Gli articoli sulla precarietà

INTRODUZIONE

Nell’ultimo rapporto Eurispes -febbraio 2005- in relazione allo stato di salute dell’economia Italia, emerge un dato significativo:

 il lavoro atipico diventa la forma stabile di lavoro

 

Il 50% dei neo assunti (meno di 2 anni di lavoro) mantiene la condizione di “atipico” per un periodo superiore a quello considerato “fisiologico “ per le imprese.

Il 48% svolge lo stesso lavoro da oltre 3 anni.

La fascia anagrafica più colpita sono quelli fra i 33 e i 39 anni!

 

Lavoratori che fanno fatica a “mettere famiglia” comprarsi la casa, fare un mutuo.

Lavoratori che per 73% considera lo stato di flessibile uguale a quello di precario. E le nuove leggi come la 30/2003 sotto il nome  di “legge Biagi” certamente non aiutano, sopratutto se alcune OOSS ne hanno ratificato il loro contenuto. Come pure non aiutano le semplici battaglie di principio che si rivelano frasi di principio messe a salvaguardia della propria coscienza ma che si piegano come fuscelli alle richieste dei datori di lavoro. Quello che manca nel nostro settore è una convinta e risoluta lotta contro la precarietà da parte delle OOSS!.

 

A seguire le normative legate al processo di disarticolazione del mondo del lavoro che non hanno trovato al tavolo nazionale ( diversamente da come si autoproclamano) dei reali e intransigenti oppositori....

probabilmente per alcuni di loro questi processi sono irreversibili con buona pace delle loro coscienze!!!!.

 

Dal Comunicato delle OOSS Nazionali del 29 : Mercato del lavoro:

 

Premessa

 

I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a tempo pieno ed indeterminato[A1] ,

utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.

 

Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente Ccnl previa informativa[A2]  alle strutture sindacali competenti, convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con

 

 contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il  27 % dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello azienda e del 47%[A3]  a livello di ogni unità produttiva

Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato[A4] .

E’ comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il  totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.

 

Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up[A5] , per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa  con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.

 

Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro.

 

Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore[A6] , le parti convengono di non applicarli al settore.

 

Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL[A7]  per valutarne l’efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.   

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PREMESSA ALL’ART  .

 

Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro[A8] , si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.

 

Art.   Contratto di lavoro a tempo determinato

 

1)     Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo [A9] , quali:

 

a.      per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

b.      commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;

c.      manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc..

d.      incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;

e.      esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

f.        assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

g.      esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo

h.      necessità  derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

i.         sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;

j.         fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2001, n° 368 per un periodo non superiore a 18 mesi;

k.       sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

·         infermità per malattia

·         infortunio sul lavoro;

·         aspettativa;

·         sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni;

·         astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151.

 

Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo[A10]  a livello di unità produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di queste, in sede locale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.

      Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale

 

2)     Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non può eccedere mediamente nell’anno:

 

·         Nelle aziende fino a 50 dipendenti,  la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

·         nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori [A11] assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.

 

3)     Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.

 

4)     L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

 

5)     Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.

 

6)     L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:

 

·         per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

·          salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

·         presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

·         da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

7)     L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

 

8)     La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi[A12] , compresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

 

9)     L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

 

10) Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.

Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

11) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

 

12) Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

13) Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima  e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

14) Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro.

 

15) Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

 

16) L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.

 

17) Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della legge 28.2.1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

 

18) In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio

 

19) La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.

 

20) Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.

 

21)                      Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.

 

 

Art  Contratto a tempo parziale[A13] 

 

 

1.      Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9 e 11  e 11 bis del presente contratto.

 

2.      Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.

 

 

3.      L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:

    1. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto  stabilito dall’art. 9 e 11 e 11 bis per il personale a tempo pieno;
    2. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
    3. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.

 

  1. All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.

Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente comma.

 

  1. La prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione avverrà senza interruzioni.

 

  1. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.

 

  1. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili[A14] , che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.

 

  1. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche[A15] , che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.

 

  1. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

  1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20%  della prestazione già concordata.

 

  1. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore[A16] , con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti[A17] , secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.

L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari[A18] .

 

  1. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7  giorni di calendario.[A19] 

 

  1. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.[A20] 

 

  1. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche e/ o flessibili, il lavoratore ne può dare disdetta con un preavviso di un mese.

