VERBALE DI ACCORDO

 

 

In applicazione dellipotesi di accordo 29 gennaio 2005 e successive integrazioni, add 9 novembre 2006 in Roma

 

tra

 

AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA, AITE, ASSTRI, ECOTRAS, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI

assistite dalla CONFTRASPORTO

 

ANITA

ANCST-LEGACOOP

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

FIAP/M

FITA-CNA

PRODUZIONE E SERV.LAV.-AGCI

SNA-CASARTIGIANI

 

e

 

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

 

stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti lautotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti lattivit di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attivit promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attivit di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

 

CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

 

Le parti hanno inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci-spedizioni e Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, trasporto merci e spedizione. A tal fine, la struttura del CCNL composta da una parte generale comune e da una parte speciale divisa in due sezioni. Le parti si impegnano, in sede del prossimo rinnovo contrattuale, ad unificare tutti

gli articoli che non rappresentino specificit settoriali.

Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del testo del CCNL. Il costo della stampa del CCNL sar a carico delle imprese.

 

Indice

 

P A R T E C O M U N E

PREMESSA                                                              

            E-fullfilment                                                  

            Dichiarazione Congiunta cooperative

            Dichiarazione Congiunta Artigiani            

                        Rappresentante della sicurezza    

               

CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Livello nazionale

Livello regionale

Ambito aziendale   

Osservatorio nazionale e regionale

Commissione pari opportunit             

Servizi essenziali

CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Decorrenza e durata

Art. 2 - Inscindibilit delle disposizioni del contratto

Art. 3 - Sostituzione degli usi

Art. 4 Assunzione

Art. 5 - Periodo di prova

Art. 6 Classificazione del personale

Art. 7 - Mutamento di mansioni  

Art. 8 - Cumulo di mansioni

Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante

Art. 10 - Riposo settimanale

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante

Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalit di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue

Art. 11 ter Clausola compromissoria.

Art. 12 - Festivit abolite

Art. 13 - Indennit di cassa e maneggio denaro

Art. 14 - Indennit di lavoro notturno

Art. 15 - Aumenti periodici di anzianit

Art. 16 - Tredicesima mensilit

Art. 17 - Quattordicesima mensilit

Art. 18 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale

Art. 19 Permessi per gravi e documentati motivi familiari.

Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua  

Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi

Art. 22 - Ferie

Art. 23 -Tutela dei disabili

Art. 24 Tutela etilisti

Art. 25 - Servizio militare

Art. 26 - Indennit varie e alloggio al personale

Art. 27 Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile

Art. 28 - Responsabilit dell'autista e del personale di scorta

Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente

Art. 30 - Piccola manutenzione e pulizia macchine

Art. 31 - Trasferimenti

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti

Art. 33 - Indumenti di lavoro

Art. 34 - Trattamento di fine rapporto

Art. 35 - Indennit di anzianit

Art. 35 - Previdenza complementare

Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione

Art. 37- Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione

Art. 39 - Controversie

Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori

Art. 41 - Diritti sindacali

Art. 42 - Appalto

Art. 42 bis - Cambi di appalto

Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza

Art. 44 -Distacco

Art. 45 -Molestie sessuali

Art. 46 -Mobbing

Art. 47 -Trasporti speciali

MINIMI TABELLARI MENSILI :parametri e Unatantum          

 

CAPITOLO III MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 49 Contratto a tempo parziale

Art. 50 - Apprendistato Professionalizzante

Art. 51 - Contratto di Inserimento/Reinserimento

Art. 52 - Lavoro Somministrato

 

 

 

P A R T E  S P E C I A L E

Trasporto merci

Art. 1 - Flessibilit

Art. 2 - Giorni festivi

Art. 3 - Retribuzione

Art. 4 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festivit  nazionali e infrasettimanali

Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore

Art. 6 - Rimborso spese - Indennit equivalenti

Art. 7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.

Art. 8 - Tutela della maternit

Art. 9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Art. 10 - Composizione delle R.S.U.

Art. 11 - Previdenza

 

Logistica

Art. 1 Rappresentanze sindacali unitarie

Art. 2- Orario di lavoro normale in regime di flessibilit

Art. 2 bis Orario di lavoro normale in regime di flessibilit

Art. 3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

Art. 4- Giorni festivi

Art. 5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice

Art. 6 Retribuzione: corresponsione e divisori

 Art. 7 - Elementi della retribuzione

Art. 8 Mense aziendali / indennit di mensa

Art. 9 Indennit di reperibilit

Art. 10 - Trattamento di malattia e infortunio

Art. 11 Aspettativa

Art. 12 Tutela tossicodipendenti e loro familiari

Art. 13 Trattamento di missione e trasferta

Art. 13 Rimborso spese per rinnovo porto darmi

Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Una tantum rinnovo CCNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R T E C O M U N E

PREMESSA

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza

del contratto nazionale di categoria, le finalit in tema di relazioni sindacali.

In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacit di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e delle spedizioni a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative

per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalit presenti nel settore.

Ci rende attuale una visione pi conforme alle necessit produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.

Le parti convengono sulla opportunit che l'attivit del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera pi qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attivit con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalit dei trasporti.

Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilit di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilit alla situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali

e della professionalit degli addetti del settore.

La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalit che si configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo l'attivit di prestatori d'opera autonomi.

In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici penetrata nelle varie realt del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione

delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici.

Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualit e densit di investimenti, sviluppo di nuove professionalit e competenze, incremento dei posti di lavoro.

Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono elazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato il pi grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove.

E attivo 24 ore su 24, per 365 giorni lanno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Nasce le-Commerce. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione lattuale struttura dei canali commerciali tradizionali poich si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.

Allintermediario commerciale si sostituisce limpresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attivit:

 

le-Fulfilment cio il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.

Le-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dellordine direttamente dal cliente finale, lincasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.

In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a salire e a scendere lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attivit, come quella bancaria, che nellaccezione corrente non vi erano comprese.

Le-Fulfilment collegato alle-Commerce Business to Business (B2B) e ancor pi al Business to Consumer (B2C) richieder alle aziende massima flessibilit negli orari per gestire gli ordini in

qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni pi graditi alla clientela. Richieder inoltre, da una parte, nuove professionalit (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dallaltra nuove modalit della prestazione lavorativa, come il telelavoro.

Le parti si danno atto che, il presente CCNL volto ad intercettare questa nuova attivit emergente forte di enormi potenzialit occupazionali.

A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attivit imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilit degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.

 

Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.

Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.

Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa stata definita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonch alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacit professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivit svolta, nonch alla quantit delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione di ci, le associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie convengono che il trattamento

economico del socio delle cooperative del settore quello previsto dal presente CCNL nelle modalit e con le specificit definite nel protocollo dintesa del 27 giugno 2002 e successive modifiche, ferme restando

le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.

 

 

 

Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dallarticolo 35 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Cooperlavoro.

 

Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali. Premessa

Le parti, nel riconoscere la specificit dell' attivit imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata limportanza che lo sviluppo dellimprenditoria artigiana ha assunto nelleconomia e nel Paese, attribuiscono allesperienza delle relazioni sindacali e della bilateralit maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dellartigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.

Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nellartigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali e di contrattazione

che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficolt di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori allinterno ed allesterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitivit delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualit nellarco dellintera vita lavorativa.

Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralit da tempo presenti nellartigianato Diritti e Agibilit sindacali - Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono riportati in allegato.

Sistema contrattuale - Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali nellartigianato del 17 marzo 2004 e del 14 febbraio 2006, che vengono allegati in calce al presente capitolo.

E in ogni caso esclusa la duplicabilit di erogazioni allo stesso titolo.

Accordi di forfetizzazione - Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio 2007 per predisporre accordi quadro sulla forfetizzazione del lavoro straordinario, di tipo. aziendale, territoriale e/o di comparto.

Rappresentante per la sicurezza

In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione laccordo sottoscritto il 3 settembre 1996 tra la Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.

 

CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Livello nazionale

 

Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:

 

- i programmi inerenti le prospettive del settore;

- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici pi significativi e/o per aree geografiche;

- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entit globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;

- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonch i programmi di innovazione previsti;

- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonch quelli relativi alla produttivit nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacit competitive nell'ambitodell'integrazione economica;

- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di et e sesso, nonch le condizioni per il mantenimento e losviluppo nel settore delle professionalit esistenti;

- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appalta-to/esternalizzato o terziarizzato.

A tal fine le parti convengono:

a)ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessit di un incontro, invier le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta.

 

b) La parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta.

 

Livello regionale Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attivit sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche,

alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilit, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile.

In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.

 

Ambito aziendale

Le parti concordano di sviluppare e migliorare lattuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilit, la capacit di cogliere le modifiche di carattere strutturali in atto nel settore. Tutto ci nella comune finalit di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione

delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente. In questo senso le parti convengono quanto segue.

 

Le Aziende con pi di 150 dipendenti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti

i seguenti argomenti:

 

1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;

2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;

3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;

4. organizzazione del lavoro;

5. applicazione della normativa sulla sicurezza (Dlgs 626/94 e successive modifiche);

6. applicazione della legge sulle pari opportunit (legge 125/91 e successive modifiche);

7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, et e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;

8. rapporti di lavoro atipici;

9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;

10. inquadramenti professionali. Per le aziende o gruppi industriali articolati con pi unit produttive dislocate in pi zone sul territorio nazionale, che hanno in organico pi di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua,

le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.

Per le imprese con meno di 150 dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti;

A livello aziendale, con le RSU/RSA si proceder con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalit di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.

 

Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali

Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attivit complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attivit, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che

causano difficolt allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.

In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:

 

- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunit, di cui alle leggi n. 903/77 e n.125/91 e successive modificazioni;

- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo

logistico e di trasporto;

- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU eventuali nuove figure di attivit professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;

- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalit e la formazione dei lavoratori;

- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attivit delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi;

- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

 

Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dellOsservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realt locale, le stesse attivit di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.

Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.

Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.

 

 

Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attivit annuale nonch gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.

Soltanto gli atti approvati all'unanimit dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.

Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornir i servizi di segreteria. La data delle convocazioni fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

Le modalit di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nellambito della contrattazione a livello territoriale.

 

Commissione nazionale per le pari opportunit

 

Le parti, nel confermare la comune volont di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parit e di pari opportunit fra donne ed uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunit" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di svolgere attivit di studio, ricerca e promozione sui principi di parit di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parit di opportunit tra donne e uomini nel lavoro nonch le modalit per un loro superamento.

La Commissione opera:

 

- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente;

La Commissione ha il compito di:

a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalit, con particolare attenzione alle realt aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente;

b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternit e a salvaguardarne la professionalit;

c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;

d) studiare la fattibilit, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunit nel lavoro;

e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunir di norma ogni 4 mesi e invier periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sull'attivit svolta. Essa si potr avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.

Soltanto gli atti approvati all'unanimit possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.

Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurir il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attivit della Commissione, corredato da eventuali proposte

che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.

La Commissione avr sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornir i

servizi di segreteria.

 

Servizi essenziali da garantire Fermo restando il fatto che la legge n.146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attivit corrispondono alla necessit, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:

a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;

b) raccolta e distribuzione del latte;

c) trasporto di animali vivi;

d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;

e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessit.

Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.

 

 

Prestazioni da garantire nellambito della sicurezza delle persone e degli impianti:

 

a) custodia;

b) funzionalit e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;

c) funzionalit e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;

d) controllo merci pericolose e/o deperibili.

Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalit e sicurezza degli impianti.

A livello aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente, indiche-

r il numero delle unit di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.

 

CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 Decorrenza e durata

 

1. Salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il presente CCNL ha decorrenza dall1 gennaio 2004 e scadenza al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la parte normativa.

2. Il contratto rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi allaltra parte tre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.

Disposizione transitoria

Le nuove formulazioni di cui ai seguenti articoli della parte comune del presente CCNL:

- Art. 7, comma 3 (mutamento di mansioni) nella parte in cui unifica alle aziende Assologistica i periodi di svolgimento di mansioni superiori che determinano passaggi di livello

- Art. 8 (cumulo di mansioni) nella parte in cui ne viene estesa lapplicazione alle aziende Assologistica

- Art. 12 (riposo settimanale)

- Art. 13 (indennit di cassa e maneggio di denaro)

- Art. 14 (indennit di lavoro notturno), nella parte in cui viene estesa lapplicazione alle aziende Assologistica

- Art. 16 (tredicesima mensilit)

- Art. 26 (diritti e doveri del lavoratore provvedimenti disciplinari licenziamenti)

- Art. 33 ( indumenti di lavoro)

- Art. 41, parte I commi 1 e 4 (diritti sindacali), nella parte in cui unifica alle aziende Assologistica le quantit dei permessi sindacali hanno effetto dall1 gennaio 2007.

 

Art. 2 - Inscindibilit delle disposizioni del contratto

 

1. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.

2. Ferma la inscindibilit di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni pi favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.

 

Art. 3 - Sostituzione degli usi

1. Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se

pi favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi

delle norme poste nel contratto stesso.

 

Art. 4 Assunzione

 

1. L'assunzione verr comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione;

2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonch la sede di lavoro;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

5) il numero di matricola

 

2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1) la carta d'identit o documento equivalente;

2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;

3) il tesserino di codice fiscale;

4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda.

 

 3. Il lavoratore tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonch le eventuali successive variazioni.

 

4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.

5 . fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonch su fatti non rilevanti ai fini della valutazione

dell'attitudine professionale del lavoratore.

 

Art. 5 - Periodo di prova

1. L'assunzione pu avvenire con un periodo di prova non superiore a:

-6 mesi per i quadri;

- 4 mesi per i dipendenti del 1 livello;

- 3 mesi per i dipendenti del 2 livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3 livello Super (3 livello CCNL Assologistica) e nel 3 livello (4 livello CCNL Assologistica);

- 2 mesi per i dipendenti del 3 livello Super (3 livello CCNL Assologistica), 3 livello (4 livello CCNL Assologistica) e 4 livello (5 livello CCNL Assologistica);

- 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.

Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.

2. Tale periodo di prova dovr risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.4.

3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potr avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, n diritto alla relativa indennit sostitutiva.

5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1 livello, durante il primo mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3 livello Super (3 livello CCNL Assologistica) e nel 3 livello (4 livello CCNL Assologistica), la retribuzione

sar corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sar corrisposta la retribuzione fino alla met o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intender confermato in servizio e tale periodo sar computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianit di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.

