Dal
Comunicato delle OOSS nazionali del 29 gennaio
Aumenti Economici: 88 euro di
incremento al livello 3° super con le seguenti scadenze:
40,00 Euro dal 1
gennaio 2005
20,00 Euro dal 1
agosto 2005
28,00 Euro dal 1
febbraio 2006
A questi importi va
sommato l’incremento di 9,1 euro maturato ad aprile del 2003[A1] che porta l’incremento economico per il periodo di
riferimento (recupero anni 2002-2003 ed aumenti anni 2004-2005) a 97,1 euro
pari 7,1% di incremento.
Ai lavoratori in servizio
alla data di stipula dell’accordo andrà, inoltre, riconosciuta una “una tantum”
a copertura del periodo di vacanza contrattuale pari a 500 Euro.
L’intesa è
subordinata al recepimento della direttiva europea 15/2002, pertanto si avvierà
nei prossimi giorni un confronto tra i soggetti firmatari dell’intesa ed il
Governo finalizzato ad emanare un apposito decreto legislativo, entro il mese
di marzo prossimo venturo, avente le finalità e le caratteristiche dello schema
di decreto individuato dall’intesa. A tale verifica è sottoposta, infine, anche
la firma di alcune associazioni datoriali aderenti a Conftrasporto, che hanno
rilasciato apposita dichiarazione di condivisione sui testi definiti ma hanno
manifestato l’esigenza di avere preventivamente un confronto con il Governo. La
parte normativa ed economica del contratto entreranno in vigore all’atto della
pubblicazione del Decreto.
Aumenti salariali.
Le parti convengono i
seguenti aumenti, riparametrati sul 3° livello Super per il contratto spedizioni
e trasporto e sul 3° livello per il contratto “Assologistica”:
40,00 €
20,00 €
28,00 €
L’erogazione avverrà successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto di recepimento della D.va 2002/15 CE, nei
confronti del personale in servizio alla data di stipula del presente accordo.
Fino a tale data gli aumenti di cui sopra non concorreranno a formare base per
il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti,
ivi compreso il TFR.
Tabella (auto prodotta)
Una tantum
Ai lavoratori in
servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a
copertura del periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, un importo forfettario lordo
procapite di € 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di
IVC eventualmente corrisposti, che in ogni caso cesseranno di essere erogati
dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti.
L'importo di una
tantum verrà corrisposto in due rate di pari entità, la prima con la
retribuzione del mese successivo[A2] a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione
del mese di novembre 2005 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori
assunti dall'1 gennaio 2004 in funzione della data di assunzione, nonché per il
personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal
fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre
quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario
di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali
e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, non saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.
[A1]Se guardiamo quanto scritto nell’art. 56 CCNL 2000, nel 2003 abbiamo ricevuto l’inflazione reale (2.4%) e non quella programmata (1,7%). Non ha senso mettere in conteggio questo elemento visto che il CCNL scade nel 2003, serve solo a fare spettacolo!
[A2]dipendiamo dalla Gazzetta ufficiale......e non dai rapporti di forza