Decreto
Legislativo 22 luglio 1999, n. 261
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualita' del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5
febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta
direttiva 97/67/CE;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi
delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali
relative all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Definizioni)
1. La fornitura dei servizi relativi alla
raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii
postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica
costituiscono attivita' di preminente interesse generale
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo
smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi
di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in
particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio,
degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto
e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al
centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare
le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o
nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono
depositati dai clienti nella rete postale pubblica;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali
depositati nei punti di accesso;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato
di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai
destinatari;
f) "invio postale": l'invio al momento in cui viene preso in consegna
dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di
pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta,
anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di
qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal
mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza": comunicazione
indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi
dell'articolo 2 comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale
pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del
nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche'
altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e
consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni
non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una
comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e'
considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la
pubblicita' transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire
forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che
fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a
sua richiesta, della consegna al destinatario;
l) "Invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio
postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o
da o verso un paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a
disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo
per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il
mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale": l'organismo che fornisce
l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;
p) "prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono
prestazioni singole dei servizio universale;
q) "autorizzazioni": ogni permesso che stabilisce i diritti e gli
obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire
servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura
di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di
licenza individuale"' definite come segue:
1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che
non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da
parte dell'Autorita' di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti
derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia
regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali
e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di
dichiarazione;
2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che
richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con la quale
sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a
prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio
universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata
costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un
paese terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli
invii postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di
una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di
destinatario;
u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite
dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza dei funzionamento
della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui
sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e
dall'assetto territoriale la protezione dei dati comprende la protezione dei
dati personali la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate
nonche' la tutela della vita privata.
Art. 2
(Autorita di regolamentazione)
1. L'autorita' di regolamentazione del settore
postale e' il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale
conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali
al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23 comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio
universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un
sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio
stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i
diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta
transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di
distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio
fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete
postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento
alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date
pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi
offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso
ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di
prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle
autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo
di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni
generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento
delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei
costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette
informazioni alla Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo
di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al
modo in cui sono stati gestiti.
Art. 3
(Servizio universale)
1. Il servizio universale assicura le prestazioni
in esso ricomprese, di qualita' determinata da fornire permanentemente in tutti
i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii
postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi
postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle
seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento
nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio "nazionale" trova
specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un
congruo numero di punti di accesso;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere
l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce
tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo
circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via
di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni in
installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico,
religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche'
delle richieste dell'utenza.
Art. 4
(Servizi riservati)
1. Al fornitore del servizio universale, nella
misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di
corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il
cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un
invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata
piu' rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna
fase in se considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti
che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono
compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati
mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di
peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure
amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.
Art. 5
(Licenza individuale)
1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non
riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto
conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali,
puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con
riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza
individuale o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi
ultimi.
4. Con regolamento del Ministro delle
comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle
licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le
modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione
degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca
della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento
garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza.
Art. 6
(Autorizzazione generale)
1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti
nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la
distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione
generale dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle
comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuati i casi in cui e' possibile avviare
l'attivita' contestualmente all'invio all'autorita' di regolamentazione della
dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei
quali l'attivita' puo' avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte
dell'autorita' di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi.
L'atto, di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato salvo che
l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine
assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono
determinati i requisiti gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita'
sottoposte ad autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le
sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di
interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.
Art. 7
(Separazione contabile)
1. Il fornitore del servizio universale, entro il
10 febbraio 2000, e' tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun
servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non
riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui
all'articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilita' per i
servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio
universale e quelli che non ne fanno parte.
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a
ciascuno, dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a
un servizio particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono
essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi
stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono
imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di
categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione
diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne'
in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un
parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte
le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei
servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
3. La conformita' del sistema di separazione
contabile e' verificata dalla societa' incaricata di certificare il bilancio
del fornitore del servizio universale. L'autorita'' di regolamentazione adotta
i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed
assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla
conformita'.
Art. 8
(Autoprestazione)
1. E' consentita, senza autorizzazione, la
prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e'
all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo
che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.
Art. 9
(Scambio di documenti)
1. Il servizio dello scambio di documenti e'
assoggettato ad autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti
condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia
all'autorita' di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il
locale adibito al servizio stesso;
c) il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo' effettuare, con
propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di regolamentazione, lo
scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al
medesimo titolare.
Art. 10
(Fondo di compensazione)
1. E' istituito il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale;
esso e' alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non
procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire
l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al
comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per
cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo
principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata
dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione
efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei
corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non
trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi
riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo
al quale si riferiscono i dati contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad
apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di
compensazione.
Art. 11
(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le
esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o piu'
provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanita', dell'ambiente e dei
trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della
riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento
della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della
protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.
