Informativa rinnovo ccnl merci e logistica
Si è
conclusa, nella nottata tra il 28 ed il 29 gennaio u.s., una fase importantissima
per il rinnovo del contratto collettivo di settore scaduto il 31 dicembre 2003.
E’
stata raggiunta un’intesa che, pur non rappresentando il definitivo rinnovo,
definisce alcune tra le più importanti e
delicate tematiche che hanno contraddistinto sia la definizione della
piattaforma rivendicativa che tutta la trattativa sino ad ora realizzatasi.
Nel
merito l’accordo ha definito i seguenti capitoli:
- Orario di lavoro personale
autista: è stato sottoscritto l’avviso comune da
inviare al Governo contenente le modalità con cui si richiede di recepire
la direttiva europea 15/2002
in tema di orario di lavoro per il personale viaggiante. Nello specifico
si sono individuati tutti i limiti (durata massima della prestazione
lavorativa, riposi, lavoro notturno e sanzioni) posti dalla normativa
comunitaria, individuando anche l’ambito delle deroghe possibili assegnate
ad accordi tra le parti sociali. In particolare per il personale
autista “discontinuo” è prevista
la possibilità, solamente in presenza di accordi raggiunti con le OO.SS,
di effettuare un periodo massimo mensile di lavoro, che andrà a ridursi
dalle 270 ore attuali alle 245 nel 2009. Conseguentemente è stato
ridefinito l’articolo 11 bis del contratto che rende obbligatori e
vincolanti gli accordi sindacali per individuare come discontinuo il
personale autista. Fondamentale l’individuazione puntuale dei soggetti
titolati alla stipula di tali accordi che esclude la possibilità di
accordi individuali o siglati da organizzazioni sindacali non
rappresentative.
- Mercato del lavoro: E’
stata prevista l’esclusione delle tipologie contrattuali non utili
al settore ed eccessivamente destrutturati il rapporto di lavoro
(lavoro a chiamata e somministrazione a tempo indeterminato). Sugli altri
istituti si è assegnato una priorità gerarchica al contratto a tempo
indeterminato con il quale si dovrà coprire le esigenze di lavoro
ricorrente, individuando causali e percentuali
per le varie forme atipiche. E’ stato salvaguardato il diritto del
lavoratore part time ad un contratto certo e stabile sia sulla
distribuzione sia sulla durata dell’orario di lavoro. Il
personale con contratto a tempo determinato avrà diritto di precedenza
nelle assunzioni dell’azienda presso cui è stato occupato. Per quanto
attiene il contratto di apprendistato e quello di inserimento è previsto
che siano attivabili solamente in presenza di una riconferma del 70% dei
contratti scaduti nel periodo precedente.
- Decreto legislativo 66/2003 ed orari di lavoro: Le
controparti hanno accettato l’impostazione sindacale prevedendo che l’attivazione delle flessibilità avvenga solo in
presenza di accordi con le RSA o con le strutture sindacali competenti per
territorio. In particolare è
stato completamente respinto il tentativo di recepire le previsioni del
Decreto Legislativo 66/2003, nella parte in cui prevede l’orario multiperiodale, che avrebbe prodotto l’inevitabile conseguenza di consegnare
la “vita” dei lavoratori all’esclusivo interesse delle imprese. In particolare si è posta l’attenzione su tre tematiche
che consentono anche di unificare i contratti del trasporto merci con
quello di Assologistica. Per quanto attiene le prestazioni straordinarie è stata
richiesta la conferma del tetto a
165 ore con la previsione per che le ore aggiuntive sia il lavoratore
a scegliere se farsi retribuire o, fermo restando il pagamento della
maggiorazione prevista, recuperare le ore attraverso permessi aggiuntivi. Sulla
possibilità di lavorare con orario distribuito su sei giornate o
distribuito in maniera non uniforme nell’arco della settimana
(ferme restando le 39 ore) l’accordo ha posto i seguenti
vincoli:
non
sovrapposizione delle due forme di flessibilità, tetto massimo di 26 sabati
annui e per le sole imprese legate all’attività di logistica,
orario giornaliero minimo pari a 6 ore e massimo pari a 9 ore,
prestazioni straordinarie dall’ora successiva a quella assegnata alla giornata,
strutturalità ed immodificabilità degli orari assegnati, obbligo di definire
appositi accordi aziendali preventivi per utilizzare tali flessibilità, che,
nel caso di distribuzione non uniforme dell’orario, dovranno individuare anche
specifiche indennità.
- Aumenti Economici: 88
euro di incremento al livello 3° super con le seguenti scadenze:
ü
40,00 Euro dal
1 gennaio 2005
ü
20,00 Euro dal
1 agosto 2005
ü
28,00 Euro dal
1 febbraio 2006
A questi importi va
sommato l’incremento di 9,1 euro maturato ad aprile del 2003 che porta
l’incremento economico per il periodo di riferimento (recupero anni 2002-2003
ed aumenti anni 2004-2005) a 97,1 euro pari 7,1% di incremento.
Ai
lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo andrà, inoltre,
riconosciuta una “una tantum” a copertura del periodo di vacanza contrattuale
pari a 500 Euro.
L’intesa
è subordinata al recepimento della direttiva europea 15/2002, pertanto si
avvierà nei prossimi giorni un confronto tra i soggetti firmatari dell’intesa
ed il Governo finalizzato ad emanare un apposito decreto legislativo, entro il
mese di marzo prossimo venturo, avente le finalità e le caratteristiche dello
schema di decreto individuato dall’intesa. A tale verifica è sottoposta,
infine, anche la firma di alcune associazioni datoriali aderenti a
Conftrasporto, che hanno rilasciato apposita dichiarazione di condivisione sui
testi definiti ma hanno manifestato l’esigenza di avere preventivamente un
confronto con il Governo. La parte normativa ed economica del contratto
entreranno in vigore all’atto della pubblicazione del Decreto.
Il confronto
proseguirà il 15 febbraio p.v. per definire le problematiche relative alla
previdenza integrativa.
Nei prossimi giorni verrà
prodotta una scheda analitica sulle principali tematiche oggetto dell’intesa.