Il Parlamento
Europeo in questi anni ha emanato molte
direttive in materia di lavoro (non certamente migliori della legislazione
italiana). Tutte (93/104/Ce e2000/34/Ce) sono state recepite dal governo
italiano dal d. lgs. 8 aprile 2003.
In questa normativa sono stati tenuti fuori alcune categorie
di lavoratori tra cui le “persone mobili[A1]” (gli autisti dipendenti), che invece sono normati dalla
direttiva Europea 2002/15/CE
Tutto questo nello “spirito”
di un’ obiettivo generale di riduzione degli incidenti per il 2010 ma anche in
difesa della salute e della sicurezza di questi lavoratori.
Questa normativa, il
cui dispositivo deve essere in vigore in Italia entro il 2005, crea
“oggettivamente” se inserita nella normativa in vigore un damping “strutturale” con i cosidetti “padroncini”
(falsi)lavoratori autonomi che diventano
molto più competitivi degli autisti delle aziende strutturate.
In questo contesto il sindacato si è fatto carico di
questo problema ma anzichè proporre un azione di vincolo e pressioni sul
governo verso una maggiore regolamentazione delle cosidette “categorie autonome”
ha preferito “ peggiorare” le condizioni di quelli dipendenti.
L’avviso comune
proposta dalle parti sociali comunque –
per avere l’avvallo di compatibilità con le normative europee - ripercorre in
gran parte la direttiva europea sopra citata tranne per un articolo.....:
“la presente
direttiva non pregiudica di adottare disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della
sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto o consentire...contratti collettivi...che risultino più
favorevoli per la tutela...”
Il suo inserimento, nella normativa attuale CCNL Art.11 CCNL(orario di lavoro personale
viaggiante), sarebbe risultato troppo
favorevole per il lavoratore che, anche se con molte zone d’ombra, veniva
parificato dal CCNL del 2000 agli altri lavoratori con i loro 39 ore
settimanali...!.
Concludendo:
la necessità considerata “oggettiva” di rispettare una
direttiva europea si trasforma nella sostanza:
In un annullamento di fatto dell’ art 11 del presente CCNL
che regola l’attività degli autisti
oggi “lavoratori mobili” saturando qualsiasi spazio
di contrattazione territoriale e/o aziendale
In un contesto di peggioramento
complessivo, ovviamente non si trova nessuno spazio di revisione per un altro
articolo del CCNL relativo agli autisti –discontinui- Art.11 bis che al contrario dovranno sopportare
(causa l’avviso comune) un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di
orario e di lavoro .
IPOTESI D’ACCORDO
Addì,
29 gennaio 2005 in Roma
PREMESSA
Le parti
si danno reciprocamente atto che il testo che segue è stato redatto all’esito
di una complessa trattativa, nel corso della quale è stato concordato anche
l’avviso comune di recepimento della Direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e
del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002 in
materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Le parti
si danno atto e concordano che il testo che segue, unitamente agli altri
elementi contrattuali che verranno convenuti, è sospensivamente condizionato, quanto agli effetti, al fatto che la
disciplina che troverà attuazione nel nostro Ordinamento in materia di
organizzazione del lavoro e riduzione di orario delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto sia
conforme al testo dell’avviso comune.[A2]
Non
verificandosi l’indicata condizione, il testo che segue, unitamente agli altri
elementi contrattuali che verranno convenuti, dovrà considerarsi privo di efficacia
nei confronti delle Parti stipulanti, senza necessità di formale disdetta.
Le parti
proseguiranno il confronto per il rinnovo del contratto a partire dal giorno 15
febbraio 2005, affrontando prioritariamente le tematiche della previdenza,
della classificazione, delle relazioni industriali e sindacali.
1. Il
presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11
marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,
i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili[A3] di autotrasporto merci conto
terzi, per migliorare la tutela della
salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.[A4]
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili
alle dipendenze di imprese che partecipano ad attività di autotrasporto merci
conto terzi contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto,
dall'accordo AETR[A5].
2. Gli autotrasportatori autonomi sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo fino al 23
marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o
comunitarie[A6].
3. Il presente decreto legislativo integra le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR che prevalgono su quelle del
presente Decreto.
