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Il lavoro atipico in Italia e nel CCNL Merci 2005 |
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prestazione
lavorativa che non rientrano nel lavoro subordinato a tempo indeterminato nè
nella libera professione |
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Tempo parziale |
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Tempo
parziale |
legge |
CCNL 2005 |
Commento |
la legge |
D. Lgs. n. 61/2000 modificato dal D.
Lgs. 26 febbraio 2001/100. in matera di orari modifica art.46 legge 278/2003 |
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Comunicato OOSS 29 Gennaio 2005 "si è salvaguardato il diritto del lavoratore part time ad
un contratto certo e stabile sia sulla distribuzione sia sulla durata
dell'orario di lavoro" |
i favori della
legge |
Art.1
comma3: si da alla contrattazione collettiva la
possibilità di determinare per ciascuno dei modelli di part-time "condizioni e modalità di svolgimento della prestazione |
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nonostante la legge
da la possibilità per i CCNL di definire modalità di
articolazione dell'orario, la sua distribuzione. La
presente normativa non ha limitato i danni diversamente da come sostengono le
OOSS . |
Contenuto
del Contratto (le novità - in peggio) |
ai sensi dell'art. 2, comma 2, "nel
contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno". Il nuovo art. 8, comma 2, prevede che l'eventuale mancanza di una o più tra queste indicazioni "non comporta la nullità del contratto
di lavoro a tempo parziale". |
Art.4 "l'azienda fissa la durata della prestazione a tempo
parziale che non può essere meno di 20 ore sett. Art.5 la prestazione giornaliera continuativa....è fissata in 4 ore,
fino a 6 ore la prestazione.Art.6 ....nella lettera di assunzione è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione...collocazione temporale..con
riferimento al giorno, alla settimana...fermo restando quanto stabilito ai
commi successivi (Art.7 e 8 modalità flessibili e modalità elastiche) |
la norma fa
riferimento a vincoli nel contenuto del contratto riguardo alla collocazione temporale e durata della
prestazione, pertanto in mancanza di uno di questi elementi non da contratto
nullo ma un giudizio "equitativo" di un giudice. ma anche una via
di fuga per l'impresa di regolamentare diversamente il rapporto di lavoro in
base agli artcoli successivi (Art.7 e 8) |
modalità
flessibile |
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art.7...il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto
secondo modalità flessibili che consentono la variabilità della collocazione temporale della
prestazione temporale |
il patto mediante il
quale si attribuisce al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente
la collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale. < clausola flessibile> spostamento dell'orario.
L’apposizione al contratto di lavoro a tempo
parziale di clausole flessibili è
consentita, a differenza di quanto precedentemente previsto, anche nel caso
di part-time a tempo determinato! |
Clausola
elastica e Quantità |
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Art.10 ...modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il
limite massimo complessivo di ore procapite pari a 20% della prestazione
concordata |
il patto, prima
vietato -oggi ammesso- che attribuisce al datore di lavoro il potere di
variare unilateralmente la durata-l'estensione temporale- della prestazione di lavoro. Clausola
elastica> la lunghezza dell'orario, che può
essere solo esteso. |
Quando è
possibile |
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Art.9...modalità
flessibile...elastica....per fare fronte a specifiche e motivate esigenzedi
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo |
Formulazione elastica: si può assumere per “esigenze tecniche, produttive,
organizzative e sostitutive” (vedi tempo determinato) |
il consenso
del lavoratore |
Art.9.La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro. |
Art.11 la disponibilità al tempo parziale richiede il consenso del
lavoratore...attraverso atto scritto, anche
contestuamente all'atto dell'assunzione,...su
richiesta del lavoratore con l'assistenza della Rsu/OOSS....il rifiuto non
integrano l'estremo di giustificato licenziamento... |
quindi al momento di
assunzione, un lavorate chiama le Rsu per fare da garante ad patto...come
dire che non l'assumeranno mai! O lo lasceranno a casa dopo il periodo di
prova.... |
rinnovi dei
patti fra le parti |
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art.15. resta salva
le possibilità per le aziende e i lavoratori, di stipulare nuovi patti
contenenti clausole elastiche |
quale il ruolo delle
Rsu/Rsa a sostegno del lavoratore? Nullo |
applicazione
delle modalità elastice e flessibili
- preavviso del cambio orario- |
Art. 8.L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni....