8. Per quanto attiene liscrizione ai Fondi di previdenza di cui al DLGVO n.252/2005 per i lavoratori in prova, si far riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.

9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano gi superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.

 

Art. 6 Classificazione del personale

 Con laccordo di rinnovo del 23 maggio 2006 le parti hanno condiviso, nellottica di procedere alla novazione contrattuale che ha portato al varo del CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, di unificare le classificazioni esistenti nei diversi CCNL che regolavano il settore senza riflessi di natura inquadramentale.

Analizzate le evoluzioni del settore e le modifiche organizzative intervenute, le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica composta da 12 componenti di parte datoriale e 12 di parte sindacale che, entro il 31 dicembre 2007, sviluppi un nuovo sistema classificatorio chedovr entrare in vigore con il rinnovo della parte normativa del presente CCNL.

Nella fase transitoria per i profili professionali evidenziati da specifica area di provenienza trover applicazione il profilo del CCNL richiamato.

Nel caso insorgano ulteriori controversie sul corretto profilo professionale, la Parti, nel dirimerla,prenderanno a riferimento il CCNL di provenienza.

 

 

Quadri parametro 156

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuit attivit direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilit diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessit, variabilit ed eterogeneit, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dellazienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.

Tali attivit, che richiedono capacit di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilit di unit organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il pi alto livello di professionalit.

Tale livello previsto nellambito di unit produttive multifunzionali con pi di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.

 

Profili Esemplificativi

 

responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attivit del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;

responsabile aeroportuale delle attivit di import-export e distribuzione (air couriers);

i gestori e reggenti autonomi di docks o silos

 

1 Livello parametro 146

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonch quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

 

Profili Esemplificativi

 

responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;

capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;

impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;

produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;

analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;

capi magazzinieri con responsabilit tecnica ed amministrativa;

capo turno Terminal;

capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;

capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;

capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;

impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;

cassiere principale o che sovrintenda a pi casse;

corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;

incaricato della compilazione del budget aziendale;

coordinatore aeroportuale (air couriers);

capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);

responsabile di laboratorio chimico-fisico;

responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.

 

2 Livello parametro 134

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attivit amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale

e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.

 

Profili Esemplificativi

 

altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;

contabili che esplicano la loro attivit con discrezionalit e autonomia per tutti gli articoli della contabilit aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;

spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);

segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;

cassieri con responsabilit e oneri per errore;

impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;

lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;

magazzinieri con responsabilit del carico e dello scarico;

impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;

addetto alle attivit di marketing e sviluppo commerciale;

magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;

operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarit. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;

impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza

specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalit propria dell'impiegato di concetto;

pianificatore carico nave;

capo officina manutenzione;

supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);

altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);

esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attivit;

assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;

operatore Ced in unit articolate;

Acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;

stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;

traduttori e/o interpreti;

addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;

tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o trariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;

capi fatturisti.

 

3 Livello Super parametro 121 (3 livello CCNL Assologistica)

 

Declaratoria

 

Appartengono al questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnicopratiche

inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione della macchine, o particolari capacit ed abilit conseguite mediante diplomi di istituti professionale e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalit ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalit degli automezzi.

 

Profili Esemplificativi

Operai

 

conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;

primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;

gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;

conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione

e sollevamento con responsabilit della manutenzione ordinaria dei mezzi;

tecnico specialista in una o pi delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessit relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;

operatore di quadri sinottici complessi per lintroduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;

 

tecnico frigorista responsabile della Sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;

motoristi e/o collaudatori;

capi operai.

 

 

Impiegati

 

personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nellambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL trasporto merci);

addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (Custumer Service);

telesales senior dopo 24 mesi;

city couriers senior dopo 18 mesi (Air couriers);

operatore addetto alle trilaterali automatizzate;

assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;

addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;

addetti al controllo imballaggi con certificazione;

pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);

addetti alla gestione di: contabilit generale;

contabilit industriale; controllo gestione commesse; (CCNL Assologistica)

stipendi e paghe;

responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;

dichiaranti doganali in sottordine;

vice magazzinieri.

 

3 Livello parametro 118 (4 livello CCNL Assologistica)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attivit richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni

di notevole entit degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attivit esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro:

le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente alla variabilit delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.

 

Profili Esemplificativi

Operai

 

autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li

conducenti di motobarche;

conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;

trattoristi (CCNL trasporto merci);

capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;

addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;

conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);

lavoratori che possedendo le necessarie capacit tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di:muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;

esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per limballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie; imballatori;

conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;

operai specializzati d'officina;

 

macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;

conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;

lavoratori che, possedendo la necessaria capacit tecnica sono adibiti a condurre pi mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilit della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;

attivit di operatore di piattaforma aerea;

operazioni di magazzino con lutilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;

 

meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;

bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;

preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficolt, delicatezza e complessit e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacit tecnico-pratiche;

operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di

silos;

pesatore pubblico munito di apposita patente;

deckman;

capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino pi di tre operai.

 

Impiegati

 

impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;

impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;

impiegati addetti al servizio di esazione, semprech siano autorizzati a quietanzare e a versare;

personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nellambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL Assologistica);

agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;

magazzinieri con responsabilit del carico e scarico del magazzino merci, semprech non compiano abitualmente mansioni manuali;

fatturisti su tariffe gi stabilite anche operanti su videoterminali;

compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;

compilatori di bolle doganali;

fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, paga- (CCNL

trasporto mento noli, trasporti, ecc.; merci)

archivisti;

telefonisti esclusivi e/o centralinisti;

operatori su sistemi di potenzialit medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;

 

city couriers junior (air couriers);

agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);

 

addetti al servizio clienti junior (Custumer Service);

telesales junior;

telescriventisti in lingua italiana o su testi gi predisposti in lingua estera;

addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;

contabili d'ordine (CCNL trasporto merci);

addetto alla segreteria di funzione.

 

4 Livello parametro 112 (5 livello CCNL Assologistica)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivit per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacit tecnicopratiche; i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attivit amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso lesperienza di lavoro e/o la formazione professionale.

Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilit e autonomia.

 

Profili Esemplificativi

Operai

 

operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);

operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;

gruisti, conduttori di grues a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;

lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;

altri autisti non compresi nel 3 livello Super e nel 3 livello;

preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati,

casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;

Facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralit di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilit del carico scarico;

conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);

operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;

bilancisti addetti alle bilance automatiche;

addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;

personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;

aiuto macchinisti frigoristi;

trattoristi (CCNL Assologistica);

carrellisti (CCNL Assologistica);

attivit di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;

altri capisquadra.

 

Impiegati

 

aiuto contabile dordine;

fattorini di ufficio non rientranti nel 3 livello;

dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;

altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3 livello anche con sistemi computerizzati;

agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);

commessi contatori di calata;

spuntatori;

fattorini con mansioni impiegatizie dufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.;

archivisti;

centralinista responsabile anche del servizio di comunicazione automatiche (office automation) e reception aziendale;

contabili dordine;

compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura.

 

5 Livello parametro 107 (6 livello CCNL Assologistica)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivit per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali.

Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilit e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

 

Profili Esemplificativi

Operai

 

addetto rizzaggio/derizzaggio;

attivit di addetto al magazzino;

Facchino qualificato: lavoratore che svolgono attivit per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del VI livello;

attivit di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;

semplici attivit comuni di supporto alla produzione od ai servizi;

operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;

attivit di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacit esecutiva;

attivit di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura;

manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);

guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;

uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);

operai comuni di manutenzione di garage e di officina;

chiattaioli;

barcaioli;

fattorini addetti alla presa e consegna; CCNL trasporto merci (CCNL

Assologistica)

attivit di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessit;

manovratori di paranco a bandiera.

Impiegati

dattilografi;

fattorini;

(CCNL Assologistica)

 

telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne;

addetti a mansioni semplici di segreteria.

 

6 Livello parametro 100 (7 livello CCNL Assologistica)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello:

i lavoratori che svolgono attivit produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma sufficiente un periodo minimo di pratica; le attivit previste in questo livello non comportano responsabilit ed autonomia se non quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.

Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attivit semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al quinto livello (6 livello CCNL Assologistica).

 

Profili Esemplificativi

Operai

 

attivit manuali di scarico e carico merci facchino;

recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;

comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;

manovali comuni, compresi quelli di officina;

guardiani e/o personale di custodia alla porta.

 

QUADRI

 

1. Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri data attuazione al disposto della legge n.190/85 sui quadri intermedi.

2. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art.2049 c.c. e dell'articolo 5 della

legge n.190/85, responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attivit.

La suddetta responsabilit pu essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.

L'azienda garantir al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.

3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacit professionali.

4. Ai quadri riconosciuta unindennit di funzione pari a 51.65 euro mensili lorde.

 

Art. 7 - Mutamento di mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore  al suo, dovr essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.

3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello Quadri e 1 livello e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverr senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetter al lavoratore

il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.

4. In caso di trasferimento collettivo non temporaneo, lazienda fornir preventiva comunicazione scritta alle RSA/RSU. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con lazienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto.

5. L'esame di cui al comma precedente dovr essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delle R.S.A..

6. L'azienda comunque non dar corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.

 

Art. 8 - Cumulo di mansioni

1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuit mansioni rientranti in due diversi livelli, sar senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.

2. Nel caso in cui ci non avvenga, attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.

3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuer a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza gi svolte prima del passaggio di livello.

 

Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante

1. La durata dell'orario di lavoro di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il luned e il venerd. Lorario di lavoro potr altres essere distribuito fra il marted ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.

 

2. La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.

 

3. L'orario di lavoro potr essere distribuito, per le imprese legate allattivit di logistica nonch per quelle che svolgono le attivit di cui al decreto legislativo 261/99, in base a quanto previsto dal comma 5, dal luned al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potr essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sar distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate.

Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.

4. L'orario di lavoro potr essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sar modificabile solo in presenza di nuovo accordo.

5. L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nellarco della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA, le OO.SS competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.

A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.

L'intesa relativa alla distribuzione dellorario di lavoro su sei giorni non dovr comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.

In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti dellAssociazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.

Tale incontro dovr essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dellesame in sede di unit produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia sar sottoposta allesame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.

 

6. Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalit d luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale ridotta al 20%.

7. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, messo in libert, comprese le eventuali ore di inoperosit.

8. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare lestensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; lalternativa e in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalit applicative con le R.S.U, il

delegato dimpresa, le OO.SS territoriali.

Nella definizione della pausa si dovr comunque tenere conto della localizzazione dellunit produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.

 

9. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformit alle normative di cui al D.Leg.vo 626/94.

10. L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonch l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovr essere concordata tra le parti.

11. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.

12. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.

Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dellart.1 del D.Leg.vo 8/4/2003, n. 66, nonch per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore lorario di lavoro verr ridotto di 15 minuti.

Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dellorario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sar definito di intesa tra le parti.

 

13. Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curer che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.

 

 

14. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non pu lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovr comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.

15. Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 8 comma, potr essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attivit lavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le R.S.U.

In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potr essere richiesta per pi di 6 settimane nell'arco dell'anno.

16. In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festivit abolite ai sensi del successivo art. 12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalit concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.,) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalit concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1.1-31.12) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.

17. Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalit previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verr retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.

Quanto sopra, non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.

18. La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che gi godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.

19. Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.

20. Per il personale addetto alla filiera logistica delle-Commerce (e-Fulfilment), assunto a partire dal 1 luglio 2000 lorario di lavoro settimanale, calcolato come media nellarco di 4 mesi, stabilito in 38 ore dal luned al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore

settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera non potr essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause. Per prestazioni superiori alle otto ore, sar concessa una pausa retribuita di mezzora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sar garantito, ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate. Resta inteso che si in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato, solo allorquando limprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalit di cui allart. 12 del R.D 10/9/1923 n. 1955 ed alle normative di legge in vigore .

Non si far luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi degli articoli 4 e 3, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale; restano ferme le maggiorazioni di cui agli articoli 5 e 3, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale per il lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

 

Nota a verbale

Le parti riconoscono che lutilizzo di sistemi telematici e/o di posta elettronica ovvero di altri sistemi dicomunicazione informatica nellambito delle attivit svolte non costituisce di per s condizione sufficiente

per lapplicazione della speciale regolamentazione inerente lE-Fulfilment che deve essere unicamente

intesa a regolamentare tale specifica nuova attivit svolta con nuova occupazione.

 

 

 

Deroghe

a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attivit nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si far luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.

b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potr essere ripartita in cinque giornate dal marted al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di luned.

c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sar distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.

d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminai containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessit operative, la prestazione ordinaria giornaliera pu essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sar oggetto di un esame congiunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali.

 

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario,

non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art.1 del RegioDecreto Legge 15 marzo 1923, n.692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni

direttive.

A tale effetto ed ai sensi dell'art.3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n.1955 (Regolamento per l'applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato) si conferma che da considerare personale direttivo,

escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilit dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del primo livello.

 

Dichiarazione a verbale

Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia dell'orario di lavoro in maniera pi aderente alle esigenze organizzative e produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindinon pi applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.

 

Disposizione transitoria

Per le aziende aderenti ad Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni

dellart. 16 del precedente CCNL 7/7/2000 fino alla completa unificazione contrattuale.

 

Art. 10 - Riposo settimanale

 

1. Il riposo settimanale cadr di domenica salvo le eccezioni di legge.

2. Per i lavoratori per i quali ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sar considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sar considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.

3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sar preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.

 

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilit tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale e' stabilito in 39 ore, a decorrere dal 1 luglio 2000, come previsto

dall'articolo relativo al personale non viaggiante.

 

2. Le norme previste dal regolamento CEE n.3820/85 del 20.12.1985 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.

3. Per il personale viaggiante dei livelli 3 Super e 3 tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

I tempi specificati nelle precedenti lettere a) e b) si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dellorario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro

straordinario.

4. Il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore e' lasciato in libert anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la facolt di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilit di custodia del veicolo stesso e del carico.

5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione pi favorevole al lavoratore.

6. Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore; -il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennit di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.

8. Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie.

9. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e la attivit complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:

a) secondo l'attivit effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi, dandone informazioni alle R.S.U.. Le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia del foglio di registrazione del cronotachigrafo;

 

 

b) secondo quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.

