VERBALE DI ACCORDO
In applicazione
dellipotesi di accordo 29 gennaio 2005 e successive integrazioni, add 9
novembre 2006 in Roma
tra
AITI,
ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA, AITE,
ASSTRI, ECOTRAS, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI
assistite dalla
CONFTRASPORTO
ANITA
ANCST-LEGACOOP
CONFARTIGIANATO
TRASPORTI
FEDERLAVORO E
SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FIAP/M
FITA-CNA
PRODUZIONE E
SERV.LAV.-AGCI
SNA-CASARTIGIANI
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
stato
sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del
personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate
transitarie e doganali, dalle aziende esercenti lautotrasporto di merce su
strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del
trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti
lattivit di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi che esercitano tale attivit promiscuamente a quella di spedizione,
dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di
distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici
di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con
attivit di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno
di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la
sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
Le parti hanno
inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci-spedizioni e
Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, trasporto merci e
spedizione. A tal fine, la struttura del CCNL composta da una parte generale
comune e da una parte speciale divisa in due sezioni. Le parti si impegnano, in
sede del prossimo rinnovo contrattuale, ad unificare tutti
gli articoli
che non rappresentino specificit settoriali.
Le imprese si
impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del CCNL. Il
costo della stampa del CCNL sar a carico delle imprese.
Indice
Dichiarazione Congiunta cooperative
Dichiarazione Congiunta Artigiani
Rappresentante della sicurezza
CAPITOLO I - RELAZIONI
INDUSTRIALI
Osservatorio
nazionale e regionale
CAPITOLO II DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 2 -
Inscindibilit delle disposizioni del contratto
Art. 3 -
Sostituzione degli usi
Art. 6
Classificazione del personale
Art. 7 -
Mutamento di mansioni
Art. 9 - Orario
di lavoro per il personale non viaggiante
Art. 11 -
Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 11 ter
Clausola compromissoria.
Art. 13 -
Indennit di cassa e maneggio denaro
Art. 14 -
Indennit di lavoro notturno
Art. 15 -
Aumenti periodici di anzianit
Art. 16 -
Tredicesima mensilit
Art. 17 -
Quattordicesima mensilit
Art. 18 -
Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 19
Permessi per gravi e documentati motivi familiari.
Art. 20 -
Diritto allo studio/formazione continua
Art. 21 -
Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
Art. 26 -
Indennit varie e alloggio al personale
Art. 27
Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
Art. 28 -
Responsabilit dell'autista e del personale di scorta
Art. 29 -
Ritiro patente/carta conducente
Art. 30 -
Piccola manutenzione e pulizia macchine
Art. 32 -
Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Art. 33 - Indumenti di lavoro Art.
35 - Indennit di anzianit Art. 35 - Previdenza complementare Art.
36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione Art.
37- Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda Art.
38 - Secondo livello di contrattazione Art.
40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori Art. 42 bis - Cambi di appalto Art.
43 - Rappresentante per la sicurezza MINIMI TABELLARI MENSILI
:parametri e Unatantum CAPITOLO III
MERCATO DEL LAVORO Art.
48 Contratto di lavoro a tempo determinato Art.
49 Contratto a tempo parziale Art.
50 - Apprendistato Professionalizzante Art.
51 - Contratto di Inserimento/Reinserimento Art.
52 - Lavoro Somministrato P A R T E S P E C I A L E Trasporto
merci Art.
5 - Lavoro straordinario e banca ore Art.
6 - Rimborso spese - Indennit equivalenti Art.
7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza. Art.
8 - Tutela della maternit Art.
9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art.
10 - Composizione delle R.S.U. Logistica Art.
1 Rappresentanze sindacali unitarie Art.
2- Orario di lavoro normale in regime di flessibilit Art. 2 bis Orario di lavoro normale in regime di flessibilit
Art.
3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo Art.
5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni
di semplice Art.
6 Retribuzione: corresponsione e divisori Art. 7 - Elementi della retribuzione Art.
8 Mense aziendali / indennit di mensa Art.
9 Indennit di reperibilit Art.
10 - Trattamento di malattia e infortunio Art.
12 Tutela tossicodipendenti e loro familiari Art.
13 Trattamento di missione e trasferta Art.
13 Rimborso spese per rinnovo porto darmi Art.
14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni PREMESSA
Il presente
contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo
del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto
nazionale di categoria, le finalit in tema di relazioni sindacali. In tale ambito
il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione
importante per determinare la capacit di tutti i soggetti che operano nel
mercato della logistica, del trasporto delle merci e delle spedizioni a
qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una
migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e
delle professionalit presenti nel settore. Ci rende
attuale una visione pi conforme alle necessit produttive del mondo
industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro
sistema produttivo. Le parti
convengono sulla opportunit che l'attivit del settore si debba sviluppare sia
per eseguire in maniera pi qualificata e funzionale i servizi di trasporto,
sia per integrare tale attivit con le altre che riguardano la logistica industriale
e l'intermodalit dei trasporti. Attraverso lo
sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilit di essere
competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci,
dando stabilit alla situazione economica dell'azienda con conseguente
salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali e della
professionalit degli addetti del settore. La risposta
strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza
del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalit che si
configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini
imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione"
svolgendo l'attivit di prestatori d'opera autonomi. In questi anni
la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte
internazionalizzazione dei traffici penetrata nelle varie realt del
trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto
significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci:
operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e
specialistici. Ne consegue un
confronto sulla prospettiva, per la quale condizionante un riequilibrio e un
riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello
governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del
settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che
richiede combinazioni di fattori, qualit e densit di investimenti, sviluppo
di nuove professionalit e competenze, incremento dei posti di lavoro. Internet ha
creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e
intrattengono elazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato il
pi grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. E attivo 24
ore su 24, per 365 giorni lanno. Consente a tutti i potenziali clienti della
terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto
lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti
on-line. Nasce le-Commerce. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete
mette in discussione lattuale struttura dei canali commerciali tradizionali
poich si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori
mediazioni. Allintermediario
commerciale si sostituisce limpresa di trasporto-spedizione-logistica che vede
dischiudersi un nuovo vasto campo di attivit: le-Fulfilment cio il
soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice
distribuzione fisica delle merci. Le-Fulfilment
rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio,
trasporto e consegna) comprende la presa dellordine direttamente dal cliente
finale, lincasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc. In altre parole
le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a salire e
a scendere lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi
servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di
catena logistica fino a inglobarvi attivit, come quella bancaria, che
nellaccezione corrente non vi erano comprese. Le-Fulfilment
collegato alle-Commerce Business to Business (B2B) e ancor pi al Business to
Consumer (B2C) richieder alle aziende massima flessibilit negli orari per
gestire gli ordini in qualsiasi ora e
preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni pi
graditi alla clientela. Richieder inoltre, da una parte, nuove professionalit
(parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei
beni) e dallaltra nuove modalit della prestazione lavorativa, come il
telelavoro. Le parti si
danno atto che, il presente CCNL volto ad intercettare questa nuova attivit
emergente forte di enormi potenzialit occupazionali. A tal fine le
parti, ferma restando l'autonomia dell'attivit imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilit degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, convengono quanto segue. Dichiarazione congiunta associazioni
cooperative/organizzazioni sindacali. Le parti
riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto
alle imprese private. Esse si
prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali
la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei
lavoratori e delle lavoratrici. Le parti
prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa
stata definita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i
soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono
alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e
alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano
alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le
scelte strategiche, nonch alla realizzazione dei processi produttivi
dell'azienda; c)
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio
d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a
disposizione le proprie capacit professionali anche in relazione al tipo e
allo stato dell'attivit svolta, nonch alla quantit delle prestazioni di
lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In
considerazione di ci, le associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie
convengono che il trattamento economico del
socio delle cooperative del settore quello previsto dal presente CCNL nelle
modalit e con le specificit definite nel protocollo dintesa del 27 giugno
2002 e successive modifiche, ferme restando le prerogative
statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali. Per quanto
attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti
dallarticolo 35 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS.
firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro. Dichiarazione congiunta associazioni
artigiane/organizzazioni sindacali. Premessa Le parti, nel
riconoscere la specificit dell' attivit imprenditoriale e del sistema di
relazioni sindacali nell'artigianato, valutata limportanza che lo sviluppo
dellimprenditoria artigiana ha assunto nelleconomia e nel Paese,
attribuiscono allesperienza delle relazioni sindacali e della bilateralit
maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo
dellartigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano
del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale. Proprio per
questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione di
confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nellartigianato, attraverso
un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo
sviluppo, contribuisca a risolvere le difficolt di aree e settori specifici,
migliori le condizioni dei lavoratori allinterno ed allesterno dei luoghi di
lavoro, aumenti la competitivit delle imprese artigiane e delle piccole
imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualit nellarco
dellintera vita lavorativa. Il tutto in un
contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere
sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralit
da tempo presenti nellartigianato Diritti e Agibilit sindacali - Per le
imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi
interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive
modifiche e integrazioni, che sono riportati in allegato. Sistema
contrattuale - Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad
armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto
negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni
sindacali nellartigianato del 17 marzo 2004 e del 14 febbraio 2006, che
vengono allegati in calce al presente capitolo. E in ogni caso
esclusa la duplicabilit di erogazioni allo stesso titolo. Accordi di
forfetizzazione - Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio 2007 per
predisporre accordi quadro sulla forfetizzazione del lavoro straordinario, di
tipo. aziendale, territoriale e/o di comparto. Rappresentante per la sicurezza In materia di
rappresentante per la sicurezza trova applicazione laccordo sottoscritto il 3
settembre 1996 tra la Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei
lavoratori e le relative intese attuative regionali. CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI Di norma
annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali
imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a
conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: - i programmi
inerenti le prospettive del settore; - le previsioni
degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti
specialistici pi significativi e/o per aree geografiche; - in
riferimento agli investimenti complessivi, l'entit globale dei contributi a
fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti
locali nel quadro di apposite leggi; - i mutamenti
causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali,
nonch i programmi di innovazione previsti; -
l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonch quelli
relativi alla produttivit nelle sue varie componenti, allo scopo di
salvaguardarne le capacit competitive nell'ambitodell'integrazione economica; - i dati
globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le
ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di
impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di
et e sesso, nonch le condizioni per il mantenimento e losviluppo nel settore
delle professionalit esistenti; - i dati,
distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro
appalta-to/esternalizzato o terziarizzato. A tal fine le
parti convengono: a)ciascuna delle
parti, qualora si ravvisasse la necessit di un incontro, invier le proprie
richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con
chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo
tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta. b) La parte
ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di
non oltre 15 giorni dalla richiesta. Livello regionale Di norma annualmente su iniziativa di
una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno
forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di
riorganizzazione dell'attivit sul territorio regionale e sugli investimenti
con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle
riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilit, ai programmi di
formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione
giovanile. In presenza di
iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno
tenuti incontri su richiesta di una delle parti. Le parti
concordano di sviluppare e migliorare lattuale sistema di relazioni sindacali
riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e
responsabilit, la capacit di cogliere le modifiche di carattere strutturali
in atto nel settore. Tutto ci nella comune finalit di affermazione dei
principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e
riqualificazione delle risorse
umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso
momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e
con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente. In questo
senso le parti convengono quanto segue. Le Aziende con pi di 150
dipendenti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi
incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali,
riguardanti i seguenti
argomenti: 1. andamento
produttivo e piani di sviluppo aziendali; 2. politica
degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della
fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale; 3. andamento
occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante
introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici; 4.
organizzazione del lavoro; 5. applicazione
della normativa sulla sicurezza (Dlgs 626/94 e successive modifiche); 6. applicazione
della legge sulle pari opportunit (legge 125/91 e successive modifiche); 7. numero degli
addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per
sesso, et e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove
presenti; 8. rapporti di
lavoro atipici; 9.
informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari
straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile; 10.
inquadramenti professionali. Per le aziende o gruppi industriali articolati con
pi unit produttive dislocate in pi zone sul territorio nazionale, che hanno
in organico pi di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni
saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri. Per le imprese
con meno di 150 dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie
suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della
contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti; A livello
aziendale, con le RSU/RSA si proceder con cadenza annuale, ad una valutazione
circa le modalit di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla
fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati
consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei
permessi contrattuali. Costituzione dell'Osservatorio
nazionale e degli Osservatori regionali Le parti
convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori
regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi
economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri
rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza
dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo
finalizzate alla prevenzione del conflitto. Gli Osservatori
hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere
rilevanti per l'attivit complessiva del settore, al fine di consentire di
individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attivit, determinandone
le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano
difficolt allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili. In particolare
saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie: - l'andamento
dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione
femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le
condizioni di pari opportunit, di cui alle leggi n. 903/77 e n.125/91 e
successive modificazioni; - i problemi
connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi
del processo logistico e di
trasporto; - la
determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle
RSA/RSU eventuali nuove figure di attivit professionale dei lavoratori per
meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di
nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare
la professionalit e la formazione dei lavoratori; - la promozione
della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni
sindacali alle attivit delle istituzioni europee e delle organizzazioni
territoriali e sindacali degli altri paesi; - la raccolta
degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione
e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro. Gli Osservatori
territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione
dellOsservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni firmatarie il
presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con
esclusivo riferimento alla realt locale, le stesse attivit di analisi e
valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale. Gli Osservatori
territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita
sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro. Gli Osservatori
definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle
strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e
potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di
ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta. Gli Osservatori
trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro
attivit annuale nonch gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere
incontri e manifestazioni pubbliche. Soltanto gli
atti approvati all'unanimit dai componenti gli Osservatori possono produrre
effetti impegnando le parti interessate. Gli Osservatori
hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornir i servizi
di segreteria. La data delle convocazioni fissata d'accordo fra i
rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione
della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio. Le modalit di
finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di
confronto nellambito della contrattazione a livello territoriale. Commissione nazionale per le pari opportunit Le parti, nel
confermare la comune volont di valorizzare le risorse del lavoro femminile e
di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parit e di pari
opportunit fra donne ed uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione
paritetica per le pari opportunit" formata fino ad un massimo di 6
rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati,
rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle
Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di
svolgere attivit di studio, ricerca e promozione sui principi di parit di cui
alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e
successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non
consentono un'effettiva parit di opportunit tra donne e uomini nel lavoro
nonch le modalit per un loro superamento. La Commissione
opera: - studiando le
caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile
nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale
permanente; La Commissione
ha il compito di: a) analizzare
le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalit,
con particolare attenzione alle realt aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio
nazionale permanente; b) promuovere
interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo
l'assenza per maternit e a salvaguardarne la professionalit; c) individuare
iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle
nuove tecnologie; d) studiare la
fattibilit, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni
positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunit nel lavoro; e) proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. La Commissione,
presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunir di
norma ogni 4 mesi e invier periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno,
alle parti stipulanti un rapporto sull'attivit svolta. Essa si potr avvalere,
per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di
comune accordo. Soltanto gli
atti approvati all'unanimit possono produrre effetti, impegnando le parti
interessate. Sei mesi prima
della scadenza del contratto, la Commissione esaurir il proprio compito
presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale
raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attivit
della Commissione, corredato da eventuali proposte che
costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione
avr sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornir
i servizi di
segreteria. Servizi essenziali da garantire Fermo restando il fatto che la legge
n.146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti
convengono che le seguenti attivit corrispondono alla necessit, prevista
dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente
garantiti: a) trasporto di
carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da
riscaldamento; b) raccolta e
distribuzione del latte; c) trasporto di
animali vivi; d) trasporto di
medicinali e forniture per ospedali e case di cura; e) trasporto di
prodotti alimentari di prima necessit. Le parti
pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto,
l'effettuazione dei servizi di cui sopra. Prestazioni da
garantire nellambito della sicurezza delle persone e degli impianti: a) custodia; b) funzionalit
e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi; c) funzionalit
e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos; d) controllo
merci pericolose e/o deperibili. Dette
prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalit e sicurezza degli
impianti. A livello
aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente,
indiche- r il numero
delle unit di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra. CAPITOLO II DISPOSIZIONI
GENERALI 1. Salvo le
diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il presente CCNL ha
decorrenza dall1 gennaio 2004 e scadenza al 31 dicembre 2005 per la parte
economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa. 2. Il contratto
rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle
due parti stipulanti da comunicarsi allaltra parte tre mesi prima della
scadenza con raccomandata A.R. Disposizione transitoria Le nuove
formulazioni di cui ai seguenti articoli della parte comune del presente CCNL: - Art. 7, comma
3 (mutamento di mansioni) nella parte in cui unifica alle aziende Assologistica
i periodi di svolgimento di mansioni superiori che determinano passaggi di
livello - Art. 8
(cumulo di mansioni) nella parte in cui ne viene estesa lapplicazione alle
aziende Assologistica - Art. 12
(riposo settimanale) - Art. 13
(indennit di cassa e maneggio di denaro) - Art. 14
(indennit di lavoro notturno), nella parte in cui viene estesa lapplicazione
alle aziende Assologistica - Art. 16
(tredicesima mensilit) - Art. 26
(diritti e doveri del lavoratore provvedimenti disciplinari licenziamenti) - Art. 33 (
indumenti di lavoro) - Art. 41,
parte I commi 1 e 4 (diritti sindacali), nella parte in cui unifica alle
aziende Assologistica le quantit dei permessi sindacali hanno effetto dall1
gennaio 2007. Art.
2 - Inscindibilit delle disposizioni del contratto 1. Le
disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono
correlative ed inscindibili tra loro. 2. Ferma la
inscindibilit di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno
inteso sostituire le condizioni pi favorevoli in atto, che dovranno essere
mantenute in ogni singolo istituto. Art.
3 - Sostituzione degli usi
1. Il presente
contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se pi favorevoli
ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di
qualsiasi delle norme
poste nel contratto stesso. 1. L'assunzione verr comunicata
direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di
assunzione; 2) il livello
retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere nonch la sede di lavoro; 3) il
trattamento economico iniziale; 4) la durata
dell'eventuale periodo di prova. 5) il numero di
matricola 2. All'atto dell'assunzione il
lavoratore deve presentare: 1) la carta
d'identit o documento equivalente; 2) il libretto
di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in
possesso del lavoratore; 3) il tesserino
di codice fiscale; 4) i documenti
previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o
certificati richiesti dall'azienda. 3. Il lavoratore tenuto a comunicare, inoltre, per
iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonch le eventuali successive
variazioni. 4. Prima dell'assunzione le
aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese,
sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla
privacy. 5 . fatto divieto al datore di
lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonch su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore. 1. L'assunzione
pu avvenire con un periodo di prova non superiore a: -6 mesi per i
quadri; - 4 mesi per i
dipendenti del 1 livello; - 3 mesi per i
dipendenti del 2 livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3
livello Super (3 livello CCNL Assologistica) e nel 3 livello (4 livello CCNL
Assologistica); - 2 mesi per i
dipendenti del 3 livello Super (3 livello CCNL Assologistica), 3 livello (4
livello CCNL Assologistica) e 4 livello (5 livello CCNL Assologistica); - 10 giorni
lavorativi per tutti gli altri lavoratori. Il decorso del
periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il
periodo stesso, di malattia o infortunio. 2. Tale periodo
di prova dovr risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.4. 3. Durante il
periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del
presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. 4. Durante il
periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potr avere luogo da
ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, n diritto
alla relativa indennit sostitutiva. 5. Qualora la
risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento,
durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1 livello,
durante il primo mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti
di autoveicoli inquadrati nel 3 livello Super (3 livello CCNL Assologistica)
e nel 3 livello (4 livello CCNL Assologistica), la retribuzione sar
corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. 6. Qualora il
licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sar corrisposta
la retribuzione fino alla met o alla fine del mese in corso, a seconda che la
risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. 7. Qualora alla
scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del
rapporto, il lavoratore si intender confermato in servizio e tale periodo sar
computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianit di servizio
e ad ogni altro effetto contrattuale. 8. Per quanto
attiene liscrizione ai Fondi di previdenza di cui al DLGVO n.252/2005 per i
lavoratori in prova, si far riferimento alle norme stabilite nei rispettivi
statuti e regolamenti. 9. Saranno
esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano gi superato presso la
stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti. Art.
