VERBALE DI INTESA
Su : FORFETTIZZAZIONE
ASSENZE PERMESSI E CONGEDI MATRIMONIALI
PERMESSI PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI.
DIRITTO ALLO STUDIO/FORMAZIONE CONTINUA
Addì, 16 maggio 2001 in Roma
tra
- FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
da una parte e
- CONFETRA, AITE, AITI, ANCOTAT-AGCI, ANCST-LEGACOOP,
ANITA, ASSTRI, ECOTRAS, FAI
- FEDERCORRIERI, FEDERLAVORO e Servizi-CCI, FEDERTRASLOCHI,
FEDESPEDI, FIAP/L, FIAP/M
- FISI, FITA-CNA, UNITAI
dall'altra
è stato concordato il seguente accordo a
completamento del rinnovo del
CCNL trasporto, spedizione e logistica.
LINEE GUIDA PER FORFETTIZZAZIONE
Regole generali
per l'applicazione dei
trattamenti di forfettizzazione
dello straordinario e
dell'indennità di trasferta.
- Gli accordi collettivi conclusi a norma dei
successivi punti A, B e C
sono depositati in esecuzione della norma di
cui all'art. 11, comma 9 del
nuovo CCNL.
- Tutti
gli accordi richiamano, per
essere efficaci, la clausola di
decadenza semestrale, che il lavoratore deve
sottoscrivere per adesione,
all'atto dell'assunzione o successivamente.
- Tutti
i tempi di
lavoro effettivo e i tempi a
disposizione, che
devono essere retribuiti, secondo quanto
stabilito dal CCNL, sono al netto
dei riposi intermedi secondo quanto stabilito
dal CCNL. In ciascun accordo
vengono
stabilite le ore totali di lavoro effettuate e di
presenza a
disposizione.
- In
tutti gli accordi di
forfettizzazione, i compensi relativi
allo
straordinario
e all'indennità di
trasferta devono essere
definiti
separatamente in modo da consentire il
controllo effettivo delle spettanze
del lavoratore.
- Contestualmente al
foglio paga mensile,
l'azienda provvederà a
consegnare
al lavoratore una tabella riassuntiva analitica
sia dei
compensi pagati a forfait sia delle
prestazioni eseguite, sempreché tali
dati non risultino già dai fogli individuali
di paga.
- Gli
accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell'art.
14, comma 2, Regolamento CEE n. 3821/85.
- Gli
accordi potranno
contenere clausole per
definire periodi
sperimentali
degli accordi stessi stabiliti tra le
parti e prevedere
verifiche per adeguare tempi e valori alle
effettive condizioni in cui si
eseguono i servizi e che possono variare col
tempo. Nel caso di condizioni
variate,
le parti provvederanno a rideterminare i compensi
pattuiti
precedentemente.
- Restano
salve le condizioni
di miglior favore,
in precedenza
riconosciute, a parità d'orario di lavoro e
di prestazioni.
LINEE GUIDA PER LA FORFETTIZZAZIONE
La forfettizzazione prevista dall'art. 11 del
nuovo CCNL può
essere
concordata dalle parti,
secondo i criteri seguenti:
a) compensi per viaggio;
b) compensi in ragione delle ore impiegate dai
lavoratori, accertate
secondo criteri
obiettivi;
c) compensi per fasce d'impegno giornaliero;
le parti possono concordare a livello
territoriale e/o aziendale modelli
diversi da quelli
stabiliti nei procedenti punti.
a) Compensi per viaggio.
Tali compensi si calcolano con le regole seguenti,
per i viaggi che hanno
un andamento statistico
regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico,
la cui variabilità ha
scarti contenuti.
Le parti:
1) stabiliscono il numero delle ore di lavoro
straordinario che durante
il
mese si rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati
dalla legge e dal CCNL, prestando l'attività
per 22 giornate di lavoro.
2) Forfettizzano l'indennità di trasferta, prevista dall'art.
19 del
contratto, in modo che il suo importo sia
invariabile per ogni giornata
trascorsa in trasferta, sempre che l'assenza
abbia durata superiore alle 6
ore.