 

-Accordi collettivi territoriali:

Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che facciano riferimento alle linee guida stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi vengono stipulati secondo le seguenti modalit.

1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale.

Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli accordi quadro territoriali, gli accordi territoriali stessi potranno determinare altres i valori della forfetizzazione.

Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purch rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL.

 

2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico Tali accordi vengono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualit delle relazioni e dei bacini di traffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno individuati allinterno dellaccordo territoriale.

Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dellart.3, D.L 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n 402, affinch abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali, come

previsto dalla stessa legge.

La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e lefficacia di accordo collettivo.

Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le RSU, le RSA, il delegato dimpresa, le rappresentanze territoriali delle OO.SS stipulanti e firmatarie, dallaltra.

Gli accordi collettivi si applicano alla totalit dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.

Gli accordi collettivi territoriali si applicano altres a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.

Le imprese che sono tenute allapplicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.

Le parti ribadiscono limpegno a far rientrare eventuali accordi individuali plurimi, gi esistenti a livello aziendale alla data della stipula del presente CCNL, nellambito degli accordi collettivi previsti dal presente articolo, con lesercizio dei poteri loro conferiti dai rispettivi statuti.

 

10. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza:"il lavoratore tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennit di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati.

11. Al personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del successivo art.11 bis.

12. In aggiunta alle 4 festivit abolite spettanti ai sensi dell'art.12 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).

13. La riduzione di orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che gi godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni allo stesso titolo.

14. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti vengono assorbite fino a concorrenza.

15. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3 livello e 3 livello Super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.

 

Nota

Per i Trasporti speciali vedi lart.47 della presente Parte comune.

 

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano, qualora riprenda il confronto con il Governo sulla direttiva 15/2002, a voler proseguire lazione congiunta affinch il recepimento avvenga sulla base dellAvviso comune convenuto nellambito dellaccordo del 29 gennaio 2005. In caso di recepimento della direttiva difforme dallAvviso comune, sar invece necessario un confronto per adottare limpianto normativo contrattuale alle mutate disposizioni legali di riferimento. Resta comunque inteso che, fino al momento del recepimento della direttiva 15, non saranno operative le disposizioni degli articoli 11 e 11 bis dellaccordo 29 gennaio 2005, in luogo delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli stessi articoli antecedenti al rinnovo.

 

 

Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalit di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue

1. In deroga a quanto previsto dallart. 11 punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3 Super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti lindennit di trasferta di cui allart. 6 della sezione prima della Parte speciale, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85 e la cui attivit rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo di 250 ore mensili.

2. Ai lavoratori che esercitano lattivit nelle condizioni suddette e, perci, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, - fermo restando quanto previsto dallart 11, comma 9, lettera a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lettera b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:

a) periodi di guida

b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dellart. 28, comma 1 del presente contratto;

c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell art. 30 del presente contratto;

d) attivit amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;

e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dellefficienza delveicolo, accertamenti della sicurezza del carico;

f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per lesecuzione del servizio.

 

 

3. L attivit del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale situata labituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attivit quella definita in modo positivo al comma 2.

4. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui allart.11, comma

9, punto b), sar verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per lapplicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.

5. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.

6. Le controversie derivanti dallapplicazione del presente articolo debbono essere deferite allUfficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio Arbitrale, di cui all'art.11 ter. Lo stesso collegio, secondo le modalit previste dalla clausola compromissoria, e competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite lOrganizzazione Sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato, per accertare

 

 

la sussistenza delle condizioni di discontinuit previste in questo articolo; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, e obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.

Lufficio sindacale di conciliazione e composto pariteticamente con il massimo di tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.

 

Nota a verbale

Quanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non comporta conseguenza alcuna sugli accordi gi intervenuti a livello aziendale tra le parti, relativi alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie, fino a nuova intesa, n pu determinare in alcun caso peggioramenti del trattamento economico preesistente, a parit di condizioni.

 

Art. 11 ter Clausola compromissoria.

1. Le parti stipulanti, in applicazione del DLGVO n.80 del 31/3/1998 e del DLGVO n.387 del 29/10/1998, istituiscono gli uffici sindacali di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o seriali.

2. Qualora il tentativo di conciliazione non producesse esito positivo sar stilato apposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le parti. Ciascuna delle parti pu attivare volontariamente richiesta di arbitrato. Se tale richiesta viene accolta dallaltra parte la controversia sar devoluta al collegio arbitrale.

3. Lufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il collegio arbitrale di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento funzionale riportato nellallegato 2 del presente CCNL di cui fa parte integrante.

4. In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a partire della data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del collegio invier alle parti avviando formalmente la procedure con lettera raccomandata A.R.

5. Il ricorso alla via giudiziaria ammesso solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione.

6. Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinua dellattivit del conducente a norma degli artt.11 e 11 bis del presente contratto, il collegio decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive della continuit o della discontinuit.

7. Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto dallart. 11 bis.

 

Art. 12 - Festivit abolite

1. Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festivit abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).

2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A., diverse modalit di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.

4. Per quanto riguarda la festivit del 4 novembre la cui celebrazione stata spostata alla prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficer del trattamento previsto per le festivit che coincidono con la domenica.

 

 

Art. 13 - Indennit di cassa e maneggio denaro

1. All'impiegato con qualifica di cassiere verr corrisposta una indennit di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianit e eventuali altri aumenti comunque denominati.

2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verr corrisposta un'indennit di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.

3. Questa indennit non sar corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilit per le eventuali mancanze nella resa dei conti. Il ricalcolo delle suddette indennit di cassa, per quanto concerne le variazioni dell'indennit di contingenza, si effettuer al termine di ogni anno solare ed avr applicazione dall'1 gennaio successivo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.

4. Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennit di cassa per maneggio denaro.

Dichiarazione a verbale

Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazionedel 5%, tale indennizzo verr mantenuto e corrisposto fintantoch gli stessi esplichino le mansioni suddette.

 

 

Norma transitoria per CCNL Assologistica

I lavoratori a cui era applicato il CCNL Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, mantengono le precedenti

condizioni.

 

Art. 14 - Indennit di lavoro notturno

 1. Il personale viaggiante cui spetta l'indennit di trasferta ha diritto ad una indennit

di euro 0,93 (lire 1.800) per ciascuna indennit di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennit di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno.

L'indennit di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del T.F.R..

 

Art. 15 - Aumenti periodici di anzianit

1. Ai lavoratori, per l'anzianit di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sar corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianit e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianit.

2. L'importo degli aumenti il seguente:

CCNL trasporto merci                              CCNL Assologistica

 

Livello Euro                                     Livello Euro

Quadri 30,99                                   Quadri 25,31

1 29,44                                           1 Livello 24,79

2 26,86                                           2 Livello 23,14

3 Super 24,79                                3 Livello 22,52

3 24,27                                           4 Livello 21,59

4 23,24                                           5 Livello 21,12

5 22,21                                           6 Livello 20,66

6 20,66                                           7 Livello 20,25

 

 

 

3. Gli aumenti periodici di anzianit non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, n gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianit maturati o da maturare.

4. Gli aumenti periodici di anzianit decorreranno dal 1 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianit.

5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterr l'importo degli scatti di anzianit maturati nel livello di provenienza.

6. Il lavoratore avr diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianit, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo.

7. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sar utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianit del nuovo livello.

 

Norme transitorie

 

CCNL trasporto merci

Per i lavoratori assunti prima dell1 giugno 2000, il numero di scatti pari a 8.

 

CCNL Assologistica

Gli importi ed il numero degli aumenti periodici di anzianit maturati al 30 dicembre 1983 anche se non corrisposti a questa data saranno definitivamente congelati.

I lavoratori assunti prima del l giugno 1980 conserveranno ad personam" il diritto a completare il numero dei bienni di anzianit previsto dalla precedente normativa contrattuale e pi precisamente:

a) settore magazzini generali:

impiegati n. 15 scatti biennali; intermedi n. 11 scatti biennali; operai n. 7 scatti biennali;

b) settore freddo:

impiegati n. 12 scatti biennali; intermedi n. 10 scatti biennali: operai n. 5 scatti biennali.

Per quanto concerne la normativa precedente l'accordo 11 gennaio 1984 inerente la maturazione degli scatti di anzianit, si rimanda all'allegato in appendice.

 

 

Art. 16 - Tredicesima mensilit

1. L'azienda corrisponder una tredicesima mensilit pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 3 e 7, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale del presente contratto.

La corresponsione di tale mensilit avverr normalmente il 16 dicembre.

2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avr diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilit per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate

mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

3. La 13a mensilit va computata agli effetti del T.F.R. e della indennit sostitutiva di preavviso.

 

Art. 17 - Quattordicesima mensilit

1. L'azienda corrisponder una quattordicesima mensilit pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 3 e 7, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale del presente contratto.

2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilit avverr entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilit riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente,

al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avr diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilit per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

 

3. La quattordicesima mensilit viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennit sostitutiva del preavviso.

 

Art. 18 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale

1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.

2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facolt di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altres facolt di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovr concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facolt di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.

4. Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:

del coniuge anche se legalmente separato;

del convivente more uxorio;

di parenti entro il II grado (genitori, nonni, fratelli);

di persone anche non familiari conviventi purch la convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.

Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.

 

5. Salvo quanto previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno un permesso retribuito a causa di documentata grave infermit del coniuge anche legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il II grado (genitori, nonni, fratelli), o di altre persone componenti la famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sar nella misura minima di tre giorni lavorativi all'anno.

Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermit o dell'accertamento della necessit di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per iscritto quale sia l'evento che d titolo al permesso ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.

La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermit, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attivit lavorativa.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalit di espletamento della attivit lavorativa in presenza di documentata grave infermit che colpisca le persone indicate al comma cinque. Nel caso di fruizione dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche pi di tre. L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse modalit, pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti.

La permanenza della infermit deve risultare da certificazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette giorni dalla insorgenza del fatto che ne d causa.

In caso di accertato venire meno dell'infermit, il dipendente tenuto a riprendere l'attivit lavorativa secondo le modalit ordinarie ed il residuo periodo di permesso pu essere goduto successivamente

nell'arco dell'anno.

I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di legge, quali la legge 104/92 e successive modifiche e da altre norme del presente contratto.

 

7. Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.

8. Ai lavoratori sar concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sar computato nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni definite a livello aziendale.

 

Art. 19 Permessi per gravi e documentati motivi familiari.

1. Il lavoratore pu richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superore a due anni nellarco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dellart.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000 n.53 e dellart.2 del Decreto del Ministro per la solidariet sociale 21 luglio 2000 n.278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dellarticolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.52 concernente congedi per eventi e cause particolari).

2. Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dallart. 433 del codice civile anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

I gravi motivi per i quali giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma sono costituiti da:

necessit familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;

necessit di impegno particolare nella cura o nellassistenza di una delle persone suindicate;

situazione di grave disagio personale (esclusa lipotesi di malattia) del lavoratore;

specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali

quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dellart.2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000 n.278.

3. Il congedo pu essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese.

4. Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a retribuzione alcuna e gli interdetto lo svolgimento di qualsiasi attivit lavorativa.

5. Salva lapplicazione di quanto previsto dal comma secondo dellart. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini della anzianit di servizio ed ai fini previdenziali.

6. Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilit, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata,

il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Devono essere indicate altres la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.

 

7. Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, lazienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa; leventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati:

dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di attuazione;

da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del lavoratore.

8. E data facolt alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dellazienda, il lavoratore pu sempre rientrare in epoca anticipata.

9. In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore pu chiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali.

10. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, lazienda pu negare il congedo perch la durata richiesta incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso, per avere gi concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi di congedo di cui al presente articolo.

11. In applicazione del disposto dellarticolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il dipendente che riprenda lattivit lavorativa dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due anni potr frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno met di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verr riproporzionata in relazione alla

durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.

 

Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua

1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.

3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.

4. Il datore di lavoro potr richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianit di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi dell'art.5 della legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

6. I lavoratori che, ai fini previsti dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:

- frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facolt attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;

- migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di formazione continua correlati allattivit generale dellazienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;

- frequentare, qualora inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore a 300.

7. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unit produttiva alla data di inizio dellanno solare e non potranno contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unit produttiva, con il minimo di 1 unit nelle imprese che occupano almeno 15 dipendenti.

8. I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilit di un normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'et, l'anzianit di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.

In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore pu chiedere il riesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. territoriali.

 

 

Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi

1. In caso di interruzione della prestazione normale, sar riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sar corrisposta la retribuzione globale, con facolt per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilit dell'evento, sar corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;

3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sar dovuta alcuna retribuzione.

 

2. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

3. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facolt di dimettersi con diritto alla indennit sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.

4. ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purch esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive

a quelle in cui avvenuta l'interruzione.

 

 

Art. 22 - Ferie

 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianit di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa.

1. bis I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianit di servizio.

2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.

3. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sar fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avr diritto alle stesse od alla indennit sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

5 Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avr il diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.

 

6. L'epoca delle ferie sar fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le RSA/RSU.

7. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in pi periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.

8. L'assegnazione delle ferie non potr aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.

9 In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avr diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.

10. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermit previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Il lavoratore tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.

 

Norma transitoria per i magazzini generali:

Per gli impiegati in servizio alla data del 1 aprile 1975, viene mantenuto ad personam lo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianit di servizio oltre i 12 anni.

 

 

Art. 23 -Tutela dei disabili

1. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit, nonch colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravit, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito,

fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravit non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della citata legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonch quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977 n.903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuit un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravit pu usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.

7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

 

Art. 24 Tutela etilisti

1. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, pu essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovr altres presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.

2. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualit ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.

3. L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrer retribuzione, n si avr decorrenza di anzianit di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

4. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potr ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

Art. 25 - Servizio militare

 1. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme di legge al momento in vigore ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianit di servizio.

2. Terminato il servizio militare, il lavoratore dovr presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sar considerato dimissionario.

 

Art. 26 - Indennit varie e alloggio al personale

- Indennit di uso mezzo di trasporto

L'azienda corrisponder al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, una indennit mensile da concordarsi fra le parti.

-Indennit zona malarica

Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorit sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennit di rischio, la cui entit deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali competenti.