6 Classificazione del personale Con laccordo di rinnovo del 23 maggio 2006 le parti hanno condiviso,
nellottica di procedere alla novazione contrattuale che ha portato al varo del
CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, di unificare le
classificazioni esistenti nei diversi CCNL che regolavano il settore senza
riflessi di natura inquadramentale. Analizzate le
evoluzioni del settore e le modifiche organizzative intervenute, le Parti
convengono di costituire una Commissione paritetica composta da 12 componenti
di parte datoriale e 12 di parte sindacale che, entro il 31 dicembre 2007,
sviluppi un nuovo sistema classificatorio chedovr entrare in vigore con il
rinnovo della parte normativa del presente CCNL. Nella fase
transitoria per i profili professionali evidenziati da specifica area di
provenienza trover applicazione il profilo del CCNL richiamato. Nel caso
insorgano ulteriori controversie sul corretto profilo professionale, la Parti,
nel dirimerla,prenderanno a riferimento il CCNL di provenienza. Quadri parametro 156 Declaratoria Appartengono a
questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, esplicano con carattere di continuit attivit direttive di
rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilit
diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la
soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessit, variabilit ed
eterogeneit, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai
dirigenti o dai titolari dellazienda, richiedenti un alto grado di competenze
specialistiche e/o manageriali. Tali attivit,
che richiedono capacit di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo,
ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilit di
unit organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per
l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze
tecnico-specialistiche che richiedono il pi alto livello di professionalit. Tale livello
previsto nellambito di unit produttive multifunzionali con pi di 40
dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a
rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle
proprie dipendenze almeno 8 impiegati. Profili Esemplificativi responsabili
di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio
con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attivit
del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche
previste in declaratoria; responsabile
aeroportuale delle attivit di import-export e distribuzione (air couriers); i gestori e
reggenti autonomi di docks o silos 1 Livello parametro 146 Declaratoria Appartengono a
questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od
esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i
quadri, nonch quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia
decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole
direttive generali loro impartite. Profili
Esemplificativi responsabili
di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi
movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non
rientranti nel livello superiore; capo
contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
impiegati
muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata
per conto dell'azienda; produttori o
acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze
tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o
del centro elaborazione dati; capi
magazzinieri con responsabilit tecnica ed amministrativa; capo turno
Terminal; capo servizio
manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica; capo
tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per
traffici internazionali; capo
operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi; impiegati
contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni
specificate nella declaratoria; cassiere
principale o che sovrintenda a pi casse;
corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue
estere; incaricato
della compilazione del budget aziendale; coordinatore
aeroportuale (air couriers); capo centro
smistamento e distribuzione (air couriers); responsabile
di laboratorio chimico-fisico; responsabile
di terminal container gestito direttamente dall'azienda. 2 Livello parametro 134 Declaratoria Appartengono a
questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica
collaborazione svolgono attivit amministrativa o tecnica caratterizzata da
autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e
che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione
tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione
stessa. Profili
Esemplificativi altri capi
reparto o capi ufficio, anche distaccati; contabili che
esplicano la loro attivit con discrezionalit e autonomia per tutti gli
articoli della contabilit aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari
per la formazione del bilancio; spedizioniere
coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde); segretari/
assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di
particolare competenza professionale; cassieri con
responsabilit e oneri per errore; impiegati
addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri; lavoratori
con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale; magazzinieri
con responsabilit del carico e dello scarico; impiegati con
mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi; addetto alle
attivit di marketing e sviluppo commerciale; magazziniere
- capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni
superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro
dell'elaboratore assicurandone la regolarit. Traduce in programmi i problemi
tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi; impiegati
addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle
disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano,
svolte con la discrezionalit propria dell'impiegato di concetto; pianificatore
carico nave; capo officina
manutenzione; supervisori
operativi o servizio clienti (air couriers); altri
contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla
completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie
e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate); esperti
operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di
campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel
loro specifico settore di attivit; assistenti
e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche,
effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di
controllo; operatore Ced
in unit articolate; Acquisitori
di traffici internazionali e/o nazionali;
stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di
videoscrittura; traduttori
e/o interpreti; addetti alla
emissione in autonomia di lettere di vettura aeree; tariffisti
per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o trariffisti autonomi
per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice; capi
fatturisti. 3 Livello Super parametro 121 (3
livello CCNL Assologistica) Declaratoria Appartengono al
questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni
tecnicopratiche inerenti alla
impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione della macchine,
o particolari capacit ed abilit conseguite mediante diplomi di istituti
professionale e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata
iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono
al presente livello gli operai aventi specifica professionalit ed alta
specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla
riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo
smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame
complessivo della funzionalit degli automezzi. Profili Esemplificativi Operai conducenti di
autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di
autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru; primi
conducenti addetti ai trasporti eccezionali; gruisti
addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate; conduzione di
macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui
vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per
mezzi di traslazione e sollevamento
con responsabilit della manutenzione ordinaria dei mezzi; tecnico specialista
in una o pi delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica,
meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi
funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e
complessit relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i
cui interventi risultino risolutivi; operatore di
quadri sinottici complessi per lintroduzione, la manipolazione e la riconsegna
delle merci nei silos granari portuali; tecnico
frigorista responsabile della Sala macchine e del funzionamento e manutenzione
elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo; motoristi e/o
collaudatori; capi operai. Impiegati personale
ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nellambito delle dogane o
della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL trasporto merci); addetti al
servizio clienti senior dopo 24 mesi (Custumer Service); telesales senior
dopo 24 mesi; city couriers
senior dopo 18 mesi (Air couriers); operatore
addetto alle trilaterali automatizzate; assistente
alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione; addetti ai
campionamenti e finalizzazione dei campioni; addetti al
controllo imballaggi con certificazione; pianificatore
(piazzale, personale e mezzi, ferrovia); addetti alla
gestione di: contabilit generale; contabilit
industriale; controllo gestione commesse; (CCNL Assologistica) stipendi e
paghe; responsabile
magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo; dichiaranti
doganali in sottordine; vice
magazzinieri. 3 Livello parametro 118 (4
livello CCNL Assologistica) Declaratoria Appartengono a
questo livello lavoratori che svolgono attivit richiedenti preparazione
risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita
attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro
che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole
entit degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle
riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono
attivit esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di
lavoro: le mansioni
sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente alla
variabilit delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o
nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Profili Esemplificativi Operai autisti
conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li conducenti di
motobarche; conducenti di
natanti azionati da propulsione meccanica; trattoristi
(CCNL trasporto merci); capisquadra
normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali; addetti a gru
semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate; conducenti di
carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci); lavoratori
che possedendo le necessarie capacit tecniche ed adeguate esperienze
professionali svolgono funzioni di:muratori provetti, falegnami provetti,
idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni
provetti, meccanici provetti; esecuzione di
qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di
massima, per limballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo
alla costruzione delle casse o gabbie; imballatori; conducenti di
autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti
di gru; operai
specializzati d'officina; macchinisti
frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni
relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi; conducenti
con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari; lavoratori
che, possedendo la necessaria capacit tecnica sono adibiti a condurre pi
mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole
livello con responsabilit della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di
traslazione e movimento compreso carrelli porta containers; attivit di
operatore di piattaforma aerea; operazioni di
magazzino con lutilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica
delle merci; meccanici
aggiustatori provetti di bilance automatiche; bilancisti
addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali; preposti alla
conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni
di notevole difficolt, delicatezza e complessit e piccole riparazioni la cui
corretta esecuzione richieda specifiche capacit tecnico-pratiche; operatori di
pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos; pesatore
pubblico munito di apposita patente; deckman; capisquadra
di magazzino e ribalta che coordinino pi di tre operai. Impiegati impiegati
addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici
portavalori; impiegati
muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e
bancarie; impiegati
addetti al servizio di esazione, semprech siano autorizzati a quietanzare e a
versare; personale
ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nellambito delle dogane o
della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL Assologistica); agenti
esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci; magazzinieri
con responsabilit del carico e scarico del magazzino merci, semprech non
compiano abitualmente mansioni manuali; fatturisti su
tariffe gi stabilite anche operanti su videoterminali; compilatori
di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su
videoterminali; compilatori
di bolle doganali; fattorini con
mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in
banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, paga- (CCNL
trasporto mento
noli, trasporti, ecc.; merci) archivisti; telefonisti
esclusivi e/o centralinisti; operatori su
sistemi di potenzialit medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di
inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video
o a stampa utilizzando programmi preesistenti; city couriers
junior (air couriers); agente di
smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers); addetti al
servizio clienti junior (Custumer Service); telesales
junior;
telescriventisti in lingua italiana o su testi gi predisposti in lingua
estera; addetti alla
compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la
specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e
altre, anche con sistemi computerizzati; contabili
d'ordine (CCNL trasporto merci); addetto alla
segreteria di funzione. 4 Livello parametro 112 (5
livello CCNL Assologistica) Declaratoria Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono attivit per abilitarsi alle quali
occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed
operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche
e non comuni capacit tecnicopratiche; i lavoratori che con mansioni d'ordine e
con specifica collaborazione svolgono attivit amministrative e/o
tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
lesperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni
sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano
limitate responsabilit e autonomia. Profili Esemplificativi Operai operai con
mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti,
prelievo e approntamento delle merci); operatore di
terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la
movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute; gruisti,
conduttori di grues a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione
e stivaggio delle merci; lavoratori
che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati
dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito; altri autisti
non compresi nel 3 livello Super e nel 3 livello; preparatori
di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie,
scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura; Facchino
specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico
pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralit di macchine, tecnologie e
mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello
ovvero facchino con responsabilit del carico scarico; conducenti di
carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci); operai
qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici; bilancisti
addetti alle bilance automatiche; addetti alla
conduzioni di nastri trasportatori; personale di
custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli
impianti; aiuto
macchinisti frigoristi; trattoristi
(CCNL Assologistica); carrellisti
(CCNL Assologistica); attivit di
manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti
sedi stradali interpedonali; altri
capisquadra. Impiegati aiuto contabile
dordine; fattorini di
ufficio non rientranti nel 3 livello; dattilografi,
anche con sistemi di videoscrittura; altri
compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti
nel 3 livello anche con sistemi computerizzati; agente di
smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers); commessi
contatori di calata; spuntatori; fattorini con
mansioni impiegatizie dufficio o magazzino che prevalentemente facciano
prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli,
trasporti, ecc.; archivisti; centralinista
responsabile anche del servizio di comunicazione automatiche (office
automation) e reception aziendale; contabili
dordine; compilatori
di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura. 5 Livello parametro 107 (6
livello CCNL Assologistica) Declaratoria Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono attivit per abilitarsi alle quali
occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate
conoscenze professionali. Le mansioni
sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano
responsabilit e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio
lavoro. Profili Esemplificativi Operai addetto
rizzaggio/derizzaggio; attivit di
addetto al magazzino; Facchino
qualificato: lavoratore che svolgono attivit per abilitarsi alle quali occorre
il periodo di pratica di cui alla declaratoria del VI livello; attivit di
carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici,
conducenti di carrelli elettrici; semplici
attivit comuni di supporto alla produzione od ai servizi; operazioni
semplici di imbragaggio di materiale o merci; attivit di
conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale
capacit esecutiva; attivit di
preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di
elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di
reggettatura; manovra di
gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di
materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di
mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra); guardiani e
portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso
agli impianti; uomini di
garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage); operai comuni
di manutenzione di garage e di officina; chiattaioli; barcaioli; fattorini
addetti alla presa e consegna; CCNL trasporto merci (CCNL Assologistica) attivit di
manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessit; manovratori
di paranco a bandiera. Impiegati dattilografi;
fattorini; (CCNL
Assologistica) telefonisti e
centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne; addetti a
mansioni semplici di segreteria. 6 Livello parametro 100 (7
livello CCNL Assologistica) Declaratoria Appartengono a
questo livello: i lavoratori
che svolgono attivit produttive semplici per abilitarsi alle quali non
occorrono conoscenze professionali, ma sufficiente un periodo minimo di
pratica; le attivit previste in questo livello non comportano responsabilit
ed autonomia se non quella della corretta esecuzione del proprio lavoro. Tali
lavoratori, qualora indirizzati verso attivit semplici, superato il periodo di
prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al
quinto livello (6 livello CCNL Assologistica). Profili Esemplificativi Operai attivit
manuali di scarico e carico merci facchino; recupero di
contenitori ed attrezzature di imballaggio; comuni lavori
di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici; manovali
comuni, compresi quelli di officina; guardiani e/o
personale di custodia alla porta. QUADRI 1. Le parti si
danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri data attuazione al
disposto della legge n.190/85 sui quadri intermedi. 2. L'azienda,
ai sensi del combinato disposto dell'art.2049 c.c. e dell'articolo 5 della legge n.190/85,
responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello
svolgimento della sua attivit. La suddetta
responsabilit pu essere garantita anche mediante la sottoscrizione di
apposita polizza assicurativa. L'azienda
garantir al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa,
l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e
penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente
connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. 3. In relazione
alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei
singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle
capacit professionali. 4. Ai quadri
riconosciuta unindennit di funzione pari a 51.65 euro mensili lorde. Art.
7 - Mutamento di mansioni
1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2. Al
lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello
superiore al suo, dovr essere
corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le
retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei
due livelli. 3. Trascorso un
periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello Quadri e 1 livello
e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverr
senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello
superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per
malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetter al lavoratore
il minimo
conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello. 4. In caso di
trasferimento collettivo non temporaneo, lazienda fornir preventiva
comunicazione scritta alle RSA/RSU. Queste ultime potranno richiedere per
iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un
incontro con lazienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto. 5. L'esame di
cui al comma precedente dovr essere effettuato entro e non oltre cinque giorni
dalla richiesta scritta delle R.S.A.. 6. L'azienda
comunque non dar corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini
predetti. 1. Al
lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuit mansioni
rientranti in due diversi livelli, sar senz'altro attribuito il livello
superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti. 2. Nel caso in
cui ci non avvenga, attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un
anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il
lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un
periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni. 3. Il
dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi
precedenti continuer a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza
gi svolte prima del passaggio di livello. Art.
9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante 1. La durata
dell'orario di lavoro di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore
giornaliere, ripartite fra il luned e il venerd. Lorario di lavoro potr
altres essere distribuito fra il marted ed il sabato salvo quanto previsto
dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo. 2. La
distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della
giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti. 3. L'orario di
lavoro potr essere distribuito, per le imprese legate allattivit di
logistica nonch per quelle che svolgono le attivit di cui al decreto
legislativo 261/99, in base a
quanto previsto dal comma 5, dal luned al sabato. I sabati lavorativi dovranno
essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non
potr essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sar
distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di
lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%. 4. L'orario di
lavoro potr essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche
in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal
comma 5, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere
ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sar modificabile solo
in presenza di nuovo accordo. 5. L'esistenza
delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e
la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nellarco della
settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA, le OO.SS
competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali. A livello
aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori
con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea. L'intesa
relativa alla distribuzione dellorario di lavoro su sei giorni non dovr
comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda. In caso di
controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno
esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti
dellAssociazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del
contratto. Tale incontro
dovr essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della
conclusione dellesame in sede di unit produttiva. Al termine di tale fase
viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia
sar sottoposta allesame delle competenti Organizzazioni nazionali che si
incontreranno entro 10 giorni successivi. 6. Se il lavoro
prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalit d luogo al
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del
50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il
lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta
percentuale ridotta al 20%. 7. L'orario di
lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per
l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in
cui il lavoratore, ultimato il servizio, messo in libert, comprese le
eventuali ore di inoperosit. 8. Durante la
giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro
aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita
da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche
esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o
territoriale e potranno comportare lestensione della pausa sino ad un massimo
di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una
maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior
estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso
retribuito; lalternativa e in relazione alle esigenze aziendali, previa
verifica delle modalit applicative con le R.S.U, il delegato
dimpresa, le OO.SS territoriali. Nella
definizione della pausa si dovr comunque tenere conto della localizzazione
dellunit produttiva e della situazione dei trasporti pubblici. 9. Gli addetti
all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno
adibiti all'uso dei medesimi in conformit alle normative di cui al D.Leg.vo
626/94. 10. L'eventuale
istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di
8 ore giornaliere, nonch l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in
modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovr essere concordata tra
le parti. 11. Si
intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o
dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2. 12.
L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati finalizzata alla contrazione
delle prestazioni straordinarie. Per i
lavoratori qualificati notturni ai sensi dellart.1 del D.Leg.vo 8/4/2003, n.
66, nonch per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24
ore, per ciascun turno notturno di 8 ore lorario di lavoro verr ridotto di 15
minuti. Ai lavoratori
che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma
restando la durata dellorario settimanale, viene accordata per ciascun turno
di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sar definito di
intesa tra le parti. 13. Nel fissare
i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche,
si curer che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano
coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite
fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24
ore di ininterrotto riposo per settimana. 14. Nel caso di
lavoro a turno, il personale del turno cessante non pu lasciare il servizio se
non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione
che dovr comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore. 15. Per il solo
personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario
contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 8 comma, potr essere
anticipato o posticipato l'inizio dell'attivit lavorativa per un massimo di 2
ore giornaliere, previo accordo con le R.S.U. In ogni caso la
diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potr essere richiesta per pi
di 6 settimane nell'arco dell'anno. 16. In aggiunta
ai gruppi di ore spettanti per le festivit abolite ai sensi del successivo
art. 12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore
ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti
in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi
dovranno essere usufruiti secondo modalit concordate tra le parti tenendo
anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre
riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze
facoltative post-partum, aspettativa, ecc.,) fatto salvo quanto previsto dalle
predette modalit concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di
maturazione (1.1-31.12) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto
al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. 17. Per i
lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della
pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita
di norma per il 50% con le medesime modalit previste nel precedente comma e il
restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione,
verr retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro
il mese di aprile successivo. Quanto sopra,
non si applica alle imprese che attuino la riduzione
dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale. 18. La
riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che gi
godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo
stesso titolo. 19. Ai
lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata
in misura proporzionale. 20. Per il
personale addetto alla filiera logistica delle-Commerce (e-Fulfilment),
assunto a partire dal 1 luglio 2000 lorario di lavoro settimanale, calcolato
come media nellarco di 4 mesi, stabilito in 38 ore dal luned al sabato con
un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la
prestazione ordinaria giornaliera non potr essere inferiore alle 5 ore e non
superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause.
Per prestazioni superiori alle otto ore, sar concessa una pausa retribuita di
mezzora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sar garantito,
ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate.
Resta inteso che si in presenza di orario multiperiodale, formalmente
determinato, solo allorquando limprenditore ha programmato il predetto orario
e lo ha formalizzato con le modalit di cui allart. 12 del R.D 10/9/1923 n.
1955 ed alle normative di legge in vigore . Non si far
luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato;
restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi degli
articoli 4 e 3, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte
speciale; restano ferme le maggiorazioni di cui agli articoli 5 e 3,
rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale per il
lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16 del presente articolo sono
ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Nota a verbale Le parti
riconoscono che lutilizzo di sistemi telematici e/o di posta elettronica
ovvero di altri sistemi dicomunicazione informatica nellambito delle attivit
svolte non costituisce di per s condizione sufficiente per
lapplicazione della speciale regolamentazione inerente lE-Fulfilment che deve
essere unicamente intesa a
regolamentare tale specifica nuova attivit svolta con nuova occupazione. Deroghe a) Il solo
personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attivit
nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando
fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata
dell'orario normale di cui al presente articolo, escluso dalla ripartizione
in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si far luogo al
pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato. b) Per il
personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potr essere
ripartita in cinque giornate dal marted al sabato, restando inteso che tutte
le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno
integralmente per la giornata di luned. c) Per i
dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio,
l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sar distribuito, normalmente, su 6
giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle
R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni. d) Per i
magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio
doganale, magazzini raccordati, terminai containers, magazzini e centri
logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero
particolari necessit operative, la prestazione ordinaria giornaliera pu
essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione
comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva.
L'attuazione di quanto sopra sar oggetto di un esame congiunto tra azienda e
R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali. Dichiarazione a verbale Le parti si
danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del
lavoro e del lavoro straordinario, non hanno
comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art.1 del
RegioDecreto Legge 15 marzo 1923, n.692, il quale esclude dalla limitazione
dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto
ed ai sensi dell'art.3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n.1955
(Regolamento per l'applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato) si
conferma che da considerare personale direttivo, escluso dalla
limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica
o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta
responsabilit dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non
identificare necessariamente con quello del primo livello. Dichiarazione a verbale Con il presente
articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia dell'orario di lavoro in
maniera pi aderente alle esigenze organizzative e produttive delle imprese; si
intendono pertanto superati e quindinon pi applicabili le norme sui nastri
lavorativi previste da accordi territoriali. Disposizione transitoria Per le aziende
aderenti ad Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, continuano ad
applicarsi le disposizioni dellart. 16
del precedente CCNL 7/7/2000 fino alla completa unificazione contrattuale. 1. Il riposo
settimanale cadr di domenica salvo le eccezioni di legge. 2. Per i
lavoratori per i quali ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo
compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sar considerata
giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno
o straordinario, mentre sar considerato festivo, a tutti gli effetti, il
giorno fissato per il riposo compensativo. 3. In caso di
modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sar preavvisato entro il
terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in
difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una
maggiorazione del 40%. Art.