Articolo 3 - Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro:
ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del
lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a
disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività,
ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di
autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:
i) la guida;
ii) il carico e lo scarico;
iii) la pulizia e la manutenzione tecnica del
veicolo;
iv) ogni altra operazione volta a garantire la
sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari
direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza
delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia,
di dogana, ecc.;
- i
periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre
liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a
svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di
servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non
se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della
partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure
conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i
periodi di interruzione dalla guida di cui all’Art. 7 del Reg. 3820/85, i
riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di
riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di
indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione
collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente
articolo;
b) tempi
di disponibilità:
- i
periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali
il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve
tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si
chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare,
sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore
mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un
treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di
circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati
al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco
prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le
condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il
tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del
veicolo;
c) posto di lavoro:
- il luogo in cui si trova lo stabilimento
principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate
mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto
che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento
principale dell'impresa,
- il veicolo usato dalla persona che effettua
operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività
connesse con l'esecuzione del trasporto;
d) «lavoratore
mobile»: un lavoratore facente parte del personale che
effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al
servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o
di terzi;
e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui
attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci
dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una
licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il
suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata
ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di
lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in
questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra
autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli
autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi
obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili
dal presente decreto;
f) «persona
che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore
autonomo che effettua tali operazioni;
g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e
le ore 24.00 della domenica;
h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le
ore 0.00 e le ore 7.00;
i)«lavoro
notturno»: ogni prestazione
espletata durante la notte;
j) tempi di inattività: tempi non lavorati che si
alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine
del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie
psicofisiche consumate nella prestazione;
l) "contratti collettivi di
lavoro":
contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative.
Art. 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro
1.
La durata media della settimana
lavorativa non può superare le quarantotto
ore[A7].
La
durata massima della settimana lavorativa può essere
estesa a sessanta ore solo se
su un periodo di sei mesi la media
delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.
L'art. 6, par. 1, 4° e 5° comma, del regolamento (CEE) n.
3820/85 e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4° comma dell'accordo AETR,
prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il
personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro
settimanali su un periodo di sei mesi.
2. La durata della prestazione lavorativa per conto di più
datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il
datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di
ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve
fornire tali informazioni per iscritto.
1.
Fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85
ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore
consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere
interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore
di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se
supera le nove ore.
2.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici
minuti ciascuno.
1. Ai fini del presente decreto, gli
apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di
riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori
mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto,
dell'accordo AETR.
Articolo 7 - Lavoro notturno
1. Qualora sia svolto lavoro
notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le
dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.[A8]
2. Il lavoro notturno
è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro
sempreché il metodo
di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza
stradale[A9].
1. Nel
rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori,
le
disposizioni di cui agli artt. all’art. 4 e 7 del presente decreto legislativo
non si applicano ai lavoratori mobili impiegati in occupazioni che richiedono
un lavoro discontinuo[A10], secondo le previsioni
del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, avendo tempi di inattività nell’ambito del periodo di
impegno lavorativo. In tale fattispecie, la durata massima
dell’orario di lavoro è individuata dai Contratti Collettivi Nazionali di
lavoro stipulati tra le Parti Sociali.
2. Con accordi collettivi in sede aziendale stipulati con le RSA o
le RSU, ove esistenti, ovvero con accordi collettivi a livello territoriale
stipulati, con la partecipazione delle aziende interessate, da associazioni dei
datori di lavoro e delle OO.SS. stipulanti del CCNL, sarà accertata la
sussistenza delle condizioni di discontinuità di cui al comma 1.
3. La contrattazione collettiva nazionale definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che potranno
prevedere altresì le modalità di acquisizione del consenso dei lavoratori
interessati.
1. I lavoratori mobili dovranno
essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento
interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei
contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base
della presente direttiva.
2. L'orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto dovrà essere registrato. I
registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo.
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro
dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14
del Regolamento CEE 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro
deve rilasciare copia della registrazione.
3. La contrattazione collettiva
definirà le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente articolo.