- Indennit di alta montagna

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in localit di alta montagna, l'azienda corrisponder un'equa indennit da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

- Indennit di lontananza dai centri abitati

Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del pi vicino centro abitato oltre 30 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponder un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

- Alloggio al personale

Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sar gratuita.

 

Art. 27 Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile

I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri hanno diritto di usufruire, compatibilmente con lorganizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilit dellorario e turnazione agevolata, in recepimento dellart.6 e 17 della legge 11/8/1991, n.

266.

Lattivit di volontariato non pu essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, pena lesclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal presente articolo

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente, o dallautorit regionale ove previsto, sulla base della legge 266/91 e dellOrdinanza 30 marzo 1989 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, data facolt agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di richiedere, al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario

allespletamento delle attivit di soccorso ed assistenza in occasione di calamit naturali o catastrofi, nonch per le attivit di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dellart. 1 della richiamata ordinanza.

Allegata alla domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente eccezionali, al datore di lavoro 24 ore prima della data dellinizio del permesso stesso, i richiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione del gruppo di loro appartenenza.

Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, tenuto ad esonerare, nei limiti del D.P.R. 613/94, dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo ad operazione conclusa la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.

 

 

Art. 28 - Responsabilit dell'autista e del personale di scorta

1. L'autista non deve essere comandato n destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.

2. L'autista responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravit della responsabilit del lavoratore;

- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilit del lavoratore rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A/R.S.U. le condizioni dell'assicurazione. Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.

3. L'autista inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.

4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - a carico dell'azienda.

5. A scanso di ogni responsabilit il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinch tali verifiche possano essere effettuate.

6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.

7. Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilit e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In questo ambito verr definita contemporaneamente la posizione del

fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.

Norma transitoria CCNL Assologistica

La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5 livello provenienti dal CCNL Assologistica

 

 

Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente

1. L'autista al quale sia dall'Autorit, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avr diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo

potr essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepir la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.

2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provveder ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.

3. Nelle aziende che occupano pi di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovr adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.

4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verr corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art.34, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del

ritiro della patente.

Norma transitoria CCNL Assologistica

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione fino al 31.12.2007 per le aziende aderenti ad Assologistica in quanto continua a Valere la precedente normativa di cui allallegato al presente

CCNL.

 

Art. 30 - Piccola manutenzione e pulizia macchine

1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 31 - Trasferimenti

1. Il lavoratore non pu essere trasferito da una unit produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennit e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario della localit ove viene trasferito se pi favorevoli per il lavoratore, nonch il riconoscimento di quelle indennit e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.

3. Il lavoratore che, bench sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avr diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.

Al lavoratore che venga trasferito sar corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per s, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalit ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.

4. inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore, purch venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.

5. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avr diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.

6. Il provvedimento di trasferimento dovr essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese ed alle R.S.A. con procedura analoga a quella prevista dalll'art.7 per il mutamento di mansioni.

7. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennit di cui sopra.

8. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine,

purch ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.

 

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti 

 

A) Diritti e doveri del lavoratore

1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n.300 (Statuto dei lavoratori).

2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignit e dei loro diritti.

 

B) Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.

2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entit del danno.

3. A titolo indicativo:

1) il rimprovero verbale o scritto pu essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;

2) il provvedimento di cui al punto c) potr essere adottato a carico:

- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro pi volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalit prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;

- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;

-del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;

- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i pi gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;

- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;

- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;

3) il provvedimento di cui al punto d) potr essere adottato a carico:

- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;

- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;

- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;

- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;

- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;

4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravit a quelli elencati.

5. Nel caso di recidivit potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

6. Il datore di lavoro non pu adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore pi grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovr essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa venuta a conoscenza del fatto contestato.

7. Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potr chiedere di essere sentito a sua difesa con la facolt di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

8. La sanzione disciplinare dovr essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.

9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facolt di adire l'autorit giudiziaria, pu promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

11. Se l'impresa adisce l'autorit giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

12. Non pu tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

C) Licenziamenti

1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.

2. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.

3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.

4. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri disciplinato dal T.U. sulla maternit 26 marzo 2001, n.151.

 

Art. 33 - Indumenti di lavoro

1. Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal DLGVO 626/94 e succesive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze particolari.

2. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso rester di propriet del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.

3. L'azienda terr in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attivit sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.

4. Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire

la tenuta fornitagli.

 

Art. 34 - Trattamento di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n.297.

2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. quella composta tassativamente dai seguenti elementi:

- minimo tabellare;

- aumenti periodici di anzianit;

-aumenti di merito o superminimi;

- premi di operosit previsti dagli accordi integrativi locali di cui allart. 45 del CCNL 1.3.1991 (CCNL trasporto merci);

- erogazioni di cui all'art.38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;

- eventuale indennit di mensa nelle localit ove esiste;

-13a e 14a mensilit;

- parte retributiva della trasferta a norma dell'art.6 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci);

 

- indennit di lavoro notturno a norma dell'art.14;

- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art.3 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci);

- indennit di funzione per i quadri.

3. In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilit o le frazioni di essa, la 14a mensilit o la frazione di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.

Nota a verbale

Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sar effettuato a far data dall'1.8.1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ci non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigoredella legge 29 maggio 1982, n.297.

 

Raccomandazione a verbale

In caso di morte del dipendente, il datore di lavoro valuter l'opportunit di integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza

del coniuge o figli minori gi conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.

 

Norme transitorie

 

CCNL trasporto merci

 

1) Per l'anzianit maturata fino al 31 maggio 1982 si richiamano le norme relative all'indennit di anzianit previste dall'art.35 del CCNL 26 luglio 1979 qui di seguito riportato. I riferimenti all'art.37 e 24 contenuti

nell'ultimo comma s'intendono adeguati agli attuali artt. 7 e 11 della Parte speciale - sezione prima. Lo stesso dicasi per il riferimento alla Legge 26.8.1950 n.860 che stata sostituita dalla Legge 30.12.1971 n.1204.

 

Art. 35 - Indennit di anzianit

 All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennit di anzianit.

Impiegati

Un importo pari a tante mensilit di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Operaia) Per l'anzianit maturata dalla data di assunzione e fino al 31.12.1950:

 - un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianit.

b) Per l'anzianit maturata successivamente all'1.1.1951 e fino al 31.3.1971:

- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi anzianit fino a 5 anni;

- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi anzianit fino a 10 anni;

- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi anzianit fino a 15anni;

- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianit, per lavoratori aventi anzianit oltre 15anni. L'anzianit maturata sino al 31.12.1950 e quella successiva al 31.3.1971 sar computata agli effetti della maggiore indennit spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso chelo scaglione di giorni applicabile per l'anzianit compresa tra l'1 gennaio 1951 e fino al 31.3.1971 quellocorrispondente all'intera anzianit maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.

c) Per l'anzianit successiva al 31.3.1971:

- 50% della retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1971 al 31.3.1972;

- 75% della retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1972 al 31.3.1973;

- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianit di servizio dall'1.4.1973 al 31.3.1974;

- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianit successiva al 31.3.1974.

Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.

La liquidazione dell'indennit verr fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento dellarisoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilit.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se il lavoratore remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto treanni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gi effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi gi chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista della legge 26.8.1950, n.860 e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianit.

facolt dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennit di licenziamento quanto illavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 37 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonch il trattamento assicurativodi cui all'art.24.

2) Per i lavoratori in servizio al 26.7.1979 l'indennit di anzianit sar costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della

somma di Lire 200.000. Detta somma sar anticipata:

nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979; nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979; nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979.

Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.1978 e fino al 25.7.1979 la somma di L.200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianit maturata presso l'impresa alla data del 26.7.1979.

 

CCNL Assologistica

Relativamente alle misure del trattamento di fine rapporto si applicano, fino al 31 dicembre 1989, le normative previste dai singoli contratti di settore e riportate in allegato.

 

Art. 35 - Previdenza complementare

Le Parti convengono di destinare, per il personale dipendente non tenuto al versamento al Fasc, con decorrenza 1.11.2006 le seguenti quote contributive:

 

1% a carico dellazienda, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianit, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianit fino al 30.9.1981,

eventuale indennit di mensa nelle localit ove esiste, indennit di funzione per i quadri;

1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile di cui al punto precedente;

 

 

una quota mensile dellaccantonamento del TFR maturato nel corso dellanno, nella misura dell1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR maturato nel corso dellanno da destinarsi alla previdenza complementare sar quella delle disposizioni legislative

vigenti. Ai fini del primo comma, le parti entro il 30.9.2006 individueranno di comune accordo il fondo complementare di previdenza a cui aderire.

A tal fine viene istituito un gruppo paritetico composto da dodici membri di cui sei di parte sindacale e sei di parte aziendale. Entro la suddetta data le parti interessate stabiliranno le modalit delleventuale destinazione del TFR per il personale dipendente tenuto al versamento al FASC.

Ladesione alla previdenza complementare sar volontaria ed il lavoratore potr optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico. Per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione la previdenza complementare di settore.

 

Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione

1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metter a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascer regolare ricevuta.

2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volont dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovr rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

3. L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascer un certificato attestante le mansioni svolte.

4. Lazienda corrisponder al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.

5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto, l'azienda corrisponder al lavoratore, nonostante eventualicontestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.

6. L'azienda rilascer, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

 

Art. 37- Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda

1. La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per s il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolt di ciascun dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.

2. Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti pu essere convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.

3. Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'art.47 della legge 29.12.1990, n.428 (legge comunitaria '90) e successive modifiche.

4. Nei casi in cui, in applicazione dellart.47 della legge n.428/90, il trasferimento di azienda riguardi pi di 60 dipendenti, il termine di 25 giorni previsto dallo stesso art.47 portato a 40 giorni (CCNL trasporto merci).

 

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione

1. Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli gi disciplinati dal presente CCNL e verr pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformit ai criteri e alle procedure ivi indicate.

2. Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.

3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla legge n.135/97.

4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttivit, di qualit ed altri elementi di competitivit di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttivit, che potr essere impegnata per accordo tra le parti, nonch ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento

e delle prospettive della competitivit e delle condizioni essenziali di redditivit.

Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttivit, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.

5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unit produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le

imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttivit concordata a livello territoriale, per la vigenza del presente CCNL non potranno essere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituir la contrattazione territoriale.

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati degli osservatori regionali valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.

Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello - che si svolger una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttivit, un'erogazione provvisoria e assorbibile corrispondente all1,36% dei minimi tabellari in vigore al momento della presentazione della piattaforma.

Nella localit ove sia presente unassociazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sar inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.

(CCNL trasporto merci)

 

 

6. In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessit, potranno essere concordate tra le parti criteri generali al fine di favorire omogeneit di impostazione alla contrattazione aziendale di secondo livello.

7. Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori all'art.40 del CCNL e quanto contenuto al Capitolo I sulle relazioni industriali, la contrattazione di secondo livello avr per oggetto i trattamenti economici con le modalit e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

8. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attivit.

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.

In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.

Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai rispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del secondo livello di contrattazione di cui al comma 1.

9. Per gli eventuali premi e indennit aziendali comunque denominati, non previsti dal CCNL, espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicch la misura in cifra non risulti variata.

10. Le parti nel corso del prossimo rinnovo contrattuale si impegnano ad articolare soluzioni che contengano elementi incentivanti le imprese a concludere accordi di secondo livello eventualmente anche attraverso lelevazione della percentuale di cui al comma 5. Deroghe per AssologisticaLa clausola di cui al comma 5 trova applicazione alle aziende aderenti ad Assologistica a decorrere dall1/1/2008.

Tenuto conto che Assologistica non ha strutture territoriali, le piattaforme dovranno essere inviate alla se-

de nazionale.

 

Art. 39 - Controversie

1. Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, tramite le rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facolt di esperire l'azione giudiziaria.

2. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

 

Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori

1. Le parti convengono sulla necessit di incontri tra le direzioni e le rappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti problemi:

- la distribuzione degli orari di lavoro;

- l'eventuale articolazione dei turni;

- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore;

- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art.9 dello Statuto dei lavoratori;

- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;

- la programmazione del periodo delle ferie annuali;

 

(CCNL Assologistica)

- gli indumenti di lavoro nonch per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge.;

- linquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione;

- la corretta applicazione di quanto previsto dallarticolo sullorario di lavoro;

- leffettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui allart. ...;

- la misura dellindennit di lontananza dai centri abitati.

Nota a verbale

Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze Sindacali Unitarie. Nel momento in cui saranno costituite, le R.S.U. avranno i compiti, le tutele e le libert sindacali oggi previste per le R.S.A. e queste ultime decadranno.

 

Art. 41 - Diritti sindacali

Parte I

 

Imprese con pi di 15 dipendenti

Cariche sindacali - Permessi e aspettative

 

1. Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivi sia delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, saranno concessi, dietro esibizione della convocazione degli organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate annue.

2. I nominativi dei lavoratori componenti gli organi di cui al precedente comma devono essere tempestivamente comunicati all'azienda.

3. I componenti gli organi direttivi delle rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, in sostituzione di quanto previsto dall'art.23 della legge stessa, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

4. Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un'ora e mezza per ciascun dipendente dell'unit produttiva aziendale.

5. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

6. Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300.

 

Diritto di affissione

1. Presso i posti di lavoro l'impresa collocher un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

2. Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentir altres l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle

competenti autorit.

3. Le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa, tramite le rispettive organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.

4. Della comunicazione da affiggere verr contemporaneamente informata la direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.

Assemblea

 

1. le assemblee retribuite di cui allart.20 della leggen.300 del 20.5.1970 potranno essere convocate con un preavviso di almento 24 ore, salvo casi di gravissima ed estra ugenza,

 

 (CCNL trasporto Merci)

 

Dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei limiti di quanto

previsto alla parte prima , art.4, lettera a) dellAccordo interconfederale 20.12.1993

 

Parte II

 

Imprese fino a 15 dipendenti Assemblea e delegato di impresa

 

1. Nelle unit produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilit aziendali.

2. Presso le predette unit produttive eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.

3. Compito fondamentale del delegato d'impresa quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attivit produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:

1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;

2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;

3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.

 

 

 

Parte III

 

Contributi sindacali

 

1. Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, potr incaricare lAzienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice Civile espressa in forma scritta.