L'importo giornaliero può essere:
- quello dell'indennità da 12 a 18 ore;
- quello dato dalla media aritmetica dei 3
valori giornalieri, previsti
dallo stesso art. 19;
- quello della media ponderale, calcolata in
ragione delle trasferte
compiute nel mese, per
gli importi previsti per i 3 periodi giornalieri di
assenza (6-12; 12-18;
18-24). Tale importo giornaliero si moltiplica per
22.
3) Si
sommano i 2
importi totali mensili dei compensi
del lavoro
straordinario e dell'indennità di trasferta,
calcolati secondo le regole
suddette, e il risultato della somma
costituisce il compenso forfettario
mensile, spettante al lavoratore, per 22
giornate di attività.
4) I
compensi per viaggio
si calcolano dividendo
le ore totali
retribuite per lavoro ordinario e
straordinario, per la durata dei singoli
viaggi e si ottiene il numero dei viaggi
eseguibili durante il mese, in
ragione della durata di ciascuno.
Si
divide il compenso totale mensile forfettizzato, per
il diverso
numero
dei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di lavoro
(ordinario
e straordinario), e si ottiene
il compenso per
ciascun
viaggio.
5) Affinché
l'accordo di forfettizzazione sia legittimo, il lavoratore,
nel
ricevere il foglio paga, deve conoscere il numero delle ore totali
così
compensate; tale numero si ricava, dividendo il totale di cui al
punto
precedente, per l'importo
orario del compenso
per lavoro
straordinario.
La durata
dei viaggi è data
dalle statistiche aziendali, secondo
i
risultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza;
in
relazione alla durata si
determina necessariamente anche la lunghezza
dei
viaggi.
Ai compensi per viaggio,
possono essere previsti compensi aggiuntivi:
- per specifiche operazioni accessorie e
complementari;
- per partenza in determinate giornate e soste
in trasferta.
Il metodo
di forfettizzazione illustrato
nel punto A,
assicura al
lavoratore -
anche nel caso in cui il totale dei compensi per
viaggio,
diviso per
le giornate di
attività in trasferta,
dia un importo
giornaliero inferiore a
quello dell'indennità forfettizzata di trasferta -
il pagamento
di tale indennità forfettizzata che costituisce il
valore
giornaliero minimo
irriducibile.
In questo
modo, con la retribuzione contrattuale mensile
per lavoro
ordinario, il lavoratore
riceve un compenso non inferiore al 75% circa del
compenso che
riceverebbe per l'attività prestata
nella misura massima
consentita.
I compensi per viaggio
possono essere integrati con quelli di cui al punto
B) quando
i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono
molto variabili e non
statisticamente accertabili.
b)Compensi in ragione
delle ore impiegate dai lavoratori,
accertate secondo criteri obiettivi.
Al fine
di consentire il calcolo agevole
delle competenze mensili del
personale viaggiante,
salva la facoltà di conguaglio da effettuarsi con le
modalità e nei
tempi di decadenza infra specificati, le parti convengono
di utilizzare i seguenti
criteri contabili, validi quale parametro sia per
la diaria di trasferta
sia per la retribuzione oraria.
1) ai
fini retributivi, la
durata delle prestazioni
mensili è
determinata tra le parti sulla base di:
- un tempo di percorrenza delle tratte
effettuate nell'espletamento del
servizio, determinato sulla scorta della
velocità media, definita tenendo
conto
dei tempi di guida e delle pause previste dal Regolamento CEE n.
3820;
- un tempo medio definito in via forfettaria
per altre operazioni
complementari;
- tempo di presenza a disposizione
funzionalmente necessario che
l'autista trascorre
nell'esercizio delle mansioni.
In
relazione all'effettiva organizzazione del
lavoro esistente in
azienda
e sulla base
dei tempi di percorrenza
medi occorrenti per
l'espletamento dei
viaggi, viene pertanto
definita in via
teorica,
mediante
l'applicazione delle tabelle e dei criteri sopra indicati, la
prestazione
lavorativa mensile di ogni singolo
autista, calcolata in
ragione
delle percorrenze effettuate nell'arco del mese divise per il
dato
della velocità media sopra
individuato, a cui si sommano le ore
dovute
al totale delle operazioni di
carico e scarico svolte, quelle
dovute
per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione
del
mezzo
e quelle derivanti
dal tempo di
presenza a disposizione
funzionalmente necessario che l'autista trascorre
nell'esercizio delle
mansioni.
