativa), quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.
4. Nei casi in
cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle organizzazioni
sindacali territoriali dei lavoratori, vengano accertate irregolarità nel
trattamento economico e/o previdenziale che l’appaltatore è tenuto a riservare
al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente dovrà interrompere il
rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al
lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso
altra carovana o cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti
contrattuali e di legge dei lavoratori.
5. Le aziende non
potranno utilizzare per le operazioni di facchinaggio il personale delle
carovane e/o cooperative o comunque esterno in numero superiore al 50% rispetto
al numero del personale operaio risultante in forza all'azienda nell'ambito
regionale.
6. Nel caso in
cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni
di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va
attribuita al personale di carovana e/o cooperativa che ha maturato la maggior
anzianità nell'unità produttiva stessa.
7. Restano ferme
le condizioni di miglior favore esistenti.
Chiarimento a verbale
Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative o
carovane di facchinaggio in autonomia e con propria organizzazione aziendale
non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le OO.SS. intendono precisare che la norma di cui all'art. 54 del vigente CCNL
va intesa nel pieno rispetto delle norme della legge n.1369/60 per quanto
riguarda l'utilizzo del personale di terzi.
Dichiarazione a verbale
delle delegazioni imprenditoriali
Le aziende riconfermano la piena validità ed efficacia della norma di cui
all'art. 54 e del relativo chiarimento a verbale nel rispetto delle leggi
vigenti in materia.
Art.
54 bis –
Cambi di appalto
1. In caso di cambio di
gestione nell’appalto l’azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle
OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni.
2.
La gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle
problematiche relative al subentro, con particolare riferimento di
questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza.
3. L’azienda
appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante
l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di
condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e
produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni,
ai lavoratori della gestione uscente.
Art. 55 – Lavoro temporaneo
1. Il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art. 1 lettera
b) e c) della legge 196/97, può essere concluso anche per l’aumento delle
attività nei seguenti casi:
·
punte
di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali
assetti produttivi aziendali;
·
quando
l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un
appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati
ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
·
per
l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano
l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o
che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro
locale.
2. I prestatori di lavoro
temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare per
ciascun trimestre la media del 10 % dei lavoratori occupati dall’impresa
utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita
la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5
prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
3. L’Azienda
utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. Territoriali di
categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale:
a.
il
numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del
contratto di fornitura di cui all’art.1; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice
fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b.
ogni
12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 56 – Decorrenza e durata
1. Salvo le diverse
decorrenze previste per i singoli istituti il presente CCNL ha decorrenza
dall’1 luglio 2000 e durata sino al 31 dicembre 2003.
Al 31 dicembre 2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra i tassi di
inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il 1999, 2% per il
2000 e 1,4% per il 2001) e quello effettivamente registrato limitatamente
all’anno 2001, nonché si procederà all’incremento delle retribuzioni in base ai
tassi programmati per il biennio 2002-2003.
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta
di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte tre mesi prima
della scadenza con raccomandata A.R..
2. Le imprese si
impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del presente CCNL. Il costo
della stampa del testo del CCNL sarà a carico delle imprese.
Livelli |
1.7.2000 |
1.1.2001 |
1.1.2001 |
Parametri dall’1.1.2001 |
Quadri |
(+ 127.211) 1.785.386 |
(+ 52.381) 2.888.280 |
1.491,67 |
156 |
(1)
Dall’1.1.2001 i minimi tabellari comprendono anche la contingenza e l’EDR.
Una tantum
Ai lavoratori in
servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a
copertura del periodo 1.1.1999 – 30.6.2000, un importo forfettario lordo
procapite di lire 1.127.000 da cui andranno dedotti gli importi di IVC
eventualmente corrisposti che in ogni caso cesseranno di essere erogati
dall’1.7.2000.
L'importo di una tantum verrà corrisposto in due rate di pari importo con la
retribuzione dei mesi di settembre e di novembre 2000 e verrà proporzionalmente
ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1999 in funzione della data di
assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta
prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore
a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come
mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari
istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e
congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.1999 – 30.6.2000, che hanno
dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di
integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della
maturazione dell'importo una tantum.