Gli articoli sulla precarietà
INTRODUZIONE
Nell’ultimo
rapporto Eurispes -febbraio 2005- in relazione allo stato di salute
dell’economia Italia, emerge un dato significativo:
il lavoro atipico diventa la forma stabile di
lavoro
Il 50% dei neo
assunti (meno di 2 anni di lavoro) mantiene la condizione di “atipico” per un
periodo superiore a quello considerato “fisiologico “ per le imprese.
Il 48% svolge
lo stesso lavoro da oltre 3 anni.
La fascia
anagrafica più colpita sono quelli fra i 33 e i 39 anni!
Lavoratori che
fanno fatica a “mettere famiglia” comprarsi la casa, fare un mutuo.
Lavoratori che
per 73% considera lo stato di flessibile uguale a quello di precario. E le
nuove leggi come la 30/2003 sotto il nome di “legge Biagi” certamente
non aiutano, sopratutto se alcune OOSS ne hanno ratificato il loro contenuto.
Come pure non aiutano le semplici battaglie di principio che si rivelano frasi
di principio messe a salvaguardia della propria coscienza ma che si piegano
come fuscelli alle richieste dei datori di lavoro. Quello che manca nel nostro
settore è una convinta e risoluta lotta contro la precarietà da parte delle
OOSS!.
A seguire le normative legate al processo di
disarticolazione del mondo del lavoro che non hanno trovato al tavolo nazionale
( diversamente da come si autoproclamano) dei reali e intransigenti
oppositori....
probabilmente per alcuni di loro questi processi sono irreversibili
con buona pace delle loro coscienze!!!!.
Dal
Comunicato delle OOSS Nazionali del 29 : Mercato del lavoro:
Premessa
I
seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività
ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a
tempo pieno ed indeterminato[A1],
utilizzando
gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le
opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i
rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale
secondo le norme del presente Ccnl previa
informativa[A2] alle strutture sindacali
competenti, convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con
contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27 % dei lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato a livello azienda
e del 47%[A3] a livello di ogni unità produttiva
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche
attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato[A4].
E’
comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità
purché non risulti superato il totale
dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
Tale
percentuale potrà essere derogata,
in fase di start up[A5], per i primi due anni di avvio della
nuova attività lavorativa con accordi
sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti
convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di
flessibilità del mercato del lavoro.
Per
quanto attiene il lavoro
a chiamata e la somministrazione a
tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del
settore[A6], le parti convengono di non applicarli al settore.
Le parti,
inoltre, convengono di riesaminare le
misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL[A7] per valutarne l’efficacia e la
diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti
delle persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA PREMESSA
ALL’ART .
Le
parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del
18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i
contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la
forma comune dei rapporti di lavoro[A8], si dichiara che i
contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale
a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che
occupazionali.
1)
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate
dalle norme del presente articolo e
sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo
indeterminato.
E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo [A9],
quali:
a.
per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno;
b.
commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi
ristretti;
c.
manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede,
uffici, magazzini, ecc..
d.
incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti
straordinari o sperimentali;
e.
esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità,
richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate;
f.
assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g.
esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo
h.
necessità derivanti dall'intensificazione
dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico.
i.
sperimentazioni tecniche, produttive o
organizzative aventi carattere di temporaneità;
j.
fase di avvio di nuove attività e/o di
nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 6 settembre
2001, n° 368 per un periodo non superiore a 18 mesi;
k.
sostituzione di personale assente con
diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti
ipotesi:
·
infermità per malattia
·
infortunio sul lavoro;
·
aspettativa;
·
sospensione in via cautelare per motivi
disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive
modificazioni;
·
astensione obbligatoria o facoltativa
dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151.
Le evenienze di cui
sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo[A10] a livello di unità
produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di queste, in sede locale con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate
con i sindacati a livello aziendale
2) Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale,
anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c)
d) e) f) g) h) i), non può eccedere mediamente nell’anno:
·
Nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato;
·
nelle aziende
con più di 50 dipendenti, la misura massima
del 20% dei lavoratori [A11]assunti a
tempo indeterminato e in ogni caso in misura non
inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
3)
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono
essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente
alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione
delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli
assumendi è elevato all'unità superiore.
4)
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le
ragioni di cui al comma 2.