La prestazione lavorativa mensile che,
applicando le tabelle e i criteri
di cui
sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell'arco di
4
settimane, verrà contabilizzata ai fini
retributivi come lavoro
straordinario.
Le
parti effettueranno periodicamente una
verifica sull'effettiva
prestazione
resa dal personale viaggiante; nel caso
in cui dall'esame
dei
dischi e dalla documentazione di
trasporto fornita dal dipendente
risultino
dati di prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato
in
via teorica, le parti provvederanno a rideterminare le
spettanze
retributive
per lavoro ordinario
e straordinario dei
dipendenti
interessati, con applicazione analitica delle
disposizioni del CCNL di
categoria.
2) Analoghi
criteri valgono per la
determinazione delle diarie
di
trasferta; a tali fini vengono stabiliti gli
importi spettanti per ogni
singola destinazione, desunti in ragione dei
valori giornalieri convenuti
tra le parti e delle ore di presumibile
durata dei viaggi, determinate a
seguito di una verifica congiunta
sull'organizzazione del lavoro esistente
e
in ragione dei parametri e dei
criteri di cui sopra; detti importi,
ancorché
determinati in maniera forfettaria per semplicità di calcolo,
assolvono
una funzione meramente restitutoria
e vanno a rimborsare le
spese
effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e per
l'esercizio delle proprie mansioni.
C) ACCORDI PER FASCE DI IMPEGNO GIORNALIERO.
1) Si definiscono le fasce d'impegno
giornaliero secondo quanto previsto
dagli artt. 11 e 11 bis, comma 2.
2) Si
definiscono i tempi
di riposo di cui al Regolamento
CEE n.
3820/85.
A ciascuna fascia d'impegno
giornaliero viene attribuito un
compenso
per un numero predeterminato di ore di straordinario
e un
trattamento d'indennità di trasferta tenuto
conto dei tempi d'impegno.
La trasferta può essere forfettizzata sui
valori delle fasce o applicata
nelle
singole fasce così come prevede
il contratto. Il valore
della
trasferta può variare anche considerando se
il periodo lavorativo delle
fasce più basse impegna la fascia oraria del
pranzo e/o la fascia oraria
della cena.
La
prestazione di lavoro,
così determinata, dovrà essere
eseguita
osservando regole di ordinaria diligenza.
Le
fasce d'impegno giornaliero
saranno valutate secondo
criteri
obiettivi
quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri,
che
siano determinabili tra le parti
nell'ambito aziendale, per
calcolare
i risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti della
forfettizzazione.
Tale modello di accordo è aziendale ed
eventualmente anche territoriale.
Conciliazione e
arbitrato: regolamento.
In applicazione dell'art.11 bis e della relativa
clausola compromissoria
si conviene il seguente
regolamento.
Premesso che:
- ai
sensi dell'art. 11, lett. g) della legge di delega 15.3.97 n. 59,
il legislatore delegato (D.lgs. 31.3.98 n. 80
e D.lgs. 29.10.98 n. 887) ha
provveduto a dettare una disciplina che
consolida e specifica le regole
concernenti strumenti sindacali
tradizionalmente rivolti alla composizione
dei conflitti individuali, plurimi e di serie
nella materia del lavoro ex
art. 409 CPC;
- finalità dell'intervento legislativo è quello
di dettare misure
organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle
procedure stragiudiziali
di conciliazione e di arbitrato preorganizzate
dai contratti o accordi
collettivi di lavoro;
- in questa prospettiva di decongestionamento
del contenzioso
giudiziario del lavoro,
le parti stipulanti intendono dare ulteriore
attuazione alle
previsioni legislative predisponendo efficienti procedure
stragiudiziali di
composizione delle controversie, sostitutive degli
interventi della
giurisdizione statuale, ferme restando quelle già in
atto;
- al fine di incentivare l'applicazione delle
procedure di
conciliazione e delle
procedure arbitrali previste dalla legge, le parti
stipulanti s'impegnano a
richiedere immediatamente al Governo
provvedimenti volti al
sostegno di dette procedure.
Tutto ciò premesso, si
conviene quanto segue:
A) Tentativo obbligatorio
di conciliazione.