Art. 12
(Qualita' del servizio universale)
1. L'autorita' di regolamentazione, al fine di
garantire un servizio postale di buona qualita', stabilisce, sentito il
consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi
del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo,
essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla
regolarita' ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono recepiti nella
carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La qualita' per i Servizi transfrontalieri
intracomunitari e' stabilita in conformita' agli obiettivi indicati
nell'allegato al presente decreto.
3. L'autorita' di regolamentazione informa la
Commissione europea circa le norme di qualita' adottate. L'autorita', in
presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica,
puo' stabilire deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla
Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi membri.
4. Il controllo della qualita' e' svolto
dall'autorita' di regolamentazione; sulla programmazione della relativa
attivita' e' sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
L'autorita' di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle
prestazioni con regolarita' avvalendosi di un organismo specializzato
indipendente selezionato dall"autorita' di regolamentazione nel rispetto
della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla
pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio
universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove
necessario, sono prese misure correttive.
Art. 13
(Tariffe)
1. Le tariffe dei servizi riservati sono
determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, sentito
il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei
costi del servizio e del recupero di efficienza.
2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel
servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati,
nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione in coerenza con la
struttura tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2
sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme
degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero
territorio nazionale;
d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di
concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.
Art. 14
(Reclami)
1. Relativamente al servizio universale, compresa
l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella
carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti,
semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese
le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: e'
fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la
comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato
soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione.
3. Nei casi in cui il fornitore del servizio
universale e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di
rimborso o di compensazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita'
giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi
1, 2 e 3;
5. Il fornitore del servizio universale pubblica
annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono
stati gestiti.
Art. 15
(Contributi)
1. I titolari di licenza individuale e di
autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese
amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa,
aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti
riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 16
(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
1. Gli invii postali rientranti nel servizio
universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale
pubblica sono debitamente affrancati.
2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di
esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente
previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali.
Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni
postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Art. 17
(Carte valori)
1. L'emissione di carte valori postali e'
prerogativa dello Stato.
Art. 18
(Persone addette ai servizi postali)
1. Le persone addette ai servizi postali, da
chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in
conformita' all'articolo 358 del codice penale.
Art. 19
(Responsabilita')
1. La disciplina della responsabilita' per la
fornitura del servizio universale e' fissata dall'articolo 6 del codice postale
e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
2. Per gli operatori diversi dal fornitore del
servizio universale si applicano le norme di diritto civile.
Art. 20
(Proprieta' degli invii postali)
1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che
espleta il servizio, la proprieta' degli invii postali e' del mittente sino al
momento della consegna al destinatario.
Art. 21
(Sanzioni)
1. Il fornitore del servizio universale, in caso
di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale
e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da
lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di
regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del
servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti
al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui
l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito
del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale
e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori
dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con
sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire
tre milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione
generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste
dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.
Art. 22
(Norme finali)
1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito
dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme
del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle
prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal
fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle
comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Art. 23
(Norme transitorie)
1. Al fornitore del servizio universale, fino al
31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto
disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 l'autorita' di
regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale,
l'ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio
universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio
universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di
cui all'articolo 7.
2. In sede di prima attuazione, con riferimento
all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale e'
affidato alla societa' p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non
superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
da determinarsi dall'autorita' di regolamentazione, compatibilmente con il
processo di liberalizzazione in sede comunitaria.
3. In relazione a quanto disposto dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1,
del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. hanno validita' fino al 31
dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono
estese all'ambito della riserva di cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli
invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalita'
sancite dall'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i
servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono
nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le
modalita' in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1 gennaio
1994, rimangono acquisite alla societa' per azioni Poste Italiane a titolo di
contribuzione agli oneri del servizio universale.
5. La societa' Poste Italiane puo' realizzare
accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di
cui all'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine
di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualita' dei servizi
stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalita' gia' esistenti.
6. I titolari delle concessioni di cui
all'articolo 29, numero 2 del codice postale e delle telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalita' dettate
dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4
per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase
di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti
parte dell'esclusivita' postale secondo la disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall'area di riserva
di cui all'articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell'Autorita' di
regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende
necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale
gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui
all'articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'autorita' di regolamentazione si
pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di
presentazione da parte della societa' Poste Italiane dei dati necessari ad
effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato
Norme di
qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria
L'obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera
intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento
degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolata da punto a punto
(1) secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito
(2) e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e
quella di consegna al destinatario.
Obiettivi di
qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria |
|
Durata media |
Obiettivo |
D + 3 |
85% degli invii |
D + 5 |
97% degli invii |
Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito
del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due
Stati membri.
(1) Il tempo di intradamento
calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso
alla rete e il momento di consegna al destinatario.
(2) La data di deposito da prendere
in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito
ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla
rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite,
la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno
successivo.