 

  1. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.[A21] 

 

  1. Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:

 

    1. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
    2. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
    3. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi.

 

Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale  e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata[A22] . Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno[A23]  e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro[A24] .

Le prestazione rese nella giornata di sabato saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall’art. 18 del vigente Ccnl[A25] .

 

 

 

  1. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.

 

  1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale[A26]  di cui all’art. 9 e 11e 11 bis del presente CCNL.

 

  1. Il personale a tempo parziale  è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.

 

  1. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e  le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semifestività previste dall’art. 13 lettera c); i permessi retribuiti previsti dall’art. 24 comma 3 possono essere fruiti per intero.

 

  1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

 In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1 dell’art. 29 del presente CCNL potranno godere di un periodo di lavoro a part-time della durata di sei mesi.

 

  1. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

 

  1. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

  1. In caso previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

 

  1. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.

 

  1. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.

 

  1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

 

  1. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.

 

  1. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei  lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site  nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione. A tali fini  saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.

 

  1. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), tale percentuale può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; in tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda;

 

 

  1.     E’ consentita, comunque, l’attivazione di contratti part-time sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell’unità produttiva.

 

  1. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell’articolo 35 della legge 300/70 come unità a tempo pieno.

Art. 5 Apprendistato Professionalizzante

 

1.      Premesse:

·         In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano le seguenti linee guida sulla base delle quali, a seguito delle discipline regionali relative ai profili formativi ai sensi dell’art. 49, comma 5 del D.lgs. 276/2003, sarà formulata la nuova disciplina contrattuale.

 

  1. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:

 

  1. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° ed il 1° inclusi;

 

  1. Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.

 

  1. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:

·         24 mesi:    per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4° e 5° nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super;

·         36 mesi:    per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° super;

·         48 mesi:    per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1° e 2°.

6.      Le assunzioni con contratto di apprendistato sono incluse nei limiti numerici di cui all’art. 53 del D. Lgs 276/2003

7.      Per quanto concerne il trattamento di malattia è infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all’art. 28 del presente ccnl.

8.      La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitatile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti d’apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unità non confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

9.      Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “Tutor”

Art. ____ Contratto di Inserimento / Reinserimento[A28] 

 

  1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento di un lavoratore.

 

  1. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato.

 

Nel contratto saranno indicati:

 

·        La durata;

·        Il periodo di prova;

·        L’orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);

·        Il livello retributivo.

 

Nel progetto saranno indicati:

 

·         Il livello retributivo al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

·         La durata e le modalità formative.

 

Il progetto individuale è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.

 

  1. La durata massima del contratto di inserimento/reinserimento sarà[A29] :

 

 

Nell’ipotesi di reinserimento di lavoratori con professionalità compatibili potranno essere definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle previste dal presente articolo.

  1. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale[A30] . In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i), del D. Lgs. 276/2003, in materia di “libretto formativo”, la registrazione delle competenze sarà effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sarà messa a disposizione del lavoratore a richiesta.

 

  1. Il periodo di prova ed i trattamenti economici in caso di malattia/infortunio sono analoghi a quelli previsti per il restante personale. Nel caso in cui il contratto sia trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento sarà considerata valida ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale per il conseguimento degli aumenti periodici di anzianità.

 

  1. Il lavoratore sarà assegnato ad un livello in meno in caso di progetti finalizzati ad inserimenti sino al 4° livello e due livelli in meno nei restanti casi.[A31] 

 

7.      La facoltà d’assunzione con contratto d’inserimento/reinserimento non è esercitatile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno …70%…dei contratti d’inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unità non confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Art. __  Lavoro Somministrato.

 

1.      La somministrazione a tempo determinato[A32]  è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro

2.      La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a  un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.

 

3.      Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:

·  attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;

·  Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

·  Per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate;

·  Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto

4.      Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:

1.      per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2.       salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

3.      presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

4.      da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

5.      L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS.[A33]  Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

·         Il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all’art.1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare  il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;

·   Ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

6.      I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a n° 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricomprasi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

 


 [A1]la salvaguadia del principio.!

 [A2]Nessuna contrattazione.!!!

