Legge 368/2001 Tempo determinato
alcune note
Con
l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, - con l’avallo di due sole
delle tre Confederazioni sindacali storiche-CISL e UIL- approvato in
applicazione della direttiva Comunitaria 1999/70/CE, la vecchia legge n. 230
del 1962 sul contratto a tempo determinato che disponeva una casistica di
ipotesi legittimanti la stipulazione dei contratti a termine (quale alternativa
residuale al contratto di lavoro a tempo indeterminato), è stata abrogata, cioè
soppressa.
Ora
– all’insegna dello “scordatevi del posto
fisso” - il rapporto di lavoro a
termine sopravanza (piuttosto che affiancare) in sede di nuove assunzioni il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Anche perché oltre a
consentire un recesso alla scadenza del termine, il contratto a tempo
determinato viene (e sempre più, verrà) comodamente
utilizzato come prolungato “periodo di prova” indiretto, ai fini della
scrematura o individuazione degli eventuali lavoratori destinatari per “affidabilità”
(in senso lato e discrezionale) dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Abolite le causali in esclusiva
legittimanti il ricorso al contratto a termine, il decreto legislativo n.
368/2001 conferitrice una assoluta discrezionalità all’azienda per la sua
attivazione cioè quando ricorrono “ ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (art. 1). In buona sostanza,
praticamente sempre.
Nel nuovo CCNL del Merci questo sembra
superato dall’elencazione (dalla lettera
a alla lettera K) di una serie di limiti che la rendono rigida. Ad una lettura
attenta l’elenco sopracitato non indica dei veri limiti ma aree di applicazione
molto vaste – a maglia larga- perchè i pochi divieti rimangono identici a
quelli elencati dalla legge!).
Infatti,
gli unici divieti per la stipulazione di un contratto a termine sono i seguenti: (CCNL Nuovo art.6)
a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
b) nelle unità produttive in cui nei 6 mesi precedenti si sia dato corso a riduzioni di personale ex lege 223/91 (a meno che i ccnl non lo consentano anche in tale ipotesi);
c) nelle unità produttive in cui sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario (per effetto ad es. di ricorso a contratti di solidarietà);
d) da parte di aziende sostanzialmente non in regola con la
legislazione sulla sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. n. 626/94.
L’ Art.
18 ( l. n. 300/70) e il contratto a termine
Questa legge contribuisce all’erosione della "cittadella del lavoro a tempo IN-determinato”
Fallito il disegno del centro destra nell’azione
di eliminare con un tratto di penna l’ Art. 18 dello Statuto( licenziamento per
giusta causa) grazie alle massicce mobilitazioni dei lavoratori, il governo ha messo
in piedi un azione di agiramento dell’efficacia
dell’art.18 attraverso un azione di erosione dei diritti dei
lavoratori a partire dall’ammissione ed amplificazione di una indeterminata
gamma di contratti del lavoro a termine determinando un restringimento dell'area
applicativa dell'art. 18 l. n. 300/1970 attraverso:
In questo contesto appare ragionevole ipotizzare un rapido turn-over di
personale standard con personale a termine; con l'effetto di amplificare
velocemente l'area soggettiva esentata dall'art. 18, st. lav., oltre a quella
proveniente dal sommerso e dalle aziende con meno di 15/60 dipendenti (art. 10,
d.d.l. 848/2002), pure esentate dal regime di stabilità reale!.
Rsu UPS Milano