1. La violazione delle disposizioni previste
dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa
da euro … a euro … nel caso di superamento della durata massima settimanale
fino al 10% del consentito
2. La
violazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a … euro
nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% del consentito.
3. La
violazione dell’art. 5 del presente decreto legislativo è punita con la
sanzione amministrativa da euro … a euro ….
4. La violazione dell’art. 6 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro
5. La violazione dell’art. 7, comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa da … euro a … euro.
6. La violazione dell’art. 8 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro.
1.
Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, unitamente al Ministro per le Infrastrutture ed i
Trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni
dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di
attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2.
Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le
disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3.
Gli accordi
collettivi di cui all’art. 8 potranno essere realizzati entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. In tale periodo si
farà riferimento agli accordi esistenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, all’atto della stipula dell’ipotesi di
accordo relativa all’avviso comune di recepimento della direttiva 2002/15/CE,
concordano che gli accordi aziendali di secondo livello/forfetizzazione in
scadenza fino al termine del periodo transitorio stabilito dall’art. 11, comma
3 dell’avviso comune suddetto, sono prorogati sino alla data di stipula degli
accordi di cui all’art. 8 del citato avviso comune, comunque entro il termine
massimo previsto dal periodo transitorio.
Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante
impiegato in mansioni discontinue.
1. In
deroga a quanto previsto dall’art. 11 punto 1, per il personale viaggiante
inquadrato nel livello 3° Super, che esercita l’attività in condizione di discontinuità[A11], ai sensi di quanto disposto
dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………. e secondo le previsioni del
regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni,
il limite di
orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali[A12].
Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di
270 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2005[A13],
di 260 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2007,
di 245 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2009.[A14]
2. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo ………….,
con accordi collettivi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali
stipulanti il CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………, che costituiscono requisito
essenziale per l’applicazione delle deroghe previste dallo stesso art. 8 del
richiamato decreto legislativo ………….; gli accordi in questione dovranno essere
sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolate alla
stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro
Associazioni da una parte; le RSU o le RSA, ove esistenti, le rappresentanze
territoriali delle OO.SS. stipulanti, dall’altra.
3. Sia
in caso di controversia sia su iniziativa anche di una sola delle parti,
l’accertamento per singola azienda della
sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo ………… potrà essere esperito mediante
appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale
interessata e le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni
nazionali stipulanti il CCNL. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio
entro dieci giorni dalla conclusione dell’esame a livello aziendale o dalla
richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.
4. Permanendo
il disaccordo la controversia
sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si
incontreranno entro i dieci giorni successivi.[A15]
5. In
occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11,
comma .., punto …, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che
costituiscono requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario
previsto dal presente articolo.
…………………….. omissis ……………………..
[A1]Art 2 66/2003
Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del
personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei
lavoratori mobili per quanto attiene
ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
[A2]Quindi tutto dipende da un “avviso comune” Il CCNL dipende da una variabile esterna
alle parti quella legislativa.
Se per ipotesi
il governo non rispettasse questo testo sottoscritto dalle parti salterebbe
l’accordo sottoscritto del 29 Gennaio 2005!
“il mancato
recepimento di questo avviso inciderebbe pesantemente sull’intero assetto del
settore” Marrocco di Confetra.
“Fino a quando non ci sarà la
certezza che l’avviso comune in materia di orario di lavoro sarà recepito dalla
normativa non possiamo andare avanti
nella trattativa”.
Pasquale Russo, segretario nazionale di
Conftrasporto
17/01/2005
[A3]Autisti dipendenti di aziende strutturate
[A4]Uso strumentale dello spirito della 15/2002:
60 ore
settimanali per favorire la sicurezza? (art. 4 )!!!
[A5]l’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
[A7]Un ora in più degli autisti discontinui
(art.11 bis)
[A8]la loro salvaguardia alla sicurezza sulle
strade
[A9] Hanno ripreso la norma europea senza stabilire il
livello di indennizzo!
[A10]Regolato dall’art. 11 bis
[A12]Nessun cambiamento rispetto la norma precedente
[A13]Viene Elevato il limite massimo (da 250 CCNL 2000) a
270 ore