Il tentativo
obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si
svolge
secondo la procedura, che
viene così definita:
1. L'Ufficio
sindacale di conciliazione
sarà costituito da
un
rappresentante della
OS alla quale il lavoratore conferisce
mandato
speciale
e da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale
territoriale cui l'impresa conferisce mandato
speciale.
2. Il
lavoratore o, in caso di controversie plurime e
di serie, i
lavoratori, che intendono proporre ricorso
innanzi al giudice del lavoro,
possono rivolgere richiesta scritta, con
lettera raccomandata a.r., alla
Segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del
tentativo obbligatorio di
conciliazione
in sede sindacale. Copia della
predetta richiesta deve
essere
contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata a.r., al
datore di lavoro interessato. L'istanza deve
contenere l'indicazione delle
parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione
completa dei fatti e delle
ragioni
poste a fondamento
della pretesa, l'ammontare delle
somme
eventualmente richieste, il riepilogo dei
documenti allegati, l'elezione
del domicilio presso la Segreteria, il
nominativo del rappresentante della
OS di cui al punto 1, cui è stata conferita
procura speciale. Gli stessi
adempimenti
devono essere compiuti nell'ipotesi in cui attore
sia il
datore di lavoro. (art. 69 bis, comma 3,
lett. c), D.lgs. n. 29/93).
3. Le
parti, con i
rappresentanti designati e, se
preventivamente
comunicata,
con l'eventuale presenza
di esperti appartenenti
alle
rispettive
OOSS, si devono
riunire entro 20
giorni dall'avvenuto
ricevimento
della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della
controversia e al tentativo obbligatorio di
conciliazione.
4. Il
tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di
forme,
anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi
entro 60 giorni dalla data
del ricevimento della richiesta.
5. Se la conciliazione ha esito positivo, si
redige processo verbale ai
sensi e per gli effetti dell'art. 411 CPC.
6. Il
verbale di conciliazione
sottoscritto dalle parti
acquista
efficacia
di titolo esecutivo
con l'osservanza di quanto
previsto
dall'art. 411 CPC.
7. Se
la conciliazione non riesce, si
forma processo verbale che deve
contenere:
a) i rispettivi termini della controversia;
b) le rispettive prospettazioni;
c) le eventuali disponibilità transattive
manifestate dalle parti;
d) la proposta di definizione della controversia
e/o i motivi del
mancato accordo formulati
dall'Ufficio.
8. Le parti possono, altresì, indicare la
soluzione anche parziale sulla
quale concordano, precisando quando è
possibile, l'ammontare del credito
che spetta all'istante. In quest'ultimo caso
il processo verbale acquista
efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all'art.
411 CPC, fermo restando quanto previsto al
precedente punto 7.
9. La
Segreteria medesima provvede,
a richiesta delle
parti, a
rilasciare copia del verbale di conciliazione
o di mancato accordo.
1. Se il tentativo di conciliazione non riesce,
o comunque è decorso il
termine
di cui al
punto 4, lett. A del presente accordo,
le parti
interessate
possono concordare di
deferire la risoluzione
della
controversia alla decisione del Collegio
arbitrale previsto dall'art. 412
ter CPC, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 412 ter, comma 1 CPC,
le Associazioni imprenditoriali e le OOSS
firmatarie del presente accordo
provvedono a costituire il Collegio
arbitrale anche in forma permanente,
secondo i seguenti criteri.
2. Il
Collegio è composto da 1
rappresentante sindacale designato dal
lavoratore,
da 1 rappresentante dell'Associazione imprenditoriale
territoriale designato dall'azienda, e dal
Presidente scelto di comune
accordo.
In
caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà
scelto,
successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di
cui
ai commi 3
e 4, punto 4, per rotazione o
altri criteri da
individuare
da una lista,
revisionabile di norma
ogni biennio,
contenente
i nominativi di
giuristi e/o esperti
della materia
individuati concordemente dalla OOSS firmatarie
del presente accordo e
dalle Associazioni imprenditoriali.
3. Il Presidente è tenuto a dichiarare, di
volta in volta, per iscritto,
che non ricorre alcuna delle fattispecie
previste dall'art. 51 CPC.
4. La
richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale
deve contenere l'indicazione della parte
istante, l'elezione del domicilio
presso la Segreteria del Collegio e
l'esposizione dei fatti.
