Analisi delle RSU/RSA UPS Italia

 

 Commento Perchè un avviso Comune?

 

Il Parlamento Europeo in questi anni ha emanato molte direttive in materia di lavoro (non certamente migliori della legislazione italiana). Tutte (93/104/Ce e2000/34/Ce) sono state recepite dal governo italiano dal d. lgs. 8 aprile 2003.

In questa normativa sono stati tenuti fuori alcune categorie di lavoratori tra cui le “persone mobili[A1] ” (gli autisti dipendenti), che invece sono normati dalla direttiva Europea 2002/15/CE

Tutto questo nello “spirito” di un’ obiettivo generale di riduzione degli incidenti per il 2010 ma anche in difesa della salute e della sicurezza di questi lavoratori.

Questa normativa,  il cui dispositivo deve essere in vigore in Italia entro il 2005, crea “oggettivamente” se inserita nella normativa in vigore un damping “strutturale” con i cosidetti “padroncini” (falsi)lavoratori autonomi che diventano molto più competitivi degli autisti delle aziende strutturate.

In questo contesto il sindacato si è fatto carico di questo problema ma anzichè proporre un azione di vincolo e pressioni sul governo verso una maggiore regolamentazione delle cosidette “categorie autonome” ha preferito “ peggiorare” le condizioni di quelli dipendenti.

 

L’avviso comune proposta dalle parti sociali comunque – per avere l’avvallo di compatibilità con le normative europee - ripercorre in gran parte la direttiva europea sopra citata tranne per un articolo.....:

 

L’Art. 10 del 2002/15/Ce

la presente direttiva non pregiudica di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto o consentire...contratti collettivi...che risultino più favorevoli per la tutela...”

 

Il suo inserimento, nella normativa attuale CCNL Art.11 CCNL(orario di lavoro personale viaggiante), sarebbe risultato troppo favorevole per il lavoratore che, anche se con molte zone d’ombra, veniva parificato dal CCNL del 2000 agli altri lavoratori con i loro 39 ore settimanali...!.

 

Concludendo:

la necessità considerata “oggettiva” di rispettare una direttiva europea si trasforma nella sostanza:

In un annullamento di fatto dell’ art 11 del presente CCNL che regola l’attività degli autisti  oggi  lavoratori mobili” saturando qualsiasi spazio di contrattazione territoriale e/o aziendale

 

In un contesto di peggioramento complessivo, ovviamente non si trova nessuno spazio di revisione per un altro articolo del CCNL relativo agli autisti  –discontinui- Art.11 bis che al contrario dovranno sopportare (causa l’avviso comune) un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di orario e di lavoro .

 

IPOTESI D’ACCORDO

Addì, 29  gennaio 2005 in Roma

 

PREMESSA

Le parti si danno reciprocamente atto che il testo che segue è stato redatto all’esito di una complessa trattativa, nel corso della quale è stato concordato anche l’avviso comune di recepimento della Direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002 in  materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Le parti si danno atto e concordano che il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, è sospensivamente condizionato, quanto agli effetti, al fatto che la disciplina che troverà attuazione nel nostro Ordinamento in materia di organizzazione del lavoro e riduzione di orario delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto  sia conforme al testo dell’avviso comune.[A2] 

Non verificandosi l’indicata condizione, il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che verranno convenuti, dovrà considerarsi privo di efficacia nei confronti delle Parti stipulanti, senza necessità di formale disdetta.

Le parti proseguiranno il confronto per il rinnovo del contratto a partire dal giorno 15 febbraio 2005, affrontando prioritariamente le tematiche della previdenza, della classificazione, delle relazioni industriali e sindacali.


 

AVVISO COMUNE :
Art. 1 – Finalità

 

1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili[A3]  di autotrasporto merci conto terzi, per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.[A4] 

 

Articolo 2 - Campo di applicazione

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese che partecipano ad attività di autotrasporto merci conto terzi contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR[A5] .

2. Gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo fino al 23 marzo 2009, salvo diverse  disposizioni nazionali o comunitarie[A6] .

3. Il presente decreto legislativo integra  le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR che prevalgono su quelle del presente Decreto.

 

Articolo 3 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) orario di lavoro:

ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:

i) la guida;

ii) il carico e lo scarico;

iii) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;

iv) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’Art. 7 del Reg. 3820/85, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;

 

b) tempi di disponibilità:

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

c) posto di lavoro:

- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa,

- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,

- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

d) «lavoratore mobile»: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi;

e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;

f) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00;

i)«lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte;

j) tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;

l) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

Art. 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

 

1.     La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore[A7] .

     La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un      periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

 

L'art. 6, par. 1, 4° e 5° comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4° comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di sei mesi.

2. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

 

Articolo 5 - Riposi intermedi

 

1. Fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

 

Articolo 6 - Periodi di riposo

 

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

 

Articolo 7 - Lavoro notturno

 

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.[A8] 

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale[A9] .