11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante 1. Fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 11 bis relativo ai lavoratori addetti a
mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione
coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilit tipici
della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale e' stabilito in
39 ore, a decorrere dal 1 luglio 2000, come previsto dall'articolo
relativo al personale non viaggiante. 2. Le norme
previste dal regolamento CEE n.3820/85 del 20.12.1985 devono essere
integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal
lavoratore. 3. Per il
personale viaggiante dei livelli 3 Super e 3 tempo di lavoro effettivo
quello che non rientra nelle seguenti definizioni: a) tempo
trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto
per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore; b) tempo di
attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due
conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
I tempi
specificati nelle precedenti lettere a) e b) si calcolano in ragione del 50%
della loro durata per la sola parte che eccede il limite dellorario ordinario,
e non concorrono al computo del lavoro straordinario. 4. Il tempo di
lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo
intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore e' lasciato in
libert anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la
facolt di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla
responsabilit di custodia del veicolo stesso e del carico. 5. I tempi di
riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla
legge e dai regolamenti e si applica la disposizione pi favorevole al lavoratore.
6. Rientrano
nei riposi intermedi: - i tempi per
la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a
15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori
alle 15 ore; -il tempo minimo previsto dalle norme di legge. 7. Il
lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto
alla sola indennit di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla
sede dell'impresa. 8. Agli effetti
della qualificazione dei tempi di lavoro, in particolare tempo di lavoro
effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione
delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie. 9. Ferma
restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del
lavoro effettivo per la guida dei veicoli e la attivit complementare viene
retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo
seguente: a) secondo
l'attivit effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione
del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi, dandone informazioni
alle R.S.U.. Le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia
del foglio di registrazione del cronotachigrafo; b) secondo
quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui
al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti
di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario. -Accordi collettivi territoriali: Gli accordi
collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che
facciano riferimento alle linee guida stabilite fra le parti a livello
nazionale. Tali accordi vengono stipulati secondo le seguenti modalit. 1)
Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i
parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di
forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende
che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino
accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli accordi quadro
territoriali, gli accordi territoriali stessi potranno determinare altres i
valori della forfetizzazione. Sono comunque
fatte salve altre norme di regolazione della materia purch rientrino nella
fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del
presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL. 2) Accordi per
servizi omogenei e/o per bacini di traffico Tali accordi vengono stipulati
fra le Associazioni datoriali e le OO.SS stipulanti e firmatarie il presente
CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente
omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualit
delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori
delle forfettizzazioni saranno individuati allinterno dellaccordo
territoriale. Gli accordi
aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e
quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma
dellart.3, D.L 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n 402, affinch
abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali, come previsto dalla
stessa legge. La
forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro
straordinario ha la natura e lefficacia di accordo collettivo. Sono titolate
alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro
Associazioni da una parte; le RSU, le RSA, il delegato dimpresa, le
rappresentanze territoriali delle OO.SS stipulanti e firmatarie, dallaltra. Gli accordi
collettivi si applicano alla totalit dei lavoratori dipendenti delle aziende
che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi. Gli accordi
collettivi territoriali si applicano altres a tutte le imprese ed ai loro
dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS stipulanti, vi
abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto. Le imprese che
sono tenute allapplicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli
stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate
a norma del presente articolo. Le parti
ribadiscono limpegno a far rientrare eventuali accordi individuali plurimi,
gi esistenti a livello aziendale alla data della stipula del presente CCNL,
nellambito degli accordi collettivi previsti dal presente articolo, con
lesercizio dei poteri loro conferiti dai rispettivi statuti. 10. Per
l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di
decadenza:"il lavoratore tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il
pagamento delle differenze di indennit di trasferta e di compenso per lavoro
straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli
suddetti". Gli accordi di
cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati. 11. Al
personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e
giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario, fermo restando
quanto previsto dal comma 1 del successivo art.11 bis. 12. In aggiunta
alle 4 festivit abolite spettanti ai sensi dell'art.12 del presente CCNL, al
personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5
giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di
esso. Le suddette
giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non
retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.). 13. La
riduzione di orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che gi
godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni allo
stesso titolo. 14. Al
personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo
in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per
analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di
cui ai commi precedenti vengono assorbite fino a concorrenza. 15. Fatta
eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale
viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta
(3 livello e 3 livello Super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00
del sabato senza la maggiorazione del 50% ed consentito il conguaglio orario
nell'ambito di 4 settimane. Nota Per i
Trasporti speciali vedi lart.47 della presente Parte comune. Dichiarazione a verbale Le parti si
impegnano, qualora riprenda il confronto con il Governo sulla direttiva
15/2002, a voler proseguire lazione congiunta affinch il recepimento avvenga
sulla base dellAvviso comune convenuto nellambito dellaccordo del 29 gennaio
2005. In caso di recepimento della direttiva difforme dallAvviso comune, sar
invece necessario un confronto per adottare limpianto normativo contrattuale
alle mutate disposizioni legali di riferimento. Resta comunque inteso che, fino
al momento del recepimento della direttiva 15, non saranno operative le
disposizioni degli articoli 11 e 11 bis dellaccordo 29 gennaio 2005, in luogo
delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli stessi articoli
antecedenti al rinnovo. 1. In deroga a
quanto previsto dallart. 11 punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro
di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3
Super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a
disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla
tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino
assenze giornaliere continuate per le quali spetti lindennit di trasferta di
cui allart. 6 della sezione prima della Parte speciale, per i quali vengono
utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti
CEE 3820/85 e 3821/85 e la cui attivit rientri in quella definita al
successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al
presente articolo di 250 ore mensili. 2. Ai
lavoratori che esercitano lattivit nelle condizioni suddette e, perci,
considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923,
n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, - fermo restando quanto previsto dallart 11,
comma 9, lettera a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui
allo stesso comma, lettera b), si applicano i criteri di retribuzione del
periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto: a) periodi di
guida b) tempo
occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle
merci, a norma dellart. 28, comma 1 del presente contratto; c) tempo
occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell art. 30
del presente contratto; d) attivit
amministrative derivanti dalle mansioni di conducente; e) tempo
occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica
dellefficienza delveicolo, accertamenti della sicurezza del carico; f) tempi di
attesa, funzionalmente necessari per lesecuzione del servizio. 3. L attivit
del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo
fisso nel quale situata labituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso
luogo, fermo restando che tale attivit quella definita in modo positivo al
comma 2. 4. In occasione
della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui allart.11, comma 9, punto b),
sar verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito
essenziale per lapplicazione del regime di orario previsto dal presente
articolo. 5. Tutte le ore
prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le
maggiorazioni per lavoro straordinario. 6. Le
controversie derivanti dallapplicazione del presente articolo debbono essere
deferite allUfficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate
al Collegio Arbitrale, di cui all'art.11 ter. Lo stesso collegio, secondo le
modalit previste dalla clausola compromissoria, e competente a decidere le
azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite
lOrganizzazione Sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato, per
accertare la sussistenza
delle condizioni di discontinuit previste in questo articolo; anche per tali
azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, e
obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli uffici sindacali di
conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola
compromissoria. Lufficio
sindacale di conciliazione e composto pariteticamente con il massimo di tre
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentanti delle
Associazioni imprenditoriali. Nota a verbale Quanto concordato
in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non comporta conseguenza
alcuna sugli accordi gi intervenuti a livello aziendale tra le parti, relativi
alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie, fino a nuova intesa, n
pu determinare in alcun caso peggioramenti del trattamento economico
preesistente, a parit di condizioni. Art. 11 ter Clausola compromissoria. 1. Le parti
stipulanti, in applicazione del DLGVO n.80 del 31/3/1998 e del DLGVO n.387 del
29/10/1998, istituiscono gli uffici sindacali di conciliazione per il tentativo
obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o seriali. 2. Qualora il
tentativo di conciliazione non producesse esito positivo sar stilato apposito
verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le parti.
Ciascuna delle parti pu attivare volontariamente richiesta di arbitrato. Se
tale richiesta viene accolta dallaltra parte la controversia sar devoluta al
collegio arbitrale. 3. Lufficio
sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il collegio arbitrale di cui al
comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento funzionale
riportato nellallegato 2 del presente CCNL di cui fa parte integrante. 4. In ogni caso
le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a partire della data
di ricevimento della comunicazione che la segreteria del collegio invier alle
parti avviando formalmente la procedure con lettera raccomandata A.R. 5. Il ricorso
alla via giudiziaria ammesso solo dopo aver esperito il tentativo di
conciliazione. 6. Per le
controversie riguardanti la natura continua o discontinua dellattivit del
conducente a norma degli artt.11 e 11 bis del presente contratto, il collegio
decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando
se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive della continuit o della
discontinuit. 7. Il tentativo
obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non
previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto dallart. 11 bis. 1. Gruppi di
quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4
festivit abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in
ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre). 2. Le aziende
potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalit di
utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi
non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile
successivo. 4. Per quanto
riguarda la festivit del 4 novembre la cui celebrazione stata spostata alla
prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficer del trattamento
previsto per le festivit che coincidono con la domenica. Art.
13 - Indennit di cassa e maneggio denaro 1.
All'impiegato con qualifica di cassiere verr corrisposta una indennit di
cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo
tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianit e eventuali altri aumenti
comunque denominati. 2. Agli altri
lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verr corrisposta
un'indennit di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al
precedente comma. 3. Questa
indennit non sar corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in
cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni
responsabilit per le eventuali mancanze nella resa dei conti. Il ricalcolo
delle suddette indennit di cassa, per quanto concerne le variazioni
dell'indennit di contingenza, si effettuer al termine di ogni anno solare ed
avr applicazione dall'1 gennaio successivo. Gli interessi derivanti da
eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore. 4. Le somme
anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non
sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennit di cassa per
maneggio denaro. Dichiarazione a verbale Agli impiegati
non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta
la maggiorazionedel 5%, tale indennizzo verr mantenuto e corrisposto
fintantoch gli stessi esplichino le mansioni suddette. Norma transitoria per CCNL
Assologistica I lavoratori a
cui era applicato il CCNL Assologistica alla data del 29 gennaio 2005,
mantengono le precedenti condizioni. Art.
14 - Indennit di lavoro notturno 1. Il personale viaggiante cui spetta
l'indennit di trasferta ha diritto ad una indennit di euro 0,93
(lire 1.800) per ciascuna indennit di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per
ogni indennit di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte,
con l'orario notturno. L'indennit di
lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini
del T.F.R.. Art.
15 - Aumenti periodici di anzianit 1. Ai
lavoratori, per l'anzianit di servizio maturata presso la stessa azienda o
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa
azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sar corrisposto al
compimento di ogni biennio di anzianit e fino ad un massimo di 5 bienni, un
aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di
appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianit. 2. L'importo
degli aumenti il seguente: CCNL trasporto
merci CCNL
Assologistica Livello Euro
Livello
Euro Quadri 30,99 Quadri
25,31 1 29,44 1
Livello 24,79 2 26,86 2
Livello 23,14 3 Super 24,79 3
Livello 22,52 3 24,27 4
Livello 21,59 4 23,24 5
Livello 21,12 5 22,21 6
Livello 20,66 6 20,66 7
Livello 20,25 3. Gli aumenti
periodici di anzianit non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, n gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli
aumenti periodici di anzianit maturati o da maturare. 4. Gli aumenti
periodici di anzianit decorreranno dal 1 giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianit. 5. In caso di
passaggio di livello, il lavoratore manterr l'importo degli scatti di
anzianit maturati nel livello di provenienza. 6. Il
lavoratore avr diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianit, o loro
frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo. 7. La frazione
di biennio in corso al momento del passaggio del livello sar utile agli
effetti della maturazione del successivo scatto di anzianit del nuovo livello.
Norme transitorie CCNL trasporto merci Per i
lavoratori assunti prima dell1 giugno 2000, il numero di scatti pari a 8. CCNL Assologistica Gli importi ed
il numero degli aumenti periodici di anzianit maturati al 30 dicembre 1983
anche se non corrisposti a questa data saranno definitivamente congelati. I lavoratori
assunti prima del l giugno 1980 conserveranno ad personam" il diritto a
completare il numero dei bienni di anzianit previsto dalla precedente
normativa contrattuale e pi precisamente: a) settore
magazzini generali: impiegati n. 15
scatti biennali; intermedi n. 11 scatti biennali; operai n. 7 scatti biennali; b) settore
freddo: impiegati n. 12
scatti biennali; intermedi n. 10 scatti biennali: operai n. 5 scatti biennali. Per quanto
concerne la normativa precedente l'accordo 11 gennaio 1984 inerente la
maturazione degli scatti di anzianit, si rimanda all'allegato in appendice. Art.
16 - Tredicesima mensilit
1. L'azienda
corrisponder una tredicesima mensilit pari alla retribuzione globale mensile
del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste
dagli articoli 3 e 7, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte
speciale del presente contratto. La
corresponsione di tale mensilit avverr normalmente il 16 dicembre. 2. Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore
avr diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilit per
quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del
contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni
di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno
considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. 3. La 13a
mensilit va computata agli effetti del T.F.R. e della indennit sostitutiva di
preavviso. Art.
17 - Quattordicesima mensilit
1. L'azienda
corrisponder una quattordicesima mensilit pari alla retribuzione globale
mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli
articoli 3 e 7, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte
speciale del presente contratto. 2. La
corresponsione della suddetta quattordicesima mensilit avverr entro la prima
decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore
al 30 giugno. La quattordicesima mensilit riferita all'anno che precede la
data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo
dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il
lavoratore avr diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima
mensilit per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di
cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di
prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. 3. La
quattordicesima mensilit viene computata ai soli effetti del T.F.R. e
dell'indennit sostitutiva del preavviso. Art.
18 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale 1. Le assenze
debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. 2. Al
lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facolt di accordare permessi di
breve congedo per giustificati motivi ed ha altres facolt di non
corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto
dell'annuale periodo di riposo. 3. In ogni caso
al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovr concedere permessi fino al
limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente)
con facolt di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale
periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami
clinici, visite ed interventi specialistici. 4. Le aziende
concederanno un permesso retribuito a causa di decesso: del coniuge
anche se legalmente separato; del
convivente more uxorio; di parenti
entro il II grado (genitori, nonni, fratelli); di persone
anche non familiari conviventi purch la convivenza sia attestata da
certificazione anagrafica del lavoratore. Tali permessi
saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel
caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere
viaggi fuori della provincia in cui abita. 5. Salvo quanto
previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno un permesso
retribuito a causa di documentata grave infermit del coniuge anche legalmente
separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II grado (genitori,
nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal
precedente comma 4; tale permesso sar nella misura minima di tre giorni
lavorativi all'anno. Fermo restando
che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermit o dell'accertamento della necessit di
provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per
iscritto quale sia l'evento che d titolo al permesso ed i giorni nei quali deve
essere utilizzato. La
documentazione comprovante la sussistenza della grave infermit, rilasciata dal
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata
all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attivit lavorativa. 6. In
alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per
iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalit di
espletamento della attivit lavorativa in presenza di documentata grave
infermit che colpisca le persone indicate al comma cinque. Nel caso di
fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma
i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche pi di
tre. L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse
modalit, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente
non inferiore ai giorni di permesso sostituiti. La permanenza
della infermit deve risultare da certificazione del medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso
di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del
diritto alla riservatezza della persona inferma. La riduzione
dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette
giorni dalla insorgenza del fatto che ne d causa. In caso di
accertato venire meno dell'infermit, il dipendente tenuto a riprendere
l'attivit lavorativa secondo le modalit ordinarie ed il residuo periodo di
permesso pu essere goduto successivamente nell'arco
dell'anno. I permessi di
cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre
norme di legge, quali la legge 104/92 e successive modifiche e da altre norme
del presente contratto. 7. Le aziende
concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno
tenute a retribuirli per il minimo di un giorno. 8. Ai
lavoratori sar concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza
della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sar computato
nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni definite a livello
aziendale. Art.
19 Permessi per gravi e documentati motivi familiari. 1. Il
lavoratore pu richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata
non superore a due anni nellarco della vita lavorativa, per gravi e
documentati motivi familiari, ai sensi dellart.4, comma 2 della legge 8 marzo
2000 n.53 e dellart.2 del Decreto del Ministro per la solidariet sociale 21 luglio
2000 n.278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dellarticolo 4
della legge 8 marzo 2000 n.52 concernente congedi per eventi e cause
particolari). 2. Il congedo
deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente
della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone
indicate dallart. 433 del codice civile anche se non conviventi, di persone
portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche
se non conviventi. I gravi motivi
per i quali giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma
sono costituiti da: necessit
familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra; necessit di
impegno particolare nella cura o nellassistenza di una delle persone
suindicate; situazione di
grave disagio personale (esclusa lipotesi di malattia) del lavoratore; specifiche
patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate
alla lettera d) del comma 1 dellart.2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000
n.278. 3. Il congedo
pu essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo godimento viene
attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si
computano anche le frazioni di mese. 4. Durante il
periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a retribuzione alcuna e
gli interdetto lo svolgimento di qualsiasi attivit lavorativa. 5. Salva lapplicazione
di quanto previsto dal comma secondo dellart. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo
non viene computato ai fini della anzianit di servizio ed ai fini
previdenziali. 6. Il
lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve
fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva
impossibilit, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con
il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della
domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio
Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale
o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico. Devono essere
indicate altres la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo
richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il
congedo venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato
con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo
venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del
dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la
domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste. 7. Entro
quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, lazienda deve
pronunciarsi in ordine alla stessa; leventuale diniego, la concessione solo
parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati: dal mancato
rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di attuazione;
da ragioni
tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del
lavoratore. 8. E data
facolt alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del
lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con
quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dellazienda, il lavoratore pu
sempre rientrare in epoca anticipata. 9. In caso di
parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore pu chiedere il riesame della
sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS.
territoriali. 10. In caso di
rapporto di lavoro a tempo determinato, lazienda pu negare il congedo perch
la durata richiesta incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso,
per avere gi concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per essere
stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi di
congedo di cui al presente articolo. 11. In
applicazione del disposto dellarticolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il
dipendente che riprenda lattivit lavorativa dopo avere goduto un congedo ai
sensi del presente articolo, per complessivi due anni potr frequentare un
corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle
quali almeno met di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato
inferiore a due anni, la durata del corso verr riproporzionata in relazione
alla durata del
congedo ed alle mansioni del dipendente. Art.
20 - Diritto allo studio/formazione continua 1. I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali. 2. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno
computabili nell'annuale periodo di ferie. 3. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di
permessi retribuiti. 4. Il datore di
lavoro potr richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui ai commi precedenti. 5. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano
almeno cinque anni di anzianit di servizio presso la stessa azienda, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici
mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 6. I lavoratori
che, ai fini previsti dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono: - frequentare
presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in
base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facolt attribuite
dall'ordinamento scolastico a tali Istituti; - migliorare la
loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di
formazione continua correlati allattivit generale dellazienda e organizzati
da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni; - frequentare,
qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani
formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di
permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che
potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale
il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore
pari a o superiore a 300. 7. I lavoratori
che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno
superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unit
produttiva alla data di inizio dellanno solare e non potranno
contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unit
produttiva, con il minimo di 1 unit nelle imprese che occupano almeno 15
dipendenti. 8. I permessi
verranno concessi compatibilmente alla possibilit di un normale espletamento
del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un
preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il
certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva
frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei
richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la
Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto,
stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri
obiettivi (quali l'et, l'anzianit di servizio, le caratteristiche dei corsi
di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi. In caso di
parziale accoglimento o di diniego il lavoratore pu chiedere il riesame della
sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS.
territoriali. Art.
21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi 1. In caso di
interruzione della prestazione normale, sar riservato agli operai il seguente
trattamento: 1) per le ore
perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sar corrisposta la
retribuzione globale, con facolt per l'azienda di adibire gli operai stessi ad
altri lavori; 2) per le ore
perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non
essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilit
dell'evento, sar corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di
sospensione; 3) per le ore
perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non
sar dovuta alcuna retribuzione. 2. Restano
ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il
rimborso da richiedersi dalle aziende. 3. Nel caso di
sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha
facolt di dimettersi con diritto alla indennit sostitutiva del preavviso ed a
quella di licenziamento. 4. ammesso il
recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi
precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purch esso
sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso
di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si
effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui
avvenuta l'interruzione. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni
anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari
a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianit di servizio. Al fine
delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. 1. bis I
lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non
fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -
31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo
di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianit
di servizio. 2. Nell'anno di
assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate
per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate,
mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. 3. Per il
personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per
dodicesimi sar fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore. 4. La
risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il
diritto alle ferie e il lavoratore avr diritto alle stesse od alla indennit
sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 5 Qualora il
lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli
maturati, il datore di lavoro avr il diritto di trattenere in sede di
liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
6. L'epoca
delle ferie sar fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le
esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa
consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione,
con le RSA/RSU. 7. Le ferie
devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi
superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere
divisi in pi periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. 8.
