Orario di lavoro e Straordinario: Involuzione
di una norma
Questo nuovo contratto segna un nuovo
confine nel processo di arretramento riguardo le norme che tutelano gli
interessi dei lavoratori.
La presenza di elementi di flessibilità
e precarietà, gia’denunciati nel contratto 2000, oggi si approfondiscono
ulteriormente
Nel
contratto del 2000
vennero inseriti in modo organico elementi di flessibilità che oggi possiamo
considerare “apripista” agli attuali
ulteriori arretramenti.
e per completare l’opera di
arretramento, in un contesto di ubriacatura ideologica su le nuove frontiere
dell’informatica e dei “governi amici”, iniziavano ad emergere deroghe al regime d’orario previsto dall’art.9 per tutte quelle attività
legate ai nuovi servizi come il commercio in Internet (E-fullfilment)
ivi inserendo :
le Rsu che si opposero a quel contratto
scrivevano “....quello che non abbiamo mai accettato, la
disarticolazione dell’orario di lavoro, rientra in modo dirompente con questa
norma, diventando la testa di ponte per
future disarticolazioni” (sottolineatura nostra)
Oggi le imprese per meglio articolare le
proprie attività in uno stato di grazia dato dai 4 anni di un governo di centro
destra (legge66/2003; legge 30 ecc). sono in grado di approfondire dove altri
prima si sono fermati, facendo tracimare le ultime barriere di “rigidità”
(diversamente dalla propoganda delle OOSS:
respinta....l’inevitabile conseguenza di consegnare la “vita” dei lavoratori
all’esclusivo interesse delle imprese.Comunicato 29/1/05) “
Dal comunicato nazionale delle OOSS del 29 Gennaio 2005
Decreto legislativo 66/2003 ed orari di
lavoro:
Ø non sovrapposizione
delle due forme di flessibilità, tetto massimo di 26 sabati annui e per le sole
imprese legate all’attività di logistica,
Ø orario giornaliero
minimo
pari a 6 ore e massimo pari a 9 ore,
Ø prestazioni
straordinarie dall’ora successiva a quella assegnata alla giornata,
strutturalità ed immodificabilità degli orari assegnati, obbligo di definire
Ø appositi accordi
aziendali preventivi per utilizzare tali flessibilità, che, nel caso di
distribuzione non uniforme dell’orario, dovranno individuare anche specifiche
indennità
Art. 9 (aggiornato al 29/01/2005)
1. La
durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore
giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L’orario di lavoro potrà
altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato. salvo quanto previsto
dai successivi commi ..........”
2. La
distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della
giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
Comma 3: L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all’attività
di logistica[A4] nonché per quelle che svolgono le
attività di cui al decreto legislativo 261/99[A5],
in base a quanto previsto dal comma (nuovo), dal lunedì al sabato.
I sabati lavorativi dovranno essere
contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà
essere inferiore a quattro ore, mentre il restante orario sarà distribuito in
maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato
saranno retribuite con la maggiorazione
del 18%.[A6]
Comma 4: L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione
su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in
base a quanto previsto dal comma (nuovo) fermo restando il minimo di 6 ed il
massimo di 9 ore giornaliere ordinarie.[A7] La
distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di
nuovo accordo.
Comma nuovo:
L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su
sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell’arco
della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA[A8], le OO.SS competenti
territorialmente, le OO.SS. nazionali.
A livello aziendale verranno
definite le condizioni economiche spettanti ai
lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.
L'intesa relativa alla distribuzione
dell’orario di lavoro su sei giorni non dovrà comunque comportare oneri
aggiuntivi a carico dell'azienda[A9].
In caso di controversia insorta a
livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a
livello regionale tra i rappresentanti dell’Associazione datoriale interessata
e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.[A10]
Tale incontro dovrà essere svolto
entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell’esame in
sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico
verbale.
Permanendo il disaccordo, la
controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali
che si incontreranno entro 10 giorni successivi.
Deroghe
Mantenimento attuali accordi per Assologistica
Mantenimento disposizione speciale per Assologistica[A11]
Lavoro straordinario
Conferma comma 1 . Il lavoro straordinario ha carattere
saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di
165 ore annuali individuali.
Comma 1 bis: per
le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al
limite massimo annuale di 250 ore[A12], il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo
trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante
versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal
caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in
quanto spettanti.
Comma 1 ter:
L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente)
darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in
riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca
ore" individuale. (da definire l'articolato sulla "Banca ore")
Mantenimento
disciplina attuale Assologistica[A13].
RIASSUMENDO
[A1]Grazie al pacchetto Treu 196/1997
[A2]Non è multiperiodale ma di flessibilità nella settimana, vedi pezzo successivo “sei giorni”
[A3]Nell’assologistica lo straordinario è pagato 25% nel merci il 30%! Questa si chiama unificazione?
[A4]nel contratto di Assologistica, l’orario di lavoro è come nel settore merci (5 gg.) tranne per il fatto che il lavoro al sabato (6° gg.) deve essere solo “ preventivamente comunicato”alle Rsu (art.16)
[A5]Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio
La 261/99 è la norma
che regola le attività di tutte le imprese che fanno servizi postali. Non è ancora chiaro chi saranno le vittime. Per il
momento possiamo dire la SDA e Rinaldi(?). è nostra convinzione
che tutte le imprese che fanno “espresso” ne saranno coinvolti...
[A6]nella
bozza era al 20%; il 18% è la cifra che attualmente esiste nel CCNL
Assologistica
[A7]non è multiperiodale ma multi – giornaliera- fino a raggiungere le 39 ore settimanali
[A8] Lo
sciopero di Dicembre 2004 è rientrato perchè la controparte ha accettato di
scrivere “accordo con le Rsu”
anziche “comunicare alle Rsu”... importante
ma se si legge il resto perde completamente valore...
[A9]Non deve avere costi aggiuntivi, quindi non si contratta proprio nulla!
[A10]La Rsu viene esautorata dal territoriale e/o Nazionale
[A11]6 giorni per 40 ore settimanali per alcune particolari categorie di attività?!
[A12] D. Lgs. 66/2003 fissa come unico
limite quello delle 250 ore annuali mentre nel precedente CCNL erano di 165 ore
annue!
[A13]In regime di flessibilità, lo straordinario oltre la 40° ora è pagata al 17% ; lo straordinario “normale”al 25% ( settore merci lo straordinario è invece al 30%)