2. La delegazione di pagamento conterr lindicazione dellOrganizzazione Sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui lAzienda effettuer il versamento dei contributi sindacali, limporto percentuale della trattenuta che non potr essere inferiore all1% del minimo tabellare conglobato.

3. La trattenuta sar applicata su tutte le mensilit (comprese 13a e 14a) percepite dal lavoratore e sar versata mensilmente allOrganizzazione sindacale interessata.

4. La delegazione di pagamento potr comunque essere revocata in qualunque momento in forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia allazienda che allOrganizzazione Sindacale interessata.

5. Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dellAzienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.

 

Art. 42 - Appalto

 

1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di

facchinaggio.

2. In caso di necessit, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio.

3. Le imprese verificheranno l'idoneit dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa lapplicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge. A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.

4. Nel caso in cui nell'unit produttiva si manifesti la necessit di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianit nell'unit produttiva stessa.

5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti. Chiarimento a verbale.Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative, regolarmente iscritte nei registri di cui al comma 2, in autonomia e con propria organizzazione aziendale non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.

 

Art. 42 bis - Cambi di appalto

1. In caso di cambio di gestione nellappalto lazienda appaltante dar comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

2. Su richiesta delle OO.SS. competenti lazienda appaltante, informer in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e allapplicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rap-

presentative.

3. Lazienda appaltante far includere nel contratto di appalto con limpresa subentrante limpegno di questa, nel rispetto dellautonomia imprenditoriale, a parit di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessit operative e produttive dellimpresa subentrante, a dare preferenza, a parit di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

 

Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza

1. La figura del rappresentante per la sicurezza disciplinata dallart. 18 del DLGVO n. 626/94, in base al quale detta figura eletta o designata in tutte le aziende o unit produttive, nonch dallaccordo interconfederale 24.7.1996.

2. Nelle aziende o unit produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza eletto

direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art.18 del DLGVO n.626/94, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza pu altres essere individuato per pi aziende nellambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalit di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nellambito degli osservatori regionali.

3. Nelle aziende o unit produttive con pi di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nellunit produttiva operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori

al loro interno.

4. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.

 

Art. 44 -Distacco

 

Ai sensi dellart. 30 del DLGVO n.276/2003 al lavoratore distaccato, sia allinterno del territorio nazionale che dallestero, si applicano tutte le disposizioni economiche e normative del presente

CCNL.

 

Art. 45 -Molestie sessuali

Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto

e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato

basato sul sesso e lesivo della dignit personale e convengono di recepire i principi del Codice

di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, Dlg 145

30 maggio 2005.

Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati

a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo

 

o l'effetto di violare la dignit di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,

ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Il datore di lavoro chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti

configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto

della persona.

Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro,

la persona oggetto di molestie pu rivolgersi alle R.S.U./R.S.A. e alla Direzione del Personale,

per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilit

disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.

 

Art. 46 -Mobbing

Le parti, riconoscendo limportanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignit

della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.

Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento

di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul

luogo di lavoro.

In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare

alla Commissione nazionale per le pari opportunit di cui al capitolo 1 del presente CCNL il

compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni

di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare linsorgenza di situazioni

persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL

per prevenire e reprimere tali situazioni.

 

Art. 47 -Trasporti speciali

 1. Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonch per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.

2. Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennit sostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale conglobato.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che l'indennit sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far data dall'1 febbraio 1977 sulla sola retribuzione tabellare in applicazione dell'accordo 24 giugno 1977.

 

 

 

MINIMI TABELLARI MENSILI

 CCNL trasporto merci

1.9.2005 1.2.2006 Parametri

 

Livello Euro

Quadri        (+77,36) 1654,25                  (+36,10) 1690,35 156

1                (+72,40) 1554,00        (+33,78) 1587,78 146

2               (+66,45) 1427,99         (+31,01) 1459,00 134

3 Super    (+60,00) 1289,37         (+28,00) 1317,37 121

3               (+58,51) 1255,12         (+27,31) 1282,43 118

4               (+55,53) 1193,81         (+25,93) 1219,74 112

5               (+53,06) 1138,50         (+24,76) 1163,26 107

6               (+49,59) 1062,89         (+23,14) 1086,03 100

 

CCNL Assologistica

1.9.2005 1.2.2006 Parametri

 

Livello Euro

Quadri (+77,36) 1.650,63 (+36,10) 1.686,73 156

1 (+72,40) 1.551,72 (+33,78) 1.585,50 146

2 (+66,45) 1.426,36 (+31,01) 1.457,37 134

3 Super (+60,00) 1.290,12 (+28,00) 1.318,12 121

3 (+58,51) 1.254,40 (+27,31) 1.281,71 118

4 (+55,53) 1.193,45 (+25,93) 1.219,38 112

5 (+53,06) 1.138,44 (+24,76) 1.163,20 107

6 (+49,59) 1.061,67 (+23,14) 1.084,81 100

 

Nota a verbale

La suddetta tabella si applica esclusivamente al personale delle aziende aderenti ad Assologistica alla data di sottoscrizione del presente Testo Unico e sino al rinnovo del biennio economico e comunque non

oltre il 31.12.2007.

 

Aumenti salariali. Sono riportati di seguito i testi degli accordi di rinnovo che hanno portato allerogazione degli aumenti e delluna tantum.

 

Accordo di rinnovo 29.1.2005

 

Le parti convengono i seguenti aumenti, riparametrati sul 3 livello Super per il contratto spedizioni e trasporto e sul 3 livello per il contratto Assologistica:

 

1.1.2005 40,00

1.8.2005 20,00

1.2.2006 28,00

Lerogazione avverr successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto direcepimento della D.va 2002/15 CE, nei confronti del personale in servizio alla data di stipula del presente accordo. Fino a tale data gli aumenti di cui sopra non concorreranno a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.

 

 

Una tantum

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verr corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2004 31.12.2004, un importo forfettario lordo procapite di 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di IVC eventualmente corrisposti, che in ogni caso cesseranno di essere erogati dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti.

L'importo di una tantum verr corrisposto in due rate di pari entit, la prima con la retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2005 e verr proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2004 in funzione della data di assunzione, nonch per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sar considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1.1.2004 31.12.2004, non saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.

 

Accordo di rinnovo 23.6.2005

 

Visto il protrarsi dei tempi rispetto agli scenari ipotizzati nel mese di gennaio scorso, le parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le aziende erogheranno in ununica soluzione ai lavoratori in forza alla data odierna la somma una tantum di euro 250 lorde procapite a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verr riproporzionata per i part-time in funzione dellorario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova limporto di cui sopra verr erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo contrattuale limporto di cui sopra verr trattenuto al lavoratore per la parte non dovuta con le competenze di fine rapporto.

Luna tantum di cui sopra verr recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale.

Limporto di cui sopra non concorrer a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.

Dallimporto in questione non si detrarr lIVC sino ad oggi erogata; lIVC continuer ad essere erogata nei valori in essere.

Luna tantum non si applica nei confronti della Confartigianato, non avendo tale organizzazione sottoscritto n applicato il CCNL trasporto merci sopra indicato.

 

Accordo di rinnovo 22.9.2005

Le parti, valutato lo scenario determinatosi con il mancato recepimento della Direttiva Europea 15/2002, hanno convenuto di sciogliere la clausola sospensiva prevista nellintesa del 29 gennaio u.s. e procedere al riconoscimento degli incrementi economici con decorrenza della retribuzione

del mese di settembre (60 euro al livello 3S e 3 livello per le aziende Assologistica) e

allerogazione degli ulteriori 28 euro (al livello 3S e 3 livello per le aziende Assologistica), con decorrenza dal mese di febbraio 2006, nonch allattuazione della parte normativa convenuta.

Per quanto attiene luna tantum, relativa allanno 2004 come determinata dallintesa del 29/1/05, nonch la copertura degli arretrati, gennaio-agosto 2005, le parti stabiliscono le seguenti erogazioni a titolo di Una tantum:

250 euro ( relativi al 2004) con la retribuzione di settembre 2005, salvo che tale importo non sia gi stato corrisposto a seguito del verbale di accordo del 23 giugno 2005;

190 euro, al livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di novembre 2005, da cui sar dedotta lIVC corrisposta sino ad agosto 2005, che cesser di essere erogata dal mese di settembre 2005;

190 euro al livello 3 S , 3 livello per le aziende Assologistica, da riparametrare, con la retribuzione del mese di gennaio 2006;

250 euro (relativi al 2004) con la retribuzione del mese di marzo 2006, a seguito del verbale di accordo del 29 gennaio 2005.

Gli importi relativi agli arretrati 2005 saranno riproporzionati in funzione dei mesi di servizio prestati,

nonch per il personale part time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi una tantum di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, diretti, indiretti e differiti, e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo coperto da una tantum, che hanno dato luogo al pagamento di indennit a carico dellistituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerati utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.

 

 

CAPITOLO III MERCATO DEL LAVORO

Premessa

I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attivit ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista quelle del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilit del mercato del lavoro per cogliere le opportunit di crescita e sviluppo aziendale.

Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente Ccnl previa informativa alle strutture sindacali competenti, convengono che linsieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potr superare il 27 % dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

a livello azienda e del 47% a livello di ogni unit produttiva Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potr essere raggiunta anche attraverso la sola

stipula di contratti a tempo determinato.

E comunque consentita lattivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unit purch non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nellunit produttiva.

Tale percentuale potr essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attivit lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.

Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessit di flessibilit del mercato del lavoro.

Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novit degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilit del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per valutarne lefficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e delleventuale evoluzione normativa.

 

Dichiarazione congiunta premessa allart. 48

 

Le parti stipulanti si richiamano allAccordo europeo UNICE CEEP CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attivit e servizi specifici, atta a soddisfare

le esigenze sia aziendali che occupazionali.

 

 

 

Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato

 

1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per lassunzione a tempo indeterminato.

2. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:

a. per lintensificazione dellattivit lavorativa in determinati periodi dellanno;

b. commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;

c. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc..

d. incrementi di attivit in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;

e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificit, richiedono l'impiego di professionalit

e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

f. assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

g. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo

h. necessit derivanti dall'intensificazione dell'attivit lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

i. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneit;

j. fase di avvio di nuove attivit e/o di nuovi servizi, ai sensi dellart. 10 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2001, n 368 per un periodo non superiore a 18 mesi;

k. sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare

riferimento alle seguenti ipotesi:

infermit per malattia

infortunio sul lavoro;

aspettativa;

sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni;

astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151. Le evenienze di cui sopra e le relative necessit di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unit produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di queste, in sede locale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente

CCNL. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale

3. Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non pu eccedere mediamente nellanno:

Nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

nelle aziende con pi di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unit produttive fino a 50 dipendenti.

4. Qualora se ne ravvisi la necessit, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unit, il numero degli assumendi elevato all'unit superiore.

5. L'apposizione del termine priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

 6. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.

7. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non ammessa nei casi seguenti:

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unit produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dellarticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

presso unit produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dellorario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

8. L'assunzione a tempo determinato pu essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dellastensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

9. La durata massima del contratto pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa leventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

10. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso a carico del datore di lavoro.

11. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

12. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

13. Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuit, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

14. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilit, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

15. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro.

16. Al lavoratore con contratto a tempo determinato assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi allesecuzione del lavoro.

17. Lazienda fornir ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.

18. Ai lavoratori che abbiano prestato attivit lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi gi previste dallart. 23, comma 2, della legge 28.2.1987, n. 56, riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto

di lavoro ed il lavoratore pu esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volont al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parit di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale lanzianit di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parit, prevale la maggiore anzianit anagrafica.

19. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato utile ai fini del computo della anzianit di servizio

20. La durata minima dei contratti a termine di sei settimane e le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.

21. Ai fini dellart. 35 della legge n. 300/1970, utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.

22. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verr corrisposto quanto previsto dal secondo livello di contrattazione.

 

Art. 49 Contratto a tempo parziale

1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9 e 11 e 11 bis del presente contratto.

2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.

3. Lassunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalit:

a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dallart. 9 e 11 e 11 bis per il personale a tempo pieno;

b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dellanno;

c. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalit di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.

4. Allatto dellassunzione, lazienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non potr essere inferiore a 20 ore settimanali.

Il lavoratore gi assunto con contratto a tempo parziale pu richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente comma.

5. La prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale pu essere chiamato a svolgere fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione avverr senza interruzioni.

6. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.

7. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale pu essere svolto secondo modalit flessibili, che consentano la variabilit della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.

8. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate

oltre alle modalit flessibili anche modalit elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.

9. Ladozione da parte dellazienda delle modalit flessibili nonch delle modalit elastiche di cui ai commi 7 e 8 giustificata dalla necessit di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

10. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalit elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione gi concordata.

11. La disponibilit allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalit di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con lassistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.

Leventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento n ladozione di provvedimenti disciplinari.

12. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonch la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve essere comunicata da parte dellazienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario.

13. Per le sole ore prestate a seguito dellesercizio della variazione o della modifica disposte dallazienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nellatto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.

14. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche e/ o flessibili, il lavoratore ne pu dare disdetta con un preavviso di un mese.

15. Resta in ogni caso salva la possibilit, per le aziende per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

16. Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, facolt dellAzienda richiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:

a. necessit derivanti da incrementi temporanei di attivit produttiva;

b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali consecutivi.

Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione gi concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non pu integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento n ladozione di provvedimenti disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione

comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione gi concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo nellorario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite massimo

settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dagli articoli 5 e 3 rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale del presente CCNL.

17. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si dar luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.

18. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dellorario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale di cui allart. 9 e 11e 11 bis del presente CCNL.

19. Il personale a tempo parziale compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore tenuto ad assicurare.

20. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semifestivit previste dallart. 2 lettera c) della sezione prima della Parte speciale; i permessi retribuiti previsti dal precedente art. 18 comma 3 possono essere fruiti per intero.

21. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sar inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sar fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserver il tempo di lavoro parziale.

Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternit previsto dal comma 1 dellart. 8 della sezione prima della Parte speciale del presente CCNL potranno godere di un periodo di lavoro a part-time della durata di sei mesi.

22. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale alleffettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

23. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato pu fare richiesta di passare a tempo parziale. Lazienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.

24. In caso previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro tenuto a darne tempestiva informazione al personale gi dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unit produttive site nellambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali prevista lassunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dellimpresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

25. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia laccoglimento della stessa dovr risultare da atto scritto.