 

Articolo 8 - Deroghe

 

1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,

le disposizioni di cui agli artt. all’art. 4 e 7 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori mobili impiegati in occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo[A10] , secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo tempi di inattività nell’ambito del periodo di impegno lavorativo. In tale fattispecie, la durata massima dell’orario di lavoro è individuata dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra le Parti Sociali.

2. Con accordi collettivi in sede aziendale stipulati con le RSA o le RSU, ove esistenti, ovvero con accordi collettivi a livello territoriale stipulati, con la partecipazione delle aziende interessate, da associazioni dei datori di lavoro e delle OO.SS. stipulanti del CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di discontinuità di cui al comma 1.

3. La contrattazione collettiva nazionale definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che potranno prevedere altresì le modalità di acquisizione del consenso dei lavoratori interessati.

 

Articolo 9 - Informazione e registri

 

1. I lavoratori mobili dovranno essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della presente direttiva.

2. L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto dovrà essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento CEE 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

3. La contrattazione collettiva definirà le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Articolo 10 - Sanzioni

 

1.  La violazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro … a euro … nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% del consentito

2.  La violazione delle disposizioni previste dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a … euro nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il  10% del consentito.

3.  La violazione dell’art. 5 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro … a euro ….

4.  La violazione dell’art. 6 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro

5.   La violazione dell’art. 7, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da … euro a … euro. 

6.  La violazione dell’art. 8 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro.

 

Articolo 11 - Disposizioni finali e transitorie

 

1.                      Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.

2.                      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.

3.                      Gli accordi collettivi di cui all’art. 8 potranno essere realizzati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. In tale periodo si farà riferimento agli accordi esistenti.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti, all’atto della stipula dell’ipotesi di accordo relativa all’avviso comune di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concordano che gli accordi aziendali di secondo livello/forfetizzazione in scadenza fino al termine del periodo transitorio stabilito dall’art. 11, comma 3 dell’avviso comune suddetto, sono prorogati sino alla data di stipula degli accordi di cui all’art. 8 del citato avviso comune, comunque entro il termine massimo previsto dal periodo transitorio.

 

 


Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue.

 

1.       In deroga a quanto previsto dall’art. 11 punto 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super, che esercita l’attività in condizione di discontinuità[A11] , ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………. e secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali[A12] .

Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 270 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2005[A13] ,

di 260 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2007,

di 245 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2009.[A14] 

 

2.       Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo …………., con accordi collettivi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione delle deroghe previste dallo stesso art. 8 del richiamato decreto legislativo ………….; gli accordi in questione dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le RSU o le RSA, ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti, dall’altra. 

3.       Sia in caso di controversia sia su iniziativa anche di una sola delle parti, l’accertamento  per singola azienda della sussistenza delle condizioni  di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo ………… potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata e le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro dieci giorni dalla conclusione dell’esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.

  4.     Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i dieci giorni successivi.[A15] 

               5. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11, comma .., punto …, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.

 

…………………….. omissis ……………………..

 

 


 [A1]Art 2 66/2003

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.

 

 [A2]Quindi tutto dipende da un “avviso comune” Il CCNL dipende da una variabile esterna alle parti quella legislativa.

Se per ipotesi il governo non rispettasse questo testo sottoscritto dalle parti salterebbe l’accordo sottoscritto del 29 Gennaio 2005!

il mancato recepimento di questo avviso inciderebbe pesantemente sull’intero assetto del settore Marrocco di Confetra.

Fino a quando non ci sarà la certezza che l’avviso comune in materia di orario di lavoro sarà recepito dalla normativa  non possiamo andare avanti nella trattativa”.

Pasquale Russo, segretario nazionale di Conftrasporto

17/01/2005

 [A3]Autisti dipendenti di aziende strutturate

 [A4]Uso strumentale dello spirito della 15/2002:

60 ore settimanali per favorire la sicurezza? (art. 4 )!!!

 

 [A5]l’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada

 [A6]

anziche’  lavorare per una regolamentazione dei lavoratori autonomi attraverso “disposizioni nazionali”  hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori “strutturati”- dipendenti

 

 

 [A7]Un ora in più degli autisti discontinui (art.11 bis)

 [A8]la loro salvaguardia alla sicurezza sulle strade

 [A9] Hanno ripreso la norma europea senza stabilire il livello di indennizzo!

 [A10]Regolato dall’art. 11 bis

 [A11]

Diverso dal lavoratore mobile regolato dall’avviso comune in ossequio della direttiva europea

 

 [A12]Nessun cambiamento rispetto la norma precedente

 [A13]Viene Elevato il limite massimo (da 250 CCNL 2000) a 270 ore

 [A14]

12 ore al giorno X 5 gg!

Nel 2009 si ritorna alla situazione attuale (deroga per 4 anni)

 [A15]

Come per art 9 del CCNL sull’orario di lavoratoro per il personale non viaggiante  prevedono molti disaccordi territoriali.....

Le strutture nazionali si fanno garanti per le aziende