L'assegnazione delle ferie non potr aver luogo durante il periodo di
preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. 9 In caso di
richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di
spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avr diritto al
rimborso spese (comprovate
documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento. 10. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza,
durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. L'effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermit previsti dalle
norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Il
lavoratore tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a
guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo
restando il diritto alle ferie non godute. Norma
transitoria per i magazzini generali: Per gli
impiegati in servizio alla data del 1 aprile 1975, viene mantenuto ad
personam lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianit di servizio oltre
i 12 anni. 1. La
lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravit accertata ai sensi dell'art.4,
comma 1, della legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge
30 dicembre 1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti
di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,
in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa,
di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino. 3.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravit, nonch colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravit, parente o affine entro il terzo
grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche
in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravit non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi
di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della
citata legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7, nonch quelle contenute negli articoli 7 e 8
della legge 9.12.1977 n.903. 5. Il genitore
o il familiare lavoratore che assista con continuit un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravit pu usufruire dei permessi
retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la
sede lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferita in
altra sede, senza il proprio consenso. 7. Le parti si
danno atto che la presente regolamentazione conforme a quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle
presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle
strutture e dagli organismi pubblici competenti. 1. Al
lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di
etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i
servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative
e socio-assistenziali abilitate, pu essere concesso per una sola volta,
compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di
aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione della prestazione dovuta all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine,
il lavoratore tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la
documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di
riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovr altres presentare
adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il
trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso. 2. Il rapporto
di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro
sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza
dell'annualit ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione
anticipata del programma terapeutico. 3.
L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio.
Pertanto durante i suddetti periodi non decorrer retribuzione, n si avr
decorrenza di anzianit di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
4. Per la
sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potr ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato. 1. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme di legge al
momento in vigore ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella
anzianit di servizio. 2. Terminato il
servizio militare, il lavoratore dovr presentarsi nel termine di 30 giorni
all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto
sar considerato dimissionario. Art.
26 - Indennit varie e alloggio al personale - Indennit di
uso mezzo di trasporto L'azienda
corrisponder al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, una indennit
mensile da concordarsi fra le parti. -Indennit zona
malarica Il lavoratore
in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorit sanitarie competenti, ha
diritto ad un'indennit di rischio, la cui entit deve essere concordata dalle
organizzazioni sindacali territoriali competenti. - Indennit di
alta montagna Ai lavoratori
inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in
localit di alta montagna, l'azienda corrisponder un'equa indennit da
concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti. - Indennit di
lontananza dai centri abitati Qualora la sede
dell'azienda disti dal perimetro del pi vicino centro abitato oltre 30 Km., in
mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda
direttamente al trasporto stesso corrisponder un indennizzo da concordarsi fra
le Associazioni sindacali territoriali competenti. - Alloggio al
personale Al personale
cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a
disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sar gratuita. Art.
27 Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile I lavoratori
che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi
registri hanno diritto di usufruire, compatibilmente con lorganizzazione del
datore di lavoro, di forme di flessibilit dellorario e turnazione agevolata,
in recepimento dellart.6 e 17 della legge 11/8/1991, n. 266. Lattivit di
volontariato non pu essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario,
pena lesclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo Per il periodo
di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla
Prefettura competente, o dallautorit regionale ove previsto, sulla base della
legge 266/91 e dellOrdinanza 30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento
della protezione civile, data facolt agli appartenenti alle organizzazioni
di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore di lavoro
il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario allespletamento
delle attivit di soccorso ed assistenza in occasione di calamit naturali o
catastrofi, nonch per le attivit di addestramento ed esercitazioni di cui al
comma 2 dellart. 1 della richiamata ordinanza. Allegata alla
domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente eccezionali, al
datore di lavoro 24 ore prima della data dellinizio del permesso stesso, i
richiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per
prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione
del gruppo di loro appartenenza. Il datore di
lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, tenuto ad
esonerare, nei limiti del D.P.R. 613/94, dal servizio i propri dipendenti che
richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od operazioni di
protezione civile, acquisendo ad operazione conclusa la certificazione
prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente. Art.
28 - Responsabilit dell'autista e del personale di scorta 1. L'autista
non deve essere comandato n destinato ad effettuare operazioni di
facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le
operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente
effettuate. 2. L'autista
responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di
tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli
eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi
fortuiti o di forza maggiore. a carico del
datore di lavoro, l'onere di provare: - la gravit
della responsabilit del lavoratore; - l'ammontare
definitivo dei danni subiti a lui imputabili. Agli effetti
della responsabilit del lavoratore rilevante l'osservanza delle norme sulla
sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro
di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il
lavoratore tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui
riscontrate. Nel caso che il
datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve
comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A/R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso
economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di
secondo livello. 3. L'autista
inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. 4. Quando le
due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a
provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello
dell'assistenza legale - a carico dell'azienda. 5. A scanso di
ogni responsabilit il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni
caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento,
che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente
avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinch
tali verifiche possano essere effettuate. 6. Prima di
interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in
opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie
per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci. 7. Ad
esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa
e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per
esaminare ed eventualmente concordare le possibilit e le condizioni di
esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In
questo ambito verr definita contemporaneamente la posizione del fattorino di
presa e consegna non utilizzato come tale. Norma transitoria CCNL
Assologistica La previsione
di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5 livello provenienti
dal CCNL Assologistica Art.
29 - Ritiro patente/carta conducente 1. L'autista al
quale sia dall'Autorit, per motivi che non comportino il licenziamento in
tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avr diritto alla
conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione
alcuna. L'autista durante questo periodo potr essere
adibito ad altri lavori ed in questo caso percepir la retribuzione del livello
nel quale viene a prestare servizio. 2. Nelle
aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provveder ad
assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per
un massimo di sei mesi. 3. Nelle
aziende che occupano pi di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di
cui sopra, l'azienda dovr adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro,
corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. 4. Qualora il
ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista
non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verr
corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art.34, secondo la
retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della
patente. Norma transitoria CCNL
Assologistica Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione fino al 31.12.2007 per le
aziende aderenti ad Assologistica in quanto continua a Valere la precedente
normativa di cui allallegato al presente CCNL. Art.
30 - Piccola manutenzione e pulizia
macchine 1. Il
conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta
pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora
siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come
prestazioni straordinarie. 2. Restano
ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro
personale. 1. Il lavoratore
non pu essere trasferito da una unit produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Il
lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente,
escluse quelle indennit e competenze che siano inerenti alle condizioni locali
o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano
nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o
salario della localit ove viene trasferito se pi favorevoli per il
lavoratore, nonch il riconoscimento di quelle indennit e competenze che siano
inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni. 3. Il
lavoratore che, bench sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e
produttive, non accetti il trasferimento avr diritto al trattamento di fine
rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento. Al lavoratore
che venga trasferito sar corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di
trasporto per s, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari
(mobilia, bagagli, ecc.). Le modalit ed i termini dovranno essere previamente
concordati con l'azienda. 4. inoltre
dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale
mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile
per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore, purch venga
comprovato il trasferimento del nucleo familiare. 5. Qualora per
effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e
denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avr
diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di
quattro mesi di pigione. 6. Il
provvedimento di trasferimento dovr essere comunicato al lavoratore per
iscritto con il preavviso di un mese ed alle R.S.A. con procedura analoga a
quella prevista dalll'art.7 per il mutamento di mansioni. 7. Al
lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennit di cui
sopra. 8. Il
lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e
che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco,
nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra
per trasferirsi al luogo di origine, purch ne
faccia richiesta prima della cessazione dal servizio. Art.
32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari -
Licenziamenti A) Diritti e doveri del lavoratore
1. I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei
lavoratori). 2. Sia il
datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci
rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignit e dei loro
diritti. B) Provvedimenti disciplinari 1. Le mancanze
del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti
disciplinari: a) rimprovero
verbale; b) rimprovero
scritto; c) multa in
misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di
Previdenza Sociale; d) sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni. 2. L'impresa
che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve
preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero
scritto, specificando l'entit del danno. 3. A titolo
indicativo: 1) il
rimprovero verbale o scritto pu essere inflitto al lavoratore che commetta
durante il lavoro, lievi mancanze; 2) il provvedimento
di cui al punto c) potr essere adottato a carico: - del
lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro pi volte nello stesso mese, lo
sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non
adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalit prescritte per il
controllo, a norma di legge, della presenza; - del
lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza; -del lavoratore
che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare,
o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta
subito l'azienda degli eventuali danni arrecati; - del
lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto,
salvo i pi gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo; - del
lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela; - del
lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda; 3) il provvedimento
di cui al punto d) potr essere adottato a carico: - del
lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli
obblighi di lavoro; - del
lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; - del
conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli
incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a
raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale
azione di difesa; - del lavoratore
che persista a commettere mancanze previste con la multa; - del
lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta,
legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e
infiammabili in genere; 4. Nei casi non
elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravit a
quelli elencati. 5. Nel caso di
recidivit potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente
superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti. 6. Il datore di
lavoro non pu adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore pi grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per
iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La
contestazione dovr essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in
cui l'impresa venuta a conoscenza del fatto contestato. 7. Il
lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
contestazione, potr chiedere di essere sentito a sua difesa con la facolt di
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. 8. La sanzione
disciplinare dovr essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre
20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente
comma 7. 9. Il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma
restando la facolt di adire l'autorit giudiziaria, pu promuovere nei 20
giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal
Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla pronuncia da parte del Collegio. 10. Qualora
l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 11. Se
l'impresa adisce l'autorit giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio. 12. Non pu
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla
loro applicazione. C) Licenziamenti 1. I
licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice
Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio
1990, n.108. 2. I
licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio
1991, n.223 e successive modificazioni. 3. Il divieto
di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio disciplinato dalla
legge 9 gennaio 1963, n.7. 4. Il divieto
di licenziamento delle lavoratrici madri disciplinato dal T.U. sulla
maternit 26 marzo 2001, n.151. 1. Le aziende,
oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal DLGVO
626/94 e succesive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese,
due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio
dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze particolari. 2. Qualora il
rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi
dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso rester di propriet del lavoratore
previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto. 3. L'azienda
terr in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei
lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attivit sotto la pioggia. I
lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro
affidati. 4. Le aziende
che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione,
sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il
servizio, vestire la tenuta
fornitagli. Art.
34 - Trattamento di fine rapporto
1. Il
trattamento di fine rapporto regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982,
n.297. 2. La
retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R.
quella composta tassativamente dai seguenti elementi: - minimo
tabellare; - aumenti periodici
di anzianit; -aumenti di
merito o superminimi; - premi di
operosit previsti dagli accordi integrativi locali di cui allart. 45 del CCNL
1.3.1991 (CCNL trasporto merci); - erogazioni di
cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di
secondo livello; - eventuale
indennit di mensa nelle localit ove esiste; -13a e 14a
mensilit; - parte
retributiva della trasferta a norma dell'art.6 della sezione prima della Parte
speciale (CCNL trasporto merci); - indennit di
lavoro notturno a norma dell'art.14; - eventuale
terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.3 della sezione prima della Parte
speciale (CCNL trasporto merci); - indennit di
funzione per i quadri. 3. In caso di
morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le
frazioni di esse, la 13a mensilit o le frazioni di essa, la 14a mensilit o la
frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore
defunto in caso di normale licenziamento. Nota a verbale Per quanto
riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da
accantonare sar effettuato a far data dall'1.8.1982, nel rispetto dei criteri
sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in
Italia, con ci non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in
vigoredella legge 29 maggio 1982, n.297. Raccomandazione
a verbale In caso di
morte del dipendente, il datore di lavoro valuter l'opportunit di integrare,
in caso di particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto
dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o
figli minori gi conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di
particolare bisogno. Norme transitorie CCNL trasporto
merci 1) Per
l'anzianit maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative
all'indennit di anzianit previste dall'art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di
seguito riportato. I riferimenti all'art.37 e 24 contenuti nell'ultimo
comma s'intendono adeguati agli attuali artt. 7 e 11 della Parte speciale -
sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla Legge 26.8.1950 n.860
che stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204. Art. 35 -
Indennit di anzianit All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta
(licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.)
spetta al lavoratore la seguente indennit di anzianit. Impiegati Un importo pari
a tante mensilit di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio
prestati. Operaia) Per l'anzianit maturata dalla data di assunzione e fino al
31.12.1950: - un importo pari al 27% della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit. b) Per
l'anzianit maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al 31.3.1971: - 27% della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi
anzianit fino a 5 anni; - 31% della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi
anzianit fino a 10 anni; - 38,50% della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi
anzianit fino a 15anni; - 46,50% della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi
anzianit oltre 15anni. L'anzianit maturata sino al 31.12.1950 e quella
successiva al 31.3.1971 sar computata agli effetti della maggiore indennit
spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso
chelo scaglione di giorni applicabile per l'anzianit compresa tra l'1 gennaio 1951
e fino al 31.3.1971 quellocorrispondente all'intera anzianit maturatasi
dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione. c) Per
l'anzianit successiva al 31.3.1971: - 50% della
retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1971 al 31.3.1972; - 75% della
retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1972 al 31.3.1973; - 83,34% della
retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1973 al 31.3.1974; - una intera
retribuzione mensile per ogni anno di anzianit successiva al 31.3.1974. Le frazioni di
anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese
superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le
frazioni fino a 15 giorni. La liquidazione
dell'indennit verr fatta sulla base della retribuzione globale in corso al
momento dellarisoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13a e 14a
mensilit. Agli effetti
del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i
premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri
elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che
siano di ammontare determinato. Se il
lavoratore remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione
o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo
triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto treanni di servizio, sulla
media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni
saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della
risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di
produzione si intendono riferiti alla produzione gi effettuata e le
partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi gi chiusi al momento della
risoluzione del rapporto. Salvo quanto
diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria
pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con
esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo
regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non
interrompono l'anzianit. facolt
dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennit di
licenziamento quanto illavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento
per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni
varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione invece ammessa per il
trattamento di previdenza previsto dall'articolo 37 del presente contratto e
per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937
(Fondo previdenza industria), nonch il trattamento assicurativodi cui
all'art.24. 2) Per i
lavoratori in servizio al 26.7.1979 l'indennit di anzianit sar costituita da
quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel
presente articolo ed integrata della somma di Lire
200.000. Detta somma sar anticipata: nella misura di
L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979; nella misura di
L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979; nella misura di
L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979. Per i rapporti
di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e fino al 25.7.1979 la somma
di L.200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente
ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianit maturata presso
l'impresa alla data del 26.7.1979. CCNL Assologistica Relativamente
alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre
1989, le normative previste dai singoli contratti di settore e riportate in
allegato. Art. 35 -
Previdenza complementare Le Parti
convengono di destinare, per il personale dipendente non tenuto al versamento
al Fasc, con decorrenza 1.11.2006 le seguenti quote contributive: 1% a carico
dellazienda, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile composta da
minimo tabellare conglobato, scatti di anzianit, superminimi, eventuale terzo
elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianit fino
al 30.9.1981, eventuale
indennit di mensa nelle localit ove esiste, indennit di funzione per i
quadri; 1% a carico
del lavoratore, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile di cui al
punto precedente; una quota
mensile dellaccantonamento del TFR maturato nel corso dellanno, nella misura
dell1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Per i
lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR
maturato nel corso dellanno da destinarsi alla previdenza complementare sar
quella delle disposizioni legislative vigenti. Ai
fini del primo comma, le parti entro il 30.9.2006 individueranno di comune
accordo il fondo complementare di previdenza a cui aderire. A tal fine
viene istituito un gruppo paritetico composto da dodici membri di cui sei di
parte sindacale e sei di parte aziendale. Entro la suddetta data le parti
interessate stabiliranno le modalit delleventuale destinazione del TFR per il
personale dipendente tenuto al versamento al FASC. Ladesione alla
previdenza complementare sar volontaria ed il lavoratore potr optare per il
versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico. Per le
confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la
previdenza complementare di settore. Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione 1. Entro il
giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda
metter a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli,
regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascer regolare ricevuta. 2. Ferme
restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali
indipendenti dalla volont dell'imprenditore questi non fosse in grado di
consegnare i documenti, dovr rilasciare al lavoratore una dichiarazione
scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i
documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. 3. L'azienda, a
richiesta del lavoratore, rilascer un certificato attestante le mansioni
svolte. 4. Lazienda
corrisponder al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di
paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso. 5. Qualora
esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto,
l'azienda corrisponder al lavoratore, nonostante eventualicontestazioni in
corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo. 6. L'azienda
rilascer, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto
con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con
l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. 7. Nel caso in
cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste
decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di
sconto maggiorato di due punti. Art. 37- Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda 1. La cessione
e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per s il
contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del
nuovo titolare, salvo la facolt di ciascun dipendente di chiedere la
liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro
rapporto di lavoro. 2. Per accordo
sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti pu essere
convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione. 3. Devono
comunque essere rispettate le procedure previste dall'art.47 della legge
29.12.1990, n.428 (legge comunitaria '90) e successive modifiche. 4. Nei casi in
cui, in applicazione dellart.47 della legge n.428/90, il trasferimento di
azienda riguardi pi di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo
stesso art.47 portato a 40 giorni (CCNL trasporto merci). Art. 38 - Secondo livello di contrattazione 1. Il secondo
livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del
capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993,
riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli gi
disciplinati dal presente CCNL e verr pertanto svolto per le materie stabilite
dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformit ai criteri e alle
procedure ivi indicate. 2. Gli accordi
di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto
del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. 3. Le
erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che
territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del
particolare trattamento previsto dalla legge n.135/97. 4. Gli importi
di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del
secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi
come obiettivi incrementi di produttivit, di qualit ed altri elementi di
competitivit di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttivit,
che potr essere impegnata per accordo tra le parti, nonch ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di
conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di
contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle
prospettive della competitivit e delle condizioni essenziali di redditivit. Precedenti
erogazioni economiche contrattate a titolo di produttivit, comunque denominate,
anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti,
nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte
fissa. 5. I parametri
ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno
definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero,
alternativamente, nell'ambito di ciascuna unit produttiva locale e in imprese
con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese
forniranno annualmente le informazioni necessarie. In presenza di erogazioni a
titolo di salario di produttivit concordata a livello territoriale, per la
vigenza del presente CCNL non potranno essere presentate piattaforme aziendali
per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove
realizzata, sostituir la contrattazione territoriale. Al fine
dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei
parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in
base ai dati degli osservatori regionali valuteranno preventivamente le
condizioni del comparto nel territorio. Laddove a
livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello -
che si svolger una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale -
dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito
l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori
interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttivit,
un'erogazione provvisoria e assorbibile corrispondente all1,36% dei minimi
tabellari in vigore al momento della presentazione della piattaforma. Nella localit
ove sia presente unassociazione territoriale aderente alle organizzazioni
datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma
sar inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura
territoriale della confederazione di riferimento. (CCNL trasporto
merci) 6. In comparti
omogenei, qualora se ne ravvisi la necessit, potranno essere concordate tra le
parti criteri generali al fine di favorire omogeneit di impostazione alla
contrattazione aziendale di secondo livello. 7. Fermo
restando quanto previsto in materia dei compiti delle rappresentanze aziendali
dei lavoratori all'art.40 del CCNL e quanto contenuto al Capitolo I sulle
relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello avr per oggetto i
trattamenti economici con le modalit e i criteri sopra indicati, in ogni caso
non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. 8. Le parti si
impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per
tutto il suo periodo di attivit. Le OO.SS. dei
lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per
conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione
ai principi del presente articolo. In questo
ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione
del presente articolo. Le associazioni
stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si
impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione
di cui al comma 1. 9. Per gli
eventuali premi e indennit aziendali comunque denominati, non previsti dal
CCNL, espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse
dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi
tabellari cosicch la misura in cifra non risulti variata. 10. Le parti
nel corso del prossimo rinnovo contrattuale si impegnano ad articolare
soluzioni che contengano elementi incentivanti le imprese a concludere accordi
di secondo livello eventualmente anche attraverso lelevazione della
percentuale di cui al comma 5. Deroghe per AssologisticaLa clausola di cui al
comma 5 trova applicazione alle aziende aderenti ad Assologistica a decorrere
dall1/1/2008. Tenuto conto
che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere
inviate alla se- de nazionale. 1. Le
controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento
del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto,
qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, tramite le
rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno
sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei
lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30
giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facolt di esperire l'azione
giudiziaria. 2. Le
controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno
esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato
accordo, da quelle nazionali. Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei
lavoratori 1. Le parti
convengono sulla necessit di incontri tra le direzioni e le rappresentanze
aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti problemi: - la
distribuzione degli orari di lavoro; - l'eventuale
articolazione dei turni; - l'inizio e il
termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore; - le condizioni
ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione
dell'art.9 dello Statuto dei lavoratori; - l'eventuale
istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali; - la
programmazione del periodo delle ferie annuali; (CCNL
Assologistica) - gli indumenti
di lavoro nonch per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal
presente contratto o da norme di legge.; -
linquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione; - la corretta
applicazione di quanto previsto dallarticolo sullorario di lavoro; -
leffettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui allart. ...; - la misura
dellindennit di lontananza dai centri abitati. Nota a verbale Le OO.SS. hanno
comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro decisione di procedere,
a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze Sindacali Unitarie. Nel
momento in cui saranno costituite, le R.S.U. avranno i compiti, le tutele e le
libert sindacali oggi previste per le R.S.A. e queste ultime decadranno. Imprese con pi
di 15 dipendenti Cariche
sindacali - Permessi e aspettative 1. Ai
lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivi sia delle
Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle organizzazioni stipulanti il
presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali
e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, saranno concessi, dietro
esibizione della convocazione degli organismi di cui sopra o su espressa
richiesta delle organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate
annue. 2. I nominativi
dei lavoratori componenti gli organi di cui al precedente comma devono essere
tempestivamente comunicati all'azienda. 3. I componenti
gli organi direttivi delle rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla
legge 20 maggio 1970, n.300, in sostituzione di quanto previsto dall'art.23
della legge stessa, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti. 4. Tali
permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un'ora e
mezza per ciascun dipendente dell'unit produttiva aziendale. 5. I lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta
la durata del loro mandato. 6. Durante il
periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art.31 della legge 20
maggio 1970, n.300. Diritto di affissione 1. Presso i
posti di lavoro l'impresa collocher un unico albo per l'affissione di
comunicazioni a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente contratto. 2. Tali
comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali
o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla
regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentir altres
l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti
autorit. 3. Le
organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa,
tramite le rispettive organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili
autorizzati alla firma delle predette comunicazioni. 4. Della
comunicazione da affiggere verr contemporaneamente informata la direzione
locale mediante consegna di una copia della stessa. Assemblea 1. le assemblee
retribuite di cui allart.20 della leggen.300 del 20.5.1970 potranno essere
convocate con un preavviso di almento 24 ore, salvo casi di gravissima ed estra
ugenza, (CCNL trasporto Merci) Dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei
limiti di quanto previsto alla
parte prima , art.4, lettera a) dellAccordo interconfederale 20.12.1993 Parte II Imprese fino a
15 dipendenti Assemblea e delegato di impresa 1. Nelle unit
produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun
dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario
di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente
con le disponibilit aziendali. 2. Presso le
predette unit produttive eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei
lavoratori nei confronti del datore di lavoro. 3. Compito
fondamentale del delegato d'impresa quello di concorrere a mantenere normali
i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento
dell'attivit produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca
comprensione. 4. Per
l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al
delegato d'impresa: 1) intervenire
presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione
sociale e di igiene e sicurezza del lavoro; 2) intervenire
presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e
degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle
controversie collettive ed individuali relative; 3) esaminare
con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile
soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali,
la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri
espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro. Parte III Contributi sindacali 1. Il
lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il
proprio contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo,
potr incaricare lAzienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art.