La
richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata,
a
mezzo raccomandata a.r.,
alla Segreteria del
Collegio e alla
controparte, tramite la OS o le Associazioni
imprenditoriali entro il
termine di 30 giorni che decorre dal giorno
del rilascio del verbale di
cui
al punto 6, parte A del presente
accordo o dal giorno di scadenza
del
periodo entro il
quale poteva essere
esperito il tentativo
medesimo.
La
parte istante, entro i successivi
15 giorni, decorrenti dall'invio
della
raccomandata a.r. di cui
al comma che precede,
dovrà dare
conferma scritta, alla segreteria circa la
volontà di adire il Collegio
medesimo,
inviando contestualmente copia
dell'avviso di ricevimento
della comunicazione trasmessa alla
controparte.
Ove
la conferma non
giunga entro tale termine,
la richiesta di
arbitrato
si ritiene revocata.
Il Collegio arbitrale,
nella sua
decisione, può essere tenuto, a richiesta
delle parti, al rispetto del
CCNL e delle norme inderogabili di legge.
Ove
la controparte intenda
aderire alla richiesta,
dovrà darne
comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il
termine di 15
giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza.
Richiesta e adesione dovranno contenere la
dichiarazione scritta delle
parti
di accettazione dei
nominativi del Collegio
giudicante in
rappresentanza delle parti stesse, come pure del
presidente designato
ai
sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del
potere di decidere come stabilito nei punti
precedenti.
L'accettazione da parte degli arbitri di
trattare la controversia dovrà
risultare per iscritto.
5. Se
il Collegio arbitrale
è costituito in forma
permanente, la
designazione
del presidente è di competenza
delle OOSS e
delle
Associazioni
imprenditoriali, che stabiliscono i tempi di durata
del
Collegio.
6. L'eventuale
istruttoria della controversia deve svolgersi in
forma
prevalentemente orale, secondo le modalità
fissate dal Collegio nella 1a
riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le
parti, interessate, nonché
le persone che risultino informate dei
fatti.
Le parti possono essere assistite da OOSS
e/o da esperti di fiducia.
Nei
termini perentori fissati dal Collegio le parti possono depositare
presso la Segreteria memorie e repliche.
7. Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni,
a decorrere dalla data di
ricevimento, presso la Segreteria, della
conferma scritta di cui,
al
precedente punto 4.
Ove la controversia
presenti particolare complessità
sul piano
istruttorio,
d'intesa con le parti, il termine
può essere prorogato
dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In
caso di ingiustificato ritardo
protratto
per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, il
Collegio
arbitrale decade dal mandato
specifico. La richiesta
di
arbitrato
viene assegnata ad un nuovo
Collegio che dovrà
decidere,
sulla base degli elementi già acquisiti,
entro il termine perentorio di
60 giorni dal suo insediamento.
8. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti
degli arbitri ed è redatto
per
iscritto. Esso è comunicato, tramite la Segreteria, alle parti in
giudizio
ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal
comma 2, art. 412 quater CPC.
9. Fermo
restando a carico
delle parti della
controversia, l'onere
relativo alle spese e agli onorari spettanti
agli arbitri indicati nel
Collegio e gli eventuali esperti in
rappresentanza di ciascuna di esse, le
ulteriori spese della procedura arbitrale
saranno divise in parti uguali
dagli interessati.
Nel
caso di azione di accertamento, a
norma dell'art.11 bis, n. 5,
comma
2, le spese
sono a carico della parte che
promuove l'azione
stessa.
Sono
a carico del
datore di lavoro, se l'azione
è promossa con
l'accordo
delle parti, che deve essere
concluso in forma scritta
e
depositato col ricorso al Collegio.
10. Il
lodo arbitrale può
essere impugnato davanti
al competente
tribunale
per errore, violenza e dolo,
nonché per inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 412 ter CPC,
delle norme inderogabili di
legge e di quanto previsto nel presente
accordo.
C) Durata dell'accordo e procedura di verifica.
Il presente
accordo è sperimentale e ha durata triennale e
s'intenderà
tacitamente rinnovato
alla scadenza se nessuna
delle parti firmatarie
comunicherà all'altra disdetta, con lettera
raccomandata almeno 3 mesi
prima della scadenza.