5)
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della
prestazione.
6)
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
·
per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
·
salvo diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
·
presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a
termine;
·
da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
7)
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre
mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare
l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto
al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
8)
La durata massima del contratto è pari a un periodo
complessivo di 36 mesi[A12], compresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal
contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a
tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla
conservazione del posto.
9)
L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni
che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore
di lavoro.
10)
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del
20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto
fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al
ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di
lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
11)
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
12)
Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per
tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo
contratto.
13)
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano
le ferie e la tredicesima e la
quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro
trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso
livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo
specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine.
14)
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene
garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al
personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del
rapporto di lavoro.
15)
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una
formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni
rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del
lavoro.
16)
L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato,
direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle
OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo
indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo
determinato, che si rendessero disponibili.
17)
Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto
a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della
legge 28.2.1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle
assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto
di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per
iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Fermo
restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione
per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la
stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di
ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
18)
In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto
a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è
utile ai fini del computo della anzianità di servizio
19)
La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le
norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata
inferiore ai 3 mesi.
20)
Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero
dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata
superiore a 4 mesi.
21)
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà
corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.
2.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono
disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente
e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo
pieno.
3.
L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
Il
lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di
effettuare una prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente
comma.
L’eventuale
rifiuto del
lavoratore di stipulare il patto
suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento né l’adozione di
provvedimenti disciplinari[A18].
Si intendono
per prestazioni di lavoro supplementare quelle
eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non
può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di
lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18%
della quota oraria della retribuzione globale
e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già
concordata[A22]. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino
al limite massimo dell’orario ordinario
giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno[A23] e nelle
giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale,
tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale
o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate
nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro[A24].
Le
prestazione rese nella giornata di sabato saranno retribuite con la
maggiorazione prevista dall’art. 18 del vigente Ccnl[A25].
Tale consenso delle parti deve risultare da
atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.
In particolare
le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1
dell’art. 29 del presente CCNL potranno godere di un periodo di lavoro a
part-time della durata di sei mesi.
1.
Premesse:
·
In
attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante
diventi esecutiva, le parti concordano le seguenti linee guida sulla base delle
quali, a seguito delle discipline regionali relative ai profili formativi ai
sensi dell’art. 49, comma 5 del D.lgs. 276/2003, sarà formulata la nuova
disciplina contrattuale.
·
24
mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei
livelli 4° e 5° nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super;
·
36
mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere
inseriti nei livelli 3° e 3° super;
·
48
mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel
livello 1° e 2°.
6. Le assunzioni con contratto di
apprendistato sono incluse nei limiti numerici di cui all’art. 53 del D. Lgs
276/2003
7. Per quanto concerne il trattamento
di malattia è infortunio per il personale assunto con contratto di
apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all’art. 28
del presente ccnl.
8. La facoltà d’assunzione con
contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitatile dalle aziende
che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver
mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti d’apprendistato scaduti nei
12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unità non
confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
9. Per tutta la durata del contratto
il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante
dovrà essere accompagnato da un “Tutor”
Nel
contratto saranno indicati:
·
La
durata;
·
Il
periodo di prova;
·
L’orario
di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
·
Il
livello retributivo.
Nel progetto
saranno indicati:
·
Il
livello retributivo al conseguimento del quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
·
La
durata e le modalità formative.
Il progetto individuale è definito
con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore.
Nell’ipotesi
di reinserimento di lavoratori con professionalità compatibili potranno essere
definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle
previste dal presente articolo.
7.
La
facoltà d’assunzione con contratto d’inserimento/reinserimento non è
esercitatile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo
contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno …70%…dei contratti
d’inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. Detta regola non trova
applicazione sino a 5 unità non confermate. Nella percentuale di cui sopra non
vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Art. __ Lavoro Somministrato.
1.
La somministrazione a tempo
determinato[A32] è una formula residuale rispetto
alle altre forme del rapporto di lavoro
2.
La durata massima del contratto di somministrazione
è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un
periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
3.
Il
contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
· attività cui non possa farsi fronte
con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
· Quando l’assunzione abbia luogo per
l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo;
· Per l’esecuzione di particolari
servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle impiegate;
· Sostituzione di personale assente
con diritto alla conservazione del posto
4.