altresì in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della
retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti
collettivi di cui al medesimo comma 7. |
art.12 la variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica)... E della clausola
flessibile, deve essere comunicata al lavoratore
con un preavviso di 7gg Art.13 la retribuzione della quota oraria della retribuzione globale
maggiorata al 15% |
il controllo del
tempo è gestita unilateralmente dall'impresa.. Se il
datore di lavoro chiede a qualcuno di cambiare il suo tipo di orario a part
time, ricevutone il consenso scritto, deve dargli un preavviso di
"almeno 10 giorni". Questo era nella vecchia, e rimane nella nuova
legge dove però si aggiunge che: "i contratti
collettivi" possono abbassare il preavviso fino alle 48 ore. Qui, per il singolo, vengono perciò decurtate le garanzie,
anche se viene prevista una compensazione in denaro( nel settore Merci si
passa dai 10gg di preavviso a 7gg ) |
Disdetta |
10.Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potrà denunciare il patto ... accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze
di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno
cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e
dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso
di un mese in favore del datore di lavoro. I
contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità
per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni
obiettive i..... Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. |
Art. 14 Decorsi 5 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole
elastiche e/o flessibili, il lavoratore ne può chiedere la disdetta con
preavviso di un mese |
Condizioni e modalità della durata della
prestazione lavorativa. Un’importante novità è rappresentata dall’abrogazione dell’istituto della denuncia del patto col quale veniva apposta la clausola elastica conosciuto anche
col nome di “diritto di ripensamento”. Esso dava l’opportunità al lavoratore,
a certe condizioni e previo preavviso, di recedere dal patto, vincolando così
il datore a richiedere le prestazioni di lavoro secondo un orario rigido.
l'art. 14 del CCNL migliora l'arretramento della nuova legge non richiedendo
alcun vincolo nelle ragioni della richiesta ma mantiene il vincolo di poter
disdire il patto solo decorsi i 5 mesi! |
lavor
supplementare |
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Art.16 si intende per lavoro supplementare quelle eceedenti la
prestazione concordata. Il rifiuto del lavoratore al lavoro supplementare "in nessun caso"...motivo di
licenziamento... Retribuzione con maggiorazione del 18 %..non può
superare, annualmente il 30% delle prestazioni
concordate. P/T orizzontale/misto...no più dell'orario giornaliero F/T....P/T
verticale ...massimo quello settimanale o mensile...di un F/T e nelle giornate quali non sia prevista prestazione di lavoro.
Art. 17 prestazioni oltre i limiti annuo,...maggiorazione
del 40% |
con questa norma di
fatti viene abolito lo straordinario. Perchè le parti, all’atto della
conclusione del contratto di lavoro, si accorderanno per l’apposizione di una
clausola elastica, che consentirà al datore di variare in aumento la
prestazione senza che le ore in più vengano qualificate come straordinario.
si rende competitivo il lavoro supplementare con lo straordinario del F/t (
retribuzione 18% e non 30%). Diventa supplementare anche la giornata non
lavorativa di un P/t verticale!. il 30% consentito di lavoro supplementare
sono altre 264 ore annue (P/T 20 ore sett.) che se distribuite
annualmente coprirebbero abbondantemente i periodi
di picchi evitando ulteriori assunzioni..., |
Straordinario |
L’art. 46 del D. Lgs.
n. 276/2003 (riguardo gli orari) va a toccare, seppure in modo minimo, anche
l’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 61/2000 |
Art.18 nel rapporto...è consentito lo svolgimanto di prestazioni lavorative straordinarie
dette prestazioni soggiaciono...alla specifica disciplina...al superamento
dell'orario normale ...art.9 |
il CCNL non
supera ne limita le
maglie in riferimento all'imposizione dello
straordinario reso possibile dalla legge del governo Berlusconi a tutte le
forme di P/T, e ai P/T verticali o misti a tempo determinato. |
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