Di anno in anno, le parti procederanno a un
incontro di verifica circa la
funzionalità della
presente intesa. Tutte
le questioni concernenti
l'interpretazione e/o l'applicazione del presente accordo sono
devolute
alla esclusiva decisione delle parti firmatarie
del presente accordo, le
quali addiverranno
alla decisione medesima con spirito
di amichevole
composizione.
Entro 60
giorni dalla firma,
le parti definiranno quali saranno
le
strutture regionali
e le segreterie d'ufficio per l'applicazione, anche
graduale, del presente
accordo.
Con successivi
accordi sarà stabilito il luogo
ove le Commissioni
di
conciliazione e
i Collegi arbitrali saranno
costituiti, le competenze
spettanti ai componenti
dei Collegi.
Quanto alla
competenza territoriale per le controversie si applicano le
disposizioni del Codice
di procedura civile.
Art. 24 - Assenze, permessi e
congedo matrimoniale.
1. Le assenze devono essere tempestivamente
giustificate all'azienda.
2. Al
lavoratore che ne
faccia domanda, l'azienda
ha facoltà di
accordare permessi di breve congedo per
giustificati motivi e ha altresì
facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono
computati in conto dell'annuale periodo di
riposo.
3. In
ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda
dovrà
concedere permessi fino al limite di 20 ore
all'anno (che potranno essere
usufruiti
anche frazionatamente) con
facoltà di non corrispondere la
retribuzione
e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. 10
delle
suddette
ore verranno retribuite in caso
di esami clinici, visite
e
interventi specialistici.
4. Le aziende concederanno un permesso
retribuito a causa di decesso:
- del coniuge anche se legalmente separato;
- del convivente 'more uxorio';
- di parenti entro il 2° grado (genitori,
nonni, fratelli);
- di persone anche non familiari conviventi
purché la convivenza sia
attestata da
certificazione anagrafica del lavoratore.
Tali
permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi
all'anno
ovvero 4 nel
caso che a seguito dell'evento
luttuoso il
lavoratore
debba intraprendere viaggi
fuori della provincia
in cui
abita.
5. Salvo
quanto previsto dal
successivo comma 6,
le aziende
concorderanno
un permesso retribuito a
causa di documentata
grave
infermità
del coniuge anche legalmente
separato, del convivente 'more
uxorio', di parenti entro il 2° grado
(genitori, nonni, fratelli), o di
altre persone componenti la famiglia
anagrafica come dal precedente comma
4; tale permesso sarà nella misura minima di
3 giorni lavorativi all'anno.
Fermo
restando che il
permesso deve essere fruito entro 7 giorni
dall'accertamento dell'insorgenza della
grave infermità o
dell'accertamento della
necessità di provvedere
ad interventi
terapeutici,
il lavoratore deve comunicare per
iscritto quale sia
l'evento
che dà titolo al permesso e i giorni nei quali deve
essere
utilizzato.
La
documentazione comprovante la
sussistenza della grave
infermità,
rilasciata dal medico specialista del SSN o
con esso convenzionato o dal
medico
di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta o
dalla
struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve
essere
presentata all'azienda entro
giorni 10 dalla
ripresa
dell'attività lavorativa.
6. In
alternativa a quanto
previsto dal comma
5, le aziende
concorderanno per iscritto con il lavoratore
che ne faccia domanda diverse
modalità
di espletamento dell'attività
lavorativa in presenza
di
documentata grave infermità che colpisca le
persone indicate al comma 5.
Nel caso di fruizione dei permessi secondo le
forme alternative previste
dal
presente comma i giorni
lavorativi, previsti al comma
precedente,
potranno essere anche più di 3.
L'accordo deve prevedere i giorni di permesso
sostituiti con le diverse
modalità,
pari comunque a una riduzione
dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso sostituiti.
La permanenza dell'infermità deve risultare
da certificazione del medico
specialista
del SSN o con esso convenzionato o del medico di
medicina
generale o del pediatra di libera scelta o
della struttura sanitaria nel
caso di ricovero o intervento chirurgico,
certificazione che deve tenere
conto del diritto alla riservatezza della
persona inferma.
La
riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere
fruita entro 7 giorni dall'insorgenza del
fatto che ne dà causa.
In
caso di accertato venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto
a
riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e il
residuo
periodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco
dell'anno.
I
permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi
previsti
da altre norme di legge, quali la legge n. 104/92 e successive
modifiche e da altre norme del presente
contratto.