Il
contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. salvo diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
5.
L’Azienda utilizzatrice comunica
alle RSU/RSA e, in
mancanza alle OO.SS.[A33] Territoriali di categoria aderenti
alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale:
·
Il
numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del
contratto di fornitura di cui all’art.1; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice
fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
· Ogni 12 mesi, anche per il tramite
dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il
mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
6.
I
prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun
trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice
con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la
stipulazione di contratti di somministrazione sino a n° 5 prestatori, purché
non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Nella percentuale di cui sopra non vanno ricomprasi i lavoratori dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti
risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
[A1]la salvaguadia del principio.!
[A2]Nessuna contrattazione.!!!
[A3]BINGO:AZIENDE con i l 50% di contratti FLESSIBILI
[A4]A questo 27% bisogna aggiungere anche gli apprendisti indicati dall’Avviso comune sugli autisti come recepimento dalla direttiva europea.
[A5]La cigliegina! Una deroga....
[A6]Non strutturale e definitiva, quindi le aziende si tengono aperte una finestra per la prossima tornata contrattuale
[A7]“riesame”
nel futuro quindi le aziende si tengono aperte una finestra per la prossima
tornata contrattuale
[A8]La bandierina ...a difesa dei principi!
[A10]Non è contrattazione:::
[A11]Viene elevata la misura massima delle quote dal 10% contratto 2000 al 20% della presente Intesa
[A12] 3 anni
[A13]l'art. 1,
comma 3, della legge 61/2000 (sul P/T) da alla contrattazione collettiva di determinare, per
ciascuno dei modelli di part-time
determinati, "condizioni
e modalità" di svolgimento della prestazione a tempo parziale. Ciò significa che
i contratti collettivi possono definire le modalità di articolazione
dell'orario, la sua distribuzione, anche con riguardo a specifiche figure e
profili professionali, introducendo cioè maggiore flessibilità.
Con le espressioni
“clausola elastica” e “clausola flessibile”
si fa riferimento all’accordo mediante il quale le parti
assegnano al datore di lavoro il potere di variare in modo unilaterale,
rispettivamente, la durata o la collocazione temporale della prestazione di
lavoro a tempo parziale. Tali clausole costituiscono il più incisivo strumento
di flessibilizzazione della prestazione di lavoro a tempo parziale messo a
disposizione del datore.
L’apposizione al
contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche è consentita, a differenza di quanto precedentemente
previsto, anche nel caso di part-time
a tempo determinato.
[A16]!!!
[A17]!!!!!!!!!
[A18]infatti non l’assumeranno mai!
[A19]L’azienda gestirà la tua vita!
[A20]In regime di flessibilità? Non è “lavoro supplementare”
[A21]E il Ruolo delle Rsu?
[A22]Pt 4 ore sono 24 ore al mese max
[A23] Definizione di lavoro supplementare
Il contenuto: 4 ore al giorno al 18% lavoro supplementare rispetto ad un f/t 30% lavoro straordinario ...molto competitivo..
[A24]essere costretti a lavorare in un giorno non previsto non viene considerato straordinario ma supplementare! Questa è una vera bufala!
[A25]50%
[A26]è straordinario se si lavora più di 8 ore al giorno e più di 39 ore settimanali
[A27]prima era 24 anni
[A28]A differenza
dei CFL che aveva come destinatari i giovani in genere
“questo tipo
di contratto riguarda anche altre categorie di lavoratori: disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, fino a 29 se in
possesso di laurea, disoccupati con più di 50 anni di età, lavoratori con più
di 2 anni di disoccupazione, le donne di qualsisi età residenti in aree
geografiche con difficoltà occupazionale,persone portatori di handocap.”
Secondo Confetra “Rispetto al contratto di formazione e lavoro il contratto
di inserimento è stato in parte alleggerito dei contenuti formativi essendo
diretto a facilitare particolari categorie di lavoratori (giovani tra i 18
e 29 anni di età, disoccupati di lunga durata, persona affette da handicap,
ecc.)....”
[A30]Formazione
non esiste più come elemento prevalente...infatti non è più CFl
[A31]Appicazione della legge...nessun miglioramento ...complimenti
[A32]in virtù di quanto scritto nella premessa, non è una condizione definitiva!
[A33]Le rappresentanze non hanno alcun ruolo