26. Nellesame delle domande pervenute, lazienda terr conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessit di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di et inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parit di condizioni, lazienda terr conto della maggiore anzianit di servizio.

27. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacit lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso lazienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni pi favorevoli per il prestatore di lavoro.

28. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.

29. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attivit presso unit produttive site nellambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali prevista lassunzione.

A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianit di servizio aziendale e, in caso di parit, quelli con maggiore anzianit anagrafica.

30. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dellanno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nellazienda non pu eccedere mediamente nellanno il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unit superiore), tale percentuale pu essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; in tali accordi dovr essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovr essere aumentato lorario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sar data priorit al personale gi in forza allazienda;

31. E consentita, comunque, lattivazione di contratti part-time sino a 10 unit purch non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nellunit produttiva.

32. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dellarticolo 35 della legge 300/70 come unit a tempo pieno.

 

 

Art. 50 - Apprendistato Professionalizzante

 

1. A decorrere dal 18 ottobre 2005 il presente articolato sostituisce lart. 5 del CCNL Trasporto Merci e lart. 63 del CCNL Assologistica. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.LGV 276/2003, si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.

2. In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto allart. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5 bis fino allapprovazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dellapprendistato professionalizzante rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori

di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, le parti concordano la seguente disciplina dellistituto dellapprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, lassunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.

3. Il contratto di apprendistato professionalizzante pu essere stipulato con lavoratori di et compresa tra i 18 e 29 anni ed finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per lacquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

4. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante pu essere stipulato a partire dal 17 anno di et.

5. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovr risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:

-La durata del periodo di apprendistato;

-Il piano formativo;

-La qualifica che potr essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.

6. Il contratto di apprendistato professionalizzante potr essere stipulato per i livelli compresi tra il 5 ed il 1 inclusi del CCNL Trasporto Merci e tra il 6 ed il 1 per il CCNL Assologistica;

7. Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali

pari a 4 settimane. Detto periodo sar ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore che nellambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti alluopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verr computato sia agli effetti del periodo previsto dallapprendistato, sia agli effetti dellanzianit di servizio.

8. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:

-24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4 e 5 (5 e 6 CCNL Assologistica);

-36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3 e 3 Super

(3 e 4 CCNL Assologistica);

-36 mesi: per gli autisti inquadrati nei livelli 3 e 3 Super (3 e 4 CCNL Assologistica);

-48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 1 e 2.

9. Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternit o per le altre cause previste dal T. U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verr prolungato per la stessa durata dellassenza.

10. I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso pi datori di lavoro, cos come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero agli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dellassolvimento degli obblighi formativi, purch laddestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.

 

11. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per lapplicazione del titolo III della Legge 300/70.

12. Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante confermata la normativa di cui agli articoli 7 e 10, rispettivamente della sezione prima e seconda della Parte speciale del presente CCNL.

13. La facolt dassunzione con contratto dapprendistato professionalizzante non esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione fino a 5 unit non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unit, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato dar diritto al recupero di 1 unit. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

14. Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovr essere accompagnato da un Tutor. Per quanto concerne lapprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3 e 3 super (3 e 4 per CCNL Assologistica), considerando che per la guida dei veicoli industriali gi necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneit

tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dallaffiancamento fisico del tutor.

15. Nei confronti di ciascun apprendista lazienda tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna allazienda stessa, di 120 ore per anno per lacquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione pu essere erogata, in tutto o in parte, allinterno dellazienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.

16. Le attivit formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sar dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.

17. In sostituzione di quanto previsto dal comma 1 dellart. 53 del D.LGV 276/2003, si conviene che la retribuzione sia determinata in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondo la seguente scaletta:

contratto di 24 mesi

dal 1 al 12 mese compreso 70%

dal 13 al 24 mese 90%

contratto di 36 mesi apprendisti non autisti

dal 1 mese al 12 compreso 70%

dal 13 al 24 85%

dal 25 al 36 95%

contratto di 36 mesi apprendisti autisti

dal 1 mese al 12 compreso 93%

dal 13 al 24 96%

dal 25 al 36 100%

contratto di 48 mesi

dal 1 mese al 12 compreso 70%

dal 13 al 24 80%

dal 25 al 36 85%

dal 37 al 48 95%

 

18. Conformemente al DM 20 maggio 1999, le attivit formative trasversali sono cos articolate:

a) competenze relazionali

b) competenze in materia di organizzazione ed economia

c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL

d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro

La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sar effettuata nel primo anno.

19. La formazione formale a carattere professionalizzante finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche che lapprendista dovr acquisire nel

corso del rapporto, ferma restando la possibilit di integrare e/o modificare i profili ed il Piano formativo in relazione alle specificit ed alla tipologia dellattivit svolta dallazienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante lapprendistato saranno registrare nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalit definite dalla normativa in materia.

20. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.

21. I Profili formativi saranno definiti nellallegato che former parte integrante del presente articolo.

22. Con cadenza annuale, a livello aziendale, verr fornita informativa alle RSA/RSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti. (da riportare nel capitolo Relazioni Industriali)

23. Per i contratti in essere al momento della definizione dellallegato sopra indicato continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione.

 

PROFILI FORMATIVI

 

I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.

Competenze tecnico professionali generali Parte comune a tutti i profili

 

¾ Conoscere il contesto di riferimento dellimpresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.

¾ Conoscere la collocazione della propria area di attivit nellambito dei servizi svolti dallazienda.

¾ Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dellazienda.

¾ Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attivit.

¾ Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

¾ Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza.

¾ Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.

 

Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi

 

2) Addetti alle attivit di amministrazione/segreteria

 

¾ Gestione flussi informativi e comunicativi

¾ Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico

¾ Trattamento documenti amministrativo contabili

¾ Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro

.. Gestione corrispondenza

 

3) Addetti alla contabilit

 

¾ Configurazione sistema della contabilit generale

¾ Principi ragionieristici di base

¾ Trattamento operazioni fiscali e previdenziali

.. Elaborazione bilancio aziendale

 

 

4) Addetti all amministrazione e finanza

 

¾ Sistema di contabilit generale e analitica

.. Elaborazione budget

¾ Controllo andamento economico - finanziario

¾ Gestione servizi bancari

.. Gestione acquisti

 

 

5) Addetti all amministrazione di filiale

 

¾ Conoscenza dei principi ragionieristici di base

¾ Gestione attivit di fatturazione e contabilit

¾ Predisposizione e gestione documentale

¾ Assistenza clienti e segreteria commerciale

.. Gestione incassi

 

 

6) Addetti alle risorse umane

 

¾ Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL

¾ Principi base di amministrazione e di gestione del personale

¾ Principi ragionieristici di base

¾ Sicurezza sul lavoro

 

7) Addetti allinternal auditing

 

¾ Conoscenza normativa del lavoro

¾ Individuazione ed applicazione dei meccanismi di sorveglianza

¾ Attivit di prevenzione e/o riduzione rischi

¾ Principi ragionieristici di base

 

8) Addetti ai servizi legali/assicurativi

 

¾ Conoscenza normativa contrattuale societaria ed amministrativa

¾ Predisposizione documentazione legale

¾ Attivit di supporto organi aziendali

¾ Contenzioso e precontenzioso

¾ Assicurazione e gestione rischi

 

9) Addetti alla qualit, procedure e certificazione

 

¾ Principi base di qualit, procedure e certificazione

¾ Conoscenza normativa di riferimento

¾ Analisi sistema aziendale

¾ Gestione/trattamento sistema qualit

 

 

10) Addetti alle vendite

 

¾ Programmazione azioni di vendita

¾ Gestione trattativa commerciale

¾ Attivit di televendita,sviluppo e supporto alla clientela

 

 

 

 

¾ Attivit di call center/assistenza clienti

 

11) Addetti alle attivit commerciali e di marketing

 

¾ Rappresentazione potenziali di zona

¾ Analisi mercato di riferimento

¾ Configurazione offerta di prodotto/servizio

.. Posizionamento prodotto/servizio

¾ Conversione operativa strategia commerciale

 

 

12) Addetti alle attivit informatiche

 

¾ Conoscenza di base dei sistemi informativi

¾ Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione

¾ Gestione operativa

¾ Manutenzione e supporto

¾ Sicurezza dei sistemi informatici

 

 

13) Addetti alle attivit di controllo, campionamento e certificazione.

 

¾ Controllo qualitativo e quantitativo delle merci

¾ Conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione

¾ Conoscenza principi base di fatturazione

 

 

14) Addetti alla gestione linee

 

¾ Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione

¾ Gestione risoluzione anomalie ed emergenze

¾ Gestione linee di collegamento

 

 

15) Addetti alle attivit tecnico, amministrative e commerciali nella gestione dei traffici

 

.. Valutazione scambi internazionali

¾ Predisposizione della documentazione

¾ Assicurazione delle merci

¾ Svolgimento attivit preparative al trasporto

¾ Conoscenza della normativa import\export

 

 

16) Addetti alla gestione della filiale

 

¾ Gestione commerciale e operativa reparto/settore

¾ Amministrazione conto economico del reparto/settore

¾ Gestione risorse umane del reparto/settore

.. Assistenza clienti

 

 

17) Addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato

 

¾ Conoscenza della normativa e delle singole tariffe

¾ Conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti

¾ Gestione amministrativa e contabile

¾ Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico

¾ Conoscenza principi base rapporti commerciali

¾ Conoscenza dei pesi e delle misure delle unit di trasporto

 

 

18) Addetti alla gestione di traffico intermodale

 

¾ Capacit tecnico operative nella composizione dei treni blocco intermodali

¾ Capacit commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie, marittime e aeree

¾ Conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela

¾ Conoscenza dei pesi e delle misure di unit di trasporto

 

19) Addetti al magazzino

 

¾ Gestione spazi attrezzati di magazzino

¾ Movimentazione e lavorazione merci

¾ Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto

¾ Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci

 

 

 

 

¾ Rapporti con il personale terzo

¾ Nozioni su merci pericolose

 

 

20) Addetti alla logistica industriale

 

¾ Programmazione ciclo logistico integrato

¾ Amministrazione magazzino merci

¾ Pianificazione reti distributiva

¾ Gestione flussi informativi delle merci

¾ Rapporti con il personale terzo

 

 

21) Autisti di mezzi di trasporto

 

¾ Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci

¾ Gestione attivit documentale

¾ Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza

¾ Attivit inerenti alla corretta gestione del veicolo

¾ Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto

 

 

22) Addetti alla manutenzione dei veicoli

 

¾ Conoscenza tecnica dei veicoli

¾ Conoscenza principi base in tema di attrezzature dofficina/carrozzeria e loro manutenzione

¾ Primaria manutenzione e preparazione del veicolo

¾ Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria

¾ Interventi di riparazione

 

23) Addetti alle macchine di movimentazione

 

¾ Acquisizione abilitazione allutilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui prevista la patente

¾ Conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio

¾ Conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione

 

24) Addetti alla gestione impianti

¾ Conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica

¾ Conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione

¾ Conoscenza processo distributivo

 

25) Addetti alle attivit di guardie particolari giurate

¾ Conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza

¾ Conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza

¾ Uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione

¾ Addestramento maneggio delle armi

 

26) Addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica

 

¾ Conoscenza e pratica di macchinari conta banconote

.. Compilazione modulistica

¾ Gestione operativa monete e bancanote

¾ Riconoscimento e selezione delle banconote

 

 

27) Addetti alle pratiche automobilistiche

 

¾ Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli

¾ Normativa sulle patenti di guida

¾ Norme sullaccesso alla professione di autotrasportatore

¾ Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio

 

 

28) Addetti alle operazioni di trasloco

 

.. Tecniche di imballaggio

¾ Carico e stivaggio

¾ Scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino

 

 

 

 

¾ Smontaggio dei mobili

.. Inventario operativo

.. Custodia in magazzino

 

 

29) Addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi

 

¾ Ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare

¾ Valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti darte o di valore; presenza

di pianoforti o di pezzi pesanti es. casseforti

¾ Conoscenza delle procedure per lottenimento delle autorizzazioni per loccupazione di

suolo pubblico

¾ Elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti coperture assicurative

del materiale da traslocare.

 

Art. 51 - Contratto di Inserimento/Reinserimento

 

1. In conformit allaccordo interconfederale dell11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare linserimento o il reinserimento di un lavoratore.

2. Il contratto di inserimento/reinserimento stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato.

Nel contratto saranno indicati:

La durata;

Il periodo di prova;

Lorario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);

Il livello retributivo.

Nel progetto saranno indicati:

Il livello retributivo al conseguimento del quale preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

La durata e le modalit formative.

Il progetto individuale definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire ladeguamento delle competenze professionali del lavoratore.

3. La durata massima del contratto di inserimento/reinserimento sar:

18 mesi per progetti relativi ai livelli Quadri, 1 e 2 e 3 S (3 CCNL Assologistica);

12 mesi per i progetti relativi ai livelli 3 e 4 (4 e 5 CCNL Assologistica).

18 mesi per le assunzioni di cui alla legge 12-3-1999 n. 68 e ss. mm.

Nellipotesi di reinserimento di lavoratori con professionalit compatibili potranno essere definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle previste dal presente articolo.

4. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.

In attesa della definizione delle modalit di attuazione dellart. 2, lett. i), del D. Lgs. 276/2003, in materia di libretto formativo, la registrazione delle competenze sar effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sar messa a disposizione del lavoratore a richiesta.

5. Il periodo di prova ed i trattamenti economici in caso di malattia/infortunio sono analoghi a quelli previsti per il restante personale. Nel caso in cui il contratto sia trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento sar considerata valida ai fini della maturazione dellanzianit aziendale per il conseguimento degli aumenti periodici di anzianit.

6. Il lavoratore sar assegnato ad un livello in meno in caso di progetti finalizzati ad inserimenti sino al 4 livello e due livelli in meno nei restanti casi.

7. La facolt dassunzione con contratto dinserimento/reinserimento non esercitatile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti dinserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unit non confermate. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

 

 

 

 

Art. 52 - Lavoro Somministrato

1. La somministrazione a tempo determinato una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro

2. La durata massima del contratto di somministrazione di 18 mesi ed prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.