7. Le
aziende concederanno inoltre i
permessi richiesti a
causa di
nascita di figli e saranno tenute a
retribuirli per il minimo di 1 giorno.
8. Ai
lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario,
con decorrenza della retribuzione, per
contrarre matrimonio. Tale permesso
non sarà computato nel periodo delle ferie
annuali.
Art. 24 bis - Permessi per gravi e
documentati motivi familiari.
1. Il
lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di
congedo,
della durata non superore a 2 anni nell'arco
della vita lavorativa, per
gravi e documentati motivi familiari, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, legge
8.3.00 n.53 e dell'art. 2, Decreto Ministro per la solidarietà sociale
21.7.00 n. 278 ("Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'art.
4,
legge 8.3.00 n.
52 concernente congedi
per eventi e
cause
particolari").
2. Il
congedo deve essere
motivato dalla situazione personale
del
lavoratore, di un componente della sua
famiglia anagrafica, del coniuge,
dei figli, e delle altre persone indicate
dall'art. 433 CC anche se non
conviventi, di persone portatrici di
handicap, che siano parenti o affini
entro il 3° grado, anche se non conviventi.
I
gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di
cui al presente comma sono costituiti da:
- necessità
familiari derivanti dal decesso
di una delle
persone
indicate sopra;
- necessità d'impegno particolare nella cura o
nell'assistenza di una
delle persone suindicate;
- situazione di grave disagio personale
(esclusa l'ipotesi di malattia)
del lavoratore;
- specifiche patologie acute o croniche a
carico di una delle persone
suindicate quali quelle
indicate alla lett. d), comma 1, art. 2, DM
21.7.00 n. 278.
3. Il congedo può essere fruito in materia
continuativa o frazionata. Il
suo
godimento viene attestato dal datore di lavoro al
termine del
rapporto; nel calcolo, si computano anche le
frazioni di mese.
4. Durante
il periodo di
assenza per congedo di
cui al presente
articolo, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto: non ha
diritto
a retribuzione alcuna e gli è
interdetto lo svolgimento
di
qualsiasi attività lavorativa.
5. Salva
l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 4,
legge
8.3.00 n. 53, in ordine al riscatto e alla
prosecuzione volontaria, il
periodo di congedo non viene computato ai fini
dell'anzianità di servizio
e ai fini previdenziali.
6. Il
lavoratore che intenda godere del
permesso di cui al
presente
articolo ne deve fare domanda per iscritto
con un preavviso, salvo casi di
oggettiva impossibilità, di almeno giorni 15
di calendario specificando,
sempre con il rispetto della riservatezza
della persona interessata, il
motivo
della domanda e
allegando idonea documentazione
del medico
specialista
del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o
della struttura sanitaria nel
caso di ricovero o intervento chirurgico.
Devono essere indicate altresì
la decorrenza e la durata del periodo o dei
periodi di congedo richiesti
e,
ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo
venga richiesto per causa di decesso, lo
stesso deve essere documentato
con la relativa certificazione o con
dichiarazione sostitutiva. Ove il
congedo venga richiesto per situazioni che
richiedano particolare impegno
del dipendente o per la sua situazione di
grave disagio personale, in un
uno con la domanda deve essere indicata la
sussistenza delle condizioni
ivi previste.
7. Entro
15 giorni di
calendario dalla ricezione
della domanda,
l'azienda deve pronunciarsi in ordine alla
stessa; l'eventuale diniego, la
concessione solo parziale, la proposta di
rinvio devono essere motivati:
- dal
mancato rispetto delle condizioni
previste dalla legge o dal
regolamento di attuazione;
- da ragioni tecniche, organizzative e
produttive che non consentano la
sostituzione del
lavoratore.
8. È
data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile
il
rientro del lavoratore in azienda
anticipatamente e in caso affermativo di
specificare
con quale preavviso.
In ogni caso,
con il consenso
dell'azienda, il lavoratore può sempre
rientrare in epoca anticipata.
9. In
caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore
può
chiedere il riesame della sua domanda nei
successivi 20 giorni assistito
dalle RSA/RSU o dalle OOSS territoriali.
10. In
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'azienda
può
negare il congedo perché la durata richiesta
è incompatibile con quella
del rapporto di lavoro stesso, per avere già
concesso congedi per durata
superiore
a 3 giorni,
per essere stato il dipendente
assunto in
sostituzione
di lavoratore assente per motivi
di congedo di cui al
presente articolo.
