Decreto Part-time
Decreto
legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla
direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time
E decreto legislativo 100/2001 (modifiche)
ARTICOLO 1
Definizioni
1.Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo
pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal
contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello
in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che
hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato,
possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo
una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2,
provvedendo a determinare le modalità temporali, di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa a orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di
carattere retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
ARTICOLO 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1.Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini
e per gli effetti di cui all’articolo 8 comma 1. Il datore di lavoro è
tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di
copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte
salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare
le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e
il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro
a tempo parziale è continuata puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole
difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma
7.
ARTICOLO 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1.Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3,
4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo
1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di
anno; ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal
contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere a un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attese delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo
restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata settimanale
dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori a
un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in
ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto
dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la
facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2, di applicare una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a
quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a), i
contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata covenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta
per la singola ora di lavoro supplementare.
5.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i
limiti trimestrale e annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si
intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa
a tempo parziale.
6.Le ore di lavoro supplementari di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una
maggiorazione del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale
di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì
stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su
richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di
lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale.
7.Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della
distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di
prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle
quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella
inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
8.L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta
in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì
in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione
oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui al
medesimo comma 7.
9.La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel
patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità
di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa,
nonché di quanto previsto dal comma 11.
10.Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata
dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di
un mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma
7 determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità
di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di
rinunciare al preavviso.
11.Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al
comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
12.A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore
di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente concordata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in
materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13.L’effettuazione
di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo
svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi
esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a
tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle
previste dall’articolo 1. comma 2, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,
applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione a altre ipotesi di assunzione con contratto a
termine consentite dalla legislazione vigente.
14.I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di
mediazione fra domanda e offerta di lavoro, di cui rispettivamente gli articoli
4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai
lavoratori interessati a offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale
informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la
mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai
fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del
medesimo articolo 10.
15.Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al
comma 3, e clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare
nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti
alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre
effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore a
un anno.
ARTICOLO 4
Principio di non discriminazione
1.Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e
delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di
lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso a iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi
sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite
previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi
quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere
a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo
dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale
di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3,
di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più
che proporzionale.
ARTICOLO 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a
tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su
richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è
tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti
a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 Km
dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti
alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza
nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente
dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto
della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione
lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei
locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà
essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo
alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del
ministro del Lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata
dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore
dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti
pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal
decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale a
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli
occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
ARTICOLO 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1.In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato
al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1, con
arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di
quello pieno.
Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita'
indicate nelle lettere c) e d);";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze
sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni
e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma
2; i contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione d'anno;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma
2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste
dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore
ordinarie.";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse
dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si
applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi
possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a
tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta
in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del
preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in
questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni
retributive stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in
favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al
medesimo comma 7.";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate
ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di
attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in
forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potra'
essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di
un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque
mesi, prevedendo la corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti
collettivi determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della
possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e
possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali
possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha
facolta' di rinunciare al preavviso.";
6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30
settembre 2001";
c) all'articolo 5:
1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono
sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo
pieno.";
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui
all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.