1269 del Codice Civile espressa in forma scritta. 2. La
delegazione di pagamento conterr lindicazione dellOrganizzazione Sindacale
beneficiaria, il numero di conto corrente su cui lAzienda effettuer il
versamento dei contributi sindacali, limporto percentuale della trattenuta che
non potr essere inferiore all1% del minimo tabellare conglobato. 3. La
trattenuta sar applicata su tutte le mensilit (comprese 13a e 14a) percepite
dal lavoratore e sar versata mensilmente allOrganizzazione sindacale
interessata. 4. La
delegazione di pagamento potr comunque essere revocata in qualunque momento in
forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia allazienda
che allOrganizzazione Sindacale interessata. 5. Gli effetti
della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte
dellAzienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione
di pagamento. 1. Le parti si
impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di facchinaggio. 2. In caso di
necessit, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che
risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le
Camere di Commercio. 3. Le imprese
verificheranno l'idoneit dei soggetti economici appaltatori interessati da
eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS.
le informazioni circa lapplicazione del contratto di lavoro e/o delle
normative previdenziali di legge. A fronte di accertate inadempienze economiche
e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori
garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che
provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno
rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori. 4. Nel caso in
cui nell'unit produttiva si manifesti la necessit di procedere ad assunzioni
di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va
attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianit
nell'unit produttiva stessa. 5. Restano
ferme le condizioni di miglior favore esistenti. Chiarimento a verbale.Si
precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative,
regolarmente iscritte nei registri di cui al comma 2, in autonomia e con
propria organizzazione aziendale non sono vincolati dalla normativa di cui
sopra. Art. 42 bis - Cambi di appalto
1. In caso di
cambio di gestione nellappalto lazienda appaltante dar comunicazione alle
OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni. 2. Su richiesta
delle OO.SS. competenti lazienda appaltante, informer in uno specifico
incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento
a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e allapplicazione da
parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali
aderenti alle confederazioni maggiormente rap- presentative. 3. Lazienda
appaltante far includere nel contratto di appalto con limpresa subentrante
limpegno di questa, nel rispetto dellautonomia imprenditoriale, a parit di
condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessit operative e produttive
dellimpresa subentrante, a dare preferenza, a parit di condizioni, ai
lavoratori della gestione uscente. Art.
43 - Rappresentante per la sicurezza 1. La figura
del rappresentante per la sicurezza disciplinata dallart. 18 del DLGVO n.
626/94, in base al quale detta figura eletta o designata in tutte le aziende
o unit produttive, nonch dallaccordo interconfederale 24.7.1996. 2. Nelle
aziende o unit produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art.18 del DLGVO n.626/94,
nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza pu altres essere individuato per pi aziende nellambito
territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e
le relative modalit di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa territoriale anche nellambito degli osservatori regionali. 3. Nelle
aziende o unit produttive con pi di 15 dipendenti i rappresentanti per la
sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione
quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia
stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nellunit produttiva operino
le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro
interno. 4. I
rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni. Ai sensi
dellart. 30 del DLGVO n.276/2003 al lavoratore distaccato, sia allinterno del
territorio nazionale che dallestero, si applicano tutte le disposizioni
economiche e normative del presente CCNL. Le parti
concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto e alla
reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul
sesso e lesivo della dignit personale e convengono di recepire i principi del
Codice di Condotta,
relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali,
Dlg 145 30 maggio 2005.
Sono
considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignit di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo. Il datore di
lavoro chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili
come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona. Qualora si
verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto
di lavoro, la persona
oggetto di molestie pu rivolgersi alle R.S.U./R.S.A. e alla Direzione del
Personale, per la
trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di
responsabilit disciplinare
e/o presso gli uffici legali competenti. Le parti,
riconoscendo limportanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignit della persona,
ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.
Il datore di
lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi
comportamento di questo tipo,
posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri,
sul luogo di
lavoro. In assenza di
un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di
affidare alla
Commissione nazionale per le pari opportunit di cui al capitolo 1 del
presente CCNL il compito di
analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione
delle condizioni di lavoro o dei
fattori organizzativi che possano determinare linsorgenza di situazioni persecutorie o
di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL
per prevenire e
reprimere tali situazioni. 1. Per i trasporti di carne, latte e
generi di monopolio, nonch per i trasporti complementari e sussidiari dei
trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione
l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi,
salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del
servizio. 2. Tenuto
presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al
comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti
settori corrisponderanno una indennit sostitutiva nella misura del 9,80%
minimo contrattuale conglobato. Dichiarazione a verbale Le parti si
danno atto che l'indennit sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far
data dall'1 febbraio 1977 sulla sola retribuzione tabellare in applicazione
dell'accordo 24 giugno 1977. CCNL trasporto merci 1.9.2005
1.2.2006 Parametri Livello Euro Quadri (+77,36)
1654,25 (+36,10)
1690,35 156 1 (+72,40) 1554,00 (+33,78) 1587,78 146 2 (+66,45)
1427,99 (+31,01)
1459,00 134 3 Super (+60,00) 1289,37 (+28,00)
1317,37 121 3 (+58,51)
1255,12 (+27,31)
1282,43 118 4 (+55,53)
1193,81 (+25,93)
1219,74 112 5 (+53,06)
1138,50 (+24,76)
1163,26 107 6 (+49,59)
1062,89 (+23,14)
1086,03 100 CCNL Assologistica 1.9.2005
1.2.2006 Parametri Livello Euro Quadri (+77,36)
1.650,63 (+36,10) 1.686,73 156 1 (+72,40)
1.551,72 (+33,78) 1.585,50 146 2 (+66,45)
1.426,36 (+31,01) 1.457,37 134 3 Super
(+60,00) 1.290,12 (+28,00) 1.318,12 121 3 (+58,51) 1.254,40
(+27,31) 1.281,71 118 4 (+55,53)
1.193,45 (+25,93) 1.219,38 112 5 (+53,06)
1.138,44 (+24,76) 1.163,20 107 6 (+49,59)
1.061,67 (+23,14) 1.084,81 100 Nota a verbale La suddetta
tabella si applica esclusivamente al personale delle aziende aderenti ad
Assologistica alla data di sottoscrizione del presente Testo Unico e sino al
rinnovo del biennio economico e comunque non oltre il
31.12.2007. Aumenti
salariali. Sono riportati di seguito i testi degli accordi di rinnovo che hanno
portato allerogazione degli aumenti e delluna tantum. Accordo di rinnovo 29.1.2005 Le parti
convengono i seguenti aumenti, riparametrati sul 3 livello Super per il
contratto spedizioni e trasporto e sul 3 livello per il contratto
Assologistica: 1.1.2005 40,00
1.8.2005 20,00
1.2.2006 28,00
Lerogazione
avverr successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto
direcepimento della D.va 2002/15 CE, nei confronti del personale in servizio
alla data di stipula del presente accordo. Fino a tale data gli aumenti di cui
sopra non concorreranno a formare base per il calcolo di tutti gli istituti
contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR. Una tantum Ai lavoratori
in servizio alla data di stipula del presente accordo verr corrisposto, a
copertura del periodo 1.1.2004 31.12.2004, un importo forfettario lordo
procapite di 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di
IVC eventualmente corrisposti, che in ogni caso cesseranno di essere erogati
dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti. L'importo di
una tantum verr corrisposto in due rate di pari entit, la prima con la
retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la
retribuzione del mese di novembre 2005 e verr proporzionalmente ridotto per i
lavoratori assunti dall'1 gennaio 2004 in funzione della data di assunzione,
nonch per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione
lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a
15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come
mese intero. L'importo
forfettario di cui sopra non sar considerato utile ai fini dei vari istituti
contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di
assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1.1.2004
31.12.2004, non saranno considerate utili ai fini della maturazione
dell'importo una tantum. Accordo di rinnovo 23.6.2005 Visto il
protrarsi dei tempi rispetto agli scenari ipotizzati nel mese di gennaio
scorso, le parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le
aziende erogheranno in ununica soluzione ai lavoratori in forza alla data
odierna la somma una tantum di euro 250 lorde procapite a parziale copertura
del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verr riproporzionata per i
part-time in funzione dellorario contrattuale e per i contratti a tempo
determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova
limporto di cui sopra verr erogato subordinatamente al positivo superamento
del periodo di prova. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo
contrattuale limporto di cui sopra verr trattenuto al lavoratore per la parte
non dovuta con le competenze di fine rapporto. Luna tantum di
cui sopra verr recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future
erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale. Limporto di
cui sopra non concorrer a formare base per il calcolo di tutti gli istituti
contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR. Dallimporto in
questione non si detrarr lIVC sino ad oggi erogata; lIVC continuer ad
essere erogata nei valori in essere. Luna tantum
non si applica nei confronti della Confartigianato, non avendo tale
organizzazione sottoscritto n applicato il CCNL trasporto merci sopra
indicato. Accordo di rinnovo 22.9.2005 Le parti,
valutato lo scenario determinatosi con il mancato recepimento della Direttiva
Europea 15/2002, hanno convenuto di sciogliere la clausola sospensiva prevista
nellintesa del 29 gennaio u.s. e procedere al riconoscimento degli incrementi
economici con decorrenza della retribuzione del mese di
settembre (60 euro al livello 3S e 3 livello per le aziende Assologistica) e allerogazione
degli ulteriori 28 euro (al livello 3S e 3 livello per le aziende
Assologistica), con decorrenza dal mese di febbraio 2006, nonch allattuazione
della parte normativa convenuta. Per quanto
attiene luna tantum, relativa allanno 2004 come determinata dallintesa del
29/1/05, nonch la copertura degli arretrati, gennaio-agosto 2005, le parti
stabiliscono le seguenti erogazioni a titolo di Una tantum: 250 euro (
relativi al 2004) con la retribuzione di settembre 2005, salvo che tale importo
non sia gi stato corrisposto a seguito del verbale di accordo del 23 giugno
2005; 190 euro, al
livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la
retribuzione del mese di novembre 2005, da cui sar dedotta lIVC corrisposta
sino ad agosto 2005, che cesser di essere erogata dal mese di settembre 2005; 190 euro al
livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la
retribuzione del mese di gennaio 2006; 250 euro
(relativi al 2004) con la retribuzione del mese di marzo 2006, a seguito del
verbale di accordo del 29 gennaio 2005. Gli importi
relativi agli arretrati 2005 saranno riproporzionati in funzione dei mesi di
servizio prestati, nonch per il
personale part time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non
vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle
pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Gli importi una
tantum di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti
contrattuali, diretti, indiretti e differiti, e della determinazione del
trattamento di fine rapporto. Le giornate di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale
intervenute nel periodo coperto da una tantum, che hanno dato luogo al
pagamento di indennit a carico dellistituto competente e di integrazione a
carico delle aziende, saranno considerati utili ai fini della maturazione degli
importi di cui sopra. CAPITOLO III MERCATO DEL LAVORO Premessa I seguenti
articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che
per le attivit ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista
quelle del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di
flessibilit del mercato del lavoro per cogliere le opportunit di crescita e
sviluppo aziendale. Pertanto,
concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello
aziendale secondo le norme del presente Ccnl previa informativa alle strutture
sindacali competenti, convengono che linsieme dei lavoratori assunti con
contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potr superare il
27 % dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello
azienda e del 47% a livello di ogni unit produttiva Per i lavoratori mobili la
percentuale del 27% potr essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di
contratti a tempo determinato. E comunque
consentita lattivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unit purch non
risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto
nellunit produttiva. Tale
percentuale potr essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di
avvio della nuova attivit lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a
livello aziendale/territoriale. Le parti
convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessit di
flessibilit del mercato del lavoro. Per quanto
attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato,
considerata la novit degli strumenti e stante la situazione congiunturale del
settore, le parti convengono di non applicarli al settore. Le parti, inoltre,
convengono di riesaminare le misure di flessibilit del mercato del lavoro in
sede di rinnovo del CCNL per valutarne lefficacia e la diffusione alla luce
delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi
lavorano e delleventuale evoluzione normativa. Dichiarazione congiunta premessa
allart. 48 Le parti
stipulanti si richiamano allAccordo europeo UNICE CEEP CES del 18.3.1999
nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che
i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego
funzionale a attivit e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia
aziendali che occupazionali. Art.
48 Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Le assunzioni con contratto a
tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono
effettuate secondo le stesse norme previste per lassunzione a tempo
indeterminato. 2. E' consentita l'apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
quali: a. per
lintensificazione dellattivit lavorativa in determinati periodi dellanno; b. commesse
improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti; c. manutenzione
straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.. d. incrementi
di attivit in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o
sperimentali; e. esecuzione
di particolari lavori che, per la loro specificit, richiedono l'impiego di
professionalit e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; f. assunzione
per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; g. esecuzione
di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo h. necessit
derivanti dall'intensificazione dell'attivit lavorativa cui non sia possibile
sopperire con il normale organico. i.
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di
temporaneit; j. fase di
avvio di nuove attivit e/o di nuovi servizi, ai sensi dellart. 10 comma 7
lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2001, n 368 per un periodo non superiore a
18 mesi; k. sostituzione
di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento
alle seguenti ipotesi: infermit per
malattia infortunio
sul lavoro; aspettativa; sospensione
in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992,
n. 16 e successive modificazioni; astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151. Le
evenienze di cui sopra e le relative necessit di assunzioni a tempo
determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unit
produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di queste, in sede locale con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. Altre
ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello
aziendale 3. Fatta salva la deroga per i
lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale,
assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non
pu eccedere mediamente nellanno: Nelle aziende
fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato; nelle aziende
con pi di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle
unit produttive fino a 50 dipendenti. 4. Qualora se
ne ravvisi la necessit, i limiti di cui sopra possono essere elevati con
accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in
funzione delle specifiche esigenze aziendali. Se
dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unit, il
numero degli assumendi elevato all'unit superiore. 5.
L'apposizione del termine priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al
comma 2. 6. Copia dell'atto scritto deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali
dall'inizio della prestazione. 7.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non ammessa nei casi seguenti: per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salvo diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unit produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai
sensi dellarticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; presso unit
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dellorario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto a termine; da parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. 8. L'assunzione
a tempo determinato pu essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di
assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della
lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio
dellastensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001. 9. La durata
massima del contratto pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa
leventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale
di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato
assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del
posto. 10. L'onere
della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano
l'eventuale proroga del termine stesso a carico del datore di lavoro. 11. Se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione
globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno
successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno
successivo. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso
di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini. 12. Qualora il
lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il
secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 13. Nel caso di
due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuit, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 14. Al
prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
tredicesima e la quattordicesima mensilit, il trattamento di fine rapporto e
ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla
contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato,
sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con
la natura del contratto a termine. 15. Al
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un
trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a
tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di
lavoro. 16. Al
lavoratore con contratto a tempo determinato assicurata una formazione
sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine
di prevenire rischi specifici connessi allesecuzione del lavoro. 17. Lazienda
fornir ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il
tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti
informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle
mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero
disponibili. 18. Ai
lavoratori che abbiano prestato attivit lavorativa con contratto a tempo
determinato, per le ipotesi gi previste dallart. 23, comma 2, della legge
28.2.1987, n. 56, riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni
presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di
precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il
lavoratore pu esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal
senso la propria volont al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso. Fermo restando
il suddetto termine di un anno, a parit di richieste di assunzione per la
medesima qualifica, prevale lanzianit di servizio maturata presso la stessa
azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di
ulteriore parit, prevale la maggiore anzianit anagrafica. 19. In caso di
passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i
periodi di servizio prestato a tempo determinato utile ai fini del computo
della anzianit di servizio 20. La durata
minima dei contratti a termine di sei settimane e le norme relative al Fondo
di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi. 21. Ai fini
dellart. 35 della legge n. 300/1970, utile il numero dei lavoratori con
contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi. 22. Ai
lavoratori con contratto a tempo determinato verr corrisposto quanto previsto
dal secondo livello di contrattazione. Art.
49 Contratto a tempo parziale
1. Per lavoro a
tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario
settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9 e 11 e 11 bis del
presente contratto. 2. Le
assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del
presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le
stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 3. Lassunzione
di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le
seguenti modalit: a. tempo
parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto
stabilito dallart. 9 e 11 e 11 bis per il personale a tempo pieno; b. tempo
parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno,
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dellanno; c. tempo
parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalit di svolgimento
del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli
periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non
lavoro. 4. Allatto
dellassunzione, lazienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale,
che non potr essere inferiore a 20 ore settimanali. Il lavoratore
gi assunto con contratto a tempo parziale pu richiedere di effettuare una
prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente comma. 5. La prestazione
giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale pu
essere chiamato a svolgere fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione
avverr senza interruzioni. 6. Ai sensi
della normativa vigente nella lettera di assunzione contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della
collocazione temporale dellorario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e allanno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8. 7. Con riferimento
alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale pu essere
svolto secondo modalit flessibili, che consentano la variabilit della
collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al
precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel
caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla
conservazione del posto. 8. Nei rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate oltre alle modalit
flessibili anche modalit elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni
in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. 9. Ladozione
da parte dellazienda delle modalit flessibili nonch delle modalit elastiche
di cui ai commi 7 e 8 giustificata dalla necessit di far fronte a specifiche
e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo. 10. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni
lavorative rese secondo modalit elastiche non possono superare, in ogni anno
solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della
prestazione gi concordata. 11. La
disponibilit allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalit
di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di
assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con lassistenza di un
componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti,
secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. Leventuale
rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento n ladozione di provvedimenti
disciplinari. 12. La
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonch la
modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e
8, deve essere comunicata da parte dellazienda al lavoratore con un preavviso
di almeno 7 giorni di calendario. 13. Per le sole
ore prestate a seguito dellesercizio della variazione o della modifica
disposte dallazienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o
degli schemi concordati nellatto di instaurazione del rapporto a tempo
parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la
corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15%
comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. 14. Decorsi
cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche e/ o
flessibili, il lavoratore ne pu dare disdetta con un preavviso di un mese. 15. Resta in
ogni caso salva la possibilit, per le aziende per i lavoratori, di stipulare
nuovi patti contenenti clausole elastiche. 16. Con
riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale, verticale e misto, facolt dellAzienda richiedere e del
lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di
specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: a. necessit
derivanti da incrementi temporanei di attivit produttiva; b. sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; c. esigenze di
organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni
calendariali consecutivi. Si intendono
per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione gi
concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare
non pu integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento n ladozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di
lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione comprensiva
degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della
retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della
prestazione gi concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente,
nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le
ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo
nellorario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e
nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari
possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale o
mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle
quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella
giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dagli
articoli 5 e 3 rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale
del presente CCNL. 17. Per le
eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite
massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si dar luogo
alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti
legali e contrattuali del 40%. 18. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica
disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento
dellorario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale di cui allart. 9 e
11e 11 bis del presente CCNL. 19. Il
personale a tempo parziale compensato in base alla retribuzione stabilita per
il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata
della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale
viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il
lavoratore tenuto ad assicurare. 20. Il rapporto
di lavoro del personale a tempo parziale regolato dalle disposizioni del
presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e
le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di
non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del
presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del
rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed
alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo
compensativo, le semifestivit previste dallart. 2 lettera c) della sezione
prima della Parte speciale; i permessi retribuiti previsti dal precedente art.