3. Il contratto di lavoro somministrato attivabile nei seguenti casi:

attivit cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;

Quando lassunzione abbia luogo per lesecuzione di unopera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

Per lesecuzione di particolari servizi che per la loro specificit richiedano limpiego di professionalit e specializzazioni diverse da quelle impiegate;

Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto

4. Il contratto di lavoro somministrato vietato nei seguenti casi:

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unit produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dellarticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

presso unit produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dellorario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

5. LAzienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessit di stipulare il contratto, limpresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;

Ogni 12 mesi, anche per il tramite dellassociazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

6. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dallimpresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a n 5 prestatori, purch non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricomprasi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

 

P A R T E  S P E C I A L E

 

Sezione prima - CCNL trasporto merci

 

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti alle organizzazioni firmatarie il CCNL trasporto merci 13.6.2000 ovvero a quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.

 

Art. 1 - Flessibilit

1. Qualora siano preventivamente concordati con le R.S.U., ovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilit dell'orario di lavoro l'impresa pu stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.

2. La diversa modulazione dell'orario settimanale potr riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalit dei dipendenti dell'impresa.

3. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilit, non potr superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovr essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensit produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.

4. In regime di flessibilit, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando la compensazione di cui al precedente comma, verr corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui avvenuta la maggiore prestazione.

5. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.

6. Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto spetter la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilit oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% gi erogato; il pagamento sar dovuto con le spettanze di fine lavoro.

Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dallart.18.

7. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sar effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra n gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volont (malattia, infortunio, maternit, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potr essere effettuata al termine della causa impeditiva.

8. Ai lavoratori che, per comprovate necessit, non fosse possibile osservare il programmato regime di flessibilit, saranno concesse le opportune deroghe.

 

Deroghe

1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attivit di carattere stagionale, comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dellorario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimodi 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dellorario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.

Tale deroga potr essere attivata per una sola volta nellanno.

La retribuzione di tali ore verr corrisposta con la maggiorazione del 20%.

Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalit di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali. Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica lapplicazione della suddetta deroga.

2) In considerazione delle particolarit attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, e consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilit relativamente alla prestazione del sabato,per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nellanno.

Tale limite non cumulabile con le 150 ore di cui allart.10, comma 3.

La retribuzione di tali ore verr corrisposta con la maggiorazione del 20%.

Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalit di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS territoriali.

Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica lapplicazione della suddetta deroga.

 

Art. 2 - Giorni festivi

1. Sono considerati giorni festivi:

a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art.10 della Parte comune del presente

CCNL;

b) le seguenti festivit nazionali ed infrasettimanali:

1) Capodanno (1 gennaio)

2) Epifania (6 gennaio) D.P.R. 28.12.1985 n.792

3) S. Pasqua (mobile)

4) Luned dopo Pasqua (mobile)

5) Anniversario Liberazione (25 aprile)

6) Festa del Lavoro (1 maggio)

7) Festa della Repubblica (2 giugno)

8) Assunzione (15 agosto)

9) Ognissanti (1 novembre)

10) Immacolata Concezione (8 dicembre)

11) S. Natale (25 dicembre)

12) S. Stefano (26 dicembre)

13) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festivit da concordarsi tra l'azienda e le R.S.A. o, in mancanza con le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono.

Fermo restando il minimo di 13 festivit, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorit nell'elenco dei giorni festivi, si intender riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle localit, in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festivit, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festivit in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime;

c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potr andare oltre le ore 13 ed eccedere la met dell'orario normale giornaliero.

2. Per le festivit di cui al punto b), escluse invece le semifestivit di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festivit dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.

3. Uguale trattamento spetter al lavoratore che in tale festivit coincidente con il sabato, la domenica o con altra festivit, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.

4. Lo stesso trattamento dovuto, per le festivit coincidenti con la domenica o con altra festivit, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivit col giorno di riposo compensativo.

5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festivit infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sar tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.

6. In caso di prestazione d'opera nelle festivit elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sar corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dal successivo art.4.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.

 

Art. 3 - Retribuzione

1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori composta da:

 

1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;

2) eventuali aumenti periodici di anzianit;

3) eventuali altri aumenti comunque denominati;

4) premi di operosit, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui allart. 45 del CCNL 1/3/1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);

5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 della Parte comune del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);

6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianit fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;

7) eventuale indennit di mensa nella localit ove esiste;

8) indennit di funzione per i quadri.

 

2. Non fanno parte della retribuzione le indennit di cui agli artt.13 e 26 della Parte comune nonch allart.6 della Parte speciale sezione prima e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art.6 della Parte speciale sezione prima.

 

 

3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.

4. La retribuzione sar corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.

5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avr facolt di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennit di licenziamento e di mancato preavviso.

6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovr essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Deroga

La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art.9 della Parte comune,

non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

 

Nota

A decorrere dall1.1.2001 lindennit di contingenza stata conglobata nei minimi tabellari unitamente llEDR di lire 20.000 mensili.

Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, stato stabilito - con CCNL12.11.1983 - nelle seguenti misure:

 

 

Livello Lire Euro

Quadri (ex 1 Super)   41.135 21,24

1                                   41.135 21,24

2                                   37.225 19,23

3 Super                       34.535 17,84

3                                   33.920 17,52

4                                   32.820 16,95

5                                   32.335 16,70

6                                   31.845 16,45

 

 

Art. 4 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festivit  nazionali e infrasettimanali

1. Il lavoratore non pu rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festivit nazionali e infrasettimanali.

2. considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.

3. considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.

4. considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.

5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festivit nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dal precedente art.3:

-lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)

a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%

b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%

c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%

- lavoro domenicale con riposo compensativo

a) diurno: maggiorazione 20%

b) notturno: maggiorazione 50%

- lavoro nelle festivit nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale)

 

a) maggiorazione: 50%.

 

Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore

 1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non pu superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.

1 bis: per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potr richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.

 

1 ter: L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) dar luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale.

 

2. Il lavoratore, se necessario, tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.

3. considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt.9, 11 e 11 bis.

4. considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. altres considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art.12 della presente sezione.

5. considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.

6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dal precedente art.3:

- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;

- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal luned al venerd): maggiorazione 50%

- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del luned (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal marted al sabato): maggiorazione 50%

- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%

-lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%

-lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.

7. Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art.4, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art.4 per il lavoro notturno.

8. Agli effetti del presente articolo, nonch del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prender per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al precedente art.3.

9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.

10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle R.S.U. le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.

11. La comunicazione di cui al comma precedente dovr essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.

12. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facolt di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalit, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalit di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali dell'orario di lavoro di cui al Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692.

 

BANCA ORE

1. Le parti convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:

a. Le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3;

b. Tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.

2. Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

3. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potr richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovr darne comunicazione scritta allAzienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avr validit per lintero anno successivo.

4. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.

5. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverr su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avr priorit rispetto allutilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potr avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.

6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nellufficio/reparto nel giorno e/o elle ore richiesti, con il limite minimo di una unit per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si far riferimento allordine cronologico delle stesse.

7. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.

8. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.

9. Le ore di cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi.

Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di

maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dellanno di maturazione.

 

Art. 6 - Rimborso spese - Indennit equivalenti

 1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda corrisponder:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale dovuto il rimborso della prima classe);

b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore dall1.1.2006:

EURO

1 - prima colazione 1,96

2 - pranzo 24,49

3 - cena 24,49

4 - pernottamento 57,09

 

c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) dovuto anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro per l'intervallo di cui al comma 8 dell'art.9 della Parte comune ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito.

2. Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarit delle missioni stesse.

3. Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonch il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennit di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.

A decorrere dall1.1.2006 le misure dell'indennit di trasferta sono le seguenti:

 

1 - per i servizi in territorio nazionale

 

 EURO

dalle 6 alle 12 ore 19,81

dalle 12 alle 18 ore 30,60

dalle 18 alle 24 ore 38,42

 

2 - per i servizi in territorio estero

dalle 6 alle 12 ore 27,64

dalle 12 alle 18 ore 40,24

dalle 18 alle 24 ore 57,01

 

4. I valori dell'indennit di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in occasione della verifica biennale della parte economica del presente CCNL.

5. Le misure per l'indennit di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti. 6. Lindennit di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e pu essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per lesenzione contributiva e fiscale.

Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.

7. Le differenze in pi rispetto ai valori esenti dallIRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennit sia erogata in modo non occasionale.

8. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avr diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.

9. Nell'ipotesi di pi servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si proceder, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libert in sede per consumare il pasto e semprech tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per

il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.

10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.

11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.4 e 5 essendo concordata l'indennit di lavoro notturno di cui all'art.14 della Parte comune del presente

CCNL.

 

Art. 7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.

A) Malattia

 

1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilit temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attivit lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.

2. L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Il lavoratore tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso reperibile durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato allazienda.

3. Il lavoratore tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.

4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festivit, il termine d'invio o di consegna posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.

6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalit sopra previste.

 

7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:

1) per 8 mesi se aventi anzianit di servizio non superiore a 5 anni;

2) per 12 mesi se aventi anzianit di servizio superiore ai 5 anni.

8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.

9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verr accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianit di servizio.

La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potr essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.

 

10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponder il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennit sostitutiva del preavviso.

11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potr risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ci non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianit agli effetti

del preavviso e del T.F.R..

 

B) Infortunio sul lavoro

Disposizioni normative

 

1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.

2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, D.P.R. 27 aprile 1955 n.547).

3. Il lavoratore obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entit. Il datore di lavoro tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorit di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.

4. Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.

5. Al lavoratore sar conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennit per l'invalidit temporanea.

6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo.

7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non obbligatoriamente assicurato all'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:

- per il caso di morte: 5 annualit di retribuzione globale

- per il caso d'invalidit permanente: 6 annualit di retribuzione globale.

8. Per la conservazione del posto di lavoro per invalidit temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.

 

C) Malattie professionali

1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le diposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).

 

D) Malattia ed infortunio sul lavoro

Disposizioni normative ed economiche comuni

 

1. Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art.5 della legge

n.300/1970, nonch la legge n.638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.

2. Il lavoratore tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00

- dalle ore 17,00 alle ore 19,00

in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorit.

3. Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.

4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessit di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.

5. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.

6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.

7. Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.

 

Disposizioni economiche comuni

 

1. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantit e modalit di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verr accordato

il seguente trattamento complessivo:

1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della met di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianit di servizio non superiore a 5 anni;

2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della met di essa per altri 7, se aventi anzianit di servizio superiore a 5 anni.

2. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennit dovute dall'INPS e dall'INAIL ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.

3. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennit afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.

4. La parte di indennit afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festivit cadenti di sabato e/o domenica, indennit disagio, ecc.) che in forza delle normative di legge in vigore rientrano nella base di calcolo, rester al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.

5. La parte di indennit afferente i ratei di 13a e 14a mensilit, e ove trattasi di indennit INAIL anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sar trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.

6. Resta inteso che qualora la parte d'indennit dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennit risulter acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si far luogo n a pagamenti n a ritenute.

7. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponder al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennit in relazione alle quali rimetter copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.

8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, data facolt di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore.

A richiesta il lavoratore tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennit

rilasciatogli dall'INAIL.

 

E) Cure termali

 

1. Le assenze per cure termali, cos come individuate dalle vigenti disposizioni di legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento:

- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sar applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma

1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.

2. La domanda all'azienda dovr essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.

3. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilit del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.

F) Tossicodipendenza

 

1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unit sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianit.

3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessit.

4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230.

5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonch per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumit e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumit e

la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanit, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalit stabilite dal decreto interministeriale.

6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumit e la salute dei terzi.

7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

 

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.1983 n.638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.

 

 

 

 

Art. 8 - Tutela della maternit

1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgvo n.151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternit, l'azienda deve comunque in tale evenienza:

a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dellart.20 del suddetto T.U., della facolt di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;

b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art.7 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di essa per il 5 mese ed il 50% di essa per il 6 mese.

2. L'inizio dell'assenza determinato dal certificato medico di cui all'art.21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art.17 del medesimo T.U..

3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto in loro esclusiva facolt di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).

4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL quando risultino pi favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianit di servizio.

6. Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui allarticolo 32 del T.U. sulla maternit deve preavvisare lazienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima ellusufruizione di tale diritto.

 

 

Art. 9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non pu essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

-mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello;

-mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2 livello;

-mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.

B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:

-mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello;

-mesi due per gli impiegati del 2 livello;

-mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.

C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

-mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1 livello;

-mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2 livello;

-mesi due per gli impiegati degli altri livelli.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della met.

D) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.

E) Per il personale viaggiante dei livelli 3 e 3 Super non in prova, quindici giorni di calendario, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.

2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennit pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.

4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennit, sar computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

5. in facolt della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ci derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

6. Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.

7. L'orario di tali assenze sar concordato col datore di lavoro che dovr tenere conto delle esigenze del lavoratore.

8. Il licenziamento dovr essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

 

Art. 10 - Composizione delle R.S.U.

Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. In allegato al presente CCNL viene riportato il relativo regolamento convenuto tra FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Il numero massimo dei componenti le R.S.U. il seguente:

 

- 3 componenti nelle unit produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;

- 4 componenti nelle unit produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;

- 6 componenti nelle unit produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;

- 9 componenti nelle unit produttive che occupano oltre 250 dipendenti.

 

Art. 11 - Previdenza

1. A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi, nel settore terziario mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati - con decorrenza dall'1 luglio 1973 - sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonch sulla 13a e sulla 14a mensilit.

3. Gli impiegati di et inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.

4. L'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge invece per le aziende che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto, il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti, fermo restando l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui al CCNL 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).

5. Le parti convengono altres che per il periodo successivo al momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andr a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi.

6. A decorrere dall'1 marzo 1991, il contributo per il trattamento di previdenza di cui al comma 1 del presente articolo dovuto anche per i quadri.

7. Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.lgv. n. 509/94, le parti convengono quanto segue:

le prestazioni del Fasc verranno attivate per il personale operaio, delle Aziende che versano contributi al Fasc, a partire dalla medesima data da cui decorreranno i contributi per la Previdenza integrativa ex 124/93 di cui allarticolo 35 della Parte comune;

per tutti i lavoratori di Aziende che versano contributi al Fasc che entreranno nel settore a far data dal 1/1/02 le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparit di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalit e con gli stessi requisiti previsti nellart. 7 del D.lgv. n. 124/93;

tutti i lavoratori gi iscritti al Fondo alla data del 31/12/01 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra previsto, sulla base dellaspettativa di migliori rendimenti conseguente allimpiego di capitali per un pi lungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno altres scegliere se destinarvi anche

quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota lattuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuer inoltre scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.

Dallapplicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad aver maturato una anzianit contributiva ai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianit;

agli attuali dipendenti che non preferiscano per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, allatto delluscita dal settore, le prestazioni ai sensi dellart. 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dellanno sulla base dei risultati di bilancio;

a decorrere dall1/1/2002 i contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a carico del lavoratore e del 3,1% a carico delle imprese, di cui la quota della 0,6% a titolo di adesione associativa delle imprese, secondo la convenzione di cui allart. 6 comma 3 del vigente Statuto.

8. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno per applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Nota a verbale

Nel caso di insorgenza di insormontabili problematiche giuridiche in relazione a quanto sopra pattuito le Parti provvederanno ad articolare le soluzioni atte ad inserire I lavoratori operai delle imprese che versano contributi al Fasc nel Fondo ex 124/93 di cui allarticolo seguente.

 

Nota a verbale della Fai

Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 7 del presente articolo, non edovuto dalle imprese associate alla FAI.

 

 

Sezione seconda - CCNL Assologistica

 

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti allAssologistica, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL

7.7.2000.

 

Art. 1 Rappresentanze sindacali unitarie

Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delleRappresentanze Sindacali Unitarie ed il relativo regolamento convenuto tra: FILT-CGIL, FIT-

CISL e UILTRASPORTI-UIL di cui all'allegato 2.

Il numero massimo dei componenti delle R.S.U./R.S.A. il seguente:

 

- 3 componenti nelle unit produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;

- 4 componenti nelle unit produttive che occupano da 71 a 125;

- 6 componenti nelle unit produttive che occupano da 126 a 300;

- 9 componenti nelle unit produttive che occupano oltre 300.

I compiti delle R.S.U./R.S.A., in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuitealle R.S.A. di cui all'art. 19 della L. 20.5.70 n. 300.

 

Art. 2- Orario di lavoro normale in regime di flessibilit

Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o pi periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.

Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilit, per tutta l'unit produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensit produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensit produttiva.

In tal caso l'orario normale di lavoro sar articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verr corrisposta la maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento medesimo.

Previo incontro con le R.S.U./R.S.A. saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensit produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilit.

I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilit.

La presente normativa sulla flessibilit non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.

 

Art. 2 bis Orario di lavoro normale in regime di flessibilit

Il presente regime di flessibilit utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle R.S.U./R.S.A. con almeno 24 ore di anticipo.

Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilit consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.

Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40 saranno retribuite con la maggiorazione del 17%.

Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono retribuite con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con l'assorbimento della maggiorazione del 17% di cui al comma precedente.

In tal caso l'orario normale di lavoro sar articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

Art. 3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

 

E' considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrat-tuale giornaliero e settimanale.

E' considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.

L'azienda ha facolt di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 oregiornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle 22 alle ore 6 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 24 e dalle I alle 5del mattino.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di riposo settimanali o negli altri giorni festivi o nei giorni di riposo compensativo.

E' considerato lavoro a turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.

E' considerato lavoro a turni non avvicendati quello eseguito continuamente in ore notturne e non alternato con prestazioni diurne.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo,

da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti:

1) lavoro straordinario o supplementare diurno feriale.. 25%

2) lavoro straordinario o supplementare notturno feriale. 50%

3) lavoro straordinario o supplementare diurno festivo..... 65%

4) lavoro straordinario o supplementare notturno festivo.. 75%

5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi.. 50%

6) lavoro notturno compreso in turni avvicendati.. 25%

7) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.. 25%

8) lavoro domenicale degli impiegati con riposo compensativo a turno prestabilito:

a) per le ore normali di lavoro.. 20%

b) per le ore straordinarie o supplementari... 50%

9) lavoro notturno compiuto dal guardiano.. 25%

10) lavoro straordinario o supplementare effettuato nel sesto giorno della settimana ..40%

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione individuale mensile per il divisore orario di cui al successivo art.6.

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

All'impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in continuazione di lavoro o non tempestivamente preavvisate o nei giorni considerati festivi di cui all'art. 22 (giorni festivi) nel caso di prestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative, l'azienda dovr corrispondere un compenso non inferiore alla met della retribuzione di fatto, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dal presente articolo; superando le 4 ore, l'intera giornata.

Qualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per tutte le ore di servizio si far luogo al trattamento previsto dal presente articolo.

Qualora loperaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per motivi non a lui imputabili, non effettui alcuna prestazione d'opera, sar corrisposta un'indennit non inferiore a 2 ore di retribuzione

di fatto.

 

Art. 4- Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) le festivit nazionali:

1) anniversario della liberazione (25 aprile)

2) festa del lavoro (1 maggio)

c) le seguenti festivit:

1) Capodanno (1 gennaio)

2) Epifania (6 gennaio)

3) Festa della Repubblica (2 giugno)

4) Assunzione (15 agosto)

5) Ognissanti (1 novembre)

6) Immacolata Concezione (8 dicembre)

7) Santo Natale (25 dicembre)

8) Santo Stefano (26 dicembre)

9) Giorno successivo alla Pasqua

10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.

Qualora una delle festivit di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione difatto. Le 00.SS. periferiche, per le festivit di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica,

concorderanno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festivit sostitutive.

In tal caso non si dar luogo al trattamento economico previsto al comma precedente. Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno

della settimana, fermo restando che non dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivit con il giorno di riposo compensativo.

In quelle localit di cui la Festa del Patrono coincide con altra festivit di cui alle lettere b) e C)

le associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festivit, in modo da mantenere invariato il numero delle stesse.

Il lavoro nelle festivit indicate nella lettera a) consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 10 (Riposo settimanale) della Parte comune del presente CCNL; il lavoro nelle festivit indicate nelle lettere b) e c), consentito nei casi di riconosciuta necessit. Comunque l'effettuazione del lavoro in tali giornate compensato col trattamento economico di cui al precedente art.3, lavoro straordinario, notturno e festivo.

Qualora le festivit indicate nelle lettere b) e c), ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione, ridotta ai sensi del successivo art.10 (trattamento malattia - inforttnio), l'azienda integrer tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione di fatto.

 

Art. 5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia

Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi, portieri e guardiani, lorario normale lavorativo di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.

Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue,qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuit del lavoro.

 

 

Art. 6 Retribuzione: corresponsione e divisori

La retribuzione sar corrisposta con cadenza mensile.

La retribuzione dovr essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e comunque non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verr consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dellAzienda, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, lelencazione delle trattenute e lindicazione dei giorni di ferie e permessi utilizzati e residui.

In caso di contestazione su uno o pi elementi costitutivi della retribuzione, dovr essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestate, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui lazienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2% in pi del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potr risolvere il rapporto di lavoro con diritto allintero trattamento di liquidazione ed allindennit di mancato preavviso.

La quota oraria di retribuzione fissata nella misura di 1/173 della retribuzione mensile fino al 31.12.2001, 1/170 a partire dall1.1.2002; quella giornaliera fissata nella misura di 1/26.

 

Art. 7 - Elementi della retribuzione

Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:

minimo tabellare: trattamento base retribuzione individuale: minimo tabellare, indennit di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianit e superminimi;

retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;

retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennit di mensa, eventuale indennit malarica e di lontananza. indennit di disagio e indennit maneggio denaro.

 

Art. 8 Mense aziendali / indennit di mensa

Qualora non esista una mensa aziendale, verr corrisposta ai lavoratori un'indennit sostitutiva di . 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.

Leventuale fruizione dei servizi mense avverr alle condizioni concordate localmente.

Il lavoratore che, per sua volont, non usufruisca della mensa, l dove esiste non ha diritto alla predetta indennit sostitutiva.

L'indennit sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennit sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festivit e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.

 

 

Art. 9 Indennit di reperibilit

Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponder un'indennit minima di reperibilit di 25,82 lorde mensili, per dodici mensilit.

Tale indennit non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere per lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.

Le professionalit interessate ed i tempi di reperibilit verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

 

 

 

Art. 10 - Trattamento di malattia e infortunio

L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in mancanza della comunicazione, l'assenza verr considerata ingiustificata.

Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all'azienda nei termini e secondo le modalit previste dalle vigenti norme di legge, il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il caso di giustificato impedimento.

Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per consentire il controllo della incapacit lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.

Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.

Sono fatte salve le eventuali documentate necessit di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore dar preventiva informazione all'azienda.

Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nella ore di reperibilit considerato assente ingiustificato.

Ogni mutamento di indirizzo di reperibilit durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.

Costituisce altres giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attivit lavorativa, durante l'assenza per malattia.

In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.

L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesser comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con pi malattie.

Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione di fatto netta, comprensiva dell' indennit di turno continuativamente corrisposta, per i primi 6 mesi e met di essa per i successivi 6 mesi.

Nel caso di infortunio sul lavoro, l'azienda integrer per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta di fatto, dal primo giorno fino alla guarigione clinica eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.

Il trattamento economico sopra stabilito cesser qualora il lavoratore con pi periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro, raggiunga, in complesso, durante 30 mesi consecutivi i 12 mesi di malattia o di infortunio non sul lavoro.

Superato il termine di conservazione del posto, lazienda potr risolvere di pieno diritto, il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il licenziamento, compresa lindennit sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia o dellinfortunio non sul lavoro, oltre i 15 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli pu risolvere il rapporto con il diritto alla sola indennit di anzianit.

Ove ci non avvenga e lazienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, con maturazione dellanzianit agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Lazienda anticiper il trattamento a carico degli istituti assicurativi a termine di legge.

 

Art. 11 Aspettativa

Al lavoratore che abbia una anzianit di servizio non inferiore a tre anni, lAzienda pu concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui allart.36 trattamento malattia infortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per documenta-

te ulteriori necessit di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.

Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianit, lAzienda pu concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessit personali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della necessit, che ha motivato la richiesta stessa.

Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, ne maturazione di alcun effetto contrattuale.

 

Art. 12 Tutela tossicodipendenti e loro familiari

Le parti in attuazione di quanto previsto della legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue:

i lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unit Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta allesecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il lavoratore che intende avvalersi della facolt di cui sopra dovr avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dellinizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessit. Gli interessati dovranno avanzare relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dellinizio ellaspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonchlattestazione di cui sopra.

I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione a trattamento riabilitativo.

Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.

Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa lazienda potr ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

 

Art. 13 Trattamento di missione e trasferta

Al dipendente in missione di servizio, lazienda corrisponder:

a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla prima classe);

b) il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalit, quando la durata del servizio obblighi limpiegato a sostenerle;

c) il rimborso delle spese vive necessarie per lespletamento della missione;

d) una indennit pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre 12 ore e sino a 24 ore.

Se la missione dura pi di 24 ore, detta indennit va calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione di fatto per il numero dei giorni di missione.

Il trattamento del comma d) assorbe leventuale compenso per impreviste anticipazioni o protrazioni di orario richieste dalla missione.

 

Art. 13 Rimborso spese per rinnovo porto darmi

LAzienda rimborser allinteressato le spese di rinnovo del porto darmi, e rinnovo della licenza

di guardia giurata.

 

Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed il caso di licenziamento per giusta causa) non pu essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati ed intermedi che non hanno superato i 5 anni di servizio:

 

3 mesi per gli impiegati del 1 livello ed 1 livello super;

2 mesi per gli impiegati del 2 livello;

40 giorni per gli impiegati e gli intermedi del 3 livello;

1 mese per gli impiegati e gli intermedi del 4, 5 e 6 livello;

 

b) per gli impiegati e gli intermedi che hanno superato i 5 anni ma non hanno superato i 10 anni di servizio:

4 mesi per gli impiegati del 1 livello e 1 livello super;

3 mesi per gli impiegati del 2 livello;

2 mesi per gli impiegati e gli intermedi del 3 livello;

1 mese e 15 giorni per gli impiegati e gli intermedi del 4, 5 e 6 livello;

 

c) per gli impiegati ed intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio:

5 mesi per gli impiegati del 1 livello e l livello super;

4 mesi per gli impiegati del 2 livello;

3 mesi per gli impiegati e gli intermedi del 3, 4, 5 e 6 livello;

 

d) 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianit fino a 2 anni;

 

15 giorni lavorativi per gli operai con anzianit oltre i 2 anni.

In caso di dimissioni, i suddetti termini per gli impiegati sono ridotti alla met.

I termini di disdetta decorrono per gli impiegati dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennit pari all'importo della retribuzione definita nell'art. 57 per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennit sar computato agli effetti della indennit di anzianit.

Al lavoratore licenziato si riconosceranno, durante il corso del preavviso, due ore giornaliere di permesso per la ricerca di nuova occupazione.

La distribuzione di tali permessi sar stabilita di comune accordo tra le parti.

Tanto il licenziamento che le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

Il periodo di preavviso non pu coincidere con il periodo delle ferie.

 

Una tantum rinnovo CCNL

Le OO.SS. stipulanti il rinnovo del CCNL Logistica, autotrasporto e spedizioni, vista la grande mole di iniziative e di impegno profuso, fanno appello ai lavoratori e lavoratrici dipendenti delle aziende del settore, affinch partecipino con un proprio contributo alle attivit svolte.

 

Con questo contributo le OO.SS. Stipulanti copriranno parte dei costi sostenuti per il rinnovo contrattuale.

 

Il contributo, pari a 30 euro, avverr per mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro con le seguenti modalit:

 

Aziende iscritte al Fasc attraverso un incremento del contributo mensile a carico del lavoratore da versare al Fasc pari allo 0,2% sino al raggiungimento dei 30 euro;

Aziende non iscritte al Fasc attraverso la trattenuta di 15 euro da effettuare nella retribuzione del mese di marzo 2007 e dei restanti 15 euro con la retribuzione del mese di settembre 2007

Ai lavoratori e lavoratrice iscritte alle OO.SS. stipulanti, il contributo non sar trattenuto in quanto gi compreso nella normale quota associativa mensile di adesione.

Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissione nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dall15 al 26 gennaio 2007.

 

I Lavoratori e Lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell'Azienda entro il termine perentorio del 26 gennaio 2007.

 

Le quote per le attivit sindacali di rinnovo contrattuale saranno versate dalle Aziende o in alternativa dal Fasc sul c/c bancario n 100000006420, CIN L, ABI 01025, CAB 03240 intestato a Filt-Fit-Uilt rinnovo contratto presso la banca San Paolo Imi Filiale n. 37, Via Campania 49 Roma 1