DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2003, n.66
Attuazione delle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 - Suppl. Ord.)
Titolo
I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica
alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come
modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente
decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite
dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione
del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato
ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un
lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui
orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato
quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su
una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire
da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla
estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi,
nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a
partire da una installazione offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano
di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del
lavoro, causino lesioni a
se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la
loro salute, a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le
disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di
attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente
di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nella aviazione
civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per
quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie
e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni contenute nel presente
decreto non trovano applicazione unicamente in presenza di particolari esigenze
inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e
sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi
espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con
decreto del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica
anche agli apprendisti maggiorenni.
Titolo II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai
fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata
media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni
caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi[A1].
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso
elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano
più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza
del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per
territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per
adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve
essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i
contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il
ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un
pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o
simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici
competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in
tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi
in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo
compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le
ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di
cui all'articolo 4.
Titolo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve
essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la
cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto
di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo
diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di
cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e
dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con
le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in
un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il
personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di
forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate,
nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e
operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto
o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge
in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo
stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso
complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale
corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio
1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono
la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le
deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività
aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel
decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni,
pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma
2, lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse
modalità il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel
caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a),
b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito
dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può
essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità di regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le
competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei
lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere
preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se
costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo
applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le
organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite
dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione
va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite
dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i
servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto
in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia
disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale
definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici
indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le
disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti
economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse
a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il
predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso
in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non
industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro
notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al
rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed
equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate
misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26
giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che
comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà
assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e
disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le
soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti
applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite
dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della
disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923
e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e
10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi,
sia in mare che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o
di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6
dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle
condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di
trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli
dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto
alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali,
di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e
amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle
agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n.
154 e all'art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree
operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso
indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di
servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e
aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di
produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia
elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali
limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di
distribuzione di carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti
balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da
a) a n) del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti
nel presente decreto legislativo mediante decreto del ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per
quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro
notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a
livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente
più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole
fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi
al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un
decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo
comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il
luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle
persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese
di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o
alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività
dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di
ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione
del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti
domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto
per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto
passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2°
periodo, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in
particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarità del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei
quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente
imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può
derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui
il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di
una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di
pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano
accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non si
applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può
essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di
altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a
domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al
personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende
autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al
rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si
applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da
pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su un
periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di
quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve
superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere
inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di
due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo
tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato
di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere
sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende
autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni
contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n.
138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo.
[A1]Multiperiodale