18 comma 3 possono essere fruiti per intero. 21. La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire
le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata
predeterminata, che di norma non sar inferiore a 6 mesi. La relativa
comunicazione all'interessato sar fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo consentita l'assunzione di
personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato
osserver il tempo di lavoro parziale. Tale consenso
delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio. In particolare le lavoratrici
che rientrano dal periodo di maternit previsto dal comma 1 dellart. 8 della
sezione prima della Parte speciale del presente CCNL potranno godere di un
periodo di lavoro a part-time della durata di sei mesi. 22. In caso di
passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa,
nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a
tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale
alleffettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. 23. Il
personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato pu fare richiesta di
passare a tempo parziale. Lazienda si riserva di accogliere tali domande
compatibilmente con le esigenze aziendali. 24. In caso previsione
di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di
lavoro tenuto a darne tempestiva informazione al personale gi dipendente con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unit produttive
site nellambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle per le quali prevista lassunzione, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dellimpresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. 25. Sia la
domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia laccoglimento della
stessa dovr risultare da atto scritto. 26. Nellesame
delle domande pervenute, lazienda terr conto dei motivi prioritariamente di
seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute
del richiedente; necessit di assistere continuativamente dei familiari; motivi
familiari per i dipendenti con figli di et inferiore ai tre anni; motivi di
studio. A parit di condizioni, lazienda terr conto della maggiore anzianit
di servizio. 27. I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta
capacit lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso lazienda
sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni pi favorevoli per il prestatore di
lavoro. 28. A decorrere
dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione,
ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste
per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno
vengono computati per intero. 29. In caso di
assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno
prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano
richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attivit presso unit
produttive site nellambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a
mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali prevista lassunzione. A tali fini
saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianit di
servizio aziendale e, in caso di parit, quelli con maggiore anzianit
anagrafica. 30. Rispetto al
personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dellanno
precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato
nellazienda non pu eccedere mediamente nellanno il 25% del personale
dipendente (con arrotondamento all'unit superiore), tale percentuale pu
essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o
delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; in tali
accordi dovr essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali
dovr essere aumentato lorario settimanale di lavoro in misura non inferiore
alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sar data priorit al personale
gi in forza allazienda; 31. E
consentita, comunque, lattivazione di contratti part-time sino a 10 unit
purch non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e
indeterminato in atto nellunit produttiva. 32. I
lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dellarticolo 35 della legge
300/70 come unit a tempo pieno. Art.
50 - Apprendistato Professionalizzante 1. A decorrere
dal 18 ottobre 2005 il presente articolato sostituisce lart. 5 del CCNL
Trasporto Merci e lart. 63 del CCNL Assologistica. Per quanto concerne le
altre tipologie di apprendistato previste dal D.LGV 276/2003, si rinvia alle
relative disposizioni legislative di attuazione. 2. In
attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto allart. 49 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5 bis fino
allapprovazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dellapprendistato professionalizzante rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, le parti concordano
la seguente disciplina dellistituto dellapprendistato professionalizzante, al
fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di
profili formativi, lassunzione di lavoratori con tale tipo di contratto. 3. Il contratto
di apprendistato professionalizzante pu essere stipulato con lavoratori di et
compresa tra i 18 e 29 anni ed finalizzato alla qualificazione professionale
attraverso un percorso formativo per lacquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico professionali. 4. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della
legge 28/03/2003 n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante pu
essere stipulato a partire dal 17 anno di et. 5. Il contratto
di apprendistato professionalizzante dovr risultare da atto scritto tra
azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati: -La durata del
periodo di apprendistato; -Il piano
formativo; -La qualifica
che potr essere acquisita al termine del periodo di apprendistato. 6. Il contratto
di apprendistato professionalizzante potr essere stipulato per i livelli
compresi tra il 5 ed il 1 inclusi del CCNL Trasporto Merci e tra il 6 ed il
1 per il CCNL Assologistica; 7. Il periodo
di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili
professionali pari a 4
settimane. Detto periodo sar ridotto a due settimane quando si tratta di un
lavoratore che nellambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato
corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da
Enti alluopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il
periodo di prova verr computato sia agli effetti del periodo previsto
dallapprendistato, sia agli effetti dellanzianit di servizio. 8. La durata
massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal
presente contratto sono stabiliti in: -24 mesi: per
gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4 e 5 (5 e 6 CCNL
Assologistica); -36 mesi: per
gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3 e 3
Super (3 e 4 CCNL
Assologistica); -36 mesi: per
gli autisti inquadrati nei livelli 3 e 3 Super (3 e 4 CCNL Assologistica); -48 mesi: per
gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 1 e 2. 9. Qualora nel
periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternit o per le altre cause
previste dal T. U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non
continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter
garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato
verr prolungato per la stessa durata dellassenza. 10. I periodi
di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso pi datori di lavoro,
cos come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere
certificati dalle aziende ovvero agli istituti di formazione e si cumulano,
anche ai fini dellassolvimento degli obblighi formativi, purch
laddestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. 11. Le
assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini
dei limiti numerici per lapplicazione del titolo III della Legge 300/70. 12. Per quanto
concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante confermata la normativa di cui
agli articoli 7 e 10, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte
speciale del presente CCNL. 13. La facolt
dassunzione con contratto dapprendistato professionalizzante non
esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo
contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti
di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova
applicazione fino a 5 unit non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto
delle 5 unit, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di
apprendistato dar diritto al recupero di 1 unit. Nella percentuale di cui
sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta
di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 14. Per tutta
la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato
professionalizzante dovr essere accompagnato da un Tutor. Per quanto
concerne lapprendistato professionalizzante per i profili degli autisti
inquadrati nei livelli 3 e 3 super (3 e 4 per CCNL Assologistica),
considerando che per la guida dei veicoli industriali gi necessario il
possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneit
tecnica, le
parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato
prescindendo dallaffiancamento fisico del tutor. 15. Nei
confronti di ciascun apprendista lazienda tenuta ad erogare un monte ore di
formazione formale, interna o esterna allazienda stessa, di 120 ore per anno
per lacquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione
pu essere erogata, in tutto o in parte, allinterno dellazienda interessata,
presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. 16. Le attivit
formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a
carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla
quale sar dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti
omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha
invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da
conseguire. 17. In
sostituzione di quanto previsto dal comma 1 dellart. 53 del D.LGV 276/2003, si
conviene che la retribuzione sia determinata in percentuale sul minimo
conglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondo la seguente
scaletta: contratto di 24
mesi dal 1 al 12
mese compreso 70% dal 13 al 24
mese 90% contratto di 36
mesi apprendisti non autisti dal 1 mese al
12 compreso 70% dal 13 al
24 85% dal 25 al
36 95% contratto di 36
mesi apprendisti autisti dal 1 mese al
12 compreso 93% dal 13 al
24 96% dal 25 al
36 100% contratto di 48
mesi dal 1 mese al
12 compreso 70% dal 13 al
24 80% dal 25 al
36 85% dal 37 al
48 95% 18.
Conformemente al DM 20 maggio 1999, le attivit formative trasversali sono cos
articolate: a) competenze
relazionali b) competenze
in materia di organizzazione ed economia c) competenze
riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL d) competenze
in materia di sicurezza sul lavoro La formazione
relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di
cui alle lettere c) e d) che precedono sar effettuata nel primo anno. 19. La
formazione formale a carattere professionalizzante finalizzata al conseguimento
di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi
individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per
ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze
tecnico-professionali generali e specifiche che lapprendista dovr
acquisire nel corso del
rapporto, ferma restando la possibilit di integrare e/o modificare i profili
ed il Piano formativo in relazione alle specificit ed alla tipologia
dellattivit svolta dallazienda solo a seguito di accordo stipulato a livello
territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. La
formazione effettuata e le competenze acquisite durante lapprendistato saranno
registrare nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalit definite
dalla normativa in materia. 20. Per tutto
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
21. I Profili
formativi saranno definiti nellallegato che former parte integrante del
presente articolo. 22. Con cadenza
annuale, a livello aziendale, verr fornita informativa alle RSA/RSU, sui
contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici
mesi precedenti. (da riportare nel capitolo Relazioni Industriali) 23. Per i
contratti in essere al momento della definizione dellallegato sopra indicato
continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative
e contrattuali in vigore alla data di assunzione. PROFILI FORMATIVI I seguenti
profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle
competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata
attinente alle competenze tecnico professionali specifiche. Competenze
tecnico professionali generali Parte comune a tutti i profili ¾ Conoscere il
contesto di riferimento dellimpresa e le nozioni di base sulla struttura
organizzativa. ¾ Conoscere la
collocazione della propria area di attivit nellambito dei servizi svolti
dallazienda. ¾ Sapersi
rapportare alle altre aree organizzative dellazienda. ¾ Conoscere e
utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo
a quelli adottati nella propria area di attivit. ¾ Conoscere e
utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera. ¾ Conoscere la
normativa di base relativa al settore di appartenenza. ¾ Conoscere la
normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza. Competenze
tecnico professionali specifiche dei profili formativi 2) Addetti alle
attivit di amministrazione/segreteria ¾ Gestione flussi
informativi e comunicativi ¾
Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico ¾ Trattamento
documenti amministrativo contabili ¾
Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro .. Gestione
corrispondenza 3) Addetti alla
contabilit ¾ Configurazione
sistema della contabilit generale ¾ Principi
ragionieristici di base ¾ Trattamento
operazioni fiscali e previdenziali .. Elaborazione
bilancio aziendale 4) Addetti all
amministrazione e finanza ¾ Sistema di
contabilit generale e analitica .. Elaborazione
budget ¾ Controllo
andamento economico - finanziario ¾ Gestione
servizi bancari .. Gestione
acquisti 5) Addetti all
amministrazione di filiale ¾ Conoscenza
dei principi ragionieristici di base ¾ Gestione
attivit di fatturazione e contabilit ¾
Predisposizione e gestione documentale ¾ Assistenza
clienti e segreteria commerciale .. Gestione
incassi 6) Addetti alle
risorse umane ¾ Conoscenza
normativa del lavoro e del CCNL ¾ Principi base
di amministrazione e di gestione del personale ¾ Principi
ragionieristici di base ¾ Sicurezza sul
lavoro 7) Addetti
allinternal auditing ¾ Conoscenza
normativa del lavoro ¾
Individuazione ed applicazione dei meccanismi di sorveglianza ¾ Attivit di
prevenzione e/o riduzione rischi ¾ Principi
ragionieristici di base 8) Addetti ai
servizi legali/assicurativi ¾ Conoscenza
normativa contrattuale societaria ed amministrativa ¾
Predisposizione documentazione legale ¾ Attivit di
supporto organi aziendali ¾ Contenzioso e
precontenzioso ¾ Assicurazione
e gestione rischi 9) Addetti alla
qualit, procedure e certificazione ¾ Principi base
di qualit, procedure e certificazione ¾ Conoscenza
normativa di riferimento ¾ Analisi
sistema aziendale ¾
Gestione/trattamento sistema qualit 10) Addetti
alle vendite ¾
Programmazione azioni di vendita ¾ Gestione
trattativa commerciale ¾ Attivit di
televendita,sviluppo e supporto alla clientela ¾ Attivit di
call center/assistenza clienti 11) Addetti
alle attivit commerciali e di marketing ¾
Rappresentazione potenziali di zona ¾ Analisi
mercato di riferimento ¾
Configurazione offerta di prodotto/servizio ..
Posizionamento prodotto/servizio ¾ Conversione
operativa strategia commerciale 12) Addetti
alle attivit informatiche ¾ Conoscenza di
base dei sistemi informativi ¾ Conoscenza
linguaggi e tecniche di programmazione ¾ Gestione
operativa ¾ Manutenzione
e supporto ¾ Sicurezza dei
sistemi informatici 13) Addetti
alle attivit di controllo, campionamento e certificazione. ¾ Controllo
qualitativo e quantitativo delle merci ¾ Conoscenza
principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione ¾ Conoscenza
principi base di fatturazione 14) Addetti
alla gestione linee ¾
Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione ¾ Gestione
risoluzione anomalie ed emergenze ¾ Gestione
linee di collegamento 15) Addetti
alle attivit tecnico, amministrative e commerciali nella gestione dei traffici
.. Valutazione
scambi internazionali ¾
Predisposizione della documentazione ¾ Assicurazione
delle merci ¾ Svolgimento
attivit preparative al trasporto ¾ Conoscenza
della normativa import\export 16) Addetti
alla gestione della filiale ¾ Gestione
commerciale e operativa reparto/settore ¾
Amministrazione conto economico del reparto/settore ¾ Gestione
risorse umane del reparto/settore .. Assistenza
clienti 17) Addetti
alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato ¾ Conoscenza
della normativa e delle singole tariffe ¾ Conoscenza
delle tipologie di spedizioni e trasporti ¾ Gestione
amministrativa e contabile ¾
Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico ¾ Conoscenza
principi base rapporti commerciali ¾ Conoscenza
dei pesi e delle misure delle unit di trasporto 18) Addetti
alla gestione di traffico intermodale ¾ Capacit
tecnico operative nella composizione dei treni blocco intermodali ¾ Capacit
commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie, marittime e aeree ¾ Conoscenza delle
condizioni economiche del mercato e della clientela ¾ Conoscenza
dei pesi e delle misure di unit di trasporto 19) Addetti al
magazzino ¾ Gestione
spazi attrezzati di magazzino ¾
Movimentazione e lavorazione merci ¾ Trattamento
dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto ¾
Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci ¾ Rapporti con
il personale terzo ¾ Nozioni su
merci pericolose 20) Addetti
alla logistica industriale ¾
Programmazione ciclo logistico integrato ¾
Amministrazione magazzino merci ¾
Pianificazione reti distributiva ¾ Gestione
flussi informativi delle merci ¾ Rapporti con
il personale terzo 21) Autisti di
mezzi di trasporto ¾ Conoscenza di
base della normativa relativa al trasporto merci ¾ Gestione
attivit documentale ¾ Conoscenza di
nozioni sulla circolazione e sicurezza ¾ Attivit
inerenti alla corretta gestione del veicolo ¾ Conoscenza
delle tipologie/tecniche di trasporto 22) Addetti
alla manutenzione dei veicoli ¾ Conoscenza
tecnica dei veicoli ¾ Conoscenza
principi base in tema di attrezzature dofficina/carrozzeria e loro
manutenzione ¾ Primaria
manutenzione e preparazione del veicolo ¾ Conoscenza
principi base di meccanica/carrozzeria ¾ Interventi di
riparazione 23) Addetti
alle macchine di movimentazione ¾ Acquisizione
abilitazione allutilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo
quelli per cui prevista la patente ¾ Conoscenza
base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio ¾ Conoscenza
tecnica delle macchine di movimentazione 24) Addetti
alla gestione impianti ¾ Conoscenza
base di meccanica, elettronica ed impiantistica ¾ Conoscenza
sistemi tecnologici e manutenzione ¾ Conoscenza
processo distributivo 25) Addetti
alle attivit di guardie particolari giurate ¾ Conoscenza
normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza ¾ Conoscenza
normativa vigente in materia di pubblica sicurezza ¾ Uso sistemi
di sicurezza attivi e passivi in dotazione ¾ Addestramento
maneggio delle armi 26) Addetti al
servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica ¾ Conoscenza e
pratica di macchinari conta banconote .. Compilazione
modulistica ¾ Gestione
operativa monete e bancanote ¾
Riconoscimento e selezione delle banconote 27) Addetti
alle pratiche automobilistiche ¾
Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli ¾ Normativa
sulle patenti di guida ¾ Norme
sullaccesso alla professione di autotrasportatore ¾ Disciplina
trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio 28) Addetti
alle operazioni di trasloco .. Tecniche di
imballaggio ¾ Carico e
stivaggio ¾ Scarico,
movimentazione e collocazione materiali a destino ¾ Smontaggio
dei mobili .. Inventario
operativo .. Custodia in
magazzino 29) Addetti ai
sopralluoghi tecnici nei traslochi ¾ Ricognizione
del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare ¾ Valutazione
degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti darte o di valore;
presenza di pianoforti o
di pezzi pesanti es. casseforti ¾ Conoscenza
delle procedure per lottenimento delle autorizzazioni per loccupazione di suolo pubblico ¾ Elaborazione
di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti coperture
assicurative del materiale
da traslocare. Art.
51 - Contratto di Inserimento/Reinserimento 1. In
conformit allaccordo interconfederale dell11 febbraio 2004, i contratti di
inserimento disciplinati dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n 276 e dal presente
accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto
individuale diretto a realizzare linserimento o il reinserimento di un
lavoratore. 2. Il contratto
di inserimento/reinserimento stipulato in forma scritta con la specifica
indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto
nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato. Nel contratto
saranno indicati: La durata; Il periodo di
prova; Lorario di
lavoro (tempo pieno o tempo parziale); Il livello
retributivo. Nel progetto
saranno indicati: Il livello
retributivo al conseguimento del quale preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto; La durata e
le modalit formative. Il progetto
individuale definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato
a garantire ladeguamento delle competenze professionali del lavoratore. 3. La durata
massima del contratto di inserimento/reinserimento sar: 18 mesi per
progetti relativi ai livelli Quadri, 1 e 2 e 3 S (3 CCNL Assologistica); 12 mesi per i
progetti relativi ai livelli 3 e 4 (4 e 5 CCNL Assologistica). 18 mesi per
le assunzioni di cui alla legge 12-3-1999 n. 68 e ss. mm. Nellipotesi di
reinserimento di lavoratori con professionalit compatibili potranno essere
definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a
quelle previste dal presente articolo. 4. Il progetto
deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra
nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale. In attesa della
definizione delle modalit di attuazione dellart. 2, lett. i), del D. Lgs.
276/2003, in materia di libretto formativo, la registrazione delle competenze
sar effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sar messa a
disposizione del lavoratore a richiesta. 5. Il periodo
di prova ed i trattamenti economici in caso di malattia/infortunio sono analoghi
a quelli previsti per il restante personale. Nel caso in cui il contratto sia
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del
contratto di inserimento sar considerata valida ai fini della maturazione
dellanzianit aziendale per il conseguimento degli aumenti periodici di
anzianit. 6. Il
lavoratore sar assegnato ad un livello in meno in caso di progetti finalizzati
ad inserimenti sino al 4 livello e due livelli in meno nei restanti casi. 7. La facolt
dassunzione con contratto dinserimento/reinserimento non esercitatile dalle
aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non
aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti dinserimento scaduti
nei 18 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unit non
confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova. Art.