11. In applicazione del disposto dell'art. 4,
comma 3, legge n. 53/00, il
dipendente che riprenda l'attività
lavorativa dopo avere goduto un congedo
ai sensi del presente articolo, per
complessivi 2 anni potrà frequentare
un corso di formazione teorico-pratico della
durata massima di 160 ore,
delle quali almeno metà di formazione
teorica; ove il periodo di congedo
sia stato inferiore a 2 anni, la durata del
corso verrà riproporzionata in
relazione alla durata del congedo e alle
mansioni del dipendente.
Art. 25 - Diritto allo
studio/formazione continua.
1. I
lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari
di
studio
in scuole d'istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione
professionale statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la preparazione agli esami e
non
sono obbligati a prestazioni di
lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
2. I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
che devono
sostenere
prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti che non saranno computabili
nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
hanno inoltre
diritto a 30 ore annue di permessi
retribuiti.
4. Il
datore di lavoro
potrà richiedere la
produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di
cui ai commi
precedenti.
5. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al
diritto allo
studio di cui all'art. 10, legge 20.5.70 n.
300, i dipendenti che abbiano
almeno
5 anni d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono
richiedere
una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi per la
formazione
ai sensi dell'art. 5, legge n.
53/00, per un periodo
non
superiore a 11 mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
6. I
lavoratori che, ai fini previsti dall'art. 6, legge 8.3.00 n. 53,
intendono:
- frequentare presso Istituti pubblici o
legalmente riconosciuti corsi
di studio istituiti in base a disposizioni di
legge o comunque nel quadro
delle facoltà attribuite dall'ordinamento
scolastico a tali Istituti;
- migliorare la loro preparazione
professionale specifica, attraverso
la frequenza di corsi di
formazione continua correlati all'attività
generale dell'azienda e
organizzati da enti pubblici o da enti gestiti
dalle Regioni;
- frequentare, qualora inviati dall'azienda,
corsi di formazione
continua previsti da
piani formativi aziendali o territoriali,
potranno
usufruire, a richiesta, di
permessi retribuiti nella misura
massima
di 200 ore
triennali ciascuno, che potranno
anche essere
utilizzate
in un solo anno sempre che il
corso al quale il lavoratore
intende partecipare comporti la frequenza per
un numero di ore pari a o
superiore a 300.
7. I
lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui
ai
commi 5 e 6 non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale
della
forza occupata nell'unità
produttiva all'1.1.01 e non potranno
contemporaneamente superare
il 3% del totale
della forza occupata
nell'unità produttiva, con il minimo di 1
unità nelle imprese che occupano
almeno 15 dipendenti.
8. I
permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un
normale
espletamento del servizio. I
lavoratori dovranno inoltrare
apposita
domanda scritta, con un preavviso di almeno 30
giorni, alla
Direzione aziendale e successivamente il
certificato d'iscrizione al corso
e gli attestati mensili di effettiva
frequenza, con indicazione delle ore
relative. Qualora il numero dei richiedenti
sia superiore alla suddetta
percentuale
massima del 5%, la Direzione
aziendale e le
RSA, fermo
restando
il limite sopra previsto,
stabiliranno, tenendo presenti le
istanze
espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi
(quali l'età,
l'anzianità di servizio, le caratteristiche
dei corsi di studio, ecc.) per
l'identificazione dei beneficiari dei permessi. In
caso di parziale
accoglimento o di diniego il lavoratore può
chiedere il riesame della sua
richiesta nei successivi 20 giorni assistito
dalle RSU/RSA o dalle OOSS
territoriali.
Art. 29 - Tutela della maternità.
All'art. 29, comma 1,
aggiungere:
1) .....
e dalla legge n. 53/00 e successivi decreti ministeriali
e
circolari applicative ... ecc.
All'art. 29 aggiungere
comma 6:
6) il
lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all'art.
7,
comma 1 e successivi ex lege n. 1204/71,
modificato dall'art. 3, comma 2,
legge
n. 53/00, deve
preavvisare l'azienda,
mediante comunicazione
scritta, almeno 15 giorni prima
dell'usufruizione di tale diritto.