 [A3]BINGO:AZIENDE con i l  50% di contratti FLESSIBILI

 [A4]A questo 27% bisogna aggiungere anche gli apprendisti indicati dall’Avviso comune sugli autisti come recepimento dalla direttiva europea.

 [A5]La cigliegina! Una deroga....

 [A6]Non strutturale e definitiva, quindi le aziende si tengono aperte una finestra per la prossima tornata contrattuale

 [A7]“riesame” nel futuro quindi le aziende si tengono aperte una finestra per la prossima tornata contrattuale

 [A8]La bandierina ...a difesa dei principi!

 [A9]

dal D.Lgs (368/01)

 cosidetta “formula elastica” che rende impossibile individuare casi concreti  tranne per il fatto di essere transitorie e temporanee...

 

 [A10]Non è contrattazione:::

 [A11]Viene elevata la misura massima delle quote dal 10% contratto 2000 al 20% della presente Intesa

 

 [A12] 3 anni

 [A13]l'art. 1, comma 3, della legge 61/2000 (sul P/T) da alla contrattazione collettiva di determinare, per ciascuno dei modelli di part-time determinati, "condizioni e modalità" di svolgimento della prestazione a tempo parziale. Ciò significa che i contratti collettivi possono definire le modalità di articolazione dell'orario, la sua distribuzione, anche con riguardo a specifiche figure e profili professionali, introducendo cioè maggiore flessibilità.

Con le espressioni

 clausola elastica” e “clausola flessibile

si fa riferimento all’accordo mediante il quale le parti assegnano al datore di lavoro il potere di variare in modo unilaterale, rispettivamente, la durata o la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale. Tali clausole costituiscono il più incisivo strumento di flessibilizzazione della prestazione di lavoro a tempo parziale messo a disposizione del datore.

 L’apposizione al contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche è consentita, a differenza di quanto precedentemente previsto, anche nel caso di part-time a tempo determinato.

 

 

 [A14]

clausola flessibileil patto mediante il quale le parti attribuiscono al datore di lavoro il  potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale è definito

-Lo spostamento dell’orario-

 [A15]

clausola elasticail patto, prima vietato e oggi ammesso, con il quale le parti attribuiscono al datore

il potere di variare unilateralmente la durata ( il quantum,l’estensione temporale) della prestazione di lavoro part-time è definito

-La lunghezza dell’orario-

 [A16]!!!

 [A17]!!!!!!!!!

 [A18]infatti non l’assumeranno mai!

 [A19]L’azienda gestirà la tua vita!

 [A20]In regime di flessibilità? Non è “lavoro supplementare”

 [A21]E il Ruolo delle Rsu?

 [A22]Pt 4 ore sono 24 ore al mese max

 [A23] Definizione di lavoro supplementare

Il contenuto: 4 ore al giorno  al 18%  lavoro supplementare rispetto ad un f/t 30%  lavoro straordinario ...molto competitivo..

 [A24]essere costretti a lavorare in un giorno non previsto non viene considerato straordinario ma supplementare! Questa è una vera bufala!

 [A25]50%

 [A26]è straordinario se si lavora più di 8 ore al giorno e più di 39 ore settimanali

 [A27]prima era 24 anni

 [A28]A differenza dei CFL che aveva come destinatari i giovani in genere

 questo tipo di contratto riguarda anche altre categorie di lavoratori: disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, fino a 29 se in possesso di laurea, disoccupati con più di 50 anni di età, lavoratori con più di 2 anni di disoccupazione, le donne di qualsisi età residenti in aree geografiche con difficoltà occupazionale,persone portatori di handocap.”

 

Secondo Confetra “Rispetto al contratto di formazione e lavoro il contratto di inserimento è stato in parte alleggerito dei contenuti formativi essendo diretto a facilitare particolari categorie di lavoratori (giovani tra i 18 e 29 anni di età, disoccupati di lunga durata, persona affette da handicap, ecc.)....”

 

 [A29] [A29]Non viene indicata la durata minima che probabilmente sarà quella della legge: 9 mesi

 

 [A30]Formazione non esiste più come elemento prevalente...infatti non è più CFl

 [A31]Appicazione della legge...nessun miglioramento ...complimenti

 [A32]in virtù di quanto scritto nella premessa, non è una condizione definitiva!

 [A33]Le rappresentanze non hanno alcun ruolo