52 - Lavoro Somministrato
1. La
somministrazione a tempo determinato una formula residuale rispetto alle
altre forme del rapporto di lavoro 2. La durata
massima del contratto di somministrazione di 18 mesi ed prorogabile sino a
un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
3. Il contratto
di lavoro somministrato attivabile nei seguenti casi: attivit cui
non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; Quando
lassunzione abbia luogo per lesecuzione di unopera, di un servizio o di un
appalto definiti o predeterminati nel tempo; Per
lesecuzione di particolari servizi che per la loro specificit richiedano
limpiego di professionalit e specializzazioni diverse da quelle impiegate; Sostituzione
di personale assente con diritto alla conservazione del posto 4. Il contratto
di lavoro somministrato vietato nei seguenti casi: per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salvo diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unit produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai
sensi dellarticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; presso unit
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dellorario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto a termine; da parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. 5. LAzienda
utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. Territoriali di
categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale: Il numero e i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di
fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessit di stipulare
il contratto, limpresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro
i 5 giorni successivi; Ogni 12 mesi,
anche per il tramite dellassociazione dei datori di lavoro alla quale aderisce
o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati. 6. I prestatori
di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media
del 15% dei lavoratori occupati dallimpresa utilizzatrice con contratto a
tempo indeterminato. In alternativa consentita la stipulazione di contratti
di somministrazione sino a n 5 prestatori, purch non risulti superato il
totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui
sopra non vanno ricomprasi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. P A R T E S P E C I A L E Sezione prima - CCNL trasporto merci Le disposizioni
contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti alle
organizzazioni firmatarie il CCNL trasporto merci 13.6.2000 ovvero a quelle
rientranti nel relativo campo di applicazione. 1. Qualora
siano preventivamente concordati con le R.S.U., ovvero in loro mancanza con i
sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilit dell'orario di lavoro
l'impresa pu stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale. 2. La diversa
modulazione dell'orario settimanale potr riguardare sia singoli gruppi di
lavoratori sia la totalit dei dipendenti dell'impresa. 3. La maggiore
prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilit, non potr superare
complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6
mesi, e dovr essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione
dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensit
produttiva, sulla base di programmi prestabiliti. 4. In regime di
flessibilit, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando la
compensazione di cui al precedente comma, verr corrisposta una quota pari al
17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui
avvenuta la maggiore prestazione. 5. I riposi
compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti
successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione
della maggiore prestazione. 6. Al
lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della
risoluzione del rapporto spetter la retribuzione relativa alle ore prestate in
regime di flessibilit oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una
percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il
17% gi erogato; il pagamento sar dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le ore di
lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione
del monte annuo di ore straordinarie previsto dallart.18. 7. Qualora i
riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior
prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al
lavoratore non sar effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi
compensativi di cui sopra n gli stessi potranno essere compensati con permessi
dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla
sua volont (malattia, infortunio, maternit, ecc.) non abbia potuto rendere la
maggior controprestazione lavorativa, la stessa potr essere effettuata al
termine della causa impeditiva. 8. Ai
lavoratori che, per comprovate necessit, non fosse possibile osservare il
programmato regime di flessibilit, saranno concesse le opportune deroghe. Deroghe 1) In
considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di
attivit di carattere stagionale, comunque consentito alle imprese di
ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale
dellorario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimodi 48 ore settimanali
da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dellorario settimanale
nelle precedenti o successive cinque settimane. Tale deroga
potr essere attivata per una sola volta nellanno. La retribuzione
di tali ore verr corrisposta con la maggiorazione del 20%. Le parti
concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalit di
attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali. Le
parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica
lapplicazione della suddetta deroga. 2) In
considerazione delle particolarit attinenti al personale strettamente
collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura
massima del 50% della sua consistenza, e consentito alle imprese di attuare
regimi di flessibilit relativamente alla prestazione del sabato,per un massimo
di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nellanno. Tale limite non
cumulabile con le 150 ore di cui allart.10, comma 3. La retribuzione
di tali ore verr corrisposta con la maggiorazione del 20%. Le parti
concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalit di
attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali. Le parti si
danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica
lapplicazione della suddetta deroga. 1. Sono
considerati giorni festivi: a) la domenica
od i giorni di riposo compensativi di cui all'art.10 della Parte comune del
presente CCNL; b) le seguenti
festivit nazionali ed infrasettimanali: 1) Capodanno (1
gennaio) 2) Epifania (6
gennaio) D.P.R. 28.12.1985 n.792 3) S. Pasqua
(mobile) 4) Luned dopo
Pasqua (mobile) 5) Anniversario
Liberazione (25 aprile) 6) Festa del
Lavoro (1 maggio) 7) Festa della
Repubblica (2 giugno) 8) Assunzione
(15 agosto) 9) Ognissanti
(1 novembre) 10) Immacolata
Concezione (8 dicembre) 11) S. Natale
(25 dicembre) 12) S. Stefano
(26 dicembre) 13) Festa del
Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il
lavoratore presta la sua opera (per Roma stabilito il 29 giugno SS. Pietro e
Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festivit da concordarsi tra
l'azienda e le R.S.A. o, in mancanza con le OO.SS. locali, in sostituzione di
quella del Santo Patrono. Fermo restando
il minimo di 13 festivit, qualsiasi variazione in aumento, stabilita
dall'autorit nell'elenco dei giorni festivi, si intender riportata
nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle localit, in cui la
Festa del S. Patrono coincide con altra festivit, le Associazioni territoriali
stabiliranno un'altra giornata di festivit in modo da mantenere invariato il
numero complessivo delle medesime; c) il
pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della
vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa
non potr andare oltre le ore 13 ed eccedere la met dell'orario normale
giornaliero. 2. Per le
festivit di cui al punto b), escluse invece le semifestivit di cui al punto
c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festivit dovuta, in aggiunta
alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata
in base ad un ventiduesimo di quella mensile. 3. Uguale
trattamento spetter al lavoratore che in tale festivit coincidente con il
sabato, la domenica o con altra festivit, sia in infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio,
congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi. 4. Lo stesso
trattamento dovuto, per le festivit coincidenti con la domenica o con altra
festivit, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non
dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivit col giorno di
riposo compensativo. 5. Nel giorno
di coincidenza fra la domenica e festivit infrasettimanale, il lavoratore di
cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo
compensativo in altro giorno, non sar tenuto ad alcuna prestazione lavorativa.
Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. 6. In caso di
prestazione d'opera nelle festivit elencate nella lettera b), oltre al
trattamento di cui ai precedenti commi, sar corrisposta la retribuzione per le
ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dal successivo art.4. Chiarimento a verbale Le parti si
danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto
contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva. 1. La
retribuzione globale mensile dei lavoratori composta da: 1) minimo
tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante; 2) eventuali
aumenti periodici di anzianit; 3) eventuali
altri aumenti comunque denominati; 4) premi di
operosit, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui allart. 45
del CCNL 1/3/1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari
istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 5) erogazioni
previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 della Parte comune
del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari
istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi); 6) eventuale
terzo elemento, per i dipendenti con anzianit fino al 30 settembre 1981 come
da nota in calce; 7) eventuale
indennit di mensa nella localit ove esiste; 8) indennit di
funzione per i quadri. 2. Non fanno
parte della retribuzione le indennit di cui agli artt.13 e 26 della Parte
comune nonch allart.6 della Parte speciale sezione prima e qualunque altra
avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso
spese si richiamano le norme dell'art.6 della Parte speciale sezione prima. 3. La
retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 168. 4. La
retribuzione sar corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un
prospetto compilato a norma di legge. 5. Nel caso in
cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso
ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di
cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avr facolt di risolvere il
rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennit di licenziamento e di
mancato preavviso. 6. In caso di
contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della
retribuzione, al lavoratore dovr essere intanto corrisposta la parte di
retribuzione non contestata. Deroga La retribuzione
giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce
dell'art.9 della Parte comune, non fruiscono
della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Nota A decorrere
dall1.1.2001 lindennit di contingenza stata conglobata nei minimi
tabellari unitamente llEDR di lire 20.000 mensili. Le parti
precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, stato
stabilito - con CCNL12.11.1983 - nelle seguenti misure: Livello Lire
Euro Quadri (ex 1
Super) 41.135 21,24 1 41.135
21,24 2 37.225
19,23 3 Super 34.535
17,84 3 33.920
17,52 4 32.820
16,95 5 32.335
16,70 6 31.845
16,45 1. Il
lavoratore non pu rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di
compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro
domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festivit nazionali e
infrasettimanali. 2.
considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. 3.
considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed
alternativi. 4.
considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la
domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della
settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica
lavorata. 5. Per il
lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle
festivit nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti
maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci
previste dal precedente art.3: -lavoro
notturno (escluso il personale viaggiante) a) compiuto dal
guardiano: maggiorazione 20% b) compreso in
turni avvicendati: maggiorazione 15% c) non compreso
in turni avvicendati: maggiorazione 25% - lavoro
domenicale con riposo compensativo a) diurno:
maggiorazione 20% b) notturno:
maggiorazione 50% - lavoro nelle
festivit nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario
normale) a)
maggiorazione: 50%. Art.
5 - Lavoro straordinario e banca ore 1. Il lavoro straordinario ha carattere
saltuario o eccezionale, e non pu superare il limite massimo complessivo di
165 ore annuali individuali. 1 bis: per le
ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo
annuale di 250 ore, il lavoratore potr richiedere di fruire, in alternativa al
relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante
versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal
caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in
quanto spettanti. 1 ter:
L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente)
dar luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in
riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca
ore" individuale. 2. Il lavoratore,
se necessario, tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad
effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento. 3.
considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e
settimanali previsti dagli artt.9, 11 e 11 bis. 4.
considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il
caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi
lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo
compensativo. altres considerato lavoro straordinario festivo quello
eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b)
dell'art.12 della presente sezione. 5.
considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle
6,00. 6. Per il
lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla
retribuzione globale determinata in base alle voci previste dal precedente
art.3: - lavoro
straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; - lavoro
straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il
personale con orario normale settimanale distribuito dal luned al venerd):
maggiorazione 50% - lavoro
straordinario feriale diurno prestato nella giornata del luned (per il personale
con orario normale settimanale distribuito dal marted al sabato):
maggiorazione 50% - lavoro
straordinario feriale notturno: maggiorazione 50% -lavoro
straordinario festivo diurno: maggiorazione 65% -lavoro
straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%. 7. Le suddette
percentuali, come pure quelle del precedente art.4, non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per
il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente
art.4 per il lavoro notturno. 8. Agli effetti
del presente articolo, nonch del precedente articolo, per la determinazione
della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la
retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o
commissioni, si prender per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della
retribuzione mensile di cui al precedente art.3. 9. Le ore
straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se
si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore tenuto a
prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane
consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia
superiore a 36. 10. Le aziende
comunicheranno mensilmente alle R.S.U. le ore straordinarie complessivamente
effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo. 11. La
comunicazione di cui al comma precedente dovr essere effettuata entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le
ore straordinarie. 12. Le aziende
legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facolt
di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla
stagionalit, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il
sabato, previa verifica sulle modalit di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS.
territoriali. Dichiarazione a verbale Le parti si
danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del
lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre
alcuna modifica ai limiti legali dell'orario di lavoro di cui al Regio Decreto
Legge 15 marzo 1923, n. 692. BANCA ORE 1. Le parti
convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore costituita da conti
individuali nei quali confluiscono: a. Le ore di
riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente
articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi
compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3; b. Tutti i
riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali. 2. Le
prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore. 3. Per le ore
di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite
di 250 ore, il lavoratore potr richiedere di fruire, in alternativa al
relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale
scelta il lavoratore dovr darne comunicazione scritta allAzienda entro il
mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avr validit per lintero anno
successivo. 4. Le ore che
confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese
successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro
straordinario. 5. La fruizione
delle ore inserite nel conto individuale avverr su richiesta scritta del
lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione
avr priorit rispetto allutilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a
giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potr avvenire nei
mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla
collocazione dei due mesi. 6. Le richieste
avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del
15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nellufficio/reparto
nel giorno e/o elle ore richiesti, con il limite minimo di una unit per
ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si far
riferimento allordine cronologico delle stesse. 7. Nel caso in
cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto
dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore
richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Le ore
accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga. 9. Le ore di
cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al
31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del
lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4
mesi. Al termine di
tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla
base della retribuzione al 31 dicembre dellanno di maturazione. Art.
6 - Rimborso spese - Indennit equivalenti 1. Ai lavoratori in missione di servizio
ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti
al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda
corrisponder: a) il rimborso
delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto
(per viaggi in ferrovia in territorio nazionale dovuto il rimborso della
prima classe); b) il rimborso
delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore
dall1.1.2006: EURO 1 - prima
colazione 1,96 2 - pranzo
24,49 3 - cena 24,49 4 -
pernottamento 57,09 c) il rimborso
delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta inteso
che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) dovuto
anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per
disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro per l'intervallo di
cui al comma 8 dell'art.9 della Parte comune ovvero sia impossibilitato a
rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito. 2. Per le
missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere
rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle
particolarit delle missioni stesse. 3. Il personale
viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonch il personale ad esso
affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale
retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennit di trasferta in
relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere
dall1.1.2006 le misure dell'indennit di trasferta sono le seguenti: 1 - per i servizi in territorio
nazionale EURO dalle 6 alle 12
ore 19,81 dalle 12 alle
18 ore 30,60 dalle 18 alle
24 ore 38,42 2 - per i
servizi in territorio estero dalle 6 alle 12
ore 27,64 dalle 12 alle
18 ore 40,24 dalle 18 alle
24 ore 57,01 4. I valori
dell'indennit di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso
delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati
all'indice ISTAT del costo della vita in occasione della verifica biennale
della parte economica del presente CCNL. 5. Le misure
per l'indennit di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per
le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di
assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al
punto 1) cumulandosi i due trattamenti. 6. Lindennit di trasferta prevista
dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e
pu essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per lesenzione
contributiva e fiscale. Le regole e le
definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o
territoriali. 7. Le
differenze in pi rispetto ai valori esenti dallIRPEF hanno natura retributiva
e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennit sia
erogata in modo non occasionale. 8. Il personale
che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avr diritto al
trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel
complesso le sei ore continuative. 9. Nell'ipotesi
di pi servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a
6 ore, si proceder, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla
somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa
un'ora di libert in sede per consumare il pasto e semprech tale sosta sia
contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto
serale, dalle 18,30 alle 21,30. 10. Restano
salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro
assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11. Per il
personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00
alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai
precedenti artt.4 e 5 essendo concordata l'indennit di lavoro notturno di cui
all'art.14 della Parte comune del presente CCNL. Art.
7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza. A) Malattia 1. Vanno
considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino
inabilit temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione
medica e derivanti da cause non attinenti all'attivit lavorativa occorsi fuori
dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. 2. L'assenza
deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno
in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
Il lavoratore tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso reperibile
durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato allazienda. 3. Il
lavoratore tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico
attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo
rilascio. 4. Nel caso in
cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato
coincidesse con una domenica o con una festivit, il termine d'invio o di
consegna posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 5. Ai fini
dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso
d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte
dell'azienda. 6. L'eventuale
prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse
modalit sopra previste. 7. I lavoratori
non in prova hanno diritto alla conservazione del posto: 1) per 8 mesi se aventi anzianit di servizio non superiore a 5 anni; 2) per 12 mesi se aventi anzianit di servizio superiore ai 5 anni. 8. Ai fini del
computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per
malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a
scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco
temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma,
e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere
per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente
precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di
malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova. 9. Superati i
periodi di conservazione del posto, al lavoratore verr accordato, previa
richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima
di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non computabile ad alcun effetto
contrattuale nell'anzianit di servizio. La richiesta
deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potr essere
inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. 10. Alla
scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del
lavoratore, gli corrisponder il trattamento di licenziamento ivi compresa
l'indennit sostitutiva del preavviso. 11. Qualora la
prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore stesso potr risolvere il rapporto di
lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ci non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa,
rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianit agli effetti del preavviso e
del T.F.R.. B) Infortunio sul lavoro Disposizioni
normative 1. Si
considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL. 2. Le
disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e
soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R.
30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547). 3. Il
lavoratore obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia
al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di
lieve entit. Il datore di lavoro tenuto a denunciare all'INAIL ed
all'autorit di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri
dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. 4. Per le
certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse
disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato. 5. Al
lavoratore sar conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto
dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennit per
l'invalidit temporanea. 6. L'assenza
per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e
9 della lettera A) del presente articolo. 7. Il personale
impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non
obbligatoriamente assicurato all'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a
spese dell'azienda, con i seguenti massimali: - per il caso
di morte: 5 annualit di retribuzione globale - per il caso
d'invalidit permanente: 6 annualit di retribuzione globale. 8. Per la
conservazione del posto di lavoro per invalidit temporanea, valgono le
disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati. C) Malattie professionali 1. In materia
di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge
(D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124). D) Malattia ed infortunio sul
lavoro Disposizioni
normative ed economiche comuni 1. Per quanto
riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge n.300/1970,
nonch la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione. 2. Il
lavoratore tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al
fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle
seguenti fasce orarie: - dalle ore
10,00 alle ore 12,00 - dalle ore
17,00 alle ore 19,00 in qualunque
giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali
variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti
autorit. 3. Ogni
mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere
tempestivamente comunicato all'azienda. 4. Il lavoratore,
che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessit di
assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste
tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione
all'azienda. 5. Il
lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito
al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate,
incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge,
salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari. 6. Al termine
del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda
per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. 7. Per
l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore
d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei
contratti collettivi vigenti. Disposizioni economiche comuni 1. Ai
lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato
secondo le quantit e modalit di cui al comma 8 lettera A) del presente
articolo, verr accordato il seguente
trattamento complessivo: 1)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della met
di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianit di servizio non superiore a 5
anni; 2)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della met
di essa per altri 7, se aventi anzianit di servizio superiore a 5 anni. 2. Il
trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennit dovute dall'INPS e
dall'INAIL ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di
retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati. 3. Per la
determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in
considerazione unicamente la parte di indennit afferente la normale
retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza
contributiva a carico del dipendente. 4. La parte di
indennit afferente compensi retributivi supplementari alla normale
retribuzione mensile (lavoro straordinario, festivit cadenti di sabato e/o
domenica, indennit disagio, ecc.) che in forza delle normative di legge in
vigore rientrano nella base di calcolo, rester al lavoratore in aggiunta al
trattamento stesso. 5. La parte di
indennit afferente i ratei di 13a e 14a mensilit, e ove trattasi di indennit
INAIL anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sar trattenuta
dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso
alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione. 6. Resta inteso
che qualora la parte d'indennit dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per
determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal
presente articolo, l'intera indennit risulter acquisita dal lavoratore e da
parte dell'azienda non si far luogo n a pagamenti n a ritenute. 7. In ciascun
periodo di retribuzione l'azienda corrisponder al lavoratore l'intero
trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione
da quelle relative all'indennit in relazione alle quali rimetter copia della
documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL. 8. In caso di
infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di
compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, data facolt di recuperare
l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione
mensile successivo a quello in cui la medesima avvenuta, ovvero al momento
della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il
lavoratore tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione
dell'indennit rilasciatogli
dall'INAIL. E) Cure termali 1. Le assenze
per cure termali, cos come individuate dalle vigenti disposizioni di legge,
concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento: - al lavoratore
autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari,
esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non
dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure
idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sar applicato per ogni
giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle
"Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura
del 90% della retribuzione. 2. La domanda
all'azienda dovr essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio
del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore
eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le
competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente
indicati nella certificazione prodotta. 3. Ove la
certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga
esplicita dichiarazione di accertata indifferibilit del ciclo autorizzato, le
cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra
il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque,
in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta
presentata dall'azienda. F) Tossicodipendenza 1. I lavoratori
assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti
strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unit
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a dodici mesi. 2. L'assenza di
lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita,
senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianit. 3. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma
terapeutico e socioriabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessit. 4. Per la
sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 consentito il ricorso all'assunzione
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n.230. 5. Sono fatte
salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari
requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonch per
l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la
incolumit e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori
destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumit e la salute dei
terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di concerto con il Ministro della Sanit, e sono sottoposti a cura di
strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del
datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima
dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici,
secondo le modalit stabilite dal decreto interministeriale. 6. In caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro
il datore di lavoro tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumit e la salute
dei terzi. 7. Le parti si
danno atto che la presente regolamentazione conforme a quanto previsto dal
D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per
l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai
Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti. Dichiarazione a verbale Le OO.SS.
ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono
finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato
invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi
solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa
prognosi, da precedenti controlli. Art.
8 - Tutela della maternit
1. Ferme
restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n.151/2001 e dei
decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternit,
l'azienda deve comunque in tale evenienza: a) conservare
il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso
in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dellart.20 del suddetto T.U., della
facolt di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il
periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza; b)
corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri
previsti dal precedente art.7 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di
previdenza a cui l'azienda tenuta per disposizioni di legge, l'intera
retribuzione globale mensile per i primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di
essa per il 5 mese ed il 50% di essa per il 6 mese. 2. L'inizio
dell'assenza determinato dal certificato medico di cui all'art.21 del T.U.
ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del
Lavoro ai sensi dell'art.17 del medesimo T.U.. 3. Le aziende
non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle
previste dal presente articolo e pertanto in loro esclusiva facolt di
assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b). 4. Ove durante
il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL quando risultino
pi favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta
la malattia stessa. 5. L'assenza
per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso
dell'anzianit di servizio. 6. Il
lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui allarticolo 32 del T.U.
sulla maternit deve preavvisare lazienda, mediante comunicazione scritta,
almeno 15 giorni prima ellusufruizione di tale diritto. Art.
9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni 1. Il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per
giusta causa, non pu essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli
impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque
anni di servizio: -mesi due e
quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello; -mesi uno e
quindici giorni per gli impiegati del 2 livello; -mesi uno per
gli impiegati degli altri livelli. B) Per gli
impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci: -mesi tre e
quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello; -mesi due per
gli impiegati del 2 livello; -mesi uno e
quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli. C) Per gli
impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: -mesi quattro e
quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello; -mesi due e
quindici giorni per gli impiegati del 2 livello; -mesi due per
gli impiegati degli altri livelli. Il periodo di
preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di
dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della
met. D) Per gli
operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno
della settimana. E) Per il
personale viaggiante dei livelli 3 e 3 Super non in prova, quindici giorni di
calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana. 2. La parte che
risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra una indennit pari all'importo della retribuzione per
il periodo di mancato preavviso. 3. Il datore di
lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non prestato. 4. Il periodo
di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennit, sar
computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. 5. in facolt
della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il
rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ci derivi
alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 6. Durante la
decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi
(retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12
ore settimanali per la ricerca di altra occupazione. 7. L'orario di
tali assenze sar concordato col datore di lavoro che dovr tenere conto delle
esigenze del lavoratore. 8. Il
licenziamento dovr essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le
dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Art.
10 - Composizione delle R.S.U. Le parti
convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. In allegato al presente
CCNL viene riportato il relativo regolamento convenuto tra FILT-CGIL, FIT-CISL
e UILTRASPORTI. Il numero massimo dei componenti le R.S.U. il seguente: - 3 componenti
nelle unit produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti; - 4 componenti
nelle unit produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti; - 6 componenti
nelle unit produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti; - 9 componenti
nelle unit produttive che occupano oltre 250 dipendenti. 1. A favore
degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi,
nel settore terziario mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il
contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi
al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati - con
decorrenza dall'1 luglio 1973 - sulla retribuzione globale mensile di fatto
soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonch sulla
13a e sulla 14a mensilit. 3. Gli
impiegati di et inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo. 4. L'obbligo di
iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione non sorge invece per le aziende che in relazione al loro
inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di
stipulazione del presente contratto, il trattamento di previdenza di cui ai
comma precedenti, fermo restando l'obbligo di continuare il trattamento di
previdenza di cui al CCNL 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria). 5. Le parti
convengono altres che per il periodo successivo al momento della cessazione
degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andr a
far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi. 6. A decorrere
dall'1 marzo 1991, il contributo per il trattamento di previdenza di cui al
comma 1 del presente articolo dovuto anche per i quadri. 7. Al fine di
garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del Fondo alle
linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli
ambiti definiti dal D.lgv. n. 509/94, le parti convengono quanto segue: le
prestazioni del Fasc verranno attivate per il personale operaio, delle Aziende
che versano contributi al Fasc, a partire dalla medesima data da cui
decorreranno i contributi per la Previdenza integrativa ex 124/93 di cui
allarticolo 35 della Parte comune; per tutti i
lavoratori di Aziende che versano contributi al Fasc che entreranno nel settore
a far data dal 1/1/02 le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere
pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparit
di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalit e con gli
stessi requisiti previsti nellart. 7 del D.lgv. n. 124/93; tutti i
lavoratori gi iscritti al Fondo alla data del 31/12/01 potranno optare, in
relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra
previsto, sulla base dellaspettativa di migliori rendimenti conseguente
allimpiego di capitali per un pi lungo periodo e alle incentivazioni che
verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il
nuovo regime di prestazioni dovranno altres scegliere se destinarvi anche quanto maturato
precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per
detta quota lattuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuer inoltre
scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.
Dallapplicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si
trovano ad aver maturato una anzianit contributiva ai fini INPS tale che
permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla
pensione di vecchiaia o di anzianit; agli attuali
dipendenti che non preferiscano per il nuovo regime continueranno ad essere
riconosciute, allatto delluscita dal settore, le prestazioni ai sensi
dellart. 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato
e degli interessi accreditati alla fine dellanno sulla base dei risultati di
bilancio; a decorrere
dall1/1/2002 i contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a
carico del lavoratore e del 3,1% a carico delle imprese, di cui la quota della
0,6% a titolo di adesione associativa delle imprese, secondo la convenzione di
cui allart. 6 comma 3 del vigente Statuto. 8. Le norme
relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova;
superato tale periodo, le norme stesse saranno per applicate con decorrenza
dalla data di assunzione. Nota a verbale Nel caso di
insorgenza di insormontabili problematiche giuridiche in relazione a quanto
sopra pattuito le Parti provvederanno ad articolare le soluzioni atte ad
inserire I lavoratori operai delle imprese che versano contributi al Fasc nel
Fondo ex 124/93 di cui allarticolo seguente. Nota a verbale della Fai Il contributo
dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 7 del presente
articolo, non edovuto dalle imprese associate alla FAI. Sezione seconda - CCNL Assologistica Le disposizioni
contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti
allAssologistica, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del
relativo CCNL 7.7.2000. Art.
1 Rappresentanze sindacali unitarie Le parti
convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la
costituzione delleRappresentanze Sindacali Unitarie ed il relativo regolamento
convenuto tra: FILT-CGIL, FIT- CISL e
UILTRASPORTI-UIL di cui all'allegato 2. Il numero
massimo dei componenti delle R.S.U./R.S.A. il seguente: - 3 componenti
nelle unit produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti; - 4 componenti
nelle unit produttive che occupano da 71 a 125; - 6 componenti
nelle unit produttive che occupano da 126 a 300; - 9 componenti
nelle unit produttive che occupano oltre 300. I compiti delle
R.S.U./R.S.A., in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono
attribuitealle R.S.A. di cui all'art. 19 della L. 20.5.70 n. 300. Art.
2- Orario di lavoro normale in regime di flessibilit Le parti
riconoscono che le Aziende, in uno o pi periodi dell'anno o dell'esercizio
produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di
mercato e/o punte di lavorazione. Con riferimento
a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in
regime di flessibilit, per tutta l'unit produttiva o per singoli reparti,
consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di
lavoro nei periodi di maggiore intensit produttiva fino ad un massimo di 100
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore
settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei
periodi di minore intensit produttiva. In tal caso
l'orario normale di lavoro sar articolato prevedendo settimane con prestazioni
lavorative superiori all'orario contrattuale. I lavoratori
interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore
prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verr corrisposta la
maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo. Previo incontro
con le R.S.U./R.S.A. saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di
minore intensit produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari
di lavoro in regime di flessibilit. I riposi
compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180
giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in
flessibilit. La presente
normativa sulla flessibilit non prevede prestazioni domenicali e festive,
salvo accordo fra le parti. Art. 2 bis Orario di lavoro normale in regime di flessibilit Il presente
regime di flessibilit utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano
il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame
congiunto con le R.S.U./R.S.A. Resta inteso
che le eventuali variazioni saranno comunicate alle R.S.U./R.S.A. con almeno 24
ore di anticipo. Le aziende
potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilit
consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione
di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore
settimanali. Il conteggio
delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore
lavorate nella settimana oltre la 40 saranno retribuite con la maggiorazione
del 17%. Le ore di
lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite
con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l'assorbimento
della maggiorazione del 17% di cui al comma precedente. In tal caso
l'orario normale di lavoro sar articolato prevedendo settimane con prestazioni
lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con
prestazioni inferiori all'orario contrattuale. I lavoratori
interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale. Art.
3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo E' considerato
straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario
contrat-tuale giornaliero e settimanale. E' considerato
straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge. L'azienda ha
facolt di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni
discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o
supplementari con un massimo di 2 oregiornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori
prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. E' considerato
lavoro notturno quello eseguito dalle 22 alle ore 6 del mattino. Per i
magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle
ore 20 alle ore 24 e dalle I alle 5del mattino. E' considerato
lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di riposo settimanali o negli
altri giorni festivi o nei giorni di riposo compensativo. E' considerato
lavoro a turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati. E' considerato
lavoro a turni non avvicendati quello eseguito continuamente in ore notturne e
non alternato con prestazioni diurne. Le percentuali
di maggiorazione per il lavoro straordinario o supplementare, notturno e
festivo, da
corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti: 1) lavoro
straordinario o supplementare diurno feriale.. 25% 2) lavoro
straordinario o supplementare notturno feriale. 50% 3) lavoro
straordinario o supplementare diurno festivo..... 65% 4) lavoro
straordinario o supplementare notturno festivo.. 75% 5) lavoro
compiuto nei giorni considerati festivi.. 50% 6) lavoro
notturno compreso in turni avvicendati.. 25% 7) lavoro notturno
non compreso in turni avvicendati.. 25% 8) lavoro
domenicale degli impiegati con riposo compensativo a turno prestabilito: a) per le ore normali di lavoro.. 20% b) per le ore straordinarie o supplementari... 50% 9) lavoro
notturno compiuto dal guardiano.. 25% 10) lavoro
straordinario o supplementare effettuato nel sesto giorno della settimana ..40%
Le percentuali
di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria
calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione individuale mensile per il
divisore orario di cui al successivo art.6. Le suddette
percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la
minore. All'impiegato
comandato a prestare servizio in ore notturne non in continuazione di lavoro o
non tempestivamente preavvisate o nei giorni considerati festivi di cui
all'art. 22 (giorni festivi) nel caso di prestazioni di durata inferiore a 4
ore continuative, l'azienda dovr corrispondere un compenso non inferiore alla
met della retribuzione di fatto, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste
dal presente articolo; superando le 4 ore, l'intera giornata. Qualora i
medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per tutte le ore
di servizio si far luogo al trattamento previsto dal presente articolo. Qualora
loperaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per motivi non a
lui imputabili, non effettui alcuna prestazione d'opera, sar corrisposta
un'indennit non inferiore a 2 ore di retribuzione di fatto. Sono
considerati giorni festivi: a) tutte le
domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festivit
nazionali: 1) anniversario
della liberazione (25 aprile) 2) festa del
lavoro (1 maggio) c) le seguenti
festivit: 1) Capodanno
(1 gennaio) 2) Epifania (6
gennaio) 3) Festa della
Repubblica (2 giugno) 4) Assunzione
(15 agosto) 5) Ognissanti
(1 novembre) 6) Immacolata
Concezione (8 dicembre) 7) Santo Natale
(25 dicembre) 8) Santo
Stefano (26 dicembre) 9) Giorno
successivo alla Pasqua 10) Festa del
Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la
sua opera. Qualora una
delle festivit di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai
lavoratori dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una
giornata di retribuzione difatto. Le 00.SS. periferiche, per le festivit di
cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno -
entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festivit sostitutive. In tal caso non
si dar luogo al trattamento economico previsto al comma precedente. Allo scopo
di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra dovuto per il
giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b)
e c), anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di
domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della
settimana, fermo restando che non dovuto alcun compenso nel caso di
coincidenza della festivit con il giorno di riposo compensativo. In quelle
localit di cui la Festa del Patrono coincide con altra festivit di cui alle
lettere b) e C) le associazioni
territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festivit, in modo da
mantenere invariato il numero delle stesse. Il lavoro nelle
festivit indicate nella lettera a) consentito con l'osservanza delle norme
dell'art. 10 (Riposo settimanale) della Parte comune del presente CCNL; il
lavoro nelle festivit indicate nelle lettere b) e c), consentito nei casi di
riconosciuta necessit. Comunque l'effettuazione del lavoro in tali giornate
compensato col trattamento economico di cui al precedente art.3, lavoro
straordinario, notturno e festivo. Qualora le
festivit indicate nelle lettere b) e c), ricorrano nel periodo di assenza
dovuta a malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione, ridotta ai
sensi del successivo art.10 (trattamento malattia - inforttnio), l'azienda
integrer tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera
retribuzione di fatto. Per i
lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia,
quali custodi, portieri e guardiani, lorario normale lavorativo di 44 ore
settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere. Tali lavoratori
saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni
continue,qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto
il carattere della discontinuit del lavoro. Art.
6 Retribuzione: corresponsione e divisori La retribuzione
sar corrisposta con cadenza mensile. La retribuzione
dovr essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre 5
giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno
concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verr
consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere
distintamente specificati: la ragione sociale dellAzienda, il nome e cognome
del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la
retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione,
lelencazione delle trattenute e lindicazione dei giorni di ferie e permessi
utilizzati e residui. In caso di
contestazione su uno o pi elementi costitutivi della retribuzione, dovr
essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non
contestate, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza
per la somma corrisposta. Nel caso in cui
lazienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15
giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura
del 2% in pi del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di
scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potr
risolvere il rapporto di lavoro con diritto allintero trattamento di liquidazione
ed allindennit di mancato preavviso. La quota oraria
di retribuzione fissata nella misura di 1/173 della retribuzione mensile fino
al 31.12.2001, 1/170 a partire dall1.1.2002; quella giornaliera fissata
nella misura di 1/26. Art.
7 - Elementi della retribuzione
Si conviene
che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il
significato che a loro fianco viene precisato: minimo
tabellare: trattamento base retribuzione individuale: minimo tabellare,
indennit di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianit e superminimi; retribuzione di
fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di
produzione; retribuzione
globale: retribuzione di fatto, indennit di mensa, eventuale indennit
malarica e di lontananza. indennit di disagio e indennit maneggio denaro. Art.
8 Mense aziendali / indennit di mensa Qualora non
esista una mensa aziendale, verr corrisposta ai lavoratori un'indennit sostitutiva
di . 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro. Leventuale
fruizione dei servizi mense avverr alle condizioni concordate localmente. Il lavoratore
che, per sua volont, non usufruisca della mensa, l dove esiste non ha diritto
alla predetta indennit sostitutiva. L'indennit
sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo
dell'indennit sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del
trattamento di festivit e di ferie, della tredicesima e della erogazione
annuale. Art.
9 Indennit di reperibilit
Al lavoratore
che, per esigenze tecnico-produttive, soggetto ad essere reperibile in ore
non lavorative, l'azienda corrisponder un'indennit minima di reperibilit di
25,82 lorde mensili, per dodici mensilit. Tale indennit
non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere per lavoro
straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni. Le
professionalit interessate ed i tempi di reperibilit verranno individuati
aziendalmente dopo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A. Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti. Art.
10 - Trattamento di malattia e infortunio L'assenza per
malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve
essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro
della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in mancanza della
comunicazione, l'assenza verr considerata ingiustificata. Il lavoratore
deve inoltre consegnare o far pervenire all'azienda nei termini e secondo le
modalit previste dalle vigenti norme di legge, il certificato medico
attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il caso di
giustificato impedimento. Il lavoratore
deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto
il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 per consentire il controllo della incapacit lavorativa per malattia,
indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui
a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa
dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di
cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte
salve le eventuali documentate necessit di assentarsi dal domicilio per visite
di controllo e in tali casi il lavoratore dar preventiva informazione
all'azienda. Il lavoratore
che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al
domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che tenuto
ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di
malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti
norme di legge. Il lavoratore
non presente all'atto della visita di controllo nella ore di reperibilit
considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento
di indirizzo di reperibilit durante il periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Costituisce
altres giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attivit
lavorativa, durante l'assenza per malattia. In caso di
interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. L'obbligo di
conservazione del posto per l'azienda cesser comunque ove nell'arco di 30 mesi
si raggiungano i limiti predetti anche con pi malattie. Il lavoratore
non in prova, ha diritto all'intera retribuzione di fatto netta, comprensiva
dell' indennit di turno continuativamente corrisposta, per i primi 6 mesi e
met di essa per i successivi 6 mesi. Nel caso di
infortunio sul lavoro, l'azienda integrer per tutti i lavoratori il
trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al cento per cento della
retribuzione netta di fatto, dal primo giorno fino alla guarigione clinica
eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla
scadenza del periodo stesso. Il trattamento
economico sopra stabilito cesser qualora il lavoratore con pi periodi di
malattia e di infortunio non sul lavoro, raggiunga, in complesso, durante 30
mesi consecutivi i 12 mesi di malattia o di infortunio non sul lavoro. Superato il
termine di conservazione del posto, lazienda potr risolvere di pieno diritto,
il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente contratto per il licenziamento, compresa lindennit
sostitutiva del preavviso. Qualora la
prosecuzione della malattia o dellinfortunio non sul lavoro, oltre i 15 mesi
non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli pu risolvere il
rapporto con il diritto alla sola indennit di anzianit. Ove ci non
avvenga e lazienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
con maturazione dellanzianit agli effetti del preavviso e del trattamento di
fine rapporto. Lazienda
anticiper il trattamento a carico degli istituti assicurativi a termine di
legge. Al lavoratore
che abbia una anzianit di servizio non inferiore a tre anni, lAzienda pu
concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione
del posto di cui allart.36 trattamento malattia infortunio) nella misura
massima di 6 mesi, prorogabile, per documenta- te ulteriori
necessit di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi. Sempre che
ricorrano gli stessi requisiti di anzianit, lAzienda pu concedere al
lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessit
personali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della
necessit, che ha motivato la richiesta stessa. Gli anzidetti
periodi di aspettativa non comportano retribuzione, ne maturazione di alcun
effetto contrattuale. Art.
12 Tutela tossicodipendenti e loro familiari Le parti in
attuazione di quanto previsto della legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono
quanto segue: i lavoratori di
cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e
riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unit Sanitarie Locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta
allesecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni. Il lavoratore
che intende avvalersi della facolt di cui sopra dovr avanzare la relativa
richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dellinizio del
programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il
programma stesso e la sua presumibile durata. I lavoratori
familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda,
in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessit. Gli interessati dovranno avanzare relativa richiesta alla Direzione
aziendale almeno 15 giorni prima dellinizio ellaspettativa, fornendo adeguata
documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma
cui questi partecipa, nonchlattestazione di cui sopra. I lavoratori in
aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della
loro partecipazione a trattamento riabilitativo. Le aspettative
di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili. Per la sostituzione
dei lavoratori in aspettativa lazienda potr ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato. Art.
13 Trattamento di missione e trasferta Al dipendente
in missione di servizio, lazienda corrisponder: a) il rimborso
delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto
(per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla prima classe); b) il rimborso
di vitto e alloggio, nei limiti della normalit, quando la durata del servizio
obblighi limpiegato a sostenerle; c) il rimborso
delle spese vive necessarie per lespletamento della missione; d) una
indennit pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione
dura oltre 12 ore e sino a 24 ore. Se la missione
dura pi di 24 ore, detta indennit va calcolata moltiplicando il 50% della
retribuzione di fatto per il numero dei giorni di missione. Il trattamento
del comma d) assorbe leventuale compenso per impreviste anticipazioni o
protrazioni di orario richieste dalla missione. Art.
13 Rimborso spese per rinnovo porto darmi LAzienda
rimborser allinteressato le spese di rinnovo del porto darmi, e rinnovo
della licenza di guardia
giurata. Art.
14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed il caso di
licenziamento per giusta causa) non pu essere risolto da alcuna delle due
parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli
impiegati ed intermedi che non hanno superato i 5 anni di servizio: 3 mesi per gli
impiegati del 1 livello ed 1 livello super; 2 mesi per gli
impiegati del 2 livello; 40 giorni per
gli impiegati e gli intermedi del 3 livello; 1 mese per gli
impiegati e gli intermedi del 4, 5 e 6 livello; b) per gli
impiegati e gli intermedi che hanno superato i 5 anni ma non hanno superato i
10 anni di servizio: 4 mesi per gli
impiegati del 1 livello e 1 livello super; 3 mesi per gli
impiegati del 2 livello; 2 mesi per gli
impiegati e gli intermedi del 3 livello; 1 mese e 15
giorni per gli impiegati e gli intermedi del 4, 5 e 6 livello; c) per gli
impiegati ed intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio: 5 mesi per gli
impiegati del 1 livello e l livello super; 4 mesi per gli
impiegati del 2 livello; 3 mesi per gli
impiegati e gli intermedi del 3, 4, 5 e 6 livello; d) 10 giorni
lavorativi per gli operai con anzianit fino a 2 anni; 15 giorni
lavorativi per gli operai con anzianit oltre i 2 anni. In caso di
dimissioni, i suddetti termini per gli impiegati sono ridotti alla met. I termini di
disdetta decorrono per gli impiegati dalla fine di ciascun mese. La parte che
risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra un'indennit pari all'importo della retribuzione
definita nell'art. 57 per il periodo di preavviso da questi eventualmente non
dato o non completato. Il periodo di
preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennit sar computato
agli effetti della indennit di anzianit. Al lavoratore
licenziato si riconosceranno, durante il corso del preavviso, due ore
giornaliere di permesso per la ricerca di nuova occupazione. La
distribuzione di tali permessi sar stabilita di comune accordo tra le parti. Tanto il
licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Il periodo di
preavviso non pu coincidere con il periodo delle ferie. Le OO.SS.
stipulanti il rinnovo del CCNL Logistica, autotrasporto e spedizioni, vista
la grande mole di iniziative e di impegno profuso, fanno appello ai lavoratori
e lavoratrici dipendenti delle aziende del settore, affinch partecipino con un
proprio contributo alle attivit svolte. Con questo
contributo le OO.SS. Stipulanti copriranno parte dei costi sostenuti per il
rinnovo contrattuale. Il contributo,
pari a 30 euro, avverr per mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro
con le seguenti modalit: Aziende
iscritte al Fasc attraverso un incremento del contributo mensile a carico del
lavoratore da versare al Fasc pari allo 0,2% sino al raggiungimento dei 30
euro; Aziende non
iscritte al Fasc attraverso la trattenuta di 15 euro da effettuare nella
retribuzione del mese di marzo 2007 e dei restanti 15 euro con la retribuzione
del mese di settembre 2007 Ai lavoratori e
lavoratrice iscritte alle OO.SS. stipulanti, il contributo non sar trattenuto
in quanto gi compreso nella normale quota associativa mensile di adesione. Le aziende si
impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissione nelle bacheche
dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dall15 al 26 gennaio 2007. I Lavoratori e
Lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione
per iscritto agli uffici dell'Azienda entro il termine perentorio del 26
gennaio 2007. Le quote per le
attivit sindacali di rinnovo contrattuale saranno versate dalle Aziende o in
alternativa dal Fasc sul c/c bancario n 100000006420, CIN L, ABI 01025, CAB
03240 intestato a Filt-Fit-Uilt rinnovo contratto presso la banca San Paolo
Imi Filiale n. 37, Via